N. 450 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2005
Ordinanza emessa il 25 marzo 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino nel procedimento tributario vertente tra Romano Nicola in proprio e n.q. di legale rappresentante Conceria Romano Nicola e figli S.n.c. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Avellino. Imposte e tasse - Incentivi agli investimenti - Onere per i beneficiari, a fine di decadenza dal beneficio, di invio per via telematica del modello (VS) contenente i dati per la ricognizione degli investimenti realizzati, entro il 28 febbraio 2003 - Irragionevolezza per la sproporzione tra inadempimento penale e sanzione e per la retroattivita' della disposizione censurata - Lesione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Lesione del principio di irretroattivita' delle norme tributarie - Violazione del principio della capacita' contributiva - Lesione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, n. 1, lett. a). - Costituzione, artt. 3, 23, 25, 53 e 97.(GU n.38 del 21-9-2005 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza nella controversia iscritta al n. 1703/2004 del ruolo generale e vertente tra Romano Nicola, in proprio e quale legale rappresentante della Conceria Romano Nicola e figli s.n.c., elettivamente domiciliato in Avellino in viale Italia n. 189, presso lo studio del rag. Pierpaolo Limone, che lo rappresenta e difende con mandato a margine del ricorso, ricorrente; Contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Avellino in persona del dirigente delegato dott. T. Flagello, difesa dal dott. A. Lauria, capo del team assistenza legale, resistente. Il collegio premesso che in data 14 ottobre 2004 Romano Nicola, in proprio e quale legale rappresentante della Romano Nicola & figli s.n.c., presentava ricorso avverso l'avviso di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato nell'anno 2002 n. RE1CR0100286, emesso dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Avellino in data 30 luglio 2004 e notificato in data 12 agosto 2004 per non aver presentato entro il termine del 28 febbraio 2003 il modello CVS, come disposto nel provvedimento dell'Agenzia del 24 gennaio 2003; il ricorrente lamentava l'anomalia dell'atto impugnato, che non compreso tra quelli indicati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ed il difetto di motivazione; lamentava, inoltre, la violazione del principio dell'affidamento e della irretroattivita' delle norme tributarie sancito dall'art. 3 della legge n. 212/2000, nonche' la violazione del termine di giorni 60 fissato dal medesimo art. 3 della citata legge e chiedeva, pertanto, che si dichiarasse illegittimo l'atto impugnato e che si rigettasse, nel merito, la pretesa dell'Ufficio perche' infondata; costituitasi in giudizio l'Agenzia delle entrate impugnava il ricorso, rilevava che l'avviso di recupero doveva qualificarsi come diniego della agevolazione e conseguente recupero dell'imposta non versata e che il principio della irretroattivita' delle leggi era munito di copertura costituzionale solo per la legge penale, per cui chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese processuali. Rilevato: a) che nel nostro ordinamento vige il principio della irretroattivita' delle leggi tributarie sancito dall'art. 3 della legge n. 212/2000 le cui norme, alla luce di quanto affermato all'art. 1, vanno qualificate come attuative delle norme costituzionali richiamate (artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione) e come principi generali dell'ordinamento tributario; b) che all'art. 3, comma 2, la legge n. 212/2000 stabilisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di loro entrata in vigore o dall'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti; c) che la Corte costituzionale nelle sentenze n. 416 del 1999 e 525 del 2000 ha individuato i limiti alla efficacia retroattiva delle leggi interpretative oltreche' in quello esplicitamente previsto in materia penale (art. 25, secondo comma della Costituzione) in quelli che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali, quali i principi di ragionevolezza e di uguaglianza e quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico, precisando in particolare nella sentenza n. 525 del 2000 che «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica (e) principio che, quale elemento essenziale dello stato di diritto, non puo' essere leso da norme con effetto retroattivo che incidano irragionevolmente su situazione regolate da leggi precedenti»; d) che anche la Corte di Giustizia CEE (24 settembre 2000) ha affermato che costituiscono principi generali del diritto e dell'ordinamento comunitari quelli della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Considerato che l'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 1, punto a) prescrive che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 devono comunicare all'Agenzia delle entrate a pena di decadenza i dati relativi agli investimenti realizzati, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2003) e comunque non oltre il 28 febbraio 2003; che il provvedimento dell'Agenzia delle entrate, con cui sono stati approvati i modelli CVS e CTS ed e' stato fissato il termine del 28 febbraio 2003 entro cui inviarli per via telematica, e' stato emesso in data 24 gennaio 2003 per cui non e' stato rispettato il termine di 60 giorni, stabilito dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 212/2000; che lo scopo dell'art. 62 della legge n. 289/2002, consistente nell'acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni di flussi di spesa, poteva essere raggiunto gia' attraverso i dati forniti dal contribuente con la compilazione del quadro RU facente parte dell'Unico 2002 e dei modelli di versamento F24 attraverso cui si e' proceduto alla compensazione del credito, per cui la inosservanza delle ulteriori richieste informative poste a carico del contribuente in base al principio di correttezza e di buona fede, cui devono essere improntati i rapporti tra amministrazione e contribuente, vanno inquadrate nelle violazioni cosiddette formali punibili al piu' con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997) e non con la sanzione della decadenza; che la sanzione della decadenza prevista al punto a) dall'art. 62 della legge n. 289/2002 per il mancato invio per via telematica entro il 28 febbraio 2003 del modello CVS viola il principio generale della ragionevolezza e delle uguaglianza delle norme giuridiche, il principio della irretroattivita' della legge tributaria ed il principio sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica stabiliti negli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, sia perche' vi e' una irragionevole sproporzione tra l'inadempimento formale del contribuente (mancato invio di un modello informativo entro un dato termine) e la sanzione, sia perche' attraverso la sanzione della decadenza si aggira il principio dell'affidamento nella sicurezza giuridica e si introduce di fatto una norma con effetto retroattivo che incide irragionevolmente su un diritto acquisito regolato da una legge precedente; che l'art. 62 della legge n. 289/2002 viola, inoltre, il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, stabilito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto mentre al punto a) per i contiibuenti che non inviano i dati occorrenti per gli investimenti realizzati (modello CVS) entro il 28 febbraio 2003 e' prevista la sanzione della decadenza dal contributo conseguito, al punto b) per i contribuenti che non inviano gli stessi dati (modello CTS) non e' prevista alcuna sanzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, che solleva d'ufficio, dell'art. 62, n. 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, parte in cui prevede la pena della decadenza e nella parte in cui fissa come termine ultimo per l'invio da parte del contribuente dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati il 28 febbraio 2003 per contrasto con gli artt. 3, 23, 25, 53 e 97 della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Dispone, inoltre, che a cura della segreteria della Commissione la presente ordinanza venga notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Avellino, addi' 24 febbraio 2005 Il Presidente: Capone Il relatore: Longobardi 05C0959