N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 agosto 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 agosto 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Regioni (in genere) - Consiglio delle autonomie locali - «Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali» da parte della Provincia di Trento con legge ordinaria - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della «riserva di statuto» in materia estensibile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. - Legge della Provincia di Trento 15 giugno 2005, n. 7. - Costituzione, art. 123, comma quarto, aggiunto dall'art. 7 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10. Regioni (in genere) - Consiglio delle autonomie locali - «Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali» da parte della Provincia di Trento con legge ordinaria - Attribuzione al suddetto organo del potere di formulare proposte legislative vincolanti (ove approvate a maggioranza di 2/3) per la Giunta provinciale - Ricorso dello Stato - Denunciata attribuzione al Consiglio delle autonomie locali del diritto d'iniziativa legislativa - Violazione delle disposizioni statutarie che attribuiscono la potesta' d'iniziativa legislativa esclusivamente al Consiglio Regionale e ai Consigli Provinciali - Contrasto con la qualificazione costituzionale dell'organo come consultivo. - Legge della Provincia di Trento 15 giugno 2005, n. 7, art. 8, commi 1, lett. c), e 3. - Costituzione, art. 123, comma quarto, aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige artt. 8, 9, 26, 47 e 60.(GU n.39 del 28-9-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta delibera del Consiglio dei ministri 11 marzo 2005 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia, contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 28 giugno 2005, n. 26, recante «Istituzione e disciplina del consiglio delle autonomie locali », per violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 10, legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3; nonche' dell'art. 8, comma 1 e 3, della medesima legge provinciale n. 7/2005, per violazione degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60, d.P.R. 670/1972, recanti «Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige» e per violazione dell'art. 123, u. comma Cost. Sul Bollettino ufficiale della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2005, n. 26, e' apparsa la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, recante «Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali». 1. - La natura del provvedimento legislativo adottato confligge con l'art. 123 Cost., come integrato della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Si chiarisce al riguardo, che la detta legge, all'art. 7, ha aggiunto un ultimo comma all'art. 123 Cost., del seguente tenore: «In ogni regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomi e locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali». Al contrario, la Provincia autonoma di Trento ha istituito il consiglio delle autonomie locali con legge ordinaria. Orbene, e' pur vero che l'art. 123, u. comma, Cost. si riferisce esclusivamente alle regioni a statuto ordinario, essendo, invece, attribuite dall'art. 116 Cost. (come sost. dall'art. 2, comma 2, 1. Cost. n. 3/2001 cit.) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano «forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale», ma e' anche vero che l'art. 10, 1. Cost. n. 3/2001 dispone che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite». Tali forme di maggiore autonomia sono, naturalmente, riferite anche agli enti locali. Dal che consegue che l'ultimo comma dell'art. 123 Cost., che contempla il consiglio delle autonomie locali, deve ritenersi vincolante anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, per le quali non sia intervenuto l'adeguamento dello statuto nel senso dell'ampliamento delle autonomie degli enti locali. Anche queste regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano, dunque, sono tenute ad istituire e disciplinare il ridetto Consiglio, con fonte statutaria e non con fonte legislativa ordinaria. Cio' considerato, la legge (ordinaria) regionale in rassegna, si pone in contrasto con l'art. 123, u. comma, in combinato disposto con l'art. 10, 1. Cost. n. 3/2001. 2. - L'art. 8, comma 1 lett. c), della medesima legge provinciale n. 7/2005, dispone che al Consiglio delle autonomie locali spetta anche, tra le altre funzioni, «la formulazione di proposte legislative; ove approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, la proposta costituisce oggetto di apposito disegno di legge presentato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento». Il comma 3 del medesimo articolo, poi, aggiunge che «il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina modalita', termini e procedure mediante le quali il consiglio delle autonomie locali partecipa, nel rispetto dello Statuto di autonomia, all'iter di formazione delle leggi presso il consiglio provinciale». Tali disposizioni, nell'attribuire al consiglio delle autonomie locali un diritto d'iniziativa legislativa (art. 8, comma 23), si configurano costituzionalmente illegittime perche' eccedono dalle competenze statutarie previste dagli artt. 8, 9, 26, e 47 d.P.R. 670/1972 (recante il «Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», secondo cui la potesta' legislativa spetta esclusivamente al consiglio regionale e ai consiglio provinciali e contrastano con l'art. 60 dello stesso Testo unico, in base al quale la disciplina del diritto di iniziativa legislativa e' rimessa, peraltro con esclusivo riferimento all'iniziativa popolare, alla sola legge regionale (e non provinciale). 3. - I comma 1 e 3 dell'art. 8, della ridetta legge provinciale n. 7/2005, infine, violano lo stesso art. 123, u. comma Cost., perche' attribuiscono al Consiglio delle autonomie locali funzioni di iniziativa legislativa, in contrasto con la qualificazione costituzionale di detto organo come meramente consultivo.
P. Q. M. Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che l'ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge impugnata per contrasto con l'art. 123, u. comma, in combinato disposto con l'art. 10, legge Cost. n. 3/2001 e comunque dell'art. 8, comma 1 (lett. c) e 3 della legge medesima, per violazione degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 d.P.R. n. 670/1972, nonche' dell'art. 123, u. comma Cost. Roma, addi' 4 agosto 2005 L'Avvocato dello Stato: Gaetano Zotta 05C0940