N. 456 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 2005

Ordinanza   emessa  il  7 giugno  2005  dal  tribunale  di  Roma  nei
procedimenti  civili  riuniti vertenti tra Lombardi Giovanni ed altri
contro  Gestione  Commissariale  Fondo  Buonuscita  Lavoratori  Poste
Italiane S.p.A. - Istituto Postelegrafonici Ipost.

Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Dipendenti della S.p.A. «Poste
  italiane»  -  Indennita'  di  buonuscita  maturata  alla  data  del
  28 febbraio 1998 - Rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT o
  secondo  i  criteri  di  perequazione dei trattamenti retributivi o
  pensionistici del settore pubblico, ovvero secondo i criteri di cui
  al   quarto  e  quinto  comma  dell'art. 2120  c.c.,  in  relazione
  all'art. 5,  primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dalla
  data  del  1°  marzo  1998  a  quella di cessazione del rapporto di
  lavoro del singolo dipendente - Mancata previsione - Ingiustificato
  deteriore  trattamento  dei  dipendenti  delle  Poste  rispetto  ai
  dipendenti dell'ex ONMI e ad altri dipendenti pubblici - Violazione
  del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed
  adeguata - Incidenza sulla garanzia previdenziale.
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38.
(GU n.39 del 28-9-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nelle cause civili di primo
grado  iscritte  ai  numeri  202416, 202417, 202418, 202419 del Ruolo
Generale  Affari  Contenziosi  dell'anno  2005, vertenti tra Lombardi
Giovanni,  De  Lellis Ferdinando, Di Baggio Raffaele, Di Iorio Mario,
elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cavour, n. 221, presso lo
studio  dell'avv.  Fabio  Fabbrini,  che  li rappresenta e difende in
virtu' di mandati a margine dei ricorsi, ricorrenti;
    E   Gestione  Commissariale  Fondo  Buonuscita  Lavoratori  Poste
Italiane  S.p.a.  -  Istituto  Postelegrafonici Ipost, in persona del
commissario,  elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Ferrari,
n. 4, presso lo studio dell'avv. Alessandro Botti, che lo rappresenta
e   difende   in  virtu'  di  procure  a  margine  delle  memorie  di
costituzione, resistente.
    Sciogliendo  le riserve di cui ai verbali d'udienza del 1° giugno
2005

                            O s s e r v a

    Va  anzitutto disposta, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c.,
la  riunione, sotto il R.G. n. 202416/2005, delle distinte cause come
in  epigrafe  proposte,  stante l'identita' delle questioni dalla cui
risoluzione dipende la decisione di esse.
    Tanto   premesso,   rileva  il  giudicante  che,  con  i  ricorsi
introduttivi  di  lite, i signori Lombardi, De Lellis, Di Baggio e Di
Iorio,  gia' dipendenti delle Poste Italiane, rispettivamente fino al
30  giugno  2003,  31  dicembre  2001, 1° luglio 1999, 30 giugno 2003
esponevano  che a seguito del collocamento a riposo avevano percepito
l'indennita' di buonuscita per il periodo dall'assunzione in servizio
fino   al   28  febbraio  1998  nella  misura  calcolata  secondo  le
disposizioni  vigenti  per  l'Ente pubblico e congelata alla suddetta
data,  senza  riconoscimento dei dovuti accessori o di altra forma di
compensazione  per  la mancata immediata disponibilita' delle somme e
la  naturale  perdita  di  valore  nel frattempo subita a seguito del
processo inflativo.
    Cio'  posto,  deducevano in diritto i ricorrenti l'applicabilita'
alla  fattispecie,  in via analogica, dei criteri dettati dalla legge
29  maggio  1982,  n. 297  e,  in  particolare, dall'art. 5, comma 1,
secondo  cui alla quota di indennita' di anzianita' maturata all'atto
dell'entrata  in vigore della legge «si applicano le disposizioni dei
commi 4 e 5 dell'art. 2120 c.c.», in punto di rivalutazione periodica
dell'accantonamento  annuale  del  nuovo  TFR.  In  via  subordinata,
proponevano  azione  di  arricchimento  senza  causa  e, in ulteriore
subordine,  deducevano  la non manifesta infondatezza della questione
di  legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 6, della legge 27
dicembre  1997, n. 449, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella
parte in cui non prevede meccanismi di compensazione del danno subito
dal  lavoratore per vedere l'indennita' di buonuscita calcolata sullo
stipendio   percepito  nel  febbraio  1998  e  materialmente  erogata
all'atto del collocamento a riposo.
    Su  tali  basi  rassegnavano le seguenti conclusioni: accertare e
dichiarare    il    diritto   dei   ricorrenti   alla   rivalutazione
dell'indennita'  di  buonuscita  maturata  al 28 febbraio 1998 per il
periodo  dal  1°  marzo  1998  alla data di risoluzione del rapporto,
secondo  i  criteri  dettati dall'art. 2120 c.c. o secondo gli indici
ISTAT,  il  tutto  con  interessi  e rivalutazione fino al saldo, con
condanna  della  parte  resistente  al pagamento a ciascun lavoratore
della  somma  indicata  in  ricorso; in via subordinata condannare la
stessa  resistente  al  pagamento  dell'indennita'  per arricchimento
senza  causa  in danno delle parti ricorrenti ai sensi dell'art. 2041
c.c.,  nella  medesima  misura  di  cui  sopra;  in  via di ulteriore
subordine,   ritenere  non  palesemente  infondata  la  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 53,  comma  6,  della  legge
n. 449/1997  e  rimettere  gli  atti  alla  Corte costituzionale; con
vittoria di spese.
    La   Gestione   Commissariale   si  costituiva  nei  procedimenti
depositando  separate  comparse  con  le  quali contestava le domande
avverse e concludeva per il loro integrale rigetto.
    I  ricorrenti assumono, quindi, che, nulla disponendo la norma di
legge  sopra  richiamata  in  ordine  all'adeguamento  della quota di
indennita'  di  buonuscita,  maturata dai dipendenti delle poste alla
data  del  28 febbraio 1998 e calcolata sulla base della retribuzione
all'epoca spettante, per il periodo anche lungo che puo' intercorrere
tra la detta data e quella dell'effettiva erogazione, consentita solo
al  momento  della  cessazione  del rapporto di lavoro, sussistono le
condizioni   per   l'applicazione   al   caso,   in   via  analogica,
dell'art. 2120,  commi  4  e  5, c.c.. Cio' sulla base della ritenuta
sostanziale   identita'  rispetto  alla  situazione  determinatasi  a
seguito    del   passaggio,   nel   rapporto   di   lavoro   privato,
dall'indennita'   di  anzianita'  al  TFR,  situazione  regolata  dal
legislatore  in  modo  tale da assicurare alla quota di indennita' di
anzianita'  maturata  e cristallizzata alla data di entrata in vigore
della  nuova  legge,  lo  stesso  meccanismo di rivalutazione annuale
previsto per gli accantonamenti annuali del TFR.
    La tesi interpretativa dei ricorrenti non appare condivisibile.
    Premesso   che   in  effetti  l'art. 53,  comma  6,  della  legge
n. 449/1997  non  prevede  alcuna  rivalutazione  dell'indennita'  di
buonuscita,  si  rileva  che  la  normativa richiamata dai ricorrenti
(legge n. 297/1982) ed i principi generali ad essa sottesi vengono in
rilievo  nel  settore del pubblico impiego (tale e' stato il rapporto
con  l'E.P.I.  fino  al  febbraio 1998) solo in via sussidiaria e nei
limiti  in  cui  la  materia  non  sia diversamente regolata da norme
speciali,  secondo quanto espressamente previsto dall'art. 2129 c.c.;
ne  consegue  che  l'indennita'  di  buonuscita,  dovuta al personale
postelegrafonico per la parte di rapporto di natura pubbilcistica, e'
regolata   esclusivamente   dal   d.P.R.   1092/1973  e,  per  quanto
d'interesse  in  questa  sede, dalla legge n. 449/1997 (arg. ex Cass.
sent. n. 472/01 e 5589/02), la cui ratio, peraltro ben comprensibile,
e'  quella di assicurare (anche) l'equilibrio della relativa gestione
finanziaria  (rimasta a carico dello Stato - cfr. legge n. 388/2000),
garantito  dal  computo  nell'indennita'  di  buonuscita  delle  sole
retribuzioni  maturate  fino  al  28  febbraio 1998 ed assoggettate a
contribuzione, senza previsione appunto di alcuna rivalutazione.
    La  radicale differenza delle due discipline (privata e pubblica)
e,   quindi,   la  loro  non  comparabilita'  (cui  puo'  logicamente
conseguire    anche    l'esclusione    dell'applicazione    analogica
dell'art. 2120  c.c.  qui  invocata), e' stata posta in rilievo dalla
stessa  Corte  costituzionale in sede di scrutinio della questione di
legittimita'   dell'art. 68   legge   n. 388/2000,   concernente   la
soppressione   (solo)   dal   1°   gennaio  2003  del  contributo  di
finanziamento  al Fondo di previdenza a carico dei dipendenti postali
(cfr.  sent. n. 259/2002), nonostante l'avvenuta trasformazione delle
Poste  in  S.p.A.  fin dal 1° marzo 1998 e il passaggio, dalla stessa
data, al regime del TFR, secondo l'art. 2120 c.c.
    Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  quindi,  non  puo' farsi
applicazione  analogica  al  caso  in  esame  della  norma  invocata,
analogia  comunque da escludere anche in ragione del fatto che in tal
modo  si  verrebbe  a  gravare  il  bilancio  dello  Stato  di  oneri
aggiuntivi del tutto privi di copertura.
    La  domanda  proposta  dai ricorrenti in via principale dovrebbe,
pertanto,  essere  respinta  e  cio'  rende  rilevante,  ai  fini del
decidere,  il  proposto  incidente  di  costituzionalita';  ne'  tale
rilevanza scema in virtu' della domanda di arricchimento senza causa,
formulata  in  subordine  che,  quale  azione  sussidiaria resterebbe
comunque  preclusa  in  caso  di  pronuncia  del  Giudice delle leggi
attributiva  di  azione  diretta per il conseguimento della richiesta
rivalutazione dell'indennita' di buonuscita.
    L'eccezione  si  appalesa,  poi, non manifestamente infondata con
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
    L'art. 53,  comma  6,  lett. a), della legge n. 449/1997 esclude,
come  gia'  rilevato, ogni possibilita' di rivalutazione o, comunque,
di   adeguamento  della  indennita'  di  buonuscita  riconosciuta  ai
dipendenti  postali per la parte di rapporto pubblico, maturata al 28
febbraio  1998  e calcolata sulla base della retribuzione spettante a
tale  data.  La  stessa  legge  neppure  prevede  la  possibilita' di
pagamento  immediato della detta indennita' che, entrando a far parte
dell'unitario  trattamento di fine rapporto quale quota di esso e non
essendovi   interruzione   del   rapporto  di  lavoro  nel  passaggio
dall'E.P.I  alle  Poste  Italiane  S.p.A., potra' essere erogato solo
all'atto del collocamento in pensione, cosi' come in effetti avvenuto
per gli odierni ricorrenti.
    Ne  consegue  che,  per disposizione di legge non suscettibile di
diversa interpretazione, l'indennita' in questione resta congelata in
cifra  fissa  per tutto il periodo compreso tra il 1° marzo 1998 e la
data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti, non
determinabile preventivamente e variabile per ciascuno di essi.
    Cio'   posto   e   riconosciuta,  in  conformita'  a  costante  e
consolidata  giurisprudenza del giudice di legittimita' e del Giudice
delle   leggi,  la  natura  retributiva  con  funzione  previdenziale
dell'indennita'  di  buonuscita  (cfr.,  per tutte, Corte cost. sent.
n. 243/1993),  si  ritiene  sufficiente  richiamare, a sostegno della
questione  posta, l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale,
in  tema  di  indennita'  di  anzianita' spettante ai dipendenti ONMI
transitati  ad  altre  amministrazioni,  secondo cui «... certo se la
norma  impugnata  dovesse essere intesa nel senso che l'indennita' di
anzianita'  liquidata  alla data del definitivo collocamento a riposo
debba  restare  congelata  nell'ammontare calcolabile alla data dello
scioglimento dell'ONMI - senza cioe' che si provveda a introdurre, in
tale  ipotesi, un meccanismo perequativo che ne salvaguardi il potere
di  acquisto  - le censure prospettate in riferimento all'art. 36 dai
giudici  a  quibus  sarebbero  degne di attenta considerazione» (vedi
sent. n. 164/1989).
    Orbene, nella vicenda in esame si verifica proprio la censurabile
situazione  ipotizzata dal Giudice delle leggi per i dipendenti ONMI,
poi  esclusa  in  concreto  sulla  base  del  diritto  vivente  - non
ravvisabile    nel   caso   all'esame   del   tribunale-   costituito
dall'orientamento  della  Corte  di  cassazione  nel  senso che per i
lavoratori  ONMI  «le  indennita'  di  fine  rapporto vanno calcolate
sull'ultima  retribuzione»; infatti alla luce del chiaro e inequivoco
tenore  della  legge  n. 449/1997,  che  rende impossibile, come gia'
detto,  qualsiasi diversa interpretazione, l'indennita' di buonuscita
dei  postelegrafonici  e' calcolata alla data del 28 febbraio 1998 in
base  alla  retribuzione goduta a tale data e resta congelata in tale
misura  fino  alla  sua  erogazione,  coincidente, secondo i principi
generali,  con la cessazione dal servizio del singolo dipendente; ne'
e'  previsto  alcun meccanismo di perequazione idoneo a mantenerne il
valore  adeguato  ai normali e costanti processi inflattivi, in fatto
intervenuti, per quanto qui interessa, nell'intero periodo 1998-2003;
cio'  con  evidente violazione del disposto degli artt. 36 e 38 della
Costituzione,  in ragione della natura di retribuzione differita, con
funzione previdenziale, propria della indennita' in esame, che in tal
modo  non  risulta  piu'  proporzionata alla qualita' e quantita' del
lavoro  svolto ne' idonea a sostenere il lavoratore nella fase sempre
difficile e delicata di cessazione della vita lavorativa.
    La  norma  impugnata si pone, altresi', in contrasto con l'art. 3
della Costituzione con riguardo agli altri dipendenti pubblici, tra i
quali  anche  i dipendenti ex ONMI di cui si e' detto, per i quali il
calcolo   viene   effettuato   sulla  base  dell'ultima  retribuzione
percepita  al  momento  della  cessazione  del servizio, cosicche' la
misura della indennita' risulta rapportata ai valori dell'epoca della
liquidazione.
    Orbene,  da  un lato, non sembra ragionevole, ne' giustificata la
penalizzazione  imposta  ai  dipendenti postali, rispetto a tutti gli
altri lavoratori solo in ragione della trasformazione, per legge, del
rapporto  di  lavoro  da  pubblico  a  privato, atteso che, comunque,
l'indennita'  in  esame  riguarda  la  fase  pubblica  del  rapporto,
peraltro  proseguito senza soluzione di continuita' con la S.p.A.; da
un  altro  lato,  anche  riconosciuta  la  legittimita'  del  calcolo
dell'indennita' in questione alla data del 28 febbraio 1998 a seguito
della  ricordata trasformazione, del tutto irrazionale e contraria al
principio  di  uguaglianza  si  appalesa  la  mancata  previsione  di
meccanismi   perequativi   idonei  a  mantenere  adeguato  il  valore
dell'accantonamento  (e,  quindi, della retribuzione differita dovuta
al  lavoratore,  non piu' proporzionata alla quantita' e qualita' del
lavoro    svolto,    nonche'    dello   scopo   anche   previdenziale
dell'accantonamento  stesso)  nel  tempo  anche  lungo  e  diverso da
dipendente  a  dipendente,  con  conseguenti  irragionevoli e casuali
diversificazioni  del  valore  reale  dell'indennita'  anche  tra gli
stessi  destinatari della norma impugnata, che puo' intercorrere fino
alla  effettiva erogazione, con concreto rischio di totale svilimento
della somma accantonata.
    Alla  luce  della  domanda  attrice,  espressamente limitata alla
rivalutazione  dell'indennita'  e  non anche al suo ricalcolo in base
all'ultima  retribuzione  percepita, l'incidente di costituzionalita'
va  proposto  nei  termini di cui al dispositivo, prospettandosi come
non   rilevante,   ai  fini  della  presente  decisione,  ogni  altro
prospettabile profilo di illegittimita' della normativa in esame.
                              P. Q. M.
    Ordina  la  riunione,  sotto  il R.G. n. 202416/2005, delle cause
iscritte ai nn. 202416/05, 202417/05, 202418/05 e 202419/05 R.G.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli   artt. 3,   36   e  38  della  Costituzione,  la  questione  di
costituzionalita'  dell'art. 53,  comma  6,  lett. a)  della legge 27
dicembre   1997,   n. 449,   nella  parte  in  cui  non  prevede  che
l'indennita' di buonuscita dei dipendenti postali, maturata alla data
del  28  febbraio  1998  e  calcolata  sulla  base della retribuzione
percepita  alla  stessa  data,  debba  essere  annualmente rivalutata
secondo  gli  indici  Istat  o  secondo i criteri di perequazione dei
trattamenti  retributivi o pensionistici del settore pubblico, ovvero
secondo  i  criteri  di  cui  al quarto e quinto comma dell'art. 2120
c.c.,  in  relazione  all'art. 5,  primo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297, dalla data del 1° marzo 1998 a quella di cessazione del
rapporto di lavoro del singolo dipendente.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
    Manda  alla  cancelleria per la notifica della presente ordinanza
alle  parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e per
la  comunicazione  della  stessa  ordinanza  ai  Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
    Roma, addi' 6 giugno 2005
                        Il giudice: Cortesani
05C0965