N. 446 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2005
Ordinanza emessa il 7 febbraio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 agosto 2005) dalla Commissione tributaria regionale di Firenze nel procedimento tributario vertente tra Avenante Ivio contro Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli Consorzi - Consorzi di bonifica - Norme della Regione Toscana - Contributi consortili relativi all'anno 2000 - Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria - Trasferimento alle Regioni delle relative funzioni - Delega delle funzioni e del potere impositivo ai consorzi di bonifica - Denunciata attribuzione di funzioni amministrative della Regione ad «altri soggetti» (consorzi di bonifica) che non rientrano nella categoria di «altri enti locali» - Violazione della norma costituzionale che prevede che la Regione esercita le sue funzioni amministrative delegandole «ad altri enti locali». - Legge della Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34, artt. 59-bis e 59-ter. - Costituzione, art. 118, [art. 4 nel testo anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3], comma secondo [recte: terzo]. Consorzi - Consorzi di bonifica - Contributi consortili relativi all'anno 2000 - Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria - Delega delle funzioni e del potere impositivo ai consorzi di bonifica - Trasferimento alle Regioni delle relative funzioni - Denunciata illegittimita' della norma statale nella parte in cui prevede la facolta' delle Regioni di avvalersi «per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria» dei consorzi di bonifica - Violazione della norma costituzionale che prevede che la Regione esercita le sue funzioni amministrative delegandole «ad altri enti locali». - Legge 16 dicembre 1993, n. 520, art. 1, comma 3. - Costituzione, art. 118, [art. 4 nel testo anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3], comma secondo [recte: terzo].(GU n.38 del 21-9-2005 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Sull'appello n. 2066/03 depositato il 10 dicembre 2003, avverso la sentenza n. 53/01/2003 emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Lucca, contro Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli, proposto dal ricorrente: Avenante Ivio Querceta, via F.lli Rosselli, 33/A - 55046 Seravezza (Lucca), difeso da Badioli prof. Aristodemo, via G. Matteotti n.1 - 55049 Viareggio (Lucca). Atti impugnati: Cartella di pagamento scarico acque. A seguito di riserva adottata all'udienza del 27 maggio 2004, il Collegio ha emesso la seguente ordinanza. Premesso che l'avv. Ivio Avenante ha impugnato la sentenza n. 53/1/03 pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca in data 6 febbraio 2003 che ha respinto il ricorso dallo stesso presentato avverso la cartella di pagamento n. 062200101001141227, relativa alla imposizione di contributi consortili per l'anno 2000 da parte del Consorzio di Bonifica Versilia - Massacciuccoli, riguardanti 5 cespiti immobiliari siti nel comprensorio del Consorzio; che, a sostegno dell'appello, ha dedotto una complessa ed articolata serie di motivi, sia preliminari che di merito, nella maggior parte gia' dedotti in primo grado, tutti finalizzati a far dichiarare la nullita' della cartella impugnata (quali la carenza di giurisdizione nella materia delle Commissioni tributarie, il mancato rispetto della normativa di cui alla l.r.t. 28 luglio 2003, n. 38, la irregolare determinazione di un «perimetro di continenza», in quanto nel relativo procedimento non sarebbero stati rispettati modalita' e termini prescritti dalla l.r.t. n. 34/1994, con la conseguenza che il ricorrente non avrebbe acquisito la qualifica di consorziato, la mancanza di un preventivo avviso da parte del Consorzio, la mancata trascrizione prevista dall'art. 15, l.r.t. n. 34/1994, la mancata considerazione della esenzione dal contributo consortile delle aree collinari e montane, eccetera); che l'appellante ha sollevato altresi' questione di illegittimita' costituzionale degli articoli 59-bis e 59-ter della l.r. Toscana 5 maggio 1994, n. 34, per contrasto con l'art. 118 della Costituzione; Rilevato che e' preliminare alla delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza e rilevanza di tale questione l'esame di quella relativa alla carenza di giurisdizione del giudice tributario; Ritenuto che, sotto tale profilo, ogni questione e' stata risolta, per le controversie iniziate (come nella specie) dopo il 1° gennaio 2002, dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha trasferito le controversie in materia di contributi consortili dalla cognizione del giudice ordinario a quella delle commissioni tributarie, come del resto avallato dalla giurisprudenza costante della suprema Corte (ex plurimis v. Cass., sez. trib. 15 marzo 2004, n. 5261); Rilevato che in ordine alla questione di incostituzionalita' l'appellante, in particolare, sostiene che a seguito della entrata in vigore della legge 16 dicembre 1993, n. 520, i Consorzi Idraulici di terza categoria sono stati soppressi e le funzioni gia' esercitate da tali enti attribuite alle regioni; che la Regione Toscana, con gli articoli 59-bis e 59-ter della l.r.t. n. 34 del 1994, ha delegato tali funzioni ai consorzi di bonifica ai quali ha anche attribuito un potere impositivo peraltro non piu' esistente perche' venuto meno a seguito della soppressione dei Consorzi idraulici; che tuttavia, i Consorzi di Bonifica non potrebbero identificarsi con gli enti ai quali la regione puo' delegare le proprie funzioni amministrative in quanto non assimilabili agli «altri enti locali» di cui al secondo comma dell'art. 118 della Costituzione, cosi' derivandone il contrasto con tale norma degli articoli della legge regionale sopra citati; Ritenuto che detta eccezione appare rilevante in causa, e di natura assorbente, giacche' l'eventuale suo accoglimento da parte del Giudice delle leggi renderebbe privo di fondamento legale il potere impositivo del Consorzio cosi' risolvendo in limine ogni questione dibattuta fra le parti ed imponendo l'accoglimento del ricorso di primo grado senza consentire l'esame nel merito delle numerose questioni trattate; che essa appare altresi' non manifestamente infondata, atteso che le norme denunciate, nello stabilire che le funzioni idrauliche gia' proprie dei disciolti consorzi idraulici di terza categoria sono esercitati dagli enti territorialmente competenti (59-bis) e che ai consorzi di bonifica, in quanto enti delegati, e' attribuito anche il potere impositivo (59-ter), confliggono effettivamente con il principio di cui all'art. 118, secondo comma, della Costituzione ove e' previsto che la regione «esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegando alle province, ai comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.»; che, infatti, per «altri enti locali», quali possibili destinatari delle funzioni amministrative della regione, non possono intendersi i consorzi di bonifica, quale nella specie il Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli, individuato dalla regione Toscana ai sensi del rinvio operato dall'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, all'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183; che, invero, secondo quanto stabilito dall'indirizzo interpretativo (qui condiviso) della Corte costituzionale, la «... nozione di "enti locali" richiamata dall'art. 130 della Costituzione, sottolineando la distinzione esistente tra la categoria degli "enti locali" e quella degli "enti amministrativi dipendenti dalla regione", di cui all'art. 117 della Costituzione, e rilevando come il collegamento disposto in sede costituzionale (v. artt. 118, ultimo comma, e 130) tra comuni, province ed "altri enti locali", mentre, da un lato, impedisce di "identificare questi ultimi solo sulla base di un generico ed indifferenziato richiamo al circoscritto ambito spaziale delle loro funzioni", dall'altro impone di definire la categoria degli enti locali "sulla base di piu' complesse coordinate istituzionali, quali la territorialita' e la rappresentativita' diretta o indiretta degli interessi comunitari" (v. sent. 164 del 1990). La presenza di questi elementi non compare nelle caratteristiche istituzionali proprie dei consorzi di bonifica, solitamente qualificati come enti pubblici economici, con una partecipazione limitata ai proprietari ed agli affittuari dei terreni inclusi nei comprensori di bonifica» (Corte cost. n. 346/1994); che, peraltro, la dedotta questione implica, per gli stessi motivi di contrasto con l'art. 118, secondo comma, della Costituzione, il sospetto altrettanto fondato di incostituzionalita' (da sollevarsi di ufficio), anche dell'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, laddove prevede la facolta' delle regioni di avvalersi, «per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria», «dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183», e cioe', appunto, dei consorzi di bonifica; che, pertanto, si impone la sospensione del giudizio e la rimessione all'esame della Corte costituzionale delle questioni di costituzionalita' degli articoli 59-bis e 59-ter della legge della regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34 e dell'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, per contrasto con l'art. 118, secondo comma, della Costituzione, per le ragioni sopra prospettate.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri ed al presidente della Giunta regionale Toscana nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al presidente del Consiglio regionale della Toscana. Firenze, addi' 7 febbraio 2005 Il Presidente: Drago 05C0955