N. 445 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2005

Ordinanza emessa il 12 maggio 2005 dal giudice di pace di Isernia nel
procedimento  civile vertente tra De Robbio Salvatore contro Prefetto
di Isernia

Circolazione   stradale   -  Rilevamento  delle  infrazioni  stradali
  mediante  dispositivi  o  mezzi  tecnici  di controllo - Potere del
  Prefetto  di  individuare  le strade (o i tratti di strada) su cui,
  quando  vengono utilizzati i dispositivi tecnici, non vi e' obbligo
  di  contestazione  immediata  dell'infrazione  -  Eccesso di delega
  legislativa  -  Contrasto  con la garanzia del diritto di difesa in
  ogni  stato  e  grado  del procedimento - Compressione della tutela
  giurisdizionale  contro  gli  atti della pubblica amministrazione -
  Violazione del principio di eguaglianza.
- Legge  1°  agosto 2002, n. 168 [recte: D.L. 20 giugno 2002, n. 121,
  convertito  con  modifiche  nella  legge  1°  agosto 2002, n. 168],
  art. 4, commi 2 e 4.
- Costituzione,  artt. 3,  24,  comma  secondo, 76 (in relazione agli
  artt. 1 e 2 della legge 2 marzo 2001, n. 85) e 113, comma secondo.
(GU n.38 del 21-9-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel  giudizio iscritto al n. 91 del r.g. a. c. c. dell'anno 2005,
vertente  tra  De Robbio Salvatore e la Prefettura di Isernia, avente
ad  oggetto  opposizione  ad  ordinanza-ingiunzione prefettizia prot.
612/04/area  IV  dep.  del 29 dicembre 2004, notificata il 12 gennaio
2005,  con  la  quale  si  comminava al ricorrente il pagamento della
sanzione   pecuniaria   di   euro   275,10   oltre   spese  ai  sensi
dell'art. 204, comma primo c.d.s.;
    Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 5 maggio 2005;
    Letti gli atti di causa;
    Premesso  che con p.v. n. ATX000008947, elevato in data 14 maggio
2004  dalla Polizia Stradale di Isernia, veniva accertato che in data
21  aprile 2004, alle ore 16,09, al km. 195,400 della S.S. 17 in agro
del comune di s. Maria del Molise, il ricorrente De Robbio Salvatore,
alla  guida  del  veicolo  Alfa  Romeo  145  tg.  AW365LW, violava le
disposizioni di cui all'art. 142, comma 8 del c.d.s., circolando alla
velocita'  di  118  km/h ed eccedendo di 28 km/h il limite massimo di
velocita'  consentito  di  90  km/h,  infrazione  accertata  mediante
apparecchiatura  autovelox  mod.  104/C2  su  strada  individuata dal
Prefetto  di Isernia ai sensi dell'art. 4, n. 2 della legge 1° agosto
2002,  n. 168,  giusto  decreto  prefettizio n. 341/03 area IV del 24
novembre 2003;
        che  avverso  il  verbale  di  accertamento  veniva  proposto
ricorso  al  prefetto  ai  sensi dell'art. 203 c.d.s., il cui rigetto
determinava  l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione n. 612/04/AREA IV
-  dep. del 29 dicembre 2004, notificata in data 12 gennaio 2005, con
la  quale  di ingiungeva al ricorrente il pagamento della sanzione di
euro 275,10, raddoppiata ai sensi dell'art. 204, comma primo, c.d.s.;
        che  con  ricorso  iscritto al n. 91 del r.g.a.c.c. dell'anno
2005   e   depositato   in   data  7  febbraio  2005  veniva  chiesto
l'annullamento  dell'ordinanza per la mancata contestazione immediata
dell'infrazione  a  norma  degli  artt. 200  e 201 c.d.s. nonche' per
omessa taratura delle apparecchiature di rilevamento.
    Visto  il  proprio decreto n. 334 reso in data 21 maggio 2005 con
il  quale  veniva  fissata  l'udienza di comparizione delle parti per
l'udienza del 5 maggio 2005 e le relative conclusioni del ricorrente;
    Osserva  che  con l'entrata in vigore della legge 1° agosto 2002,
n. 168  (in  conversione, con modificazioni, del d.l. 20 giugno 2002,
n. 121)  e'  stato  introdotto  un diverso regime di rilevamento e di
contestazione  delle  violazioni  di  norme  del codice della strada,
ovvero:  a)  la possibilita' per gli organi della Polizia stradale di
poter  utilizzare  ed  installare  dispositivi  o  mezzi  tecnici  di
controllo  del  traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148
del   decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285;  b)  di  poter
installare  ed  utilizzare  tali  dispositivi  sulle  strade  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettere c) e d), del citato decreto legislativo,
ovvero  su  singoli  tratti di esse, individuati con apposito decreto
del  prefetto  ai  sensi  del  comma 2 del richiamato art. 4, tenendo
conto  del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali e di
traffico  per  le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza
recare   pregiudizio   alla   sicurezza  della  circolazione,  ovvero
all'incolumita'  degli agenti operanti e dei soggetti controllati; c)
di  poter  documentare  la  violazione  con  sistemi  fotografici, di
ripresa  video  o  con analoghi dispositivi debitamente omologati che
consentano  di  accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di
svolgimento  dei fatti costituenti illecito amministrativo in tutti i
casi di rilevamento senza la presenza dei verbalizzanti, con espressa
esclusione   dell'obbligo   di   contestazione   immediata   di   cui
all'art. 200 del richiamato d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
    Orbene,  data  la  chiara natura derogatoria dell'art. 4, comma 4
della  legge  1° agosto 2002, n. 168, all'obbligo della contestazione
immediata  previsto  in  via  generale dall'art. 200 c.d.s., non puo'
sfuggire  all'interprete  l'insolita  delega  conferita  ad un organo
amministrativo  (quale il prefetto) di poter concretamente eliminare,
mediante  un proprio decreto (quindi mediante un atto amministrativo)
l'obbligo   della  contestazione  immediata  previsto  da  una  legge
ordinaria,  vieppiu'  considerando che la disposizione prevista dalla
lettura  combinata dei commi 2 e 4 non si limita alla degradazione di
un  diritto  soggettivo suscettibile di affievolimento (che e' quello
della  contestazione  immediata) ad un mero interesse legittimo (gia'
rinvenibile  in tutti i casi di sua materiale impossibilita' ai sensi
dell'art. 201,   commi  1  ed  1-bis  del  c.d.s.,  nonche',  in  via
paradigmatica,  dall'art. 384  reg. att.), bensi' alla sua radicale e
definitiva  eliminazione.  In  altre  parole,  il  dubbio  e'  se  il
legislatore possa legittimamente prevedere, senza incorrere nel vizio
di  eccesso  di  delega,  l'eliminazione  di  un  diritto  soggettivo
(ancorche'  imperfetto)  mediante  un  atto amministrativo. Giova sul
punto   ricordare,   tra   l'altro,   la  consolidata  giurisprudenza
costituzionale  che  afferma,  in  modo  assolutamente  costante,  la
necessita' del rispetto del diritto alla difesa ed al contraddittorio
«in  ogni  fase e grado del procedimento», e davvero non si comprende
come  questo diritto possa essere garantito in tutti i casi di specie
laddove  l'automobilista  si  vede  notificare  dopo  alcuni  mesi un
verbale  di  accertamento, dove si attesta che in quel dato giorno, a
quella  determinata  ora, aveva superato (magari di pochi chilometri)
il  limite  di  velocita'  previsto  su  di  una strada dove non vige
l'obbligo  della  contestazione immediata, anche se il limite massimo
fosse  stabilito  in  soli  40 km/h. In estrema sintesi, e' dunque il
prefetto,  autorita'  amministrativa, a decidere concretamente dove e
quando  il  diritto costituzionale alla difesa «in ogni stato e grado
del procedimento» debba essere definitivamente eliminato.
    Se  l'impostazione metodologica e' corretta, allora la previsione
legislativa  scaturente dal combinato disposto dell'art. 4, commi 2 e
4  della  legge  1°  agosto  2002,  n. 168,  soffre di gravi dubbi di
costituzionalita' relazionati ai seguenti principi fondamentali:
        a) l'art. 76 Cost. per eccesso di delega legislativa, poiche'
gli  artt. 1  e 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85 (delega al Governo
per   la   revisione   del  nuovo  codice  della  strada)  consentono
l'emanazione  di  norme  integrative  e  correttive  a  tutela  della
sicurezza  stradale,  stabilendo altresi' (cfr. art. 2, lettera s) la
possibilita' di rivedere la disciplina della velocita' dei veicoli al
fine  di adeguarla alle caratteristiche ed alla classificazione delle
strade,  ma senza conferire delega, neppure implicita, all'emanazione
di  norme  abolitrici  di diritti soggettivi (benche' suscettibili di
affievolimento),   quale   l'obbligo   di   contestazione   immediata
dell'infrazione.
        b) l'art.  24,  secondo  comma  Cost.,  laddove  e'  prevista
l'inviolabilita'  del  diritto  alla difesa in ogni stato e grado del
procedimento.  La  norma  costituzionale  non  parla  di una generica
possibilita'  di  difesa,  bensi' di vera e propria inviolabilita' di
diritto  anche  nella fase iniziale del procedimento (quindi non solo
nel  processo),  intendendosi  con  tale espressione ogni fattispecie
procedimentale che conduca (o che possa condurre) ad un provvedimento
sfavorevole  nella  sfera  giuridica  del  destinatario.  E'  infatti
indubitabile, a parere di questo remittente, che la previsione in via
amministrativa  dell'eliminazione  dell'obbligo  della  contestazione
immediata  nella  fase  iniziale  del procedimento (corrispondente al
momento  della  rilevazione  dell'infrazione  a mezzo apparecchiature
elettroniche)  osta  ferocemente  con  il  carattere  inviolabile del
diritto  di  difesa,  traducendosi  in  un  mero  e  penoso simulacro
processuale dai vuoti contenuti.
        c) l'art.  113,  secondo comma Cost., laddove e' previsto che
avverso   gli   atti   della   pubblica   amministrazione  la  tutela
giurisdizionale  non  puo'  essere  esclusa  o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. Intesa nel
senso  ampio, e' evidente che i provvedimenti sanzionatori emanati in
applicazione  dell'art. 4,  commi  2  e 4 della legge 1° agosto 2002,
n. 168,   condizionano   notevolmente,   e  senza  alcuna  plausibile
giustificazione,  la  tutela  giurisdizionale  dei diritti contro gli
atti    della   pubblica   amministrazione,   rendendoli   di   fatto
inattaccabili se non mediante una sovrumano adempimento probatorio da
parte   del   contravvenzionato,  nella  specie  limitato  alla  sola
contestazione  sul  corretto  funzionamento  delle apparecchiature di
rilevamento;
        d) art.  3  Cost.  per  palese  violazione  del  principio di
eguaglianza,  in  quanto e' esperienza comune, nei giudizi davanti al
giudice  di  pace,  che le contravvenzioni elevate per violazione dei
limiti  di  velocita'  riguardanti la medesima strada trovano diverse
soluzioni decisorie a seconda se l'infrazione sia o meno avvenuta nei
tratti individuati dal prefetto, laddove in un caso il cittadino puo'
concretamente  difendersi (anche) contestando la motivazione adottata
dai  verbalizzanti  per giustificare l'omessa contestazione immediata
dell'infrazione,   mentre   nell'altro   la   difesa  e'  limitata  e
subordinata,  come  poc'anzi  riferito,  all'improbo onere probatorio
circa il corretto funzionamento delle apparecchiature di rilevazione.
    Tali  considerazioni,  scaturite  dall'esperienza  quotidiana  di
questo   remittente   e,   piu'  in  generale,  dall'imbarazzo  della
magistratura  di  pace  nel  dover  pronunciare  diverse soluzioni di
diritto relazionate ad identiche situazioni di fatto,
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 3,  24 comma primo, 76, 113 comma secondo e 134
della  Costituzione,  nonche'  l'art.  23  della legge 11 marzo 1953,
n. 87;
    Il  Giudice di pace di lsernia avv. Massimo Ruscillo, ritenuta la
rilevanza  della  questione e la non manifesta infondatezza, solleva,
la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4
della   legge   1°  agosto  2002,  n. 168,  laddove  e'  prevista  la
possibilita'  per  il prefetto di poter individuare, mediante proprio
decreto,  strade  o  singoli  tratti  di  esse,  per  le  quali viene
stabilita   la  non  obbligatorieta'  della  contestazione  immediata
prevista dall'art. 200 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria
-  di  copia autentica del fascicolo di ufficio e dei fascicoli delle
parti alla Corte costituzionale;
    Ordina la notificazione del presente provvedimento, sempre a cura
della cancelleria, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle
parti in causa, nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
        Data in Isernia, il giorno 12 maggio del 2005.
                    Il giudice di pace: Ruscillo
05C0954