N. 35 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 agosto 2005
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria l'11 agosto 2005 (della Corte d'appello di Brescia) Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Vittorio Sgarbi per le dichiarazioni da questi rese in danno del magistrato Paolo Ielo - Deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Brescia - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attivita' parlamentari. - Deliberazione della Camera dei deputati del 27 ottobre 2004. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.37 del 14-9-2005 )
Ricorso ex art. 37, legge 11 marzo 1957, n. 87 ed articolo 26 deliberazione della Corte costituzionale 16 marzo 1956. Conflitto tra la Corte di appello di Brescia e la Camera dei deputati. Premesso che in occasione della trasmissione televisiva denominata «Sgarbi quotidiani» mandata in onda il 28 dicembre 1995 sulla emittente Canale 5, il conduttore, on. Vittorio Sgarbi all'epoca dei fatti membro della Camera dei deputati, dava lettura e commentava alcuni articoli di stampa che avevano dato notizia dell'esito dell'udienza preliminare svoltasi davanti al G.i.p. del Tribunale di Milano conclusasi con il proscioglimento di alcuni degli imputati, fra cui Fedele Confalonieri, presidente della societa' Mediaset proprietaria dell'emittente televisiva, per i quali era stata chiesta il rinvio a giudizio in ordine al reato di finanziamento illecito al partito socialista in relazione alla concessione di contributi, formalmente corrisposti per la locazione di stand in occasione di manifestazioni tenute da quel partito politico. Nel dare lettura, in particolare, dell'articolo pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero» del 23 dicembre 1995, l'on. Sgarbi esordiva facendo riferimento al magistrato dott. Paolo Ielo, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano, ritenuto colui che aveva condotto l'inchiesta conclusasi con il proscioglimento del Confalonieri. Affermava in proposito lo Sgarbi «e qui si racconta che tutta la costruzione del signor Ielo era sbagliata. E un'ipotesi che non ha trovato conferma. E che Confalonieri, quasi arrestato incriminato, presidente di quest'azienda non era colpevole». Veniva poi data lettura del passo dell'articolo in cui il giornalista riferiva che il giudice aveva respinto le richieste di rinvio a giudizio formulate dal pubblico ministero Ielo, aggiungendo il personale commento «che quindi ha clamorosamente sbagliato»; leggeva, quindi, i nomi degli imputati per cui era stato dichiarato non doversi procedere e commentava in proposito «nei confronti non di una persona... guardate quanti errori ha fatto il signor Ielo». Al termine della lettura, l'on. Sgarbi affermava: «Tutti innocenti e sputtanati davanti al mondo per l'inchiesta di un magistrato che li poteva anche fare arrestare. Erano innocenti. Allora perche' credere alle parole di uomini come Bocca che fanno solo retorica e non registrano ma i diritti qui di quelli che sono stati colpiti, sono stati infamati da inchieste sbagliate». Successivamente, era mandato in onda un brano di una trasmissione televisiva, contenente un'intervista resa da Fedele Confalonieri, nella quale quest'ultimo illustrava la vicenda di cui era stato protagonista, affermando che era stato chiesto il suo rinvio a giudizio con riferimento agli stand allestiti presso il congresso del partito socialista, mentre nessuna richiesta era stata fatta con riferimento ad analoga condotta tenuta in relazione a manifestazioni organizzate da altri partiti, menzionando specificatamente il partito comunista italiano. Nel corso ditali dichiarazioni il Confalonieri faceva espresso riferimento al pubblico ministero Gherardo Colombo. Ripresa la trasmissione in diretta, lo Sgarbi commentava: «viene fuori che si e' condotta un'inchiesta per due anni infamando una persona, in questo caso Confalonieri, soltanto con riferimento a quanto egli aveva versato o aveva dato attraverso gli stand al partito socialista. Fino ad oggi quell'accusa era una responsabilita' ed era un fatto. Per la stessa cosa fatta da Confalonieri con il partito comunista non si era aperta l'inchiesta. Il che cosa vuol dire? Vuol dire due pesi e due misure. Vuol dire proteggere il partito comunista e per lo stesso reato non iniziare neanche il procedimento, il quale dopo due anni finisce con il proscioglimento. Ma sono due anni in cui tu sei ritenuto un criminale, in cui sei un inquisito. Ma se hai dato soldi al partito comunista italiano non si apre neanche l'inchiesta. Se tu hai dato soldi al PSI si apre l'inchiesta e se non trovi un giudice coraggioso che archivia, che proscioglie, vieni processato. E' una cosa intollerabile. Perche' il sospetto e' l'accusa per due anni hanno fatto ritenere Confalonieri colpevole di avere dato soldi al PSI che vuol dire partito dei ladri, partito di Craxi. La stessa azione per il partito comunista non ha dato adito neppure all'inizio dell'azione penale: Questo e' intollerabile. Io qui ho voluto ricordare come un esempio di cattiva giustizia di cui, naturalmente, il magistrato e' il pubblico ministero Ielo»; che, proposta querela da parte dello Ielo per il reato di diffamazione, si e' proceduto nei confronti dell'on. Sgarbi il quale, giudicato in contumacia, con sentenza emessa dal giudice monocratico presso il Tribunale di Brescia in data 9 maggio 2002 era ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata dall'attribuzione del fatto determinato e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti, alla pena di Euro 800,00 di multa nonche' al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita che veniva liquidato definitivamente in Euro 20.000,00; che la sentenza e' stata ritualmente impugnata dinanzi alla Corte di appello di Brescia dal difensore dell'imputato; che all'udienza dibattimentale del 6 giugno 2004 la Corte di appello di Brescia, non ravvisando la immediata applicabilita' della causa di immunita' prevista dall'art. 68 Cost. ha provveduto alla trasmissione degli atti alla Presidenza della Camera dei depuati ai sensi dell'art. 3, legge 20 giugno 2003, n. 140 perche' si pronunciasse sulla insindacabilita' delle espressioni attribuite all'on. Sgarbi; che la Camera dei deputati ha deliberato, nella seduta del 27 ottobre 2004, la proposta della giunta per le autorizzazioni secondo la quale «i fatti per i quali e' in corso il procedimento rientrano in opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni» sia perche' le affermazioni del deputato Sgarbi sono parse inserirsi nel contesto della perdurante polemica politica inerente il modo di procedere della magistratura e in particolare nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti di taluni magistrati, sia perche' la attivita' di critica era relativa a questione all'ordine del giorno della attivita' parlamentare, vertendosi in tema di finanziamento pubblico dei partiti, oggetto di un referendum popolare nel 1978 e di numerosi interventi legislativi nel 1997 e nel 1998. O s s e r v a Che le frasi riportate nel capo di imputazione non appaiono connesse con atti tipici delle funzioni parlamentari (proposte di legge, interrogazioni, interpellanze, etc.) perche' non riproducenti, seppure sotto diversa forma espressiva, il contenuto di atti provenienti dal membro del Parlamento dovendosi escludere anche il collegamento con le funzioni parlamentari svolte dall'on. Sgarbi, sia perche' la stessa difesa dell'imputato non ha prodotto alcun documento atto a provare che il deputato si sia in precedenza occupato nella sua veste di parlamentare delle vicende giudiziarie del Confalonieri, sia perche' le opinioni diffuse attraverso la trasmissione televisiva costituivano un commento, avente carattere di immediatezza, alle notizie di cronaca giudiziaria divulgate dalla stampa quotidiana che l'on. Sgarbi diffondeva ai propri ascoltatori nella veste di opinionista o di notista politico e non certo in quella di membro del Parlamento. Come e' stato recentemente ricordato dalla sentenza della Corte costituzionale del 16 aprile 2004, n. 120, la legge n. 140/2003 in tema di attuazione dell'art. 68 della Cost. ha reso semplicemente espliciti i contenuti della norma costituzionale, specificando che accanto agli atti di funzione tipici rientrano nella garanzia della insindacabilita' anche quelli non di carattere tipico che siano comunque connessi alla funzione parlamentare, prescindendo da ogni criterio di localizzazione. Di conseguenza questo collegio giudicante non puo' condividere l'assunto posto alla base della decisione della Camera dei deputati sotto ciascuno dei profili che sono stati messi in luce dalla proposta della Giunta poi approvata dalla Assemblea. La circostanza, infatti, che la critica svolta dall'on Sgarbi rivesta carattere politico (perche' correlata alle note polemiche sul preteso ruolo politico svolto dalla magistratura) non riferisce automaticamente i commenti, ritenuti denigratori, svolti nei confronti del singolo magistrato, ad una attivita' di carattere parlamentare, trattandosi di opinioni che non risulta abbiano un riscontro con la funzione di membro del Parlamento in concreto svolta dall'on. Sgarbi e sono piuttosto riconducibili alla libera manifestazione del pensiero garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della liberta' di espressione nel bilanciamento con la protezione di altri beni costituzionalmente protetti come la dignita' della persona. Del pari, l'affermazione secondo cui il nesso funzionale sarebbe da cogliersi per il collegamento fra il discorso proferito dall'on. Sgarbi nella trasmissione televisiva ed il tema del finanziamento dei partiti ampiamente trattato dal Parlamento non sembra pertinente giacche' non era per nulla questo il nucleo del tema trattato dall'on. Sgarbi in corso di trasmissione, nella quale prendendo spunto dal procedimento promosso nei confronti del presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, venivano svolti apprezzamenti negativi sull'operato della magistratura inquirente ed in particolare (a tenore della sentenza di primo grado) sulla persona del querelante. Se e' pur vero che l'art. 3 della legge n. 140/2003 comprende nell'ambito della prerogativa della immunita' le «attivita' di divulgazione, di critica e di denuncia politica» non e' men vero che queste devono risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari mentre la garanzia della immunita' non copre automaticamente ogni espressione del pensiero del parlamentare in ragione esclusiva del mandato ricevuto dagli elettori. Pertanto, la deliberazione della Camera dei deputati appare viziata da erronea valutazione dei presupposti giustificativi del potere proprio di tale organo costituzionale e, quindi, atta ad interferire in modo illegittimo nella sfera di attribuzioni di questa autorita' giudiziaria procedente, in quanto (diversamente dal deliberato della Camera dei deputati) le opinioni espresse dall'on. Sgarbi, quali recepite nel capo di imputazione, non appaiono connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari e, quindi, rientrare nella immunita' prevista dall'art. 68 Cost. intesa nella accezione risultante dalla giurisprudenza costituzionale; Di conseguenza, si impone il controllo sul legittimo esercizio dei poteri della Camera da parte della Corte costituzionale, alla quale debbono essere rimessi gli atti per la soluzione del conflitto tra poteri dello Stato.
P. Q. M. Visti l'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 26 della deliberazione della Corte costituzionale 16 marzo 1956; Solleva conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilita' dell'art. 68, primo comma Cost. come esercitato dalla Camera dei deputati con la delibera adottata nella seduta del 27 ottobre 2004, relativamente al presente procedimento contro l'on. Vittorio Sgarbi e conseguentemente dichiara la sospensione del procedimento fino alla risoluzione del conflitto di attribuzione e la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen.; Ordina che, a cura della cancelleria, il presente ricorso, unitamente a copia degli atti del procedimento, sia depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale e sia comunicato al Presidente della Camere dei deputati. Brescia, addi' 31 gennaio 2005 Il Presidente: Sartea 05C0911