N. 27 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 agosto 2005

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 17 agosto
2005 (della Regione Siciliana)
Imposte  e tasse in genere - Regione Siciliana - Contributi per borse
  formative all'autoimpiego - Trattamento fiscale - Nota dell'Agenzia
  delle  entrate,  Direzione  centrale  normativa  e  contenzioso, di
  interpretazione  dell'art. 76  della  legge della Regione Siciliana
  n. 17/2004  -  Esclusione che l'assimilazione, disposta dalla legge
  regionale, dei contributi suddetti alle borse di studio di cui alla
  legge n. 476/1984 comporti la estensione delle esenzioni tributarie
  per  queste  previste  -  Conflitto di attribuzione sollevato dalla
  Regione  Siciliana  nei  confronti dello Stato - Denunciata lesione
  della  potesta'  legislativa  della Regione in materia tributaria -
  Contrasto  con la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali
  - Violazione del principio di leale cooperazione.
- Nota  dell'Agenzia  delle  entrate - Direzione centrale normativa e
  contenzioso  -  Settore fiscalita' generale e contenzioso - Ufficio
  persone fisiche, prot. n. 954-91232/2005 del 14 giugno 2005.
- Statuto  della  Regione  Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965,
  n. 1074,   art. 6;  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3,
  art. 10.
(GU n.37 del 14-9-2005 )
    Ricorso  della  Regione  siciliana, in persona del presidente pro
tempore,    rappresentato    e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del presente atto, dagli
avvocati   Michele   Arcadipane   e  Giovanni  Carapezza  Figlia,  ed
elettivamente  domiciliato  presso la sede della Regione siciliana in
Roma,   via  Marghera  n. 36,  autorizzato  a  proporre  ricorso  con
deliberazione  della  giunta regionale n. 346 del 2 agosto 2005 (All.
1);

    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri pro tempore,
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della  Presidenza  dei  Consiglio  dei  ministri,  e difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato,  per  la  risoluzione del conflitto di
attribuzione  insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per effetto
della  nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa
e  contenzioso  - Settore fiscalita' generale e contenzioso - Ufficio
persone  fisiche, prot. n. 954-9l232/2005 del 14 giugno 2005 (All. 2)
-  trasmessa  alla  regione, e per essa all'Assessorato regionale del
lavoro,  della  previdenza  sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione  cui e' pervenuta il 15 giugno 2005, dalla cui data,
ai  sensi  dell'art. 39  della legge 11 marzo 1953, n. 87, decorre il
termine  per produrre ricorso - con la quale, in riscontro ad un atto
di  interpello  formulato  dall'Agenzia  regionale per l'impiego e la
formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
il  14  febbraio  2005,  negando  la  sussistenza  di  una competenza
regionale in materia tributaria, e' stato manifestato un orientamento
interpretativo  della  disposizione  recata  dall'art. 76 della legge
regionale  28  dicembre 2004, n. 17 - che ha disposto l'assimilazione
dei   contributi   per   borse   formative  all'autoimpiego  (di  cui
all'art. 2,  della  legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3) alle borse
di  studio  di  cui  all'art.  4,  della legge 13 agosto 1984, n. 476
(norma  che  dispone  esenzioni  tributarie  in favore delle borse di
studio ivi contemplate) - in assoluto contrasto con la chiara portata
normativa della medesima.

                                Fatto

    L'art. 2, della l.r. 23 gennaio 1998, n. 3, recante «Disposizioni
in   materia   di  lavoro  e  occupazione.  Norme  di  proroga  e  di
finanziamento   degli   oneri   per   il  contingente  dell'Arma  dei
carabinieri    operante    in    Sicilia»,    rubricato   «Formazione
all'autoimpiego»,  nel  testo attualmente vigente in dipendenza delle
modifiche ed integrazioni successive, dispone:
        «1.  L  'Assessore  regionale  per  il  lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a
promuovere  e  finanziare, con le modalita' di cui all'art. 24, della
legge   regionale  7  agosto  1997,  n. 30,  progetti  di  formazione
all'autoimpiego dei soggetti di cui all'art. 1, della legge regionale
21  dicembre 1995, n. 85 e di cui all'art. 1, della legge regionale 6
aprile  1996,  n. 24,  per  un  importo  massimo di lire 70 milioni a
soggetto.
        2.  Ai  soggetti  fruitori  della  misura  di  cui  al  comma
precedente  non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli
11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85».
    A  seguito  di  istanza  di  interpello  in ordine al trattamento
fiscale  applicabile  a  tali  erogazioni,  l'Agenzia delle entrate -
Direzione  centrale  normativa  e  contenzioso,  con  risoluzione  21
novembre   2002,   n. 365,   aveva  correttamente  chiarito  che,  in
conformita'   alla  normativa  vigente,  le  erogazioni  in  discorso
andavano  assoggettate a tassazione ex art. 47, comma 1, lett. c) del
T.U.I.R., quali redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
    Successivamente,   pero',  l'art. 76  della  legge  regionale  28
dicembre   2004,   n. 17,   recante  «Disposizioni  programmatiche  e
finanziarie     per     l'anno    2005.»,    rubricato    «Formazione
all'autoimpiego», ha stabilito che «I contributi corrisposti ai sensi
dell'art. 2  della  legge  regionale  23  gennaio 1998, n. 3, sono da
intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta
a  soggetti  disoccupati  ed assimilabili alle borse di studio di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476».
    Con  tale  disposizione,  allo scopo di rendere effettivamente ed
interamente  fruibile  per i lavoratori socialmente utili destinatari
di tale misura di fuoriuscita l'importo loro destinato per conseguire
una  formazione  individuale  tale  da consentire l'efficace avvio di
un'attivita'  imprenditoriale o autonoma, il legislatore regionale ha
voluto  introdurre  una agevolazione fiscale, equiparando tali «borse
per  la  formazione  all'autoimpiego»  alle  borse  di  studio per la
frequenza   dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca  e  dei  corsi  di
perfezionamento  e  di  specializzazione,  ed  agli assegni di studio
universitari  che,  per l'art. 4, della legge 13 agosto 1984, n. 476»
sono  esenti  dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito
delle persone fisiche».
    Successivamente   all'approvazione   della   legge  regionale  28
dicembre   2004,  n. 17,  l'Agenzia  regionale  per  l'impiego  e  la
formazione  professionale, con istanza presentata il 14 febbraio 2005
formulava  una  richiesta  di  interpello  all'Agenzia delle entrate,
rilevando  di  non  dover  piu'  operare  - in dipendenza della norma
regionale  di  esenzione  in  discorso  -  le  ritenute  fiscali gia'
applicate   in   virtu'   dell'orientamento  interpretativo  espresso
dall'Agenzia delle entrate con la citata risoluzione n. 365/2002.
    In  attesa  della  risposta dell'Agenzia delle entrate, l'Agenzia
regionale   per   l'impiego   chiedeva   la  consulenza  dell'Ufficio
legislativo  e  legale  della Regione siciliana che, con parere n. 81
del 2005, reso con nota n. 5959 del 21 aprile 2005, rilevava non piu'
ammissibile ritenere ancora operativo l'indirizzo espresso, nel 2002,
dall'Agenzia  delle  entrate  con  riferimento  ad  un diverso quadro
normativo,  in  considerazione  che  la  specifica esenzione disposta
dall'art. 76  della  l.r.  n. 17/2004, per i contributi in questione,
rende   non  applicabile  nella  fattispecie  la  previsione  di  cui
all'art. 50  (ex  art. 47),  primo  comma,  lett.  c),  del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917.
    Stante  la previa formulazione dell'interpello fiscale, l'Ufficio
legale  suggeriva  di portare a conoscenza dell'Agenzia delle entrate
il parere medesimo.
    Di   conseguenza   l'Assessorato   regionale  del  lavoro,  della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
con nota prot. 2163 del 6 maggio 2005 (all. 3), inviava copia di tale
parere all'Agenzia delle entrate.
    Tuttavia,  con  la  nota  che s'impugna, l'Agenzia delle entrate,
argomentando  in  maniera  apodittica  e surrettizia, che il richiamo
all'art. 4,   della   legge  n. 476  del  1974,  operato  legislatore
regionale  con  la  norma  dell'art. 76, della l.r. 28 dicembre 2004,
n. 17,  e' effettuato «al solo fine di individuare le borse di studio
cui  e'  riferita l'equiparazione, fermo restando che l'equiparazione
stessa    esplica   i   suoi   effetti   esclusivamente   in   ambito
amministrativo-giuslavoristico»  ha  affermato  che  «Nessuna valenza
fiscale  puo' essere attribuita alla norma regionale in discorso», in
quanto  se  la  stessa  fosse  diretta  all'estensione dell'esenzione
disposta   dalla   legge   n. 476   del   1984   ai   contributi  per
l'autoformazione  «non  risulterebbe  conforme  ai  principi  cardine
dell'ordinamento costituzionale, relativi alla materia tributaria».
    Ritiene,  in  fatti,  l'Agenzia  delle  entrate, che il quadro di
riparto  di  competenze  di  cui all'art. 117 della Costituzione, che
riserva  allo  Stato  il  sistema  tributario e contabile dello Stato
nonche'  la  perequazione  delle risorse finanziarie, escluderebbe la
competenza della Regione siciliana in materia «dal momento che questa
puo'    operare,    nel   rinnovato   quadro   istituzionale   (legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3,)  solo  per  gli ambiti non
riconosciuti  di competenza esclusiva» (dello Stato), concludendo che
«se  la  norma prevista dalla legge regionale stabilisse un'esenzione
dall'imposizione  sui  redditi  non  sarebbe  conforme ai principi di
unitarieta'  e  coerenza  del sistema di tassazione dei redditi, come
delineato  dalle richiamate norme costituzionali»; e quindi che anche
i  contributi  per  la formazione all'autoimpiego di cui all'art. 76,
della   l.r.   n. 17/2004   sono   assoggettati   a   tassazione  con
l'applicazione, all'atto dell'erogazione, della ritenuta d'acconto di
cui all'art. 24, del d.P.R. n. 600 del 1973.
    Come  risulta  manifesto  dalla semplice esposizione dei fatti la
predetta  nota  dell'Agenzia  delle  entrate,  e  le affermazioni ivi
contenute,  risultano  lesive  della  potesta'  legislativa,  e delle
correlate   attribuzioni,   della   Regione   siciliana   in  materia
finanziaria   nonche'   del   principio   costituzionale   di   leale
cooperazione, e vengono censurate per le seguenti ragioni di

                            D i r i t t o

    Violazione  dell'art. 36  dello Statuto della Regione siciliana e
delle  relative  Norme di attuazione in materia finanziaria approvate
con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.
    Non puo' esser posta in dubbio la certa spettanza alla regione di
una  puntuale potesta' legislativa in materia tributaria che trova la
sua  fonte  nell'art. 36,  dello  Statuto  e  che espressamente viene
richiamata dall'art. 6, del d.P.R. 25 luglio 1965, n. 1074.
    Conseguentemente,  codesta  ecc.ma  Corte  numerosissime volte ha
affermato  l'avvenuto  riconoscimento  alla Regione siciliana di «una
potesta' legislativa concorrente o sussidiaria in materia tributaria»
(cfr. per tutte, sentenza n. 186 del 1999).
    Puntualmente poi codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 111 del 1999),
ha avuto modo di asserire che l'ordinamento finanziario della Regione
siciliana  e'  stato  costruito  attribuendo alla stessa una potesta'
legislativa  anche  in  ordine  alla  disciplina degli stessi tributi
erariali, ancorche' esercitabile, per cio' che concerne detti tributi
erariali,  «nei  limiti  segnati  dai principi del sistema tributario
statale  e  dai  principi della legislazione statale per ogni singolo
tributo».
    Neppure  dubbi  possono  sussistere  sulla  possibilita',  per la
Regione  siciliana,  di  disporre normativamente esenzioni da tributi
erariali.
    Codesta  ecc.ma  Corte,  ha gia' esaminato e risolto la questione
con  la risalente, ma attuale, sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957, con
la   quale,  dopo  aver  riconosciuto  che  la  regione  ha  potesta'
legislativa  in  materia  tributaria,  ha  rilevato  che  la potesta'
medesima  non  e'  circoscritta ai tributi locali, ma puo' estendersi
anche  a  quelli  erariali non espressamente eccettuati dall'art. 36,
dello Statuto regionale (imposte di produzione e entrate dei tabacchi
e  del  lotto);  e,  quindi,  con  successive  sentenze,  tra  cui la
n. 58/1957  e  la  n. 25  del  27  febbraio  1958,  riprendendo anche
l'orientamento  dell'Alta  corte,  ha  riconosciuto la potesta' della
regione anche di disporre esenzioni da tributi erariali.
    Codesta  Corte, con tali sentenze, ha tracciato dei limiti a tale
potesta'   normativa,  evidenziando  che  la  legislazione  dev'esser
coordinata con quella statale, per evitare turbamento del sistema dei
rapporti  tributari e deve uniformarsi ai principi fondamentali della
legislazione statale per ogni singolo tributo.
    In  particolare  ha  precisato  che  «per le esenzioni tributarie
questi  principi  sono  quelli  vigenti  nella  sfera delle esenzioni
riguardanti  i  singoli tributi, che, per il necessario coordinamento
tra  la  finanza  regionale  e  quella  statale,  affinche' una norma
regionale   che   disponga  una  esenzione  tributaria  possa  essere
costituzionalmente legittima, occorre che esistano nella legislazione
statale   casi  di  esenzione  da  un  determinato  tributo  per  se'
considerato; che le disposizioni che li prevedono trovino rispondenza
in  un  tipo di esenzione previsto in una legge dello Stato nel senso
che  quest'ultima  contenga  elementi  cui  possa  riferirsi la norma
emanata  dalla regione; che, infine, la esenzione debba rispondere ad
un  interesse  regionale» (sent. n. 25/1958). La strutturazione della
norma regionale dell'art. 76 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, che,
per  introdurre  l'esenzione  in  questione, equipara le borse per la
«formazione  all'autoimpiego» alle borse di studio dall'art. 4, della
legge 13 agosto 1984, n. 476, rende evidente la sussistenza dei primi
due  requisiti  individuati  da  codesta  Corte  per  la legittimita'
costituzionale  della  norma  regionale,  dal  momento  che questa fa
riferimento  direttamente ad un'esenzione disposta dallo Stato per la
tipologia  di  tributo  (imposte  sui  redditi) e per la tipologia di
esenzione  (relative  ad  erogazioni  dirette  all'accrescimento  del
bagaglio culturale e professionale).
    Evidente, poi, e' l'interesse regionale a tale esenzione, diretto
a  non  gravare  i  soggetti destinatari di tali misure tendenti alla
fuoriuscita  dal  bacino  dei  lavoratori  socialmente  utili  di una
riduzione dell'importo destinato all'autoformazione, e quindi diretto
a  non  vanificare  l'intervento  di  fuoriuscita stesso, laddove, di
contro,  il  bacino  dei lavoratori socialmente utili, in Sicilia, e'
piu'  rilevante che nel resto dello Stato, anche per l'endemico tasso
di  disoccupazione  dell'Isola,  e la fuoriuscita stessa e' interesse
precipuo  della  regione,  anche  per  sgravare,  per  il  futuro, il
bilancio  della  regione,  dagli  oneri  derivanti  dai  contributi e
finanziamenti  variamente destinati ai lavori socialmente utili ed ai
lavoratori in essi utilizzati.
    Per  completezza, va infine rilevato che alla norma dell'art. 76,
della  l.r.  n. 17/2004,  non  puo'  darsi interpretazione diversa da
quella  sin  qui  evidenziata,  e  ancor meno quella surrettiziamente
ritenuta  dall'Agenzia  delle  entrate  (equiparare  solo  in  ambito
amministrativo-giuslavoristico  gli  aiuti  in  parola  alle borse di
studio) per denegare alla norma qualunque valenza fiscale.
    A   parte  la  considerazione  che  l'interpretazione  ipotizzata
dall'Agenzia  delle  entrate  risulterebbe  improduttiva  di  effetti
giuridici, si osserva che il legislatore regionale, ove avesse voluto
dare  alla  norma  in questione esclusivamente tale ipotetica o altra
analoga  valenza,  avrebbe  richiamato non gia' l'art. 4, della legge
n. 476/1988 (le cui disposizioni sono esclusivamente rivolte a creare
un  esenzione fiscale delle borse di studio e degli assegni di studio
ivi  indicati)  ma  avrebbe  direttamente  fatto rinvio alla legge 30
novembre  1989, n. 398, alla legge 3 luglio 1998, n. 210 e al d.m. 30
aprile   1999,   n. 224,   oggi  disciplinanti  le  borse  di  studio
universitarie  e  quelle  per  dottorati di ricerca gia' disciplinate
dall'art. 75,   del   d.P.R.   11  luglio  1980,  n. 382,  richiamato
dall'art. 4 della legge n. 476/1988.
    Va  rilevato  infine che per disconoscere la potesta' legislativa
in  materia  tributaria  della  Regione  siciliana,  l'Agenzia  delle
entrate   fa   inopinatamente  riferimento  al  quadro  istituzionale
determinato   dalla  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3,
ritenendo che l'attribuzione del sistema tributario, in via generale,
alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  non  consenta alla Regione
siciliana   l'esercizio   di   competenze  nella  materia.  Con  cio'
disconoscendo,  oltre  che  l'art. 36,  dello  Statuto regionale e le
relative  norme  di  attuazione  approvate con d.P.R. 26 luglio 1965,
n. 1074,  anche  l'art. 10, della legge costituzionale n. 3/200l, che
fa  salve le forme di autonomia piu' ampie attribuite alle regioni ad
autonomia differenziata.
    Violazione del principio costituzionale di leale cooperazione.
    Risulta,   inoltre,   certamente   leso  il  principio  di  leale
cooperazione,  valore  fondamentale  cui  la  Costituzione  informa i
rapporti  tra  gli  Enti che costituiscono la Repubblica, e tra essi,
nella  specie,  tra  Stato  e  regione,  la cui espressione minima si
configura  nel  dovere di mutua informazione, e che, in ragione delle
attribuzioni  istituzionalmente ascritte, avrebbe, nella fattispecie,
quantomeno  imposto  il  raggiungimento  di  una preventiva intesa in
ordine alle determinazioni da assumere.
    E   tale  lesione  risulta  ancora  piu'  grave  considerato  che
l'Assessorato  regionale  del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione  professionale  e  dell'emigrazione, piu' di un mese prima
della  spedizione  della  nota  che  s'impugna  (14 giugno 2005) il 6
maggio  2005  ha inviato all'Agenzia delle entrate medesima copia del
citato  parere  dell'Ufficio  regionale  del lavoro, della previdenza
sociale,  della  formazione professionale e dell'emigrazione, piu' di
un  mese  prima  della spedizione della nota che s'impugna (14 giugno
2005)  il 6 maggio 2005 ha inviato all'Agenzia delle entrate medesima
copia del citato parere dell'Ufficio legale della regione.
                              P. Q. M.
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale:
        accogliere  il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita'
dell'impugnata  nota  in  quanto  lesiva  della  potesta' legislativa
regionale e del principio di leale cooperazione;
        pronunciare    in    conseguenza   l'annullamento   dell'atto
censurato.
    Si depositano con il presente atto:
        1)  l'autorizzazione  a ricorrere (deliberazione della giunta
regionale n.  346 del 2 agosto 2005);
        2)  copia  della  nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione
centrale  normativa  e  contenzioso  -  Settore fiscalita' generale e
contenzioso - Ufficio persone fisiche, prot. n. 954-91232/2005 del 14
giugno 2005;
        3)  copia  della  nota dell'Assessorato regionale del lavoro,
della   previdenza   sociale,   della   formazione   professionale  e
dell'emigrazione prot. n. 2163 del 6 maggio 2005.
          Palermo, addi' 3 agosto 2005.
      Avv. Michele Arcadipane - Avv. Giovanni Carapezza Figlia
05C0913