N. 445 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2005
Ordinanza emessa il 12 maggio 2005 dal giudice di pace di Isernia nel procedimento civile vertente tra De Robbio Salvatore contro Prefetto di Isernia Circolazione stradale - Rilevamento delle infrazioni stradali mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo - Potere del Prefetto di individuare le strade (o i tratti di strada) su cui, quando vengono utilizzati i dispositivi tecnici, non vi e' obbligo di contestazione immediata dell'infrazione - Eccesso di delega legislativa - Contrasto con la garanzia del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento - Compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Violazione del principio di eguaglianza. - Legge 1° agosto 2002, n. 168 [recte: D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2002, n. 168], art. 4, commi 2 e 4. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 76 (in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 2 marzo 2001, n. 85) e 113, comma secondo.(GU n.38 del 21-9-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio iscritto al n. 91 del r.g. a. c. c. dell'anno 2005, vertente tra De Robbio Salvatore e la Prefettura di Isernia, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione prefettizia prot. 612/04/area IV dep. del 29 dicembre 2004, notificata il 12 gennaio 2005, con la quale si comminava al ricorrente il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 275,10 oltre spese ai sensi dell'art. 204, comma primo c.d.s.; Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 5 maggio 2005; Letti gli atti di causa; Premesso che con p.v. n. ATX000008947, elevato in data 14 maggio 2004 dalla Polizia Stradale di Isernia, veniva accertato che in data 21 aprile 2004, alle ore 16,09, al km. 195,400 della S.S. 17 in agro del comune di s. Maria del Molise, il ricorrente De Robbio Salvatore, alla guida del veicolo Alfa Romeo 145 tg. AW365LW, violava le disposizioni di cui all'art. 142, comma 8 del c.d.s., circolando alla velocita' di 118 km/h ed eccedendo di 28 km/h il limite massimo di velocita' consentito di 90 km/h, infrazione accertata mediante apparecchiatura autovelox mod. 104/C2 su strada individuata dal Prefetto di Isernia ai sensi dell'art. 4, n. 2 della legge 1° agosto 2002, n. 168, giusto decreto prefettizio n. 341/03 area IV del 24 novembre 2003; che avverso il verbale di accertamento veniva proposto ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203 c.d.s., il cui rigetto determinava l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione n. 612/04/AREA IV - dep. del 29 dicembre 2004, notificata in data 12 gennaio 2005, con la quale di ingiungeva al ricorrente il pagamento della sanzione di euro 275,10, raddoppiata ai sensi dell'art. 204, comma primo, c.d.s.; che con ricorso iscritto al n. 91 del r.g.a.c.c. dell'anno 2005 e depositato in data 7 febbraio 2005 veniva chiesto l'annullamento dell'ordinanza per la mancata contestazione immediata dell'infrazione a norma degli artt. 200 e 201 c.d.s. nonche' per omessa taratura delle apparecchiature di rilevamento. Visto il proprio decreto n. 334 reso in data 21 maggio 2005 con il quale veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'udienza del 5 maggio 2005 e le relative conclusioni del ricorrente; Osserva che con l'entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 168 (in conversione, con modificazioni, del d.l. 20 giugno 2002, n. 121) e' stato introdotto un diverso regime di rilevamento e di contestazione delle violazioni di norme del codice della strada, ovvero: a) la possibilita' per gli organi della Polizia stradale di poter utilizzare ed installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) di poter installare ed utilizzare tali dispositivi sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) e d), del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2 del richiamato art. 4, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, ovvero all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati; c) di poter documentare la violazione con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi debitamente omologati che consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo in tutti i casi di rilevamento senza la presenza dei verbalizzanti, con espressa esclusione dell'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 del richiamato d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Orbene, data la chiara natura derogatoria dell'art. 4, comma 4 della legge 1° agosto 2002, n. 168, all'obbligo della contestazione immediata previsto in via generale dall'art. 200 c.d.s., non puo' sfuggire all'interprete l'insolita delega conferita ad un organo amministrativo (quale il prefetto) di poter concretamente eliminare, mediante un proprio decreto (quindi mediante un atto amministrativo) l'obbligo della contestazione immediata previsto da una legge ordinaria, vieppiu' considerando che la disposizione prevista dalla lettura combinata dei commi 2 e 4 non si limita alla degradazione di un diritto soggettivo suscettibile di affievolimento (che e' quello della contestazione immediata) ad un mero interesse legittimo (gia' rinvenibile in tutti i casi di sua materiale impossibilita' ai sensi dell'art. 201, commi 1 ed 1-bis del c.d.s., nonche', in via paradigmatica, dall'art. 384 reg. att.), bensi' alla sua radicale e definitiva eliminazione. In altre parole, il dubbio e' se il legislatore possa legittimamente prevedere, senza incorrere nel vizio di eccesso di delega, l'eliminazione di un diritto soggettivo (ancorche' imperfetto) mediante un atto amministrativo. Giova sul punto ricordare, tra l'altro, la consolidata giurisprudenza costituzionale che afferma, in modo assolutamente costante, la necessita' del rispetto del diritto alla difesa ed al contraddittorio «in ogni fase e grado del procedimento», e davvero non si comprende come questo diritto possa essere garantito in tutti i casi di specie laddove l'automobilista si vede notificare dopo alcuni mesi un verbale di accertamento, dove si attesta che in quel dato giorno, a quella determinata ora, aveva superato (magari di pochi chilometri) il limite di velocita' previsto su di una strada dove non vige l'obbligo della contestazione immediata, anche se il limite massimo fosse stabilito in soli 40 km/h. In estrema sintesi, e' dunque il prefetto, autorita' amministrativa, a decidere concretamente dove e quando il diritto costituzionale alla difesa «in ogni stato e grado del procedimento» debba essere definitivamente eliminato. Se l'impostazione metodologica e' corretta, allora la previsione legislativa scaturente dal combinato disposto dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 1° agosto 2002, n. 168, soffre di gravi dubbi di costituzionalita' relazionati ai seguenti principi fondamentali: a) l'art. 76 Cost. per eccesso di delega legislativa, poiche' gli artt. 1 e 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85 (delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada) consentono l'emanazione di norme integrative e correttive a tutela della sicurezza stradale, stabilendo altresi' (cfr. art. 2, lettera s) la possibilita' di rivedere la disciplina della velocita' dei veicoli al fine di adeguarla alle caratteristiche ed alla classificazione delle strade, ma senza conferire delega, neppure implicita, all'emanazione di norme abolitrici di diritti soggettivi (benche' suscettibili di affievolimento), quale l'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione. b) l'art. 24, secondo comma Cost., laddove e' prevista l'inviolabilita' del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento. La norma costituzionale non parla di una generica possibilita' di difesa, bensi' di vera e propria inviolabilita' di diritto anche nella fase iniziale del procedimento (quindi non solo nel processo), intendendosi con tale espressione ogni fattispecie procedimentale che conduca (o che possa condurre) ad un provvedimento sfavorevole nella sfera giuridica del destinatario. E' infatti indubitabile, a parere di questo remittente, che la previsione in via amministrativa dell'eliminazione dell'obbligo della contestazione immediata nella fase iniziale del procedimento (corrispondente al momento della rilevazione dell'infrazione a mezzo apparecchiature elettroniche) osta ferocemente con il carattere inviolabile del diritto di difesa, traducendosi in un mero e penoso simulacro processuale dai vuoti contenuti. c) l'art. 113, secondo comma Cost., laddove e' previsto che avverso gli atti della pubblica amministrazione la tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. Intesa nel senso ampio, e' evidente che i provvedimenti sanzionatori emanati in applicazione dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 1° agosto 2002, n. 168, condizionano notevolmente, e senza alcuna plausibile giustificazione, la tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione, rendendoli di fatto inattaccabili se non mediante una sovrumano adempimento probatorio da parte del contravvenzionato, nella specie limitato alla sola contestazione sul corretto funzionamento delle apparecchiature di rilevamento; d) art. 3 Cost. per palese violazione del principio di eguaglianza, in quanto e' esperienza comune, nei giudizi davanti al giudice di pace, che le contravvenzioni elevate per violazione dei limiti di velocita' riguardanti la medesima strada trovano diverse soluzioni decisorie a seconda se l'infrazione sia o meno avvenuta nei tratti individuati dal prefetto, laddove in un caso il cittadino puo' concretamente difendersi (anche) contestando la motivazione adottata dai verbalizzanti per giustificare l'omessa contestazione immediata dell'infrazione, mentre nell'altro la difesa e' limitata e subordinata, come poc'anzi riferito, all'improbo onere probatorio circa il corretto funzionamento delle apparecchiature di rilevazione. Tali considerazioni, scaturite dall'esperienza quotidiana di questo remittente e, piu' in generale, dall'imbarazzo della magistratura di pace nel dover pronunciare diverse soluzioni di diritto relazionate ad identiche situazioni di fatto,
P. Q. M. Visti gli artt. 3, 24 comma primo, 76, 113 comma secondo e 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Il Giudice di pace di lsernia avv. Massimo Ruscillo, ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, solleva, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 1° agosto 2002, n. 168, laddove e' prevista la possibilita' per il prefetto di poter individuare, mediante proprio decreto, strade o singoli tratti di esse, per le quali viene stabilita la non obbligatorieta' della contestazione immediata prevista dall'art. 200 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria - di copia autentica del fascicolo di ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione del presente provvedimento, sempre a cura della cancelleria, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Data in Isernia, il giorno 12 maggio del 2005. Il giudice di pace: Ruscillo 05C0954