N. 425 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2005
Ordinanza emessa il 5 maggio 2005 dal tribunale amministrativo regionale della CalabriaCatanzaro sul ricorso proposto da Care' Ilario contro Comune di Nardodipace Espropriazione per pubblica utilita' - Occupazione acquisitiva - Controversie - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ipotesi di dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001 - Ingiustificata estensione della giurisdizione del giudice amministrativo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004. - Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1. - Costituzione, art. 103.(GU n.37 del 14-9-2005 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1347/2003, proposto da Care' Ilario, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola D'Agostino ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via F. Crispi n. 151, presso lo studio dell'avv. Alessandro Rizzo; Contro il Comune di Nardodipace, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio; per la condanna del Comune di Nardodipace al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'irreversibile trasformazione conseguente alla realizzazione di opera pubblica sul fondo di proprieta' dello stesso; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti di causa; Relatore alla pubblica udienza 23 marzo 2005 il primo referendario Giovanni Iannini ed udito, altresi', l'avv. Nicola D'Agostino per il ricorrente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. Fatto Il ricorrente e' proprietario di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Nardodipace. Egli espone che, con decreto n. 1 del 14 gennaio 1992, il sindaco di detto comune ha disposto l'occupazione d'urgenza del terreno per la realizzazione dell'opera di «infrastrutturazione di un'area turistico-sportiva in Nardodipace», fissando il relativo termine in cinque anni dalla data di immissione in possesso. Egli rileva, ancora, che, pur essendo ormai decorso il termine di cinque anni, senza che sia ancora intervenuto il decreto di espropriazione, l'opera progettata e' stata ormai realizzata e lamenta il fatto che non gli sia stata corrisposta alcuna indennita' per l'occupazione, ne' il risarcimento del danno conseguente alla privazione del diritto dominicale, dovuta all'irreversibile trasformazione del bene. Il ricorrente precisa al riguardo di avere inizialmente promosso un giudizio contro il comune davanti al Tribunale civile di Vibo Valentia, conclusosi con sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria. Egli, pertanto, chiede che sia riconosciuto il proprio diritto di percepire l'indennita' di occupazione e che l'amministrazione convenuta sia condannata al risarcimento del danno per la perdita del diritto dominicale conseguente all'irreversibile trasformazione del fondo, con conseguente condanna del Comune di Nardodipace al pagamento della somma complessiva di Euro 45.910,24, determinata mediante consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio a suo tempo svoltosi innanzi al giudice ordinario (Euro 15.434,31 a titolo di indennita' di occupazione ed Euro 30.475,93 a titolo di risarcimento danni), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il Comune di Nardodipace, sebbene intimato, non si e' costituito in giudizio. Alla pubblica udienza del 23 marzo 2005 il ricorso e' stato ritenuto per la decisione. D i r i t t o 1. - Con decreto in data 14 gennaio 1992, il Sindaco di Nardodipace, richiamate le deliberazioni di giunta n. 99 del 10 aprile 1991 e n. 105 del successivo 14 aprile, relative all'approvazione degli atti espropriativi e del progetto per la realizzazione di infrastrutture di un'area turistico - sportiva situata in quel comune, ha disposto l'occupazione in via d'urgenza, tra gli altri, di un immobile di proprieta' del ricorrente. Secondo quanto e' dato desumere dalla consulenza tecnica d'ufficio prodotta in atti dal ricorrente, i lavori hanno avuto uno svolgimento alquanto travagliato. Comunque sia, alla data del 15 febbraio 1996, risultavano gia' realizzati lavori di sbancamento, splateamento e avvio delle strutture di fondazione. Alla data di redazione della consulenza richiamata nell'esposizione in fatto (21 dicembre 1999) i lavori non risultavano ancora ultimati. 2. - Il ricorrente pone due distinte domande. Egli chiede, innanzi tutto, che il Comune di Nardodipace sia condannato al pagamento dell'indennita' di occupazione, relativamente al periodo in cui la stessa ha avuto legittimamente luogo, vale a dire fino alla scadenza dei termini fissati nel relativo decreto. Chiede, inoltre, la condanna del comune al «risarcimento del danno derivante dall'occupazione illegittima con irreversibile trasformazione del fondo». Tale seconda domanda attiene ad una fattispecie riconducibile alla c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa. In essa, secondo il noto orientamento giurisprudenziale, l'acquisto della proprieta' privata, laddove l'amministrazione abbia omesso di emettere in modo tempestivo un formale provvedimento di esproprio, si collega all'irreversibile trasformazione di un fondo, attuata dalla pubblica amministrazione nell'ambito di un procedimento di espropriazione, avente alla base una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilita'. Riguardo a tale domanda si impone la verifica della sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Questo in quanto, dopo l'introduzione del giudizio, e' intervenuta pronuncia di parziale incostituzionalita' dell'art. 34, primo comma, del decreto legislativo n. 80/1998, nel testo modificato dall'art. 7, primo comma, lett. b) della legge n. 205/2000 (Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204), che esplica indubbiamente i suoi effetti anche nei confronti dei giudizi in corso. Il Giudice delle leggi si e' pronunciato, tra l'altro, proprio in ordine ad una fattispecie di occupazione acquisitiva, ed ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 34, del decreto legislativo n. 80/1998, per violazione dell'art. 103 Cost., primo comma, della Costituzione «nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva - oltre "gli atti e i provvedimenti" attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso "soggetti alle stesse equiprati") svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia - anche "i comportamenti", la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita - nemmeno mediatamente, e cioe' avvalendosi della facolta' di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere». Occorre osservare, in proposito, che il fenomeno dell'occupazione acquisitiva e' stato unanimemente ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica, prevista dal menzionato art. 34, che, al primo comma, ha disposto che «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia». Cio' in considerazione dell'ampia nozione di urbanistica fornita dal secondo comma dello stesso articolo e del riferimento ai comportamenti delle amministrazioni (Cass., sez. un., 15 ottobre 2003, n. 15471; Consiglio di Stato, sez. IV, 4 aprile 2003, n. 1768). La Corte costituzionale, nella sentenza indicata, ha ritenuto che nelle fattispecie di occupazione acquisitiva la tutela in sede giurisdizionale si spiega nei confronti di una condotta illecita, che si esplica al di fuori di poteri autoritativi dell'amministrazione occupante, in considerazione della mancanza di un formale provvedimento di esproprio e della perdita di efficacia del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza. 3. - Occorre tenere presente che, nel presente giudizio, assume rilevanza, altresi', l'art. 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, il cui testo e' riprodotto nell' art. 53, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, atteso che il giudizio stesso e' stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del Testo Unico in materia di espropriazioni, avvenuta in data 30 giugno 2003. Tale norma, parzialmente riproduttiva del menzionato art. 34, del decreto legislativo n. 80/1998, prevede che «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti i provvedimenti gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico». La presenza della norma, non toccata dalla menzionata pronuncia di incostituzionalita', conduce ad affermare la persistenza, nell'ambito della sfera della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, delle controversie concernenti le fattispecie di acquisizione appropriativa. Va precisato, in proposito, che il tribunale non condivide quella impostazione, fatta propria da alcune recenti pronunce, secondo la quale l'intervento della Corte costituzionale, concernente l'art. 34, del decreto legislativo n. 80 del 1998, non puo' non avere travolto anche l'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 327/2001, nella parte in cui esso stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche rispetto ai comportamenti. Tale impostazione non e', innanzi tutto, coerente con le previsioni di legge, e, segnatamente, con quelle di cui all'art. 27, della legge 11 marzo l953, n. 87, che impongono che sia la stessa Corte costituzionale a dichiarare quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimita' deriva come conseguenza dalla decisione adottata. Essa sottovaluta, inoltre, il dato oggettivo costituito dalla diversa estensione della previsione normativa, coinvolgente anche gli accordi, che non puo' considerarsi, percio', meramente riproduttiva di una norma ormai espunta dall'ordinamento. Omette, d'altra parte, di attribuire il giusto rilievo al carattere di specialita' della norma rispetto a quella corrispondente concernente la materia urbanistica, che e', evidentemente, alla base della scelta legislativa di una previsione autonoma rispetto a quella di cui al menzionato art. 34, del decreto legislativo n. 80/1989. La norma di cui all'art. 53, si inserisce, infatti, in un quadro normativo, quale quello che interessa la materia delle espropriazioni, in cui vi e' una forte accentuazione dei poteri di carattere autoritativo, al cui esercizio, almeno in un cospicuo numero di casi, possono ricollegarsi i comportamenti configurati come illeciti e che si caratterizza per la presenza di norme, quali quelle di cui all'art. 43, che, sia pure nell'ottica del superamento del fenomeno dell'occupazione acquisitiva, sembrerebbero strettamente collegate alla previsione concernente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine ai comportamenti dell'amministrazione pubblica (il riferimento e' alla mera utilizzazione del bene per finalita' di pubblico interesse, cui e' attribuita autonoma rilevanza giuridica nel quadro dell'esercizio della funzione pubblica). Ferme le considerazioni ora svolte anche riguardo alle possibili implicazioni della specialita' della norma, il Tribunale ritiene la non manifesta infondatezza della questione della conformita' dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 325 (il cui testo e' riprodotto nell'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) al disposto dell'art. 103 della Costituzione, che, al primo comma, prevede che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Come risulta essere stato gia' rilevato (Tribunale amministrativo regionale Abruzzo, sez. Pescara, 21 ottobre 2004 n. 868), gli argomenti che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare la parziale illegittimita' del piu' volte richiamato art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, ben potrebbero riferirsi anche all'art. 53, in discorso, che, come segnalato, riprende la previsione relativa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, quali quelle implicanti l'acquisto della proprieta' per il fenomeno dell'occupazione acquisitiva (la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 53 e' stata, altresi', sollevata da questo tribunale, sez. I, con ordinanza 22 ottobre 2004 n. 104). Occorre considerare che la Corte nella menzionata sentenza n. 204, ha posto in luce che l'art. 103, primo comma, della Costituzione «... non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalita' nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare "particolari materie" nelle quali "la tutela nei confronti della pubblica amministrazione" investe "anche" diritti soggettivi». Tali principi hanno indotto la Corte costituzionale a ritenere non conformi al dettato costituzionale, tra le altre, le previsioni dell'art. 34, del decreto legislativo n. 80, del 1998, nella parte in cui hanno compreso nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, oltre gli atti e i provvedimenti, anche i comportamenti, estendendo l'ambito di essa fino a comprendere controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita, nemmeno mediatamente, alcun pubblico potere, non essendo sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia. L'art. 53, del Testo Unico delle espropriazioni contiene una norma che, pur non essendo meramente riproduttiva dell'art. 34, del decreto legislativo n. 80 del 1998 e pur possedendo il gia' segnalato carattere di specialita', riconduce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fattispecie nelle quali si e' gia' realizzato l'acquisto della proprieta' in conseguenza di meri comportamenti dell'amministrazione. In considerazione di cio', il tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, in discorso, per contrasto con l'art. 103 della Costituzione. 4. - Quanto alla rilevanza della questione, si e' detto in precedenza che il giudizio, concernente una fattispecie acquisitiva perfezionatasi prima dell'entrata in vigore del nuovo Testo Unico in materia di espropriazioni, avvenuta il 30 giugno 2003, e' stato introdotto successivamente a tale data, giacche' il ricorso e' stato notificato il 26 settembre 2003 e depositato il successivo 13 ottobre. In base al disposto dell'art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, la norma di cui al richiamato art. 53 risulta senz'altro applicabile alla fattispecie. La fondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale inciderebbe, pertanto, sulla giurisdizione del giudice adito. 5. - In conclusione, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, corna 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 325 (cui e' conforme l'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) per contrasto con l'art. 103, della Costituzione, nella parte in cui e' previsto che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Il giudizio, pertanto, va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalita'.
P. Q. M. Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 325 (cui e' conforme l'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) per contrasto con l'art. 103 della Costituzione, nella parte in cui tali norme prevedono che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 23 marzo 2005. Il Presidente: Mastrocola L'estensore: Iannini 05C0932