N. 450 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2005

Ordinanza  emessa  il  25  marzo  2005  dalla  Commissione tributaria
provinciale  di  Avellino  nel  procedimento  tributario vertente tra
Romano  Nicola  in  proprio  e n.q. di legale rappresentante Conceria
Romano  Nicola  e figli S.n.c. contro Agenzia delle entrate - Ufficio
di Avellino.

Imposte  e  tasse  -  Incentivi  agli  investimenti  -  Onere  per  i
  beneficiari,  a  fine  di decadenza dal beneficio, di invio per via
  telematica  del  modello (VS) contenente i dati per la ricognizione
  degli   investimenti   realizzati,  entro  il  28 febbraio  2003  -
  Irragionevolezza  per  la  sproporzione  tra inadempimento penale e
  sanzione  e  per  la  retroattivita' della disposizione censurata -
  Lesione  dei  principi  di  certezza del diritto e di affidamento -
  Lesione  del principio di irretroattivita' delle norme tributarie -
  Violazione del principio della capacita' contributiva - Lesione dei
  principi   di   imparzialita'   e  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, n. 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 23, 25, 53 e 97.
(GU n.38 del 21-9-2005 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella controversia iscritta al
n. 1703/2004  del  ruolo  generale  e  vertente tra Romano Nicola, in
proprio  e quale legale rappresentante della Conceria Romano Nicola e
figli  s.n.c.,  elettivamente domiciliato in Avellino in viale Italia
n. 189,   presso   lo  studio  del  rag.  Pierpaolo  Limone,  che  lo
rappresenta e difende con mandato a margine del ricorso, ricorrente;
    Contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Avellino in persona del
dirigente  delegato  dott.  T.  Flagello, difesa dal dott. A. Lauria,
capo del team assistenza legale, resistente.
    Il  collegio  premesso che in data 14 ottobre 2004 Romano Nicola,
in  proprio e quale legale rappresentante della Romano Nicola & figli
s.n.c.,  presentava  ricorso avverso l'avviso di recupero del credito
di  imposta  indebitamente utilizzato nell'anno 2002 n. RE1CR0100286,
emesso  dall'Agenzia  delle  entrate  -  Ufficio  di Avellino in data
30 luglio  2004  e  notificato  in  data  12 agosto 2004 per non aver
presentato entro il termine del 28 febbraio 2003 il modello CVS, come
disposto nel provvedimento dell'Agenzia del 24 gennaio 2003;
        il  ricorrente  lamentava l'anomalia dell'atto impugnato, che
non  compreso tra quelli indicati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
ed  il  difetto di motivazione; lamentava, inoltre, la violazione del
principio  dell'affidamento  e  della  irretroattivita'  delle  norme
tributarie  sancito  dall'art.  3 della legge n. 212/2000, nonche' la
violazione del termine di giorni 60 fissato dal medesimo art. 3 della
citata  legge  e  chiedeva,  pertanto, che si dichiarasse illegittimo
l'atto  impugnato  e  che  si  rigettasse,  nel  merito,  la  pretesa
dell'Ufficio perche' infondata;
        costituitasi in giudizio l'Agenzia delle entrate impugnava il
ricorso,  rilevava  che l'avviso di recupero doveva qualificarsi come
diniego  della  agevolazione  e conseguente recupero dell'imposta non
versata  e  che  il  principio della irretroattivita' delle leggi era
munito  di copertura costituzionale solo per la legge penale, per cui
chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese processuali.
    Rilevato:
        a)  che  nel  nostro  ordinamento  vige  il  principio  della
irretroattivita'  delle  leggi  tributarie  sancito dall'art. 3 della
legge  n. 212/2000  le  cui  norme,  alla  luce  di  quanto affermato
all'art. 1,    vanno   qualificate   come   attuative   delle   norme
costituzionali richiamate (artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione) e
come principi generali dell'ordinamento tributario;
        b)  che  all'art. 3, comma 2, la legge n. 212/2000 stabilisce
che  le  disposizioni  tributarie non possono prevedere adempimenti a
carico  dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al
sessantesimo   giorno   dalla  data  di  loro  entrata  in  vigore  o
dall'adozione  di  provvedimenti  di attuazione in esse espressamente
previsti;
        c) che la Corte costituzionale nelle sentenze n. 416 del 1999
e  525  del  2000  ha individuato i limiti alla efficacia retroattiva
delle   leggi   interpretative  oltreche'  in  quello  esplicitamente
previsto   in   materia   penale   (art. 25,   secondo   comma  della
Costituzione)  in  quelli  che  attengono  alla salvaguardia di norme
costituzionali, quali i principi di ragionevolezza e di uguaglianza e
quello  della  tutela  dell'affidamento  legittimamente  posto  nella
certezza  dell'ordinamento giuridico, precisando in particolare nella
sentenza  n. 525  del  2000  che  «l'affidamento  del cittadino nella
sicurezza  giuridica  (e)  principio  che,  quale elemento essenziale
dello  stato  di  diritto,  non puo' essere leso da norme con effetto
retroattivo  che incidano irragionevolmente su situazione regolate da
leggi precedenti»;
        d) che anche la Corte di Giustizia CEE (24 settembre 2000) ha
affermato   che   costituiscono   principi  generali  del  diritto  e
dell'ordinamento   comunitari   quelli  della  tutela  del  legittimo
affidamento e della certezza del diritto.
    Considerato  che  l'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
all'art. 1, punto a) prescrive che i soggetti che hanno conseguito il
diritto  al  contributo  anteriormente  alla  data dell'8 luglio 2002
devono  comunicare  all'Agenzia  delle  entrate a pena di decadenza i
dati   relativi   agli   investimenti   realizzati,   stabiliti   con
provvedimento  del direttore dell'Agenzia da emanarsi entro 30 giorni
dalla    data   di   entrata   in   vigore   della   presente   legge
(1° gennaio 2003) e comunque non oltre il 28 febbraio 2003;
        che il provvedimento dell'Agenzia delle entrate, con cui sono
stati  approvati  i  modelli CVS e CTS ed e' stato fissato il termine
del  28 febbraio 2003 entro cui inviarli per via telematica, e' stato
emesso  in  data  24 gennaio 2003  per cui non e' stato rispettato il
termine  di  60 giorni, stabilito dal comma 2 dell'art. 3 della legge
n. 212/2000;
        che   lo   scopo   dell'art. 62   della   legge  n. 289/2002,
consistente  nell'acquisire  all'amministrazione i dati necessari per
adeguati  monitoraggi  e  pianificazioni  di  flussi di spesa, poteva
essere  raggiunto gia' attraverso i dati forniti dal contribuente con
la  compilazione  del  quadro  RU facente parte dell'Unico 2002 e dei
modelli  di  versamento  F24  attraverso  cui  si  e'  proceduto alla
compensazione  del  credito,  per cui la inosservanza delle ulteriori
richieste  informative  poste  a  carico  del contribuente in base al
principio   di  correttezza  e  di  buona  fede,  cui  devono  essere
improntati  i  rapporti  tra  amministrazione  e  contribuente, vanno
inquadrate  nelle  violazioni cosiddette formali punibili al piu' con
sanzioni  amministrative  stabilite in misura fissa (art. 8, comma 1,
d.lgs. n. 471/1997) e non con la sanzione della decadenza;
        che   la  sanzione  della  decadenza  prevista  al  punto  a)
dall'art. 62  della  legge  n. 289/2002  per il mancato invio per via
telematica  entro  il  28 febbraio  2003  del  modello  CVS  viola il
principio  generale  della  ragionevolezza  e delle uguaglianza delle
norme  giuridiche,  il  principio  della irretroattivita' della legge
tributaria  ed  il  principio  sull'affidamento  del  cittadino nella
sicurezza  giuridica  stabiliti  negli  artt. 3,  23,  53  e 97 della
Costituzione,  sia  perche'  vi e' una irragionevole sproporzione tra
l'inadempimento formale del contribuente (mancato invio di un modello
informativo  entro  un  dato  termine)  e  la  sanzione,  sia perche'
attraverso  la  sanzione  della  decadenza  si  aggira  il  principio
dell'affidamento  nella  sicurezza  giuridica e si introduce di fatto
una  norma con effetto retroattivo che incide irragionevolmente su un
diritto acquisito regolato da una legge precedente;
          che  l'art. 62  della  legge n. 289/2002 viola, inoltre, il
principio  di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, stabilito
dall'art. 3  della  Costituzione,  in quanto mentre al punto a) per i
contiibuenti  che  non inviano i dati occorrenti per gli investimenti
realizzati  (modello  CVS)  entro  il 28 febbraio 2003 e' prevista la
sanzione della decadenza dal contributo conseguito, al punto b) per i
contribuenti  che  non  inviano  gli stessi dati (modello CTS) non e'
prevista alcuna sanzione.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953,
n. 87;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  che  solleva  d'ufficio, dell'art. 62,
n. 1,  lettera  a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, parte in cui
prevede  la  pena  della  decadenza  e  nella parte in cui fissa come
termine  ultimo  per  l'invio  da  parte  del  contribuente  dei dati
occorrenti  per  la  ricognizione  degli  investimenti  realizzati il
28 febbraio 2003 per contrasto con gli artt. 3, 23, 25, 53 e 97 della
Costituzione,   dispone   la   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio.
    Dispone,  inoltre,  che a cura della segreteria della Commissione
la   presente  ordinanza  venga  notificata  alle  parti  nonche'  al
Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  e  venga  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Avellino, addi' 24 febbraio 2005
                        Il Presidente: Capone
                                          Il relatore: Longobardi
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