N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 agosto 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  24  agosto  2005  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Regioni (in genere) - Consiglio delle autonomie locali - «Istituzione
  e  disciplina  del Consiglio delle autonomie locali» da parte della
  Provincia  di  Trento  con  legge ordinaria - Ricorso dello Stato -
  Denunciata   violazione  della  «riserva  di  statuto»  in  materia
  estensibile  alle  Regioni  a  statuto  speciale  e  alle  Province
  autonome.
- Legge della Provincia di Trento 15 giugno 2005, n. 7.
- Costituzione,  art. 123,  comma  quarto, aggiunto dall'art. 7 della
  Legge  costituzionale  18 ottobre  2001, n. 3; Legge costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
Regioni (in genere) - Consiglio delle autonomie locali - «Istituzione
  e  disciplina  del Consiglio delle autonomie locali» da parte della
  Provincia  di Trento con legge ordinaria - Attribuzione al suddetto
  organo del potere di formulare proposte legislative vincolanti (ove
  approvate a maggioranza di 2/3) per la Giunta provinciale - Ricorso
  dello  Stato - Denunciata attribuzione al Consiglio delle autonomie
  locali  del  diritto  d'iniziativa  legislativa  - Violazione delle
  disposizioni  statutarie che attribuiscono la potesta' d'iniziativa
  legislativa  esclusivamente  al  Consiglio  Regionale e ai Consigli
  Provinciali   -  Contrasto  con  la  qualificazione  costituzionale
  dell'organo come consultivo.
- Legge  della  Provincia  di  Trento  15 giugno 2005,  n. 7, art. 8,
  commi 1, lett. c), e 3.
- Costituzione,  art. 123,  comma  quarto, aggiunto dall'art. 7 della
  legge  costituzionale  18 ottobre  2001, n. 3; Legge costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino-Alto
  Adige artt. 8, 9, 26, 47 e 60.
(GU n.39 del 28-9-2005 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  - giusta
delibera  del  Consiglio dei ministri 11 marzo 2005 - rappresentato e
difeso  ex  lege  dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui
sede  in  Roma,  via  dei  Portoghesi,  n. 12  domicilia,  contro  la
Provincia  autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta
provinciale  pro  tempore  volto alla dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  della  legge  della  Provincia  autonoma di Trento 15
giugno  2005, n. 7, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
28   giugno  2005,  n. 26,  recante  «Istituzione  e  disciplina  del
consiglio  delle  autonomie  locali  »,  per violazione dell'art. 123
Cost.,  in  relazione all'art. 10, legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3;
nonche'  dell'art. 8,  comma  1 e 3, della medesima legge provinciale
n. 7/2005,  per  violazione  degli  artt. 8,  9,  26, 47 e 60, d.P.R.
670/1972, recanti «Testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo  statuto  speciale  per il Trentino - Alto Adige» e per violazione
dell'art. 123, u. comma Cost.

    Sul  Bollettino  ufficiale della Provincia autonoma di Trento del
28  giugno  2005,  n. 26,  e'  apparsa la legge provinciale 15 giugno
2005,  n. 7,  recante  «Istituzione  e disciplina del Consiglio delle
autonomie locali».
    1.  -  La natura del provvedimento legislativo adottato confligge
con  l'art. 123  Cost.,  come integrato della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
    Si  chiarisce  al  riguardo,  che  la detta legge, all'art. 7, ha
aggiunto un ultimo comma all'art. 123 Cost., del seguente tenore: «In
ogni  regione,  lo  statuto  disciplina il consiglio delle autonomi e
locali,  quale  organo  di  consultazione  fra  la regione e gli enti
locali».
    Al  contrario,  la  Provincia  autonoma di Trento ha istituito il
consiglio delle autonomie locali con legge ordinaria.
    Orbene,  e' pur vero che l'art. 123, u. comma, Cost. si riferisce
esclusivamente  alle  regioni  a  statuto ordinario, essendo, invece,
attribuite  dall'art. 116  Cost. (come sost. dall'art. 2, comma 2, 1.
Cost. n. 3/2001 cit.) alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  «forme  e condizioni particolari di
autonomia,   secondo   i   rispettivi   statuti  adottati  con  legge
costituzionale»,  ma  e' anche vero che l'art. 10, 1. Cost. n. 3/2001
dispone   che   «Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi  statuti,  le
disposizioni  della  presente legge costituzionale si applicano anche
alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
di  Bolzano  per  le  parti  in cui prevedono forme di autonomia piu'
ampie rispetto a quelle gia' attribuite».
    Tali  forme  di  maggiore  autonomia sono, naturalmente, riferite
anche agli enti locali.
    Dal  che  consegue  che  l'ultimo  comma dell'art. 123 Cost., che
contempla   il  consiglio  delle  autonomie  locali,  deve  ritenersi
vincolante  anche per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per  le  quali non sia intervenuto
l'adeguamento   dello   statuto   nel  senso  dell'ampliamento  delle
autonomie  degli enti locali. Anche queste regioni a statuto speciale
e  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, dunque, sono tenute ad
istituire e disciplinare il ridetto Consiglio, con fonte statutaria e
non con fonte legislativa ordinaria.
    Cio'  considerato, la legge (ordinaria) regionale in rassegna, si
pone in contrasto con l'art. 123, u. comma, in combinato disposto con
l'art. 10, 1. Cost. n. 3/2001.
      2.  -  L'art.  8,  comma  1  lett.  c),  della  medesima  legge
provinciale  n. 7/2005,  dispone  che  al  Consiglio  delle autonomie
locali  spetta  anche,  tra  le  altre  funzioni, «la formulazione di
proposte  legislative;  ove approvata a maggioranza dei due terzi dei
componenti,  la  proposta  costituisce oggetto di apposito disegno di
legge  presentato  dalla  Giunta  provinciale entro trenta giorni dal
ricevimento».
    Il   comma  3  del  medesimo  articolo,  poi,  aggiunge  che  «il
regolamento  interno  del Consiglio provinciale disciplina modalita',
termini  e  procedure  mediante le quali il consiglio delle autonomie
locali  partecipa,  nel rispetto dello Statuto di autonomia, all'iter
di formazione delle leggi presso il consiglio provinciale».
    Tali  disposizioni,  nell'attribuire al consiglio delle autonomie
locali  un  diritto  d'iniziativa  legislativa (art. 8, comma 23), si
configurano  costituzionalmente  illegittime  perche'  eccedono dalle
competenze  statutarie  previste  dagli  artt. 8,  9, 26, e 47 d.P.R.
670/1972   (recante   il  «Testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», secondo
cui  la  potesta'  legislativa  spetta  esclusivamente  al  consiglio
regionale  e  ai  consiglio  provinciali  e contrastano con l'art. 60
dello  stesso Testo unico, in base al quale la disciplina del diritto
di   iniziativa   legislativa  e'  rimessa,  peraltro  con  esclusivo
riferimento all'iniziativa popolare, alla sola legge regionale (e non
provinciale).
    3.  -  I comma 1 e 3 dell'art. 8, della ridetta legge provinciale
n. 7/2005,  infine,  violano  lo  stesso  art. 123,  u.  comma Cost.,
perche' attribuiscono al Consiglio delle autonomie locali funzioni di
iniziativa   legislativa,   in   contrasto   con   la  qualificazione
costituzionale di detto organo come meramente consultivo.
                              P. Q. M.
    Tutto  quanto  sopra  premesso  e  considerato,  si  confida  che
l'ecc.ma  Corte  costituzionale  vorra'  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale della legge impugnata per contrasto con l'art. 123, u.
comma,  in  combinato disposto con l'art. 10, legge Cost. n. 3/2001 e
comunque dell'art. 8, comma 1 (lett. c) e 3 della legge medesima, per
violazione  degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 d.P.R. n. 670/1972, nonche'
dell'art. 123, u. comma Cost.
      Roma, addi' 4 agosto 2005
                L'Avvocato dello Stato: Gaetano Zotta
05C0940