N. 420 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2004

Ordinanza  del  29 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale
il  21 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giur.le per la
Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Sorrentino Nunzio
contro Regione Siciliana.

Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Regione Siciliana - Dipendenti
  regionali  e  loro  aventi  diritto  -  Ricongiunzione  di  periodi
  assicurativi  a  fini  pensionistici - Previsione dell'applicazione
  dell'aliquota  nella  misura del 2 per cento, per la determinazione
  della  riserva  matematica  di  cui  all'art. 2, terzo comma, della
  legge  7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai
  periodi  di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione,
  per  i  dipendenti regionali, di criteri piu' sfavorevoli di quelli
  previsti  dalla  normativa  statale  -  Violazione del principio di
  copertura  finanziaria  e  della tutela dell'equilibrio finanziario
  del sistema pensionistico regionale.
- Legge  della  Regione  Siciliana 3  maggio  1979,  n. 73,  art. 18,
  comma 1;  Legge  della  Regione  Siciliana 28  maggio 1979, n. 114,
  art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.
(GU n.37 del 14-9-2005 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza n. 488/2004 nel giudizio di
pensione  iscritto al n. 30044 del registro di segreteria promosso ad
istanza di Sorrentino Nunzio, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo
Mangano, nei confronti della Regione siciliana.
    Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 26 settembre
2001.
    Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
    Uditi  alla  pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa
Caraccia,  su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott.
Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

                              F a t t o

    Il  sig.  Nunzio Sorrentino, dipendente in servizio della Regione
siciliana,  con  istanza  del 29 settembre 1993 chiedeva, ai fini del
diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso
la  Regione  siciliana  dei  periodi  assicurativi  di  contribuzione
obbligatoria,   volontaria  e  figurativa  precedenti  all'assunzione
presso la regione medesima.
    L'istanza  veniva accolta con decreti del direttore regionale per
i  servizi  di  quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale
nn. 549,  del  27  gennaio  1996 e 3758, del 10 settembre 1996, con i
quali veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni undici, mesi
cinque  e  giorni ventitre e determinato un contributo complessivo di
L. 40.722.696.
    Avverso  i suddetti decreti l'interessato ha proposto ricorso con
atto   depositato   il   26   settembre   2001,  lamentando  l'errata
individuazione  della  quota  pensione, nonche' la violazione e falsa
applicazione  dell'art. 2,  comma 2,  della legge regionale 28 maggio
1979,  n. 114  e  dell'art. 2  della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in
relazione  alle  tabelle  di  cui  all'art. 13, della legge 12 agosto
1962,  n. 1338  e  del  d.m.  di attuazione del 27 gennaio 1964, e la
falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del
19  febbraio  1981.  Ha  lamentato,  infine, comunque, la presenza di
errori materiali contenuto nel provvedimento impugnato, nella fase di
contabilizzazione.
    Si  e' costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata
e  difesa  dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,  con  memoria
depositata  il  20  giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi
del  ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al
d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.
    Veniva,  inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei
riscossi,  a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del
giudizio.
    Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il
ricorrente,  ha  insistito  per l'integrale accoglimento del ricorso,
mentre  il  dott.  Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha
insistito  per  il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione
siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti
regionali  le  tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto
dal   ricorrente,   ritenendo,   pero',   che,   per   il  metodo  di
determinazione  della  riserva  matematica e prima ancora della quota
della  pensione  annuale  conseguibile,  si  dovessero  applicare  le
aliquote  annue  del  3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per
ogni  anno  successivo, fino ad un massimo di trentacinque anni e non
quella  unica  del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello
Stato,  allegando  la  circostanza  che la giurisprudenza del giudice
d'appello  sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez.
giur.   d'appello   per   la   Regione  siciliana,  22  aprile  2003,
n. 63/A/03).  Peraltro,  a  fronte  di specifico quesito da parte del
giudicante,  ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non
risultano  indicate  in  nessun  testo  di  legge  o  regolamento  ma
sarebbero   state  elaborate,  in  via  interpretativa,  al  fine  di
garantire   l'equilibrio   finanziario   del   sistema  pensionistico
regionale.

                            D i r i t t o

    L'art. 2,   della   legge  n. 29/1979,  che  disciplina  ai  fini
pensionistici  la  ricongiunzione  di  periodi assicurativi presso la
gestione  cui  il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda,
prevede  al  comma  3,  il  pagamento  di  un contributo a carico del
richiedente  che  e' pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei
contributi  trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata
in  base  ai  criteri  e  alle tabelle di cui all'art. 13 della legge
n. 1338/1962,  nel  cui  ultimo  comma  e'  disposto  che  la riserva
matematica  vada  calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo
determinate  e  variate, quando occorra, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
    Tali  tariffe  vennero  stabilite  con  decreto  del Ministro del
lavoro del 27 gennaio 1964.
    L'art. 4,  della  legge  n. 299/1980  ha  stabilito che a tutti i
dipendenti  pubblici  con  trattamento  pensionistico  a carico degli
ordinamenti  dello  Stato,  che  chiedano  la ricongiunzione ai sensi
della  legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della
riserva  matematica  prevista  nel citato comma 3, dell'art. 2, legge
n. 29/1979,   i   coefficienti   contenuti   nelle   tabelle  di  cui
all'art. 13,  della  legge  n. 1338/1962  approvati  con  il  decreto
ministeriale del 27 gennaio 1964.
    Successivamente  con  decreto del Ministro del lavoro, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 129 del 13
maggio 1981, e' stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato
art. 13, della legge n. 1338/1962.
    Secondo  la  prospettazione  del  ricorrente  dalle  norme  sopra
indicate,  in  particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, e' da
dedursi  il  principio che per i dipendenti pubblici esista un regime
speciale  dovendo  considerarsi  permanente il rinvio ai coefficienti
del   decreto   ministeriale  del  27  gennaio  1964  ai  fini  della
determinazione della riserva matematica.
    Questo giudice condivide tale argomentazione.
    Deve  rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il
trattamento   di   pensione   dell'assicurazione   obbligatoria   per
l'invalidita',  la  vecchiaia  e i superstiti dei lavoratori non alle
dipendenze di ente pubblico.
    La   legge  n. 29/1979  prevede  la  ricongiunzione  dei  periodi
assicurativi  dei  lavoratori  ai fini previdenziali e nel dettare le
norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali
destinatari il lavoratore pubblico o privato.
    Soltanto    l'art. 4,    della   legge   n. 299/1980,   regolante
espressamente  l'ipotesi  del  dipendente  pubblico  con  trattamento
pensionistico  a  carico  degli  ordinamenti  statali,  che chiede la
ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi,  indica,  ai  fini  della
determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con
il  decreto  ministeriale  del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13,
della legge n. 338/1962.
    Appare  plausibile,  quindi,  che  se la norma dell'art. 4, della
legge  n. 299/1980  avesse  voluto  collegare  la  determinazione dei
coefficienti  alle  variazioni  che  sarebbero  intervenute nel tempo
avrebbe  disposto  il  rinvio  all'art. 13  della legge n. 1338/1962,
senza  alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio
1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; Idem,
sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).
    L'espresso  richiamo  a  quest'ultimo  decreto  fa ritenere senza
dubbio  che  l'art. 4,  della  legge  in  parola,  pienamente vigente
all'atto   della   presentazione  della  domanda  del  ricorrente  di
ricongiunzione presso la regione dei pregressi servizi con iscrizione
all'I.N.P.S.,   che,  peraltro,  in  atto  conserva  la  formulazione
originaria  non  essendo  intervenuta alcuna sua successiva modifica,
abbia  voluto  fissare  definitivamente  nei confronti dei dipendenti
pubblici quel parametro di valutazione.
    Deve   aggiungersi,   poi,   che   la   citazione  ivi  contenuta
dell'art. 13,  della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perche'
era  la  fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte
nelle  premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha
variato  successivamente  i  coefficienti per la determinazione della
riserva  matematica, e' resa evidente la ragione della sua emanazione
che e' riferita espressamente alla necessita' della rivalutazione dei
coefficienti  per  il  calcolo  della  riserva matematica nell'ambito
della  assicurazione  generale  obbligatoria  al  fine  di  dare  una
adeguata     copertura     finanziaria    degli    oneri    derivanti
dall'applicazione  dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13
della   legge   n. 1338/1962   nell'ottica,  in  via  esclusiva,  del
riequilibrio  della  gestione  dell'INPS.  Il  che e' un riflesso del
principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo
che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con
la  legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti
pensionistici  per  tener conto delle peculiarita' che caratterizzano
l'ordinamento  relativo  ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei
lavoratori privati.
    Cio'  posto  nei  confronti  del ricorrente cui, come gia' detto,
vanno   estese,   ai   sensi   dell'art. 18,  della  legge  regionale
n. 73/1979,  tutte  le  disposizioni  relative  al  conseguimento del
diritto  alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in
quanto   piu'  favorevoli  ed,  ai  sensi  dell'art. 2,  della  legge
regionale  n. 114  del  1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di
periodi  assicurativi  ai  fini  pensionistici previste dalla legge 7
febbraio  1979,  n. 29,  e  deve  essere riconosciuto il diritto alla
quota  pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante
determinazione  della  riserva  matematica  con  l'applicazione delle
tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964
ed  il  diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per
il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.
    A  tale  impostazione,  peraltro,  sembra  avere aderito anche la
Regione  siciliana  che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le
necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.
    Alla  suddetta  estensione, pero', non sfugge (e non si vede come
potrebbe)  neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del
2  per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista
dall'art.  2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della
quota  di  pensione  relativa ai periodi da ricongiungere, cosi' come
espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980,
operante  per  i  dipendenti regionali in forza del piu' volte citato
rinvio  di  cui  alle  leggi  regionali  nn. 73 e 114 del 1979, e non
quelle  piu'  onerose  invece invocate dall'amministrazione regionale
perche',  a  suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico
regionale  ex  lege regionale n. 2/62»: cio' in quanto il rinvio alle
disposizioni  statali  non e' stato operato dal legislatore regionale
in  quanto  compatibile  con  il  sistema pensionistico della Regione
siciliana,  ma  in  modo  pieno  ed  assoluto,  con  effetto, quindi,
derogatorio   di   ogni   principio   o   norma  regionale  con  esse
incompatibili.
    Si  tratta,  come  di  tutta  evidenza,  di  un  regime di palese
vantaggio  rispetto  al  resto  del pubblico impiego per i dipendenti
regionali,  la  cui  relativa  disciplina  rientra  nell'ambito della
competenza  legislativa  esclusiva  della Regione siciliana e ad essa
solo  il  legislatore  regionale puo' decidere di apportare eventuali
correttivi.
    A  tal  proposito  non  puo'  essere  in  alcun modo condivisa la
giurisprudenza   che   sembra   trovare  spazio  innanzi  al  giudice
d'appello,  il  quale  ha  indicato,  ma  sarebbe  piu' corretto dire
«creato»  in  via  pretoria,  parametri  diversi  da  quello  fissato
nell'art. 4,   comma   1,   della  legge  n. 299/1980  (2%)  (Sezione
giurisdizionale   d'appello   per   la  Regione  siciliana,  sentenza
n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).
    Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme
citate  risulterebbero  modulate  tendenzialmente  verso  i  pubblici
dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile
al  combinato  disposto degli articoli 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre
1973,  n. 1092,  in  base  al quale, partendo da una pensione del 35%
della  base  pensionabile con 15 anni di anzianita', si perviene alla
percentuale  dell'80%  con  quarant'anni  di  servizio  (aggiungendo,
cioe', l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo
appare  sostanzialmente  (ma  non  del  tutto) coerente rispetto alla
percentuale  del  2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge
n. 299/1980,   per   determinare  la  quota  pensione  a  carico  del
dipendente  ai  sensi  dell'art. 2,  comma  3, della legge 7 febbraio
1979,  n. 29.  Al  contrario  sarebbe  agevole  affermare,  secondo i
medesimi   giudici,   che  il  sistema  pensionistico  del  personale
dipendente  dalla  Regione  siciliana, in base all'art. 4 della legge
regionale  23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione e' commisurata al 50%
dell'ultima  retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a
riposo  dopo  quindici anni di servizio effettivo, con un aumento del
2,50%   per   ogni   anno   di  servizio  effettivamente  prestato  o
riconosciuto   utile   e  riscattato.....,  fino  ad  un  massimo  di
trentacinque  anni  di  servizio utile»), sarebbe non coerente con la
predetta   impostazione  e  occorrerebbe  individuare  la  ratio  del
criterio  di  calcolo della riserva matematica e la quota pensione di
cui   all'art. 4,  comma  1,  della  legge  n. 299/1980,  riferimento
all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per cio'
che  interessa  in  questa sede, l'aliquota del due per cento), ratio
che  risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un
sistema  di  equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che
dovra'  poi  erogare  la  pensione  complessiva  e definitiva, e cio'
attraverso  il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti
presso  la  gestione  (o  le  gestioni)  di  provenienza,  maggiorati
dell'interesse  composto  al  tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2,
legge  n. 29/1979  e,  dall'altra, a carico del richiedente, «del 50%
della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica....
necessaria  per  la  copertura assicurativa relativa al periodo utile
considerato,  e  le  somme  versate  dalla  gestione o dalle gestioni
assicurative  a  norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa
legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato
con  un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema
diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse
ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento
gia'  piu'  volte  ripetuta,  studiata  per un sistema diverso e meno
favorevole,  tale  criterio  potrebbe  non  consentire di raggiungere
l'equilibrio   normativamente   perseguito,  necessitando  di  alcuni
adattamenti   nel  momento  in  cui  viene  applicato  nella  Regione
siciliana. Con la conseguenza che, stante che - come gia' si e' visto
-  in  corrispondenza  di una anzianita' di quindici anni produce una
pensione,  nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%,
mentre,   per   anzianita'  superiori,  si  perviene  all'80%  per  i
dipendenti  statali  (dopo quaranta anni di servizio) e al 100% per i
dipendenti   regionali   (dopo   trentacinque   anni   di  servizio),
l'equilibrio  finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si
puo'  perseguire  mutuando  per intero un meccanismo calibrato per un
sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in
precedenza  evidenziate)  percentuali  di progressione della pensione
regionale in relazione all'anzianita' di servizio.
    Tali  argomentazioni  hanno  consentito  ai giudici di appello di
pervenire    all'autonoma    determinazione,    in    via   puramente
giurisprudenziale,   di  diverse  percentuali  di  calcolo  conformi,
peraltro, a quanto gia' elaborato dall'amministrazione regionale.
    Tale  soluzione  giurisprudenziale  resta,  pero',  in  palese  e
testuale  quanto  inconciliabile  contrasto  con  il  disposto di cui
all'art. 18,  comma  1,  della  legge  regionale 3 maggio 1979, n. 73
(«ferme  restando  le  norme  di cui alla legge regionale 23 febbraio
1962,  n. 2,  e  successive modificazioni, si applicano ai dipendenti
regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al
conseguimento   del   diritto  alla  pensione  ed  all'indennita'  di
buonascita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto piu'
favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio
1979,  n. 114  («sono  estese  a  favore dei dipendenti della Regione
siciliana  e  con  la  medesima  decorrenza,  le  disposizioni  sulla
ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste
dalla  legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo
chiaro  ed  inequivoco  per l'automatica ed integrale applicazione ai
dipendenti  della  Regione siciliana di tutte le disposizioni statali
dettate nella materia.
    Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa
di potere prestare acquiescenza.
    Tuttavia,  proprio  l'iter  interpretativo  seguito  dai  giudici
d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di
questa  sezione)  per  le  norme  in  questione appare conducente per
evidenziare   fondati  dubbi  di  legittimita'  costituzionale  delle
medesime,  nella  lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne
debba essere fatta.
    Come  gia'  sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe
portare  all'applicazione  della  percentuale  indicata  nell'art. 4,
comma  1,  della  legge  7  luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a
quelle,  frutto  di  autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento
decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.
    Tale   norma,  come  precisato  dai  giudici  d'appello,  risulta
modulata  tendenzialmente  per i pubblici dipendenti che fruiscono di
un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli
artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale,
partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con quindici
anni  di  anzianita',  si  perviene  alla  percentuale  dell'80%  con
quarant'anni  anni  di servizio (aggiungendo, cioe', l'1,80% per ogni
anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente
coerente  rispetto  alla  percentuale del 2% indicata nel primo comma
dell'art. 4   della  legge  n. 299/1980,  per  determinare  la  quota
pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29.
    Cio'  considerato  va  rilevato  che il sistema pensionistico del
personale  dipendente  dalla  Regione  siciliana  in base all'art. 4,
della  legge  regionale  23  febbraio  1962,  n. 2  («la  pensione e'
commisurata   al   50%  dell'ultima  retribuzione  annua  qualora  il
dipendente  sia  collocato  a  riposo  dopo quindici anni di servizio
effettivo,  con  un  aumento  del  2,50%  per  ogni  anno di servizio
effettivamente  prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino
ad  un  massimo  di  trentacinque  anni  di servizio utile») e' assai
differente da quello statale.
    La  ratio del criterio di determinazione della riserva matematica
e  la  quota  pensione  di  cui  all'art. 4,  comma  1,  della  legge
n. 299/1980   con   riferimento  all'art. 2,  comma  3,  della  legge
n. 29/1979  (in  particolare,  per cio' che interessa in questa sede,
l'aliquota  del  due per cento) non puo' prescindere, pero', con ogni
evidenza,     dal     creare     un     sistema     di     equilibrio
contributivo-finanziario  nell'ordinamento  che dovra' poi erogare la
pensione  complessiva e definitiva, e cio' attraverso il recupero, da
una  parte,  di  tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le
gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso
annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a
carico  del  richiedente,  «del  50%  della  somma  risultante  dalla
differenza  tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura
assicurativa  relativa  al  periodo  utile  considerato,  e  le somme
versate  dalla  gestione  o  dalle  gestioni assicurative a norma del
comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza
che   tale   equilibrio,   pensato   ed  ipotizzato  con  un  sistema
pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.
    E   cio'   si   verifica   proprio  con  riferimento  al  sistema
pensionistico  suddetto  per  il  personale  dipendente dalla Regione
siciliana  in  quanto,  con  l'applicazione dell'aliquota del due per
cento gia' citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole,
tale   criterio  non  consente  ex  se  di  raggiungere  l'equilibrio
normativamente  perseguito;  e  siccome  il sistema che ruota intorno
alle  leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al
decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalita', da una
parte,  di  consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di
una  unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma,
dall'altra   (si   vuole   ripetere),   di   perseguire  l'equilibrio
finanziario  della  gestione  di  destinazione, non appare dubbio che
tale  sistema  debba  subire necessari adattamenti nel momento in cui
viene applicato nella Regione siciliana.
    Conseguentemente,  stante  che  -  come  gia'  si  e'  visto - in
corrispondenza  di  una  anzianita'  di  quindici  anni  produce  una
pensione,  nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%,
mentre,   per   anzianita'  superiori,  si  perviene  all'80%  per  i
dipendenti  statali  (dopo  40  anni  di  servizio)  e  al 100% per i
dipendenti   regionali   (dopo   trentacinque   anni   di  servizio),
l'equilibrio  finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si
puo' certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per
un  sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le
percentuali  di  progressione  della  pensione regionale in relazione
all'anzianita'  di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di
meccanismi  alternativi,  la  cui  determinazione rientra nell'ambito
della  discrezionalita'  del  legislatore,  pero'  idonei a garantire
l'equilibrio  finanziario  del  sistema  pensionistico  della Regione
siciliana.
    Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico
ed  integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto,
non  immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo
della  ragionevolezza  (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e
della  tutela  dell'equilibrio  finanziario del sistema pensionistico
regionale (art. 81, Cost.).
    La  questione  e'  rilevante  in  quanto questo giudice deve fare
applicazione  delle  norme  censurate  e  dal  suo  accoglimento, nei
termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre
una  dichiarazione  di infondatezza della questione porterebbe al suo
accoglimento.
    La  questione,  pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed
il presente giudizio deve essere sospeso.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 18,  comma  1,  della  legge
regionale  3  maggio  1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge
regionale  28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare
l'applicazione  ai  dipendenti  regionali  ed  ai loro aventi diritto
delle  disposizioni  sulla  ricongiunzione di periodi assicurativi ai
fini  pensionistici  previste  dalla  legge  7  febbraio  1979, n. 29
impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento,
per  la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2,
terzo  comma,  della  legge  7  febbraio 1979, n. 29 e della quota di
pensione  relativa  ai  periodi da ricongiungere, cosi' come previsto
dall'art. 4,  comma  1,  della  legge  n. 299/1980, in relazione agli
artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio in corso e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la presente ordinanza sia, a cura della segreteria,
notificata  alle  parti  in  giudizio  ed al presidente della Regione
siciliana   e   comunicata  al  presidente  dell'assemblea  regionale
siciliana.
    Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre
2004.
                      Il giudice unico: Zingale
05C0927