N. 453 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 febbraio 2005

Ordinanza   emessa   il   4   febbraio  2005  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  25  agosto  2005)  dal  tribunale  di  Torino nel
procedimento  civile  vertente  tra  Nicolotti  Carlo ed altra contro
Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A.

Societa'  -  Controversie  in  materia  di  diritto  societario  e di
  intermediazione  finanziaria - Procedimento davanti al tribunale in
  composizione  collegiale  -  Richiesta  di  fissazione dell'udienza
  notificata  dal convenuto (come e' sua facolta' quando non proponga
  domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio) senza
  concedere  a  controparte  il  termine  per  l'eventuale  replica -
  Facolta'   dell'attore   di   dedurre  prova  contraria  -  Mancata
  previsione - Compressione della garanzia del contraddittorio fra le
  parti  in condizioni di parita' - Limitazione del diritto di difesa
  della parte attrice.
- Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo.
(GU n.39 del 28-9-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile n. 19403/2004.
    Ritenuta   la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 10,  comma primo e secondo,
del  d.lgs. n. 5/2003 e s.m.i. in relazione agli artt. n. 24, secondo
comma  Cost.  nella parte in cui non prevede la facolta' per la parte
attrice  di  dedurre  la  prova  contraria  quando la parte convenuta
richieda,   come   e'   sua  facolta'  quando  non  proponga  domande
riconvenzionali  o  eccezioni non rilevabili d'ufficio, la fissazione
di   udienza   senza  concedere  a  controparte  il  termine  di  cui
all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 5/2003;
    Ritenuto, in effetti, che per una piena attuazione del diritto al
contraddittorio  tra  le parti in condizioni di parita' e del diritto
di  difesa deve essere consentito a parte attrice di dedurre la prova
contraria cosi' come d'altra parte consentito nel codice di procedura
civile dall'art. 184, primo comma c.p.c.;
    Ritenuta  la rilevanza dell'anzidetta questione avuto riguardo al
fatto  che  parte convenuta con la propria comparsa di costituzione e
risposta  ha  dedotto  prove;  che  parte  attrice  nella nota di cui
all'art. 10  del  d.lgs.  n. 5/2003  ha  formulato  prova  in materia
contraria  diretta  e  indiretta;  che  parte convenuta nella memoria
conclusionale  ha  eccepito la decadenza di parte attrice dalla prova
in materia contraria;
    Ritenuto,  inoltre,  che  il  tenore  letterale  dell'art. 10 del
d.lgs. n. 5/2003 non consenta una interpretazione conforme al dettato
costituzionale  nella  parte  in  cui  statuisce:  «a  seguito  della
notificazione  dell'istanza  di  fissazione di udienza tutte le parti
decadono  dal  potere  di  proporre  nuove  eccezioni, di precisare o
modificare  domande  o  eccezioni gia' proposte, nonche' di formulare
ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti».
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10,
comma  primo  e  secondo,  del d.lgs. n. 5/2003 e s.m.i. in relazione
agli artt. 24, secondo comma Cost., nella parte in cui non prevede la
facolta' per la parte attrice di dedurre la prova contraria quando la
parte  convenuta  richieda,  come e' sua facolta' quando non proponga
domande  riconvenzionali  o  eccezioni  non  rilevabili d'ufficio, la
fissazione di udienza senza concedere a controparte il termine di cui
all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 5/2003;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale  per l'esame delle questioni indicate in motivazione e
sospende il presente giudizio.
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Torino,  nella  Camera  di  consiglio della 1ª
Sezione civile in data 4 febbraio 2005.
                      Il Presidente: Premoselli
05C0962