N. 428 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2005

Ordinanza  emessa  il  26  aprile  2005  dal tribunale amministrativo
regionale  della  Sicilia  - Palermo sul ricorso proposto da Farmacia
Galante contro Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani

Giustizia  amministrativa  -  Giudizio  di  ottemperanza  - Ricorso -
  Previsto deposito presso la segreteria del Tribunale amministrativo
  regionale  adito - Notifica del ricorso all'Amministrazione nei cui
  confronti   viene   chiesta   la  pronuncia  giudiziale  -  Mancata
  previsione,  secondo  la  giurisprudenza  del  Consiglio  di  Stato
  costituente  «diritto vivente» - Violazione del diritto di difesa e
  dei principi del giusto processo.
- Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, art. 91.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo e 111, commi primo e secondo.
Subordinamente,  in caso di riconoscimento della natura regolamentare
  della  norma  censurata  -  Giustizia  amministrativa - Giudizio di
  ottemperanza  -  Rinvio all'art. 91 del R.D. n. 642/1907 - Notifica
  del  ricorso all'Amministrazione nei cui confronti viene chiesta la
  pronuncia    giudiziale    -   Mancata   previsione,   secondo   la
  giurisprudenza del Consiglio di Stato costituente «diritto vivente»
  -  Violazione  del  diritto  di  difesa  e  dei principi del giusto
  processo.
- Legge  6 dicembre  1971,  n. 1034, artt. 19, comma 1 e 27, comma 1,
  n. 4; R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, comma 1, n. 4.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo e 111, commi primo e secondo.
(GU n.37 del 14-9-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza,  sul  ricorso  n. 5074/2004
proposto  dalla  Farmacia  Galante,  in  persona  del  titolare dott.
Galante  Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Pippo Pollina per
mandato  a  margine  del  ricorso,  ed  elettivamente  domiciliato in
Palermo, via Sciuti n. 180, presso lo studio stesso;
    Contro  l'Azienda  U.S.L.  n. 9 di Trapani, in persona del legale
rappresentante   pro   tempore   non   costituito  in  giudizio;  per
l'esecuzione  del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo di questo
tribunale n. 1015/2001 del 6 settembre 2001, dichiarato esecutivo per
mancata  opposizione  in  data  7 dicembre 2001 e rilasciato in forma
esecutiva in data 26 giugno 2003.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Designato  relatore  alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2005
il consigliere Avv. Salvatore Veneziano;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                                Fatto

    Con  ricorso  depositato  in  segreteria  il 23 novembre 2004, il
ricorrente  espone  di  avere  conseguito  il  decreto  ingiuntivo in
epigrafe,  con  il quale e' stato ingiunto all'Azienda U.S.L. n. 9 di
Trapani il pagamento di sorte capitale ed interessi per una fornitura
di  presidi  sanitari  in  favore di assistiti del S.S.N., oltre alle
spese  del  procedimento,  direttamente  in  favore  del  procuratore
distrattario.
    Deducendo  di  non avere conseguito il pagamento per interessi di
cui  al  decreto  ingiuntivo  in  epigrafe,  neppure  a seguito della
notifica  di  un  atto  di  diffida avvenuta in data 4/6 maggio 2004,
chiede  affermarsi  l'obbligo  dell'amministrazione a provvedere, con
nomina   di  un  commissario  ad  acta  per  l'ipotesi  di  ulteriore
inadempienza.
    Nessuno si e' costituito in giudizio per l'Azienda U.S.L. n. 9 di
Trapani.
    Alla Camera di consiglio del 18 novembre 2004 il ricorso e' stato
posto in decisione.

                               Diritto

    1 - Rileva il Collegio che il presente ricorso risulta introdotto
mediante  deposito  diretto  dell'originale  presso  la segreteria di
questo   tribunale,   senza  la  previa  notificazione  dello  stesso
all'amministrazione  nei  confronti  della  quale  viene  chiesta  la
pronunzia giudiziale.
    Sebbene  il  procedimento  seguito  dal  ricorrente (deposito del
ricorso    presso    la    segreteria),   nonche'   gli   adempimenti
successivamente    posti    in   essere   dalla   stessa   segreteria
(comunicazioni  dell'avvenuto  deposito  all'Ass.to reg.le sanita' ed
alla  Azienda  U.S.L. n. 9, con contestuale trasmissione di copia del
ricorso,  entrambe  effettivamente ricevute dai destinatari) appaiano
conformi  alle  prescrizioni  di  cui all'art. 91, del R.D. 17 agosto
1907,  n. 642  - recante il Regolamento per la procedura dinanzi alle
sezioni  giurisdizionali del Consiglio di Stato, applicabile anche ai
giudizi   innanzi   ai   TT.AA.RR.   in  virtu'  del  rinvio  operato
dall'art. 19,  della  legge  n. 1034/1971  il Collegio ritiene che il
contraddittorio non risulti correttamente instaurato, con riferimento
ai parametri costituzionali di seguito precisati.
    2. - Osserva, preliminarmente, il Collegio che certo orientamento
giurisprudenziale   dei   tribunali  amministrativi  regionali  (cfr.
Tribunale  amministrativo  regionale  Sicilia, Catania 25 marzo 1996,
n. 396  e  Tribunale  amministrativo  regionale Puglia, Bari, sez. I,
1° settembre   2003,  n. 3168)  ha  affermato  il  superamento  delle
previsioni di cui al citato art. 91, R.D. n. 642/1907 e la necessita'
della  previa notificazione del ricorso per esecuzione del giudicato,
attesa la piena ed indubitabile natura giurisdizionale della sentenza
conclusiva  del  procedimento  per  ottemperanza  al  giudicato; tale
orientamento  del  giudice  di  primo  grado  non  ha, pero', trovato
riscontro  in  grado  di  appello  atteso il consolidato orientamento
della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, agli effetti
della instaurazione del contraddittorio nel giudizio di ottemperanza,
non  e'  richiesta  la  notificazione del ricorso all'amministrazione
tenuta all'esecuzione del giudicato ad istanza del ricorrente, o alle
altre   parti   del   giudizio,   essendo   all'uopo  sufficiente  la
comunicazione  della proposizione del ricorso a cura della segreteria
del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 91, secondo comma, del
R.D.  17 agosto  1907,  n. 642  (Sezione VI, 3 febbraio 1988, n. 155;
23 aprile   1994,   n. 583;  24 settembre  2004,  n. 6261;  sez.  IV,
12 dicembre  1997, n. 1436 e 6 ottobre 2003 n. 5847; C.G.A., 28 marzo
1997, n. 6).
    E  cio' sebbene non siano mancate alcune pronunzie del giudice di
appello,   rimaste   pero'  minoritarie,  che  hanno  evidenziato  la
contrarieta'   delle   previsioni  dell'art. 91  citato  rispetto  al
principio    costituzionale    della    necessaria   integrita'   del
contraddittorio  processuale  (Sezione  VI, 20 giugno 2003, n. 3689 e
sezione V, 2 marzo 2000, n. 1069).
    Conclusivamente,  il  Collegio ritiene di potere affermare che il
diritto   vigente  in  materia  -  quale  emerge  dalla  applicazione
giurisprudenziale del tutto maggioritaria del giudice di ultimo grado
-   sia   nel  senso  della  sufficienza  degli  adempimenti  di  cui
all'art. 91,  R.D.  n. 642/1907, ai fini del rituale istaurazione del
giudizio   di   ottemperanza   al   giudicato   innanzi   al  giudice
amministrativo.
    3.  -  Detta soluzione appare, pero', a questo Collegio del tutto
insoddisfacente   e,   segnatamente,  contraria  ad  alcuni  principi
costituzionali  in  tema  di  attivita'  giurisdizionale  e di giusto
processo, desumibili dagli artt. 24 e 111 della costituzione.
    Ed  invero,  rileva il Collegio che il giudizio di ottemperanza -
come  osservato  dalla  stessa  Corte  costituzionale  nella sentenza
12 dicembre  1998,  n. 406 (al fine di affermare la costituzionalita'
dell'inapplicabilita'  del  procedimento per esecuzione del giudicato
per  conseguire  l'esecuzione  delle sentenze amministrative di primo
grado   anteriormente   alla   introduzione  di  apposita  previsione
legislativa in tal senso - art. 10, primo comma, legge n. 205/2000 -)
puo'  assumere  diversi  modi  di essere in relazione alla situazione
concreta,   alla  statuizione  giudiziale  da  attuare,  alla  natura
dell'atto originariamente censurato.
    In   particolare   il  giudizio  d'ottemperanza  puo'  costituire
semplice   giudizio   esecutivo,  che  si  aggiunge  al  procedimento
espropriativo, disciplinato dal codice di procedura civile; lo stesso
giudizio puo', invece, essere preordinato al compimento di operazioni
materiali o all'adozione di atti giuridici di piu' stretta esecuzione
della   sentenza;   esso,   infine,   puo'  essere  finalizzato  alla
sollecitazione  di attivita' provvedimentale amministrativa, anche di
natura  discrezionale, al fine del conseguimento di effetti ulteriori
e    diversi    rispetto    al   provvedimento   originario   oggetto
d'impugnazione.
    Il  giudizio  di  ottemperanza,  nelle  materie  attribuite  alla
giurisdizione  amministrativa,  puo'  addirittura  essere  utilizzato
anche  in  difetto  di  completa  individuazione  del contenuto della
prestazione  o  attivita' oggetto del dovere dell'amministrazione, al
fine  di  integrare  il  precetto  discendente dal giudicato azionato
cosi'  configurando  il  fenomeno del c.d. giudicato amministrativo a
formazione progressiva: il giudice amministrativo in sede di giudizio
di  ottemperanza  puo' esercitare cumulativamente, ove ne ricorrano i
presupposti,  sia  i  poteri  sostitutivi  attribuitigli  in  sede di
ottemperanza che i poteri ordinatori e cassatori che gli competono in
sede    di   giurisdizione   generale   di   legittimita'   e   puo',
conseguentemente,  integrare l'originario disposto della sentenza con
statuizioni   che   ne   costituiscono   non   mera  «esecuzione»  ma
«attuazione»  in senso stretto, dando luogo al cosiddetto giudicato a
formazione  progressiva  (Consiglio  Stato,  sez.  IV, 1° marzo 2001,
n. 1143).
    Il   giudizio   di   ottemperanza,   infine,  puo'  implicare  la
sostituzione   dello   stesso   giudice   nell'esercizio  dei  poteri
dell'amministrazione - anche per il tramite di un commissario ad acta
ormai   pacificamente   ritenuto  «ausiliario  del  giudice»  -  gia'
nell'ipotesi   «minimale»   (quale   la   presente  fattispecie)  del
compimento  degli  atti necessari al pagamento di una somma di denaro
discendente  da  una  puntuale  pronunzia  di  condanna:  compito del
giudice  dell'ottemperanza,  una  volta  effettuata  la  verifica del
mancato  adempimento  da  parte  dell'amministrazione,  e'  quello di
imporre,  direttamente in via sostitutiva o a mezzo di commissario ad
acta,  i  comportamenti  necessari per l'attuazione del giudicato, al
fine  di  assicurare  il concreto soddisfacimento delle pretese della
parte  vittoriosa,  ai  sensi  degli  articoli  24,  100  e 103 Cost.
(C.G.A., 22 aprile 2002, n. 226).
    4.  -  A  fronte  di  siffatta  variegata  ed  incisiva attivita'
giurisdizionale,     potenzialmente    suscettibile    di    incidere
contemporaneamente  sia sull'assetto dei rapporti tra le parti, quali
gia'  definiti  dal  giudicato azionato, che nell'ordinamento interno
dell'amministrazione,  con  la  sostituzione  degli  organi  ordinari
inadempienti  -  il  Collegio  ritiene  non  potersi  dubitare  della
sussistenza  di  particolari  esigenze di rispetto dei principi della
difesa   in  giudizio,  ex  art. 24,  comma  2,  Costituzione  e  del
contraddittorio  tra  le  parti,  quale  presupposto  di  un  «giusto
processo» ex art. 111, comma 2, Costituzione.
    Il  rispetto  di  tali  principi  non  sembra,  pero',  garantito
adeguatamente dal meccanismo di cui all'art. 91 R.D. n. 642/1907, nel
quale  la  conoscenza  del  ricorso  da parte dell'amministrazione e'
affidata   esclusivamente   alla   comunicazione   della  segreteria,
effettuata   a   mezzo   di   lettera  raccomandata  (come  le  altre
comunicazioni  di  segreteria  nel corso del giudizio amministrativo,
cfr.  C.G.A. 29 gennaio 1994, n. 27) e senza le formalita' e garanzie
proprie   della   notificazione  a  mezzo  di  ufficiale  giudiziario
(consegna della copia conforme di un atto, con particolari garanzie e
formalita'  ad  opera  di  un  pubblico  ufficiale  che dell'avvenuta
operazione redige apposita relazione).
    E  cio'  anche  nell'ipotesi  che  si  accedesse  alla  soluzione
giurisprudenziale,  fatta  propria  da  alcune pronunzie piu' attente
alla  effettivita'  del  contraddittorio,  che  hanno ritenuto che il
contraddittorio  tra  le  parti  debba  essere comunque assicurato in
conformita'  all'art. 24,  secondo comma Cost., anche nell'ambito del
meccanismo  di  cui  all'art. 91,  R.D.  n. 642/1907,  attraverso  la
verifica  che  la  controparte abbia avuto effettiva conoscenza della
domanda stessa e sia stata in grado, anche sotto l'aspetto temporale,
di  elaborare  la  propria  difesa prima della discussione innanzi al
giudice  (Consiglio  Stato,  sez.  V,  11 settembre  2000,  n. 4792 e
Tribunale amministrativo regionale Sardegna, 19 aprile 2001, n. 471).
    Ed  invero il Collegio ritiene che siffatta soluzione - modellata
sul  principio  desumibile  dall'art. 156,  comma  3, cod. proc. civ.
(sanatoria  della  nullita' dell'atto che abbia comunque raggiunto lo
scopo  cui  sia  destinato) - non sia applicabile alla fattispecie in
esame  nella  quale la notificazione, con le forme proprie del codice
di procedura civile, sia del tutto assente.
    In  particolare  la notificazione del ricorso introduttivo con le
modalita'  proprie  del codice di procedura civile, o quanto meno con
quelle  di  cui  all'art. 8  e  segg. del R.D. n. 642/1907, appare al
Collegio  l'unico mezzo idoneo ad assicurare il rispetto dei principi
di cui agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma Cost. in
considerazione    della    particolare    garanzia    -   discendente
dall'osservanza delle formalita' previste, quali determinate anche in
esito  ai  successivi  interventi della stessa Corte costituzionale -
che  il  relativo  procedimento  determini la effettiva conoscenza, o
quanto   meno   la  piena  conoscibilita',  dell'atto  da  parte  del
destinatario.
    E  cio'  al  fine  di  apprestare  una adeguata, e potenzialmente
piena,  attivita' difensiva rispetto alle domande introdotte da parte
ricorrente,   oltre   che   ad   attivare,   eventualmente  ancorche'
tardivamente,   gli   organi   competenti   dell'amministrazione   ad
ottemperare al dictum del giudice.
    Quel  che, ad avviso del Collegio rileva ai fini del rispetto del
diritto di difesa e della pienezza del contraddittorio - e giustifica
la  ritenuta  insufficienza  della  soluzione  giurisprudenziale  che
suggerisce la verifica della effettiva conoscenza della comunicazione
di  segreteria  da  parte  del  destinatario  -  non  e' solo il dato
materiale   della   effettiva   ricezione   della  comunicazione  (ed
eventualmente   della   copia   del  ricorso  introduttivo,  giacche'
l'art. 91  R.D.  n. 642/1907  non  prescrive  l'invio della copia del
ricorso)  ma  anche  quello  della piena consapevolezza dell'avvenuta
introduzione  di  un  procedimento  giurisdizionale, desumibile dalle
formalita'   proprie   della   notificazione  a  mezzo  di  ufficiale
giudiziario (o messo comunale).
    5.  -  In  forza  delle  considerazioni  in precedenza esposte la
sezione  ha  gia'  sollevato  la  questione  di costituzionalita' con
riferimento al citato art. 91, R.D. n. 642/1907 con propria ordinanza
n. 23/2005, ritenendo che «la circostanza che la Corte costituzionale
abbia  piu'  volte  esaminato - con esiti diversi, ma sempre entrando
nel    merito    delle    tematiche   sottoposte   -   questioni   di
costituzionalita'  relative  al R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (sentenze
n. 406/1998,  n. 359/1998,  251/1989,  n. 146/1987) esime il Collegio
dall'affrontare le problematiche relative alla natura sostanzialmente
legislativa da riconoscersi allo stesso».
    Pur tuttavia in occasione dell'esame della presente controversia,
del  tutto  analoga a quella nella quale e' stata assunta l'ordinanza
n. 23/2005, il Collegio ritiene necessario meglio precisare le norme,
ed  il  loro valore, oggetto del dubbio di costituzionalita', al fine
di evitare una eventuale pronunzia di mera inammissibilita'.
    Ed  invero,  il  Collegio  non  ignora che la Corte, con sentenza
n. 118/1968, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale  degli  articoli 90  e  91,  del  R.D. 17 agosto 1907,
n. 642,  ritenendone  la  natura  regolamentare,  e  che  ad  analoga
conclusione   e'   successivamente  pervenuta  anche  con  una  delle
pronunzie  citate  nella precedente ordinanza di rimessione (sentenza
n. 251/1989).
    Osserva  tuttavia  il  Collegio  che,  come  in  precedenza  gia'
rilevato,  la individuazione della disciplina processuale applicabile
nei  giudizi  avanti  i tribunali amministrativi regionali e' operata
dall'art. 19,  comma  1,  legge  n. 1034/1971,  secondo il quale «nei
giudizi  davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando
non  verra'  emanata  apposita legge sulla procedura, si osservano le
norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio
di  Stato,  in  quanto  non  contrastanti con la presente legge»: per
effetto  di  tale rinvio trovano quindi generale applicazione il T.U.
26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul
Consiglio  di  Stato)  ed il R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento
per  la  procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato).
    Per  altro, per quanto specificamente attiene al procedimento per
esecuzione   del   giudicato,   l'art. 27,   comma   1,  n. 4,  legge
n. 1034/1970 richiama l'art. 27, comma 1, n. 4 del T.U. n. 1054/1924,
al quale si riferiscono specificamente gli articoli 90 e 91, del R.D.
n. 642/1907,  dai  quali  la  giurisprudenza  del  Consiglio di Stato
desume  tuttora  la  non  obbligatorieta'  della  previa notifica del
ricorso per esecuzione del giudicato.
    A  fronte  di  siffatti rinvii normativi, il Collegio rileva che,
ove  si  fosse ritenuta la natura regolamentare del R.D. n. 642/1907,
ne  sarebbe  necessariamente  conseguita  la soluzione interpretativa
della inapplicabilita' dell'art. 91:
        o  in  via di inapplicabilita' e/o abrogazione implicita, per
contrasto  con  l'art. 21, comma 1, legge n. 1034/1971, che prescrive
la notifica del ricorso introduttivo del giudizio avanti i TT.AA.RR.;
        o  in via di eventuale disapplicazione di norma regolamentare
illegittima  per  contrasto con i citati artt. 24 e 111 Costituzione,
oltre che per contrasto con il citato art. 21, legge n. 1034/1971.
    La  circostanza  che  la  giurisprudenza  del  Consiglio di Stato
abbia,  invece,  continuato ad affermare la vigenza ed applicabilita'
dell'art. 91,  R.D.  n. 642/1907  appare  -  ad avviso del Collegio -
spiegabile   solo   sul   presupposto   dell'attribuzione   di  rango
legislativo  alla  norma,  non  ritenuta abrogata dal citato art. 21,
legge  n. 1034/1971  in  quanto  norma  speciale, ne' suscettibile di
immediata  disapplicazione  per  contrasto con i citati articoli 24 e
111 Costituzione.
    Ritiene, quindi, il Collegio che - nell'applicazione datane dalla
giurisprudenza  del  Consiglio di Stato, in termini di vero e proprio
«diritto  vivente»  -  debba  essere  riconosciuto  all'art. 91, R.D.
n. 642/1907 valore di legge.
    6.  -  Purtuttavia  - in linea subordinata e per l'ipotesi che la
Corte  costituzionale  dovesse  affermare la natura regolamentare del
citato  art. 91,  R.D.  n. 642/1907  -  il Collegio ritiene di dovere
sollevare  la questione di costituzionalita' degli artt. 19, comma 1,
e  27,  comma  1, num. 4), legge n. 1034/1971 e 27, comma 1, num. 4),
T.U.   26 giugno  1924,  n. 1054,  nelle  parti  quali  nelle  quali,
rinviando  all'art. 91, del R.D. n. 642/1907, consentono - secondo il
diritto  vivente  desumibile  dalla  giurisprudenza  del Consiglio di
Stato  -  l'introduzione  del  giudizio  per esecuzione del giudicato
senza   la   previa   notifica  del  ricorso  a  mezzo  di  ufficiale
giudiziario.
    Ed    in   tale   prospettazione   subordinata   il   dubbio   di
costituzionalita'  non  rileva  solo  in termini analoghi a quelli in
precedenza  evidenziati  in  relazione  all'art. 91, R.D. n. 642/1907
(violazione   degli   articoli   24,   comma   2,  e  111,  comma  2,
Costituzione), ma anche in termini di contrasto con l'art. 111, primo
comma,  Costituzione per violazione del precetto secondo il quale «la
giurisdizione  si  attua  mediante  il giusto processo regolato dalla
legge».
    Ed  invero  il  meccanismo  di  rinvio  normativo  ad  una  norma
regolamentare,  in  precedenza  descritto,  consentirebbe  infatti la
valida  proposizione  di  un  giudizio  senza la previa notificazione
dell'atto  introduttivo,  in  applicazione di una norma regolamentare
derogativa  al  principio  generale (di rango legislativo ex art. 21,
legge  n. 1034/1971)  ed  in  violazione del principio costituzionale
della riserva di legge ai fini della disciplina del giusto processo.
    7.   -   Cosi'   delineata  la  ammissibilita'  e  non  manifesta
infondatezza  della  questione  di  costituzionalita', il Collegio ne
ritiene  anche  la  rilevanza  ai  fini  della decisione del presente
giudizio, trattandosi di profilo attinente alla rituale instaurazione
del rapporto processuale.
    Gli  atti del presente giudizio - previa sospensione dello stesso
-  devono,  quindi, essere trasmessi alla Corte costituzionale per la
decisione della dedotta questione di legittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non
manifestamente    infondata   la   questione   di   costituzionalita'
dell'art. 91, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.
    In  via  subordinata,  dichiara  rilevante per la definizione del
presente  giudizio  e  non  manifestamente  infondata la questione di
costituzionalita'  degli articoli 19, comma 1, e 27, comma 1 num. 4),
legge  n. 1034/1971  e  27,  comma  1  num.  4), T.U. 26 giugno 1924,
n. 1054.
    Conseguentemente,  solleva d'ufficio la questione di legittimita'
costituzionale  delle  norme citate per violazione degli articoli 24,
comma  2,  e  111,  comma  1 e 2, Costituzione, nei termini di cui in
motivazione.
    Sospende  il giudizio in corso e ordina la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  alla  segreteria  di  provvedere alla notificazione della
presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio
dei  ministri  ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 28 gennaio
2005.
                     Il Presidente: Giallombardo
                       L'estensore: Veneziano
05C0935