N. 453 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 febbraio 2005
Ordinanza emessa il 4 febbraio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 agosto 2005) dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Nicolotti Carlo ed altra contro Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale - Richiesta di fissazione dell'udienza notificata dal convenuto (come e' sua facolta' quando non proponga domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio) senza concedere a controparte il termine per l'eventuale replica - Facolta' dell'attore di dedurre prova contraria - Mancata previsione - Compressione della garanzia del contraddittorio fra le parti in condizioni di parita' - Limitazione del diritto di difesa della parte attrice. - Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 10, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo.(GU n.39 del 28-9-2005 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile n. 19403/2004. Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma primo e secondo, del d.lgs. n. 5/2003 e s.m.i. in relazione agli artt. n. 24, secondo comma Cost. nella parte in cui non prevede la facolta' per la parte attrice di dedurre la prova contraria quando la parte convenuta richieda, come e' sua facolta' quando non proponga domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, la fissazione di udienza senza concedere a controparte il termine di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 5/2003; Ritenuto, in effetti, che per una piena attuazione del diritto al contraddittorio tra le parti in condizioni di parita' e del diritto di difesa deve essere consentito a parte attrice di dedurre la prova contraria cosi' come d'altra parte consentito nel codice di procedura civile dall'art. 184, primo comma c.p.c.; Ritenuta la rilevanza dell'anzidetta questione avuto riguardo al fatto che parte convenuta con la propria comparsa di costituzione e risposta ha dedotto prove; che parte attrice nella nota di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 5/2003 ha formulato prova in materia contraria diretta e indiretta; che parte convenuta nella memoria conclusionale ha eccepito la decadenza di parte attrice dalla prova in materia contraria; Ritenuto, inoltre, che il tenore letterale dell'art. 10 del d.lgs. n. 5/2003 non consenta una interpretazione conforme al dettato costituzionale nella parte in cui statuisce: «a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni gia' proposte, nonche' di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti».
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma primo e secondo, del d.lgs. n. 5/2003 e s.m.i. in relazione agli artt. 24, secondo comma Cost., nella parte in cui non prevede la facolta' per la parte attrice di dedurre la prova contraria quando la parte convenuta richieda, come e' sua facolta' quando non proponga domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, la fissazione di udienza senza concedere a controparte il termine di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 5/2003; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame delle questioni indicate in motivazione e sospende il presente giudizio. Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Torino, nella Camera di consiglio della 1ª Sezione civile in data 4 febbraio 2005. Il Presidente: Premoselli 05C0962