N. 425 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2005

Ordinanza  emessa  il  5  maggio  2005  dal  tribunale amministrativo
regionale  della  CalabriaCatanzaro  sul  ricorso  proposto  da Care'
Ilario contro Comune di Nardodipace

Espropriazione  per  pubblica  utilita'  -  Occupazione acquisitiva -
  Controversie - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice
  amministrativo  in  ipotesi  di dichiarazione di pubblica utilita',
  indifferibilita'  ed  urgenza  intervenuta  prima  dell'entrata  in
  vigore  del  d.P.R.  n. 327/2001  - Ingiustificata estensione della
  giurisdizione  del  giudice amministrativo - Richiamo alla sentenza
  della Corte costituzionale n. 204/2004.
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1.
- Costituzione, art. 103.
(GU n.37 del 14-9-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 1347/2003,
proposto  da  Care'  Ilario,  rappresentato e difeso dall'avv. Nicola
D'Agostino  ed  elettivamente domiciliato in Catanzaro, via F. Crispi
n. 151, presso lo studio dell'avv. Alessandro Rizzo;
    Contro  il  Comune  di  Nardodipace,  in  persona  del sindaco in
carica,  non  costituito  in  giudizio; per la condanna del Comune di
Nardodipace  al  risarcimento  dei  danni  subiti  dal  ricorrente in
conseguenza   dell'irreversibile   trasformazione   conseguente  alla
realizzazione di opera pubblica sul fondo di proprieta' dello stesso;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Relatore   alla   pubblica   udienza   23  marzo  2005  il  primo
referendario  Giovanni  Iannini  ed  udito,  altresi',  l'avv. Nicola
D'Agostino per il ricorrente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                                Fatto

    Il  ricorrente e' proprietario di un appezzamento di terreno sito
nel Comune di Nardodipace.
    Egli espone che, con decreto n. 1 del 14 gennaio 1992, il sindaco
di  detto  comune ha disposto l'occupazione d'urgenza del terreno per
la   realizzazione  dell'opera  di  «infrastrutturazione  di  un'area
turistico-sportiva  in  Nardodipace», fissando il relativo termine in
cinque anni dalla data di immissione in possesso.
    Egli rileva, ancora, che, pur essendo ormai decorso il termine di
cinque   anni,  senza  che  sia  ancora  intervenuto  il  decreto  di
espropriazione,  l'opera  progettata  e'  stata  ormai  realizzata  e
lamenta  il fatto che non gli sia stata corrisposta alcuna indennita'
per  l'occupazione,  ne'  il  risarcimento del danno conseguente alla
privazione   del   diritto   dominicale,   dovuta   all'irreversibile
trasformazione del bene.
    Il  ricorrente precisa al riguardo di avere inizialmente promosso
un  giudizio  contro  il  comune  davanti al Tribunale civile di Vibo
Valentia,   conclusosi   con  sentenza  dichiarativa  di  difetto  di
giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
    Egli, pertanto, chiede che sia riconosciuto il proprio diritto di
percepire   l'indennita'   di  occupazione  e  che  l'amministrazione
convenuta sia condannata al risarcimento del danno per la perdita del
diritto  dominicale  conseguente all'irreversibile trasformazione del
fondo,   con  conseguente  condanna  del  Comune  di  Nardodipace  al
pagamento  della  somma  complessiva  di  Euro 45.910,24, determinata
mediante  consulenza  tecnica  d'ufficio espletata nel giudizio a suo
tempo  svoltosi innanzi al giudice ordinario (Euro 15.434,31 a titolo
di   indennita'   di   occupazione  ed  Euro 30.475,93  a  titolo  di
risarcimento danni), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
    Il  Comune di Nardodipace, sebbene intimato, non si e' costituito
in giudizio.
    Alla  pubblica  udienza  del  23  marzo  2005 il ricorso e' stato
ritenuto per la decisione.

                            D i r i t t o

    1.  -  Con  decreto  in  data  14  gennaio  1992,  il  Sindaco di
Nardodipace,  richiamate  le  deliberazioni  di  giunta  n. 99 del 10
aprile   1991   e   n. 105   del   successivo   14  aprile,  relative
all'approvazione  degli  atti  espropriativi  e  del  progetto per la
realizzazione  di  infrastrutture  di  un'area  turistico  - sportiva
situata  in  quel comune, ha disposto l'occupazione in via d'urgenza,
tra gli altri, di un immobile di proprieta' del ricorrente.
    Secondo   quanto   e'  dato  desumere  dalla  consulenza  tecnica
d'ufficio  prodotta  in atti dal ricorrente, i lavori hanno avuto uno
svolgimento  alquanto  travagliato.  Comunque  sia,  alla data del 15
febbraio  1996,  risultavano  gia'  realizzati lavori di sbancamento,
splateamento  e  avvio  delle  strutture  di fondazione. Alla data di
redazione  della  consulenza richiamata nell'esposizione in fatto (21
dicembre 1999) i lavori non risultavano ancora ultimati.
    2. - Il ricorrente pone due distinte domande.
    Egli  chiede,  innanzi  tutto,  che  il Comune di Nardodipace sia
condannato al pagamento dell'indennita' di occupazione, relativamente
al  periodo  in  cui  la stessa ha avuto legittimamente luogo, vale a
dire fino alla scadenza dei termini fissati nel relativo decreto.
    Chiede,  inoltre,  la  condanna  del  comune al «risarcimento del
danno   derivante   dall'occupazione  illegittima  con  irreversibile
trasformazione del fondo».
    Tale  seconda  domanda  attiene  ad una fattispecie riconducibile
alla  c.d.  occupazione acquisitiva o appropriativa. In essa, secondo
il  noto  orientamento giurisprudenziale, l'acquisto della proprieta'
privata,  laddove  l'amministrazione abbia omesso di emettere in modo
tempestivo   un   formale  provvedimento  di  esproprio,  si  collega
all'irreversibile  trasformazione di un fondo, attuata dalla pubblica
amministrazione  nell'ambito  di  un  procedimento di espropriazione,
avente  alla  base  una  valida ed efficace dichiarazione di pubblica
utilita'.
    Riguardo  a  tale domanda si impone la verifica della sussistenza
della  giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo. Questo in
quanto, dopo l'introduzione del giudizio, e' intervenuta pronuncia di
parziale  incostituzionalita'  dell'art. 34, primo comma, del decreto
legislativo  n. 80/1998,  nel  testo  modificato  dall'art. 7,  primo
comma,  lett.  b)  della  legge  n. 205/2000  (Corte costituzionale 6
luglio  2004, n. 204), che esplica indubbiamente i suoi effetti anche
nei confronti dei giudizi in corso.
    Il Giudice delle leggi si e' pronunciato, tra l'altro, proprio in
ordine  ad una fattispecie di occupazione acquisitiva, ed ha ritenuto
l'illegittimita'  costituzionale  del  primo  comma dell'art. 34, del
decreto  legislativo  n. 80/1998, per violazione dell'art. 103 Cost.,
primo  comma,  della  Costituzione  «nella parte in cui, comprendendo
nella  giurisdizione  esclusiva  - oltre "gli atti e i provvedimenti"
attraverso  i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero
attraverso   "soggetti  alle  stesse  equiprati")  svolgono  le  loro
funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia - anche "i
comportamenti",  la  estende  a  controversie nelle quali la pubblica
amministrazione   non   esercita  -  nemmeno  mediatamente,  e  cioe'
avvalendosi  della  facolta'  di  adottare  strumenti intrinsecamente
privatistici - alcun pubblico potere».
    Occorre osservare, in proposito, che il fenomeno dell'occupazione
acquisitiva  e'  stato  unanimemente  ricondotto  alla  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica, prevista
dal  menzionato  art. 34,  che, al primo comma, ha disposto che «sono
devolute  alla  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie  aventi  per  oggetto  gli  atti,  i  provvedimenti  e i
comportamenti  delle  amministrazioni  pubbliche  e dei soggetti alle
stesse  equiparati  in  materia  urbanistica  ed  edilizia».  Cio' in
considerazione  dell'ampia nozione di urbanistica fornita dal secondo
comma  dello stesso articolo e del riferimento ai comportamenti delle
amministrazioni   (Cass.,   sez.  un.,  15  ottobre  2003,  n. 15471;
Consiglio di Stato, sez. IV, 4 aprile 2003, n. 1768).
    La Corte costituzionale, nella sentenza indicata, ha ritenuto che
nelle  fattispecie  di  occupazione  acquisitiva  la  tutela  in sede
giurisdizionale si spiega nei confronti di una condotta illecita, che
si  esplica  al  di fuori di poteri autoritativi dell'amministrazione
occupante,   in   considerazione   della   mancanza   di  un  formale
provvedimento  di  esproprio e della perdita di efficacia del decreto
di occupazione temporanea e d'urgenza.
    3.  -  Occorre tenere presente che, nel presente giudizio, assume
rilevanza, altresi', l'art. 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 325, il cui testo e' riprodotto nell' art. 53, del d.P.R. 8 giugno
2001  n. 327,  atteso  che  il  giudizio  stesso  e' stato introdotto
successivamente  all'entrata  in vigore del Testo Unico in materia di
espropriazioni, avvenuta in data 30 giugno 2003.
    Tale norma, parzialmente riproduttiva del menzionato art. 34, del
decreto  legislativo  n. 80/1998,  prevede  che  «Sono  devolute alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo le controversie
aventi  per  oggetto  gli  atti  i  provvedimenti  gli  accordi  e  i
comportamenti  delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse
equiparati,  conseguenti  alla  applicazione  delle  disposizioni del
testo unico».
    La  presenza  della norma, non toccata dalla menzionata pronuncia
di   incostituzionalita',   conduce   ad  affermare  la  persistenza,
nell'ambito  della  sfera  della  giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo,  delle  controversie  concernenti  le  fattispecie di
acquisizione appropriativa.
    Va precisato, in proposito, che il tribunale non condivide quella
impostazione,  fatta  propria  da alcune recenti pronunce, secondo la
quale l'intervento della Corte costituzionale, concernente l'art. 34,
del  decreto  legislativo n. 80 del 1998, non puo' non avere travolto
anche  l'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 327/2001, nella parte in
cui   esso   stabilisce   la   giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo anche rispetto ai comportamenti.
    Tale   impostazione  non  e',  innanzi  tutto,  coerente  con  le
previsioni  di legge, e, segnatamente, con quelle di cui all'art. 27,
della  legge  11  marzo  l953, n. 87, che impongono che sia la stessa
Corte  costituzionale  a  dichiarare quali sono le altre disposizioni
legislative  la  cui  illegittimita'  deriva  come  conseguenza dalla
decisione adottata.
    Essa  sottovaluta,  inoltre,  il  dato oggettivo costituito dalla
diversa estensione della previsione normativa, coinvolgente anche gli
accordi,  che  non puo' considerarsi, percio', meramente riproduttiva
di una norma ormai espunta dall'ordinamento.
    Omette,  d'altra  parte,  di  attribuire  il  giusto  rilievo  al
carattere di specialita' della norma rispetto a quella corrispondente
concernente  la materia urbanistica, che e', evidentemente, alla base
della scelta legislativa di una previsione autonoma rispetto a quella
di cui al menzionato art. 34, del decreto legislativo n. 80/1989.
    La  norma di cui all'art. 53, si inserisce, infatti, in un quadro
normativo,    quale   quello   che   interessa   la   materia   delle
espropriazioni,  in  cui  vi e' una forte accentuazione dei poteri di
carattere  autoritativo,  al  cui  esercizio,  almeno  in un cospicuo
numero di casi, possono ricollegarsi i comportamenti configurati come
illeciti e che si caratterizza per la presenza di norme, quali quelle
di  cui  all'art. 43,  che,  sia pure nell'ottica del superamento del
fenomeno  dell'occupazione  acquisitiva,  sembrerebbero  strettamente
collegate  alla previsione concernente la giurisdizione esclusiva del
giudice     amministrativo     in     ordine     ai     comportamenti
dell'amministrazione   pubblica   (il   riferimento   e'   alla  mera
utilizzazione  del  bene  per finalita' di pubblico interesse, cui e'
attribuita  autonoma  rilevanza  giuridica  nel quadro dell'esercizio
della funzione pubblica).
    Ferme  le considerazioni ora svolte anche riguardo alle possibili
implicazioni  della  specialita' della norma, il Tribunale ritiene la
non   manifesta   infondatezza   della  questione  della  conformita'
dell'art. 53,  comma  1, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 325
(il  cui  testo  e'  riprodotto  nell'art.  53, comma 1, del d.P.R. 8
giugno  2001  n. 327)  al  disposto dell'art. 103 della Costituzione,
che,  al  primo  comma, prevede che il Consiglio di Stato e gli altri
organi  di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela
nei   confronti   della   pubblica  amministrazione  degli  interessi
legittimi  e,  in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi.
    Come risulta essere stato gia' rilevato (Tribunale amministrativo
regionale  Abruzzo,  sez.  Pescara,  21  ottobre  2004  n. 868),  gli
argomenti  che  hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare la
parziale  illegittimita'  del piu' volte richiamato art. 34, comma 1,
del  decreto  legislativo  n. 80  del  1998, ben potrebbero riferirsi
anche  all'art. 53,  in  discorso,  che,  come segnalato, riprende la
previsione   relativa   alla   giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo    in   ordine   alle   controversie   riguardanti   i
comportamenti   delle   amministrazioni   pubbliche,   quali   quelle
implicanti    l'acquisto    della    proprieta'   per   il   fenomeno
dell'occupazione    acquisitiva   (la   questione   di   legittimita'
costituzionale  della  norma  di  cui all'art. 53 e' stata, altresi',
sollevata  da questo tribunale, sez. I, con ordinanza 22 ottobre 2004
n. 104).
    Occorre  considerare  che  la  Corte  nella  menzionata  sentenza
n. 204,   ha  posto  in  luce  che  l'art. 103,  primo  comma,  della
Costituzione  «...  non  ha  conferito  al  legislatore ordinario una
assoluta  ed  incondizionata  discrezionalita'  nell'attribuzione  al
giudice  amministrativo  di  materie  devolute alla sua giurisdizione
esclusiva,  ma  gli  ha  conferito il potere di indicare "particolari
materie"   nelle  quali  "la  tutela  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione" investe "anche" diritti soggettivi».
    Tali  principi  hanno  indotto la Corte costituzionale a ritenere
non  conformi  al dettato costituzionale, tra le altre, le previsioni
dell'art. 34, del decreto legislativo n. 80, del 1998, nella parte in
cui   hanno   compreso   nella  giurisdizione  esclusiva  in  materia
urbanistica  ed  edilizia,  oltre gli atti e i provvedimenti, anche i
comportamenti,   estendendo  l'ambito  di  essa  fino  a  comprendere
controversie  nelle  quali  la pubblica amministrazione non esercita,
nemmeno  mediatamente, alcun pubblico potere, non essendo sufficiente
a  radicare  la  giurisdizione del giudice amministrativo il generico
coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia.
    L'art. 53,  del  Testo  Unico  delle  espropriazioni contiene una
norma  che,  pur non essendo meramente riproduttiva dell'art. 34, del
decreto legislativo n. 80 del 1998 e pur possedendo il gia' segnalato
carattere  di specialita', riconduce alla giurisdizione esclusiva del
giudice  amministrativo fattispecie nelle quali si e' gia' realizzato
l'acquisto  della  proprieta'  in  conseguenza  di meri comportamenti
dell'amministrazione. In considerazione di cio', il tribunale ritiene
di dover sollevare d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata,
la   questione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 53,  in
discorso, per contrasto con l'art. 103 della Costituzione.
    4.  -  Quanto  alla  rilevanza  della  questione,  si e' detto in
precedenza  che  il giudizio, concernente una fattispecie acquisitiva
perfezionatasi  prima dell'entrata in vigore del nuovo Testo Unico in
materia  di  espropriazioni,  avvenuta  il  30  giugno 2003, e' stato
introdotto  successivamente a tale data, giacche' il ricorso e' stato
notificato  il  26  settembre  2003  e  depositato  il  successivo 13
ottobre.  In  base  al  disposto  dell'art. 5  c.p.c., secondo cui la
giurisdizione  e la competenza si determinano con riguardo alla legge
vigente   ed   allo   stato  di  fatto  esistente  al  momento  della
proposizione  della  domanda,  la  norma di cui al richiamato art. 53
risulta senz'altro applicabile alla fattispecie.
    La   fondatezza   della   sollevata   questione  di  legittimita'
costituzionale inciderebbe, pertanto, sulla giurisdizione del giudice
adito.
    5.  -  In  conclusione,  il  Collegio  ritiene  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 53,  corna  1, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 325
(cui e' conforme l'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327)
per  contrasto con l'art. 103, della Costituzione, nella parte in cui
e'  previsto  che  sono  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva del
giudice  amministrativo  le  controversie concernenti i comportamenti
delle  amministrazioni  pubbliche,  e  dei  soggetti  equiparati,  in
materia di espropriazione per pubblica utilita'.
    Il  giudizio,  pertanto, va sospeso e gli atti vanno rimessi alla
Corte    costituzionale    per    il    giudizio    incidentale    di
costituzionalita'.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 53  comma  1,  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001 n. 325 (cui e' conforme l'art. 53, comma 1,
del  d.P.R.  8 giugno 2001 n. 327) per contrasto con l'art. 103 della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  tali  norme  prevedono che sono
devolute  alla  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie   concernenti   i  comportamenti  delle  amministrazioni
pubbliche,  e  dei  soggetti equiparati, in materia di espropriazione
per pubblica utilita'.
    Sospende  il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  alla  segreteria di notificare la presente ordinanza alle
parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' di
comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 23 marzo
2005.
                      Il Presidente: Mastrocola
                        L'estensore: Iannini
05C0932