N. 427 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 2005

Ordinanza  emessa  il 4 aprile 2005 dal giudice di pace di Verona nel
procedimento  civile  vertente tra Sartori Antonella contro Comune di
Verona

Circolazione stradale - Spazi riservati alla fermata o alla sosta dei
  veicoli  per  persone invalide - Soggetti legittimati a beneficiare
  degli  appositi  contrassegni abilitanti - Previsione limitata agli
  invalidi  civili  non  deambulanti  e  ai  non  vedenti  -  Mancata
  estensione  ai soggetti deambulanti affetti da patologie gravemente
  invalidanti - Contrasto con il diritto alla salute - Violazione del
  principio  di  eguaglianza  (in  senso  formale  e  sostanziale)  -
  Riproposizione di questione gia' oggetto dell'ordinanza della Corte
  costituzionale n. 362/2004 di manifesta inammissibilita'.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 158,
  comma 2, lett. g) in combinato disposto dal d.P.R.. 24 luglio 1996,
  n. 503,  degli artt. 11 e 12, con riferimento al d.P.R. 16 dicembre
  1992, n. 495, art. 381.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 32.
(GU n.37 del 14-9-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Causa di opposizione ex art. 22, legge n. 689/1981 - n. 3674/2003
R.G.  -  promossa  da:  Sartori  Antonella,  nata  a  Cologna Venetra
(Verona)  il  27  giugno  1958  e residente a Fumane (Verona), via F.
della Scala n. 5/a in proprio;
    Contro  Comune di Verona, in persona del sindaco pro tempore, con
il funzionario delegato.
                        Oggetto del giudizio
    L'opponente   Sartori   Antonella   si   oppone   al  verbale  di
accertamento  di  violazione  n. 5958292  61  88 emesso dal Comune di
Verona  in  data  25  febbraio  2003  -  con  cui  la medesima veniva
contravvenzionata  ai  sensi  dell'art. 158, comma 2, lett. g) codice
della  strada,  in  quanto la autovettura Lancia Y targata BW476SM di
proprieta'  della ricorrente, era rinvenuta sostare in corrispondenza
del  civico n. 15 di via Locatelli in Verona, in uno spazio destinato
alla  sosta  dei veicoli al servizio degli invalidi, senza esporre il
prescritto contrassegno.
    La  stessa  doveva  recarsi  in  un vicino negozio per portare ad
aggiustare  una  stampante,  e  decideva  di  sostare  con la propria
autovettura  in  uno  spazio  riservato  agli  invalidi, essendo ella
invalida  civile  seppur  non  in possesso del contrassegno apposito,
perche' «deambulante».
    Nel  proprio  ricorso  in  opposizione  la ricorrente sostiene di
essere  invalida  civile  con  riduzione  permanente  della capacita'
lavorativa  con  riconosciuta  percentuale  del  60% a seguito di una
paralisi del plesso brachiale al braccio destro, come da accertamento
eseguito  dalla Commissione di prima istanza per l'accertamento degli
stati  di  invalidita'  civile  -  Regione  Veneto  - sede di Verona,
depositata in atti.
    Per  quanto  sopra,  attesa  la  evidente  e reale difficolta' di
accedere all'esercizio portando con se la stampante da aggiustare, la
ricorrente  sostava  nello  spazio riservato agli invalidi civili, in
quanto  piu' vicino e agevole al luogo ove doveva recarsi, sentendosi
-  seppur  priva  del dovuto contrassegno - a cio' legittimata per la
propria  realta' di invalida civile e per la obbiettiva situazione di
ostacolo in cui trovavasi.
    Contestava   pertanto  la  violazione  amministrativa  accertata,
eccependo la esimente dello stato di necessita'.
    La  ricorrente, in realta', non poteva esibire alcun contrassegno
legittimante  la  sosta  negli  appositi  spazi,  in  quanto  -  come
puntualmente  riferito dal Comune di Verona nella propria comparsa di
costituzione,  il  testo  dell'art. 12, d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503,
che  detta  le norme per il rilascio del «contrassegno per invalidi»,
recita:
        «1. Alle persone con capacita' di deambulazione sensibilmente
ridotta  e'  rilasciato dai comuni, a seguito di documentata istanza,
lo  speciale  contrassegno  di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495,
che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
        2.   Il  contrassegno  e'  valido  per  tutto  il  territorio
nazionale.
        3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa
anche alla categoria dei non vedenti.».
    Lo  stesso  comune  -  nel proprio scritto difensivo, precisa che
«Come si vede, non e' sufficiente soffrire di un qualche handicap per
avere  il  diritto  di  richiedere  il  noto  contrassegno arancione;
bisogna  che  la  menomazione riguardi la capacita' di deambulazione,
capacita'  che,  nella  ricorrente, non sembra essere compromessa. Ne
consegue  che  la  signora Sartori non avrebbe mai potuto ottenere il
«permesso»   in   questione   e,  quindi,  non  puo'  in  alcun  modo
legittimamente usufruire degli stalli di sosta previsti dall'art. 188
c.d.s.».
    Il sottoscritto giudice di pace, alla udienza del 13 ottobre 2003
sospendeva  il presente procedimento ritenendo di sollevare questione
di  costituzionalita'  come specificamente precisata in diritto nella
ordinanza depositata in data 14 ottobre 2003.
    In  data  25  novembre  2004  la  Corte costituzionale depositava
propria  ordinanza  con  cui dichiarava la manifesta inammissibilita'
della  questione  di legittimita' costituzionale sollevata, in quanto
nella  ordinanza di rimessione veniva «omesso di fornire qualsivoglia
elemento  descrittivo  in ordine alla fattispecie concreta sottoposta
al suo giudizio».
    Con  la  presente  ordinanza,  con  cui  nuovamente si solleva la
questione di legittimita' costituzionale, ritenuta di assai rilevante
momento,  viene  colmata  la  segnalata  lacuna,  in quanto l'oggetto
preciso   del   presente   giudizio   e'  sopra  descritto  sotto  la
intestazione «Oggetto del giudizio».
    Quindi  con  la presente ordinanza, si ripropongono le censure di
legittimita' costituzionale, cosi' formulate:
        «Il giudice di pace - letti gli atti e i documenti di causa -
ritiene    di   sollevare   d'ufficio   questione   di   legittimita'
costituzionale  con  riferimento  agli  artt. 158,  comma 2, lett. g)
codice della strada, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12, del
d.P.R. n. 503/1996 e con riferimento all'art. 381, d.P.R. 16 dicembre
1992  n. 495,  regolamento  di  esecuzione  del  c.d.s.  - laddove si
individuano  quali  soli  soggetti  legittimati  a  beneficiare degli
appositi  contrassegni  per  invalidi civili, abilitanti alla sosta e
parcheggi  delimitati sulle strade comunali - gli invalidi civili non
deambulanti  e  non  invece  anche  altri invalidi civili - parimenti
affetti  da  patologie  gravemente  invalidanti,  che  causa  la loro
patologia,   si   trovano  ad  essere  impossibilitati  o  seriamente
ostacolati,  seppur  deambulanti,  a liberamente esplicare la propria
liberta' di locomozione.
    Al  sottoscritto  giudice  appare cioe' seriamente prospettabile,
con  riferimento  alle  sopracitate  norme,  una  grave  incongruenza
logica,   tale   da  determinare  una  ingiustificata  disparita'  di
trattamento  fra  invalidi civili «non deambulanti» e invalidi civili
che,  seppur in grado di deambulare, parimenti soffrono a causa della
loro   patologia  invalidante  gravi  limitazioni  alla  facolta'  di
deambulazione  o  comunque  alla  liberta' di locomozione, quale piu'
ampia liberta' di movimento corporeo.
    Pare  cioe'  decisivo  rilevare  come  la  norma che riconosce il
diritto  al  contrassegno per la sosta o il parcheggio in determinati
spazi  comunali, ha quale obbiettivo quello di rimuovere gli ostacoli
e  le  difficolta'  che  i  non  deambulanti  hanno  nel  recarsi  in
determinati  luoghi  o nell'accedere a determinati esercizi, uffici o
altro.
    La  «non  deambulazione» non viene quindi presa in considerazione
in  se' e per se' - afinalisticamente - ma invece quale requisito che
di  per  se'  giustifica  una  impossibilita'  o seria difficolta' di
accedere in determinati luoghi, uffici, servizi o altro. Dunque viene
assunta  teleologicamente nell'ottica di una rimozione degli ostacoli
e  delle  difficolta' alla libera e piena esplicazione della liberta'
di locomozione umana.
    Ebbene,  le  medesime  difficolta' e la necessita' conseguente di
rimuovere gli ostacoli che si frappongono, sussistono anche per altri
invalidi  civili  che  pur  non  essendo «non deambulanti», in quanto
aventi comunque funzionalita' agli arti inferiori, e quindi capacita'
di   camminare,  possono  comunque,  a  causa  della  loro  patologia
invalidante  (ad esempio agli arti superiori come nel caso oggetto di
giudizio)  trovarsi  in  situazioni  di  pari  impossibilita' o seria
difficolta' nel recarsi o nell'accedere a determinati luoghi, uffici,
centri o altro.
    Ad  esempio,  nel  caso  che  ci occupa, la ricorrente affetta da
invalidita' all'arto superiore destro, trovavasi in seria difficolta'
nel  recarsi,  con  la  stampante  in  braccio, presso il riparatore,
quindi  si  fermava nello spazio, pur riservato agli invalidi civili,
piu' vicino e accessibile all'esercizio ove doveva recarsi.
    Tale   ingiustificata  disparita'  di  trattamento  fra  soggetti
afflitti da patologie, parimenti invalidanti e parimenti impeditive o
seriamente  ostative  alla  facolta'  di  accedere a uffici o servizi
pubblici  o  di  pubblica  utilita'  o  comunque a pubblici esercizi,
centri  sociali  o altro, determina una chiara violazione dell'art. 3
della  Carta  costituzionale  laddove  afferma  che «E' compito della
Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli...  che,  limitando  di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della  persona  umana....»,  sul  presupposto  che «Tutti i cittadini
hanno  pari  dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione...  di  condizioni  personali  ....(art. 3,  primo comma,
Costituzione).
                              P. Q. M.
    Dispone  la  trasmissione, tramite la cancelleria, ed eseguite le
comunicazioni  di  legge,  degli atti della presente causa alla Corte
costituzionale   in  Roma,  affinche'  si  pronunci  in  ordine  alla
legittimita'  costituzionale  delle  norme  sopra citate in relazione
alle segnalate censure, rilevanti ai fini del decidere nella causa de
quo.
    Dichiara  sospeso  il  presente  procedimento  sino alla relativa
pronuncia della Corte costituzionale.
    Si provveda alle comunicazioni di legge.
        Verona, addi' 4 aprile 2005
                     Il giudice di pace: Guidoni
05C0934