N. 456 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 2005
Ordinanza emessa il 7 giugno 2005 dal tribunale di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Lombardi Giovanni ed altri contro Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Lavoratori Poste Italiane S.p.A. - Istituto Postelegrafonici Ipost. Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti della S.p.A. «Poste italiane» - Indennita' di buonuscita maturata alla data del 28 febbraio 1998 - Rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT o secondo i criteri di perequazione dei trattamenti retributivi o pensionistici del settore pubblico, ovvero secondo i criteri di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2120 c.c., in relazione all'art. 5, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dalla data del 1° marzo 1998 a quella di cessazione del rapporto di lavoro del singolo dipendente - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento dei dipendenti delle Poste rispetto ai dipendenti dell'ex ONMI e ad altri dipendenti pubblici - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6, lett. a). - Costituzione, artt. 3, 36 e 38.(GU n.39 del 28-9-2005 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause civili di primo grado iscritte ai numeri 202416, 202417, 202418, 202419 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2005, vertenti tra Lombardi Giovanni, De Lellis Ferdinando, Di Baggio Raffaele, Di Iorio Mario, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cavour, n. 221, presso lo studio dell'avv. Fabio Fabbrini, che li rappresenta e difende in virtu' di mandati a margine dei ricorsi, ricorrenti; E Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Lavoratori Poste Italiane S.p.a. - Istituto Postelegrafonici Ipost, in persona del commissario, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Ferrari, n. 4, presso lo studio dell'avv. Alessandro Botti, che lo rappresenta e difende in virtu' di procure a margine delle memorie di costituzione, resistente. Sciogliendo le riserve di cui ai verbali d'udienza del 1° giugno 2005 O s s e r v a Va anzitutto disposta, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione, sotto il R.G. n. 202416/2005, delle distinte cause come in epigrafe proposte, stante l'identita' delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione di esse. Tanto premesso, rileva il giudicante che, con i ricorsi introduttivi di lite, i signori Lombardi, De Lellis, Di Baggio e Di Iorio, gia' dipendenti delle Poste Italiane, rispettivamente fino al 30 giugno 2003, 31 dicembre 2001, 1° luglio 1999, 30 giugno 2003 esponevano che a seguito del collocamento a riposo avevano percepito l'indennita' di buonuscita per il periodo dall'assunzione in servizio fino al 28 febbraio 1998 nella misura calcolata secondo le disposizioni vigenti per l'Ente pubblico e congelata alla suddetta data, senza riconoscimento dei dovuti accessori o di altra forma di compensazione per la mancata immediata disponibilita' delle somme e la naturale perdita di valore nel frattempo subita a seguito del processo inflativo. Cio' posto, deducevano in diritto i ricorrenti l'applicabilita' alla fattispecie, in via analogica, dei criteri dettati dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e, in particolare, dall'art. 5, comma 1, secondo cui alla quota di indennita' di anzianita' maturata all'atto dell'entrata in vigore della legge «si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 2120 c.c.», in punto di rivalutazione periodica dell'accantonamento annuale del nuovo TFR. In via subordinata, proponevano azione di arricchimento senza causa e, in ulteriore subordine, deducevano la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede meccanismi di compensazione del danno subito dal lavoratore per vedere l'indennita' di buonuscita calcolata sullo stipendio percepito nel febbraio 1998 e materialmente erogata all'atto del collocamento a riposo. Su tali basi rassegnavano le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione dell'indennita' di buonuscita maturata al 28 febbraio 1998 per il periodo dal 1° marzo 1998 alla data di risoluzione del rapporto, secondo i criteri dettati dall'art. 2120 c.c. o secondo gli indici ISTAT, il tutto con interessi e rivalutazione fino al saldo, con condanna della parte resistente al pagamento a ciascun lavoratore della somma indicata in ricorso; in via subordinata condannare la stessa resistente al pagamento dell'indennita' per arricchimento senza causa in danno delle parti ricorrenti ai sensi dell'art. 2041 c.c., nella medesima misura di cui sopra; in via di ulteriore subordine, ritenere non palesemente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 6, della legge n. 449/1997 e rimettere gli atti alla Corte costituzionale; con vittoria di spese. La Gestione Commissariale si costituiva nei procedimenti depositando separate comparse con le quali contestava le domande avverse e concludeva per il loro integrale rigetto. I ricorrenti assumono, quindi, che, nulla disponendo la norma di legge sopra richiamata in ordine all'adeguamento della quota di indennita' di buonuscita, maturata dai dipendenti delle poste alla data del 28 febbraio 1998 e calcolata sulla base della retribuzione all'epoca spettante, per il periodo anche lungo che puo' intercorrere tra la detta data e quella dell'effettiva erogazione, consentita solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sussistono le condizioni per l'applicazione al caso, in via analogica, dell'art. 2120, commi 4 e 5, c.c.. Cio' sulla base della ritenuta sostanziale identita' rispetto alla situazione determinatasi a seguito del passaggio, nel rapporto di lavoro privato, dall'indennita' di anzianita' al TFR, situazione regolata dal legislatore in modo tale da assicurare alla quota di indennita' di anzianita' maturata e cristallizzata alla data di entrata in vigore della nuova legge, lo stesso meccanismo di rivalutazione annuale previsto per gli accantonamenti annuali del TFR. La tesi interpretativa dei ricorrenti non appare condivisibile. Premesso che in effetti l'art. 53, comma 6, della legge n. 449/1997 non prevede alcuna rivalutazione dell'indennita' di buonuscita, si rileva che la normativa richiamata dai ricorrenti (legge n. 297/1982) ed i principi generali ad essa sottesi vengono in rilievo nel settore del pubblico impiego (tale e' stato il rapporto con l'E.P.I. fino al febbraio 1998) solo in via sussidiaria e nei limiti in cui la materia non sia diversamente regolata da norme speciali, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 2129 c.c.; ne consegue che l'indennita' di buonuscita, dovuta al personale postelegrafonico per la parte di rapporto di natura pubbilcistica, e' regolata esclusivamente dal d.P.R. 1092/1973 e, per quanto d'interesse in questa sede, dalla legge n. 449/1997 (arg. ex Cass. sent. n. 472/01 e 5589/02), la cui ratio, peraltro ben comprensibile, e' quella di assicurare (anche) l'equilibrio della relativa gestione finanziaria (rimasta a carico dello Stato - cfr. legge n. 388/2000), garantito dal computo nell'indennita' di buonuscita delle sole retribuzioni maturate fino al 28 febbraio 1998 ed assoggettate a contribuzione, senza previsione appunto di alcuna rivalutazione. La radicale differenza delle due discipline (privata e pubblica) e, quindi, la loro non comparabilita' (cui puo' logicamente conseguire anche l'esclusione dell'applicazione analogica dell'art. 2120 c.c. qui invocata), e' stata posta in rilievo dalla stessa Corte costituzionale in sede di scrutinio della questione di legittimita' dell'art. 68 legge n. 388/2000, concernente la soppressione (solo) dal 1° gennaio 2003 del contributo di finanziamento al Fondo di previdenza a carico dei dipendenti postali (cfr. sent. n. 259/2002), nonostante l'avvenuta trasformazione delle Poste in S.p.A. fin dal 1° marzo 1998 e il passaggio, dalla stessa data, al regime del TFR, secondo l'art. 2120 c.c. Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, non puo' farsi applicazione analogica al caso in esame della norma invocata, analogia comunque da escludere anche in ragione del fatto che in tal modo si verrebbe a gravare il bilancio dello Stato di oneri aggiuntivi del tutto privi di copertura. La domanda proposta dai ricorrenti in via principale dovrebbe, pertanto, essere respinta e cio' rende rilevante, ai fini del decidere, il proposto incidente di costituzionalita'; ne' tale rilevanza scema in virtu' della domanda di arricchimento senza causa, formulata in subordine che, quale azione sussidiaria resterebbe comunque preclusa in caso di pronuncia del Giudice delle leggi attributiva di azione diretta per il conseguimento della richiesta rivalutazione dell'indennita' di buonuscita. L'eccezione si appalesa, poi, non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. L'art. 53, comma 6, lett. a), della legge n. 449/1997 esclude, come gia' rilevato, ogni possibilita' di rivalutazione o, comunque, di adeguamento della indennita' di buonuscita riconosciuta ai dipendenti postali per la parte di rapporto pubblico, maturata al 28 febbraio 1998 e calcolata sulla base della retribuzione spettante a tale data. La stessa legge neppure prevede la possibilita' di pagamento immediato della detta indennita' che, entrando a far parte dell'unitario trattamento di fine rapporto quale quota di esso e non essendovi interruzione del rapporto di lavoro nel passaggio dall'E.P.I alle Poste Italiane S.p.A., potra' essere erogato solo all'atto del collocamento in pensione, cosi' come in effetti avvenuto per gli odierni ricorrenti. Ne consegue che, per disposizione di legge non suscettibile di diversa interpretazione, l'indennita' in questione resta congelata in cifra fissa per tutto il periodo compreso tra il 1° marzo 1998 e la data di cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, non determinabile preventivamente e variabile per ciascuno di essi. Cio' posto e riconosciuta, in conformita' a costante e consolidata giurisprudenza del giudice di legittimita' e del Giudice delle leggi, la natura retributiva con funzione previdenziale dell'indennita' di buonuscita (cfr., per tutte, Corte cost. sent. n. 243/1993), si ritiene sufficiente richiamare, a sostegno della questione posta, l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale, in tema di indennita' di anzianita' spettante ai dipendenti ONMI transitati ad altre amministrazioni, secondo cui «... certo se la norma impugnata dovesse essere intesa nel senso che l'indennita' di anzianita' liquidata alla data del definitivo collocamento a riposo debba restare congelata nell'ammontare calcolabile alla data dello scioglimento dell'ONMI - senza cioe' che si provveda a introdurre, in tale ipotesi, un meccanismo perequativo che ne salvaguardi il potere di acquisto - le censure prospettate in riferimento all'art. 36 dai giudici a quibus sarebbero degne di attenta considerazione» (vedi sent. n. 164/1989). Orbene, nella vicenda in esame si verifica proprio la censurabile situazione ipotizzata dal Giudice delle leggi per i dipendenti ONMI, poi esclusa in concreto sulla base del diritto vivente - non ravvisabile nel caso all'esame del tribunale- costituito dall'orientamento della Corte di cassazione nel senso che per i lavoratori ONMI «le indennita' di fine rapporto vanno calcolate sull'ultima retribuzione»; infatti alla luce del chiaro e inequivoco tenore della legge n. 449/1997, che rende impossibile, come gia' detto, qualsiasi diversa interpretazione, l'indennita' di buonuscita dei postelegrafonici e' calcolata alla data del 28 febbraio 1998 in base alla retribuzione goduta a tale data e resta congelata in tale misura fino alla sua erogazione, coincidente, secondo i principi generali, con la cessazione dal servizio del singolo dipendente; ne' e' previsto alcun meccanismo di perequazione idoneo a mantenerne il valore adeguato ai normali e costanti processi inflattivi, in fatto intervenuti, per quanto qui interessa, nell'intero periodo 1998-2003; cio' con evidente violazione del disposto degli artt. 36 e 38 della Costituzione, in ragione della natura di retribuzione differita, con funzione previdenziale, propria della indennita' in esame, che in tal modo non risulta piu' proporzionata alla qualita' e quantita' del lavoro svolto ne' idonea a sostenere il lavoratore nella fase sempre difficile e delicata di cessazione della vita lavorativa. La norma impugnata si pone, altresi', in contrasto con l'art. 3 della Costituzione con riguardo agli altri dipendenti pubblici, tra i quali anche i dipendenti ex ONMI di cui si e' detto, per i quali il calcolo viene effettuato sulla base dell'ultima retribuzione percepita al momento della cessazione del servizio, cosicche' la misura della indennita' risulta rapportata ai valori dell'epoca della liquidazione. Orbene, da un lato, non sembra ragionevole, ne' giustificata la penalizzazione imposta ai dipendenti postali, rispetto a tutti gli altri lavoratori solo in ragione della trasformazione, per legge, del rapporto di lavoro da pubblico a privato, atteso che, comunque, l'indennita' in esame riguarda la fase pubblica del rapporto, peraltro proseguito senza soluzione di continuita' con la S.p.A.; da un altro lato, anche riconosciuta la legittimita' del calcolo dell'indennita' in questione alla data del 28 febbraio 1998 a seguito della ricordata trasformazione, del tutto irrazionale e contraria al principio di uguaglianza si appalesa la mancata previsione di meccanismi perequativi idonei a mantenere adeguato il valore dell'accantonamento (e, quindi, della retribuzione differita dovuta al lavoratore, non piu' proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro svolto, nonche' dello scopo anche previdenziale dell'accantonamento stesso) nel tempo anche lungo e diverso da dipendente a dipendente, con conseguenti irragionevoli e casuali diversificazioni del valore reale dell'indennita' anche tra gli stessi destinatari della norma impugnata, che puo' intercorrere fino alla effettiva erogazione, con concreto rischio di totale svilimento della somma accantonata. Alla luce della domanda attrice, espressamente limitata alla rivalutazione dell'indennita' e non anche al suo ricalcolo in base all'ultima retribuzione percepita, l'incidente di costituzionalita' va proposto nei termini di cui al dispositivo, prospettandosi come non rilevante, ai fini della presente decisione, ogni altro prospettabile profilo di illegittimita' della normativa in esame.
P. Q. M. Ordina la riunione, sotto il R.G. n. 202416/2005, delle cause iscritte ai nn. 202416/05, 202417/05, 202418/05 e 202419/05 R.G. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la questione di costituzionalita' dell'art. 53, comma 6, lett. a) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui non prevede che l'indennita' di buonuscita dei dipendenti postali, maturata alla data del 28 febbraio 1998 e calcolata sulla base della retribuzione percepita alla stessa data, debba essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat o secondo i criteri di perequazione dei trattamenti retributivi o pensionistici del settore pubblico, ovvero secondo i criteri di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2120 c.c., in relazione all'art. 5, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dalla data del 1° marzo 1998 a quella di cessazione del rapporto di lavoro del singolo dipendente. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 6 giugno 2005 Il giudice: Cortesani 05C0965