N. 428 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2005
Ordinanza emessa il 26 aprile 2005 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Palermo sul ricorso proposto da Farmacia Galante contro Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Ricorso - Previsto deposito presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale adito - Notifica del ricorso all'Amministrazione nei cui confronti viene chiesta la pronuncia giudiziale - Mancata previsione, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato costituente «diritto vivente» - Violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo. - Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, art. 91. - Costituzione, artt. 24, comma secondo e 111, commi primo e secondo. Subordinamente, in caso di riconoscimento della natura regolamentare della norma censurata - Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Rinvio all'art. 91 del R.D. n. 642/1907 - Notifica del ricorso all'Amministrazione nei cui confronti viene chiesta la pronuncia giudiziale - Mancata previsione, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato costituente «diritto vivente» - Violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo. - Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 19, comma 1 e 27, comma 1, n. 4; R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, comma 1, n. 4. - Costituzione, artt. 24, comma secondo e 111, commi primo e secondo.(GU n.37 del 14-9-2005 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 5074/2004 proposto dalla Farmacia Galante, in persona del titolare dott. Galante Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Pippo Pollina per mandato a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Sciuti n. 180, presso lo studio stesso; Contro l'Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituito in giudizio; per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 1015/2001 del 6 settembre 2001, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 7 dicembre 2001 e rilasciato in forma esecutiva in data 26 giugno 2003. Visto il ricorso con i relativi allegati; Designato relatore alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2005 il consigliere Avv. Salvatore Veneziano; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. Fatto Con ricorso depositato in segreteria il 23 novembre 2004, il ricorrente espone di avere conseguito il decreto ingiuntivo in epigrafe, con il quale e' stato ingiunto all'Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani il pagamento di sorte capitale ed interessi per una fornitura di presidi sanitari in favore di assistiti del S.S.N., oltre alle spese del procedimento, direttamente in favore del procuratore distrattario. Deducendo di non avere conseguito il pagamento per interessi di cui al decreto ingiuntivo in epigrafe, neppure a seguito della notifica di un atto di diffida avvenuta in data 4/6 maggio 2004, chiede affermarsi l'obbligo dell'amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempienza. Nessuno si e' costituito in giudizio per l'Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani. Alla Camera di consiglio del 18 novembre 2004 il ricorso e' stato posto in decisione. Diritto 1 - Rileva il Collegio che il presente ricorso risulta introdotto mediante deposito diretto dell'originale presso la segreteria di questo tribunale, senza la previa notificazione dello stesso all'amministrazione nei confronti della quale viene chiesta la pronunzia giudiziale. Sebbene il procedimento seguito dal ricorrente (deposito del ricorso presso la segreteria), nonche' gli adempimenti successivamente posti in essere dalla stessa segreteria (comunicazioni dell'avvenuto deposito all'Ass.to reg.le sanita' ed alla Azienda U.S.L. n. 9, con contestuale trasmissione di copia del ricorso, entrambe effettivamente ricevute dai destinatari) appaiano conformi alle prescrizioni di cui all'art. 91, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 - recante il Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, applicabile anche ai giudizi innanzi ai TT.AA.RR. in virtu' del rinvio operato dall'art. 19, della legge n. 1034/1971 il Collegio ritiene che il contraddittorio non risulti correttamente instaurato, con riferimento ai parametri costituzionali di seguito precisati. 2. - Osserva, preliminarmente, il Collegio che certo orientamento giurisprudenziale dei tribunali amministrativi regionali (cfr. Tribunale amministrativo regionale Sicilia, Catania 25 marzo 1996, n. 396 e Tribunale amministrativo regionale Puglia, Bari, sez. I, 1° settembre 2003, n. 3168) ha affermato il superamento delle previsioni di cui al citato art. 91, R.D. n. 642/1907 e la necessita' della previa notificazione del ricorso per esecuzione del giudicato, attesa la piena ed indubitabile natura giurisdizionale della sentenza conclusiva del procedimento per ottemperanza al giudicato; tale orientamento del giudice di primo grado non ha, pero', trovato riscontro in grado di appello atteso il consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, agli effetti della instaurazione del contraddittorio nel giudizio di ottemperanza, non e' richiesta la notificazione del ricorso all'amministrazione tenuta all'esecuzione del giudicato ad istanza del ricorrente, o alle altre parti del giudizio, essendo all'uopo sufficiente la comunicazione della proposizione del ricorso a cura della segreteria del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 91, secondo comma, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (Sezione VI, 3 febbraio 1988, n. 155; 23 aprile 1994, n. 583; 24 settembre 2004, n. 6261; sez. IV, 12 dicembre 1997, n. 1436 e 6 ottobre 2003 n. 5847; C.G.A., 28 marzo 1997, n. 6). E cio' sebbene non siano mancate alcune pronunzie del giudice di appello, rimaste pero' minoritarie, che hanno evidenziato la contrarieta' delle previsioni dell'art. 91 citato rispetto al principio costituzionale della necessaria integrita' del contraddittorio processuale (Sezione VI, 20 giugno 2003, n. 3689 e sezione V, 2 marzo 2000, n. 1069). Conclusivamente, il Collegio ritiene di potere affermare che il diritto vigente in materia - quale emerge dalla applicazione giurisprudenziale del tutto maggioritaria del giudice di ultimo grado - sia nel senso della sufficienza degli adempimenti di cui all'art. 91, R.D. n. 642/1907, ai fini del rituale istaurazione del giudizio di ottemperanza al giudicato innanzi al giudice amministrativo. 3. - Detta soluzione appare, pero', a questo Collegio del tutto insoddisfacente e, segnatamente, contraria ad alcuni principi costituzionali in tema di attivita' giurisdizionale e di giusto processo, desumibili dagli artt. 24 e 111 della costituzione. Ed invero, rileva il Collegio che il giudizio di ottemperanza - come osservato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 12 dicembre 1998, n. 406 (al fine di affermare la costituzionalita' dell'inapplicabilita' del procedimento per esecuzione del giudicato per conseguire l'esecuzione delle sentenze amministrative di primo grado anteriormente alla introduzione di apposita previsione legislativa in tal senso - art. 10, primo comma, legge n. 205/2000 -) puo' assumere diversi modi di essere in relazione alla situazione concreta, alla statuizione giudiziale da attuare, alla natura dell'atto originariamente censurato. In particolare il giudizio d'ottemperanza puo' costituire semplice giudizio esecutivo, che si aggiunge al procedimento espropriativo, disciplinato dal codice di procedura civile; lo stesso giudizio puo', invece, essere preordinato al compimento di operazioni materiali o all'adozione di atti giuridici di piu' stretta esecuzione della sentenza; esso, infine, puo' essere finalizzato alla sollecitazione di attivita' provvedimentale amministrativa, anche di natura discrezionale, al fine del conseguimento di effetti ulteriori e diversi rispetto al provvedimento originario oggetto d'impugnazione. Il giudizio di ottemperanza, nelle materie attribuite alla giurisdizione amministrativa, puo' addirittura essere utilizzato anche in difetto di completa individuazione del contenuto della prestazione o attivita' oggetto del dovere dell'amministrazione, al fine di integrare il precetto discendente dal giudicato azionato cosi' configurando il fenomeno del c.d. giudicato amministrativo a formazione progressiva: il giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza puo' esercitare cumulativamente, ove ne ricorrano i presupposti, sia i poteri sostitutivi attribuitigli in sede di ottemperanza che i poteri ordinatori e cassatori che gli competono in sede di giurisdizione generale di legittimita' e puo', conseguentemente, integrare l'originario disposto della sentenza con statuizioni che ne costituiscono non mera «esecuzione» ma «attuazione» in senso stretto, dando luogo al cosiddetto giudicato a formazione progressiva (Consiglio Stato, sez. IV, 1° marzo 2001, n. 1143). Il giudizio di ottemperanza, infine, puo' implicare la sostituzione dello stesso giudice nell'esercizio dei poteri dell'amministrazione - anche per il tramite di un commissario ad acta ormai pacificamente ritenuto «ausiliario del giudice» - gia' nell'ipotesi «minimale» (quale la presente fattispecie) del compimento degli atti necessari al pagamento di una somma di denaro discendente da una puntuale pronunzia di condanna: compito del giudice dell'ottemperanza, una volta effettuata la verifica del mancato adempimento da parte dell'amministrazione, e' quello di imporre, direttamente in via sostitutiva o a mezzo di commissario ad acta, i comportamenti necessari per l'attuazione del giudicato, al fine di assicurare il concreto soddisfacimento delle pretese della parte vittoriosa, ai sensi degli articoli 24, 100 e 103 Cost. (C.G.A., 22 aprile 2002, n. 226). 4. - A fronte di siffatta variegata ed incisiva attivita' giurisdizionale, potenzialmente suscettibile di incidere contemporaneamente sia sull'assetto dei rapporti tra le parti, quali gia' definiti dal giudicato azionato, che nell'ordinamento interno dell'amministrazione, con la sostituzione degli organi ordinari inadempienti - il Collegio ritiene non potersi dubitare della sussistenza di particolari esigenze di rispetto dei principi della difesa in giudizio, ex art. 24, comma 2, Costituzione e del contraddittorio tra le parti, quale presupposto di un «giusto processo» ex art. 111, comma 2, Costituzione. Il rispetto di tali principi non sembra, pero', garantito adeguatamente dal meccanismo di cui all'art. 91 R.D. n. 642/1907, nel quale la conoscenza del ricorso da parte dell'amministrazione e' affidata esclusivamente alla comunicazione della segreteria, effettuata a mezzo di lettera raccomandata (come le altre comunicazioni di segreteria nel corso del giudizio amministrativo, cfr. C.G.A. 29 gennaio 1994, n. 27) e senza le formalita' e garanzie proprie della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario (consegna della copia conforme di un atto, con particolari garanzie e formalita' ad opera di un pubblico ufficiale che dell'avvenuta operazione redige apposita relazione). E cio' anche nell'ipotesi che si accedesse alla soluzione giurisprudenziale, fatta propria da alcune pronunzie piu' attente alla effettivita' del contraddittorio, che hanno ritenuto che il contraddittorio tra le parti debba essere comunque assicurato in conformita' all'art. 24, secondo comma Cost., anche nell'ambito del meccanismo di cui all'art. 91, R.D. n. 642/1907, attraverso la verifica che la controparte abbia avuto effettiva conoscenza della domanda stessa e sia stata in grado, anche sotto l'aspetto temporale, di elaborare la propria difesa prima della discussione innanzi al giudice (Consiglio Stato, sez. V, 11 settembre 2000, n. 4792 e Tribunale amministrativo regionale Sardegna, 19 aprile 2001, n. 471). Ed invero il Collegio ritiene che siffatta soluzione - modellata sul principio desumibile dall'art. 156, comma 3, cod. proc. civ. (sanatoria della nullita' dell'atto che abbia comunque raggiunto lo scopo cui sia destinato) - non sia applicabile alla fattispecie in esame nella quale la notificazione, con le forme proprie del codice di procedura civile, sia del tutto assente. In particolare la notificazione del ricorso introduttivo con le modalita' proprie del codice di procedura civile, o quanto meno con quelle di cui all'art. 8 e segg. del R.D. n. 642/1907, appare al Collegio l'unico mezzo idoneo ad assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma Cost. in considerazione della particolare garanzia - discendente dall'osservanza delle formalita' previste, quali determinate anche in esito ai successivi interventi della stessa Corte costituzionale - che il relativo procedimento determini la effettiva conoscenza, o quanto meno la piena conoscibilita', dell'atto da parte del destinatario. E cio' al fine di apprestare una adeguata, e potenzialmente piena, attivita' difensiva rispetto alle domande introdotte da parte ricorrente, oltre che ad attivare, eventualmente ancorche' tardivamente, gli organi competenti dell'amministrazione ad ottemperare al dictum del giudice. Quel che, ad avviso del Collegio rileva ai fini del rispetto del diritto di difesa e della pienezza del contraddittorio - e giustifica la ritenuta insufficienza della soluzione giurisprudenziale che suggerisce la verifica della effettiva conoscenza della comunicazione di segreteria da parte del destinatario - non e' solo il dato materiale della effettiva ricezione della comunicazione (ed eventualmente della copia del ricorso introduttivo, giacche' l'art. 91 R.D. n. 642/1907 non prescrive l'invio della copia del ricorso) ma anche quello della piena consapevolezza dell'avvenuta introduzione di un procedimento giurisdizionale, desumibile dalle formalita' proprie della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario (o messo comunale). 5. - In forza delle considerazioni in precedenza esposte la sezione ha gia' sollevato la questione di costituzionalita' con riferimento al citato art. 91, R.D. n. 642/1907 con propria ordinanza n. 23/2005, ritenendo che «la circostanza che la Corte costituzionale abbia piu' volte esaminato - con esiti diversi, ma sempre entrando nel merito delle tematiche sottoposte - questioni di costituzionalita' relative al R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (sentenze n. 406/1998, n. 359/1998, 251/1989, n. 146/1987) esime il Collegio dall'affrontare le problematiche relative alla natura sostanzialmente legislativa da riconoscersi allo stesso». Pur tuttavia in occasione dell'esame della presente controversia, del tutto analoga a quella nella quale e' stata assunta l'ordinanza n. 23/2005, il Collegio ritiene necessario meglio precisare le norme, ed il loro valore, oggetto del dubbio di costituzionalita', al fine di evitare una eventuale pronunzia di mera inammissibilita'. Ed invero, il Collegio non ignora che la Corte, con sentenza n. 118/1968, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 90 e 91, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ritenendone la natura regolamentare, e che ad analoga conclusione e' successivamente pervenuta anche con una delle pronunzie citate nella precedente ordinanza di rimessione (sentenza n. 251/1989). Osserva tuttavia il Collegio che, come in precedenza gia' rilevato, la individuazione della disciplina processuale applicabile nei giudizi avanti i tribunali amministrativi regionali e' operata dall'art. 19, comma 1, legge n. 1034/1971, secondo il quale «nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verra' emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge»: per effetto di tale rinvio trovano quindi generale applicazione il T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) ed il R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato). Per altro, per quanto specificamente attiene al procedimento per esecuzione del giudicato, l'art. 27, comma 1, n. 4, legge n. 1034/1970 richiama l'art. 27, comma 1, n. 4 del T.U. n. 1054/1924, al quale si riferiscono specificamente gli articoli 90 e 91, del R.D. n. 642/1907, dai quali la giurisprudenza del Consiglio di Stato desume tuttora la non obbligatorieta' della previa notifica del ricorso per esecuzione del giudicato. A fronte di siffatti rinvii normativi, il Collegio rileva che, ove si fosse ritenuta la natura regolamentare del R.D. n. 642/1907, ne sarebbe necessariamente conseguita la soluzione interpretativa della inapplicabilita' dell'art. 91: o in via di inapplicabilita' e/o abrogazione implicita, per contrasto con l'art. 21, comma 1, legge n. 1034/1971, che prescrive la notifica del ricorso introduttivo del giudizio avanti i TT.AA.RR.; o in via di eventuale disapplicazione di norma regolamentare illegittima per contrasto con i citati artt. 24 e 111 Costituzione, oltre che per contrasto con il citato art. 21, legge n. 1034/1971. La circostanza che la giurisprudenza del Consiglio di Stato abbia, invece, continuato ad affermare la vigenza ed applicabilita' dell'art. 91, R.D. n. 642/1907 appare - ad avviso del Collegio - spiegabile solo sul presupposto dell'attribuzione di rango legislativo alla norma, non ritenuta abrogata dal citato art. 21, legge n. 1034/1971 in quanto norma speciale, ne' suscettibile di immediata disapplicazione per contrasto con i citati articoli 24 e 111 Costituzione. Ritiene, quindi, il Collegio che - nell'applicazione datane dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in termini di vero e proprio «diritto vivente» - debba essere riconosciuto all'art. 91, R.D. n. 642/1907 valore di legge. 6. - Purtuttavia - in linea subordinata e per l'ipotesi che la Corte costituzionale dovesse affermare la natura regolamentare del citato art. 91, R.D. n. 642/1907 - il Collegio ritiene di dovere sollevare la questione di costituzionalita' degli artt. 19, comma 1, e 27, comma 1, num. 4), legge n. 1034/1971 e 27, comma 1, num. 4), T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, nelle parti quali nelle quali, rinviando all'art. 91, del R.D. n. 642/1907, consentono - secondo il diritto vivente desumibile dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato - l'introduzione del giudizio per esecuzione del giudicato senza la previa notifica del ricorso a mezzo di ufficiale giudiziario. Ed in tale prospettazione subordinata il dubbio di costituzionalita' non rileva solo in termini analoghi a quelli in precedenza evidenziati in relazione all'art. 91, R.D. n. 642/1907 (violazione degli articoli 24, comma 2, e 111, comma 2, Costituzione), ma anche in termini di contrasto con l'art. 111, primo comma, Costituzione per violazione del precetto secondo il quale «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». Ed invero il meccanismo di rinvio normativo ad una norma regolamentare, in precedenza descritto, consentirebbe infatti la valida proposizione di un giudizio senza la previa notificazione dell'atto introduttivo, in applicazione di una norma regolamentare derogativa al principio generale (di rango legislativo ex art. 21, legge n. 1034/1971) ed in violazione del principio costituzionale della riserva di legge ai fini della disciplina del giusto processo. 7. - Cosi' delineata la ammissibilita' e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita', il Collegio ne ritiene anche la rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio, trattandosi di profilo attinente alla rituale instaurazione del rapporto processuale. Gli atti del presente giudizio - previa sospensione dello stesso - devono, quindi, essere trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione della dedotta questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 91, R.D. 17 agosto 1907, n. 642. In via subordinata, dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli articoli 19, comma 1, e 27, comma 1 num. 4), legge n. 1034/1971 e 27, comma 1 num. 4), T.U. 26 giugno 1924, n. 1054. Conseguentemente, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale delle norme citate per violazione degli articoli 24, comma 2, e 111, comma 1 e 2, Costituzione, nei termini di cui in motivazione. Sospende il giudizio in corso e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2005. Il Presidente: Giallombardo L'estensore: Veneziano 05C0935