N. 458 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2005

Ordinanza emessa il 18 maggio 2005 dal G.I.P. del Tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Mita Ion

Reati  e pene - Favoreggiamento dell'ingresso illegale in altro Stato
  del  quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza
  permanente  - Disciplina - Violazione del principio di tassativita'
  della fattispecie penale - Lesione del diritto all'emigrazione.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286  e  successive modifiche, art. 12,
  comma 1, seconda parte.
- Costituzione, artt. 25 e 35, comma quarto.
(GU n.39 del 28-9-2005 )
                             IL GIUDICE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo
1953,  nel  procedimento  n. 12504/03  R.N.R.  e 19260/03 R.G. G.i.p.
Tribunale  di  Torino,  a  carico di Mita Ion + 6; previa separazione
della posizione di quest'ultimo dal procedimento principale, definito
con  il  rito abbreviato in udienza preliminare, in relazione al solo
addebuito  a  lui  elevato  al  capo  C  della  richiesta di rinvio a
giudizio;
    Premesso  che  in  data  17 marzo 2004 ex art. 23, legge 11 marzo
1953  questo  g.u.p.  inviava  alla  Corte  costituzionale  gli  atti
relativi  alla  posizione  di  Mita  Ion, dichiarando rilevante e non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
sollevata  dalla  difesa del Mita in ordine all'art. 12, comma primo,
d.lgs.   25   luglio   1998   n. 286,  come  modificato  dalla  legge
n. 189/2002,  nei  limiti  indicati  in parte motiva dell'ordinanza e
cioe'  in relazione alla fattispecie di favoreggiamento dell'ingresso
illegale  in  altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, per violazione degli artt. 25 e 35
comma 4 della Costituzione;
    Premesso  che  la  Corte  costituzionale,  con  ordinanza 445/04,
rilevando  che l'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 e' stato modificato dalla
legge 12 novembre 2004, n. 271, non rigettava la questione nel merito
ne' la dichiarava irrilevante ma si limitava a restituire gli atti al
giudice  a  quo,  «ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e
della non manifesta infondatezza della questione»;
    Viste le conclusioni delle parti all'udienza del 19 aprile 2005 e
letta  la  memoria  depositata  in prossimita' dell'udienza dall'avv.
Guido Savio, difensore di Mita Ion;
    Premesso  che  la  modifica  normativa  ha inciso, come rileva la
Corte,   sulla  struttura  dei  reati  previsti  dall'art. 12  d.lgs.
n. 286/1998 e relative sanzioni;
        che  -  quindi  -  il  «confronto  tra la struttura delle due
fattispecie  alla  luce  del  mutamento intervenuto», richiesto dalla
Corte  rinviando gli atti al giudice a quo, renderebbe irrilevante la
questione sollevata con ordinanza 17 marzo 2004 nell'unica ipotesi in
cui la condotta gia' ricadente nella vecchia norma dovesse ritenersi,
ad  una  lettura  complessiva  della  nuova formulazione dell'art. 12
d.lgs. n. 286/1998, non piu' costituente reato;
        che  l'«ingresso illegale in altro Stato del quale la persona
non  e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente» e' tuttora
fattispecie   dotata   di   rilievo  penale  autonomo,  non  soltanto
immodificata  testualmente  quanto  all'ipotesi che qui interessa, ma
anche sanzionata con pena edittale piu' elevata;
        che - infatti - la modifica operata sulla struttura delle due
fattispecie,  di  cui  al  primo  comma  e  di  cui  al  terzo  comma
dell'art. 12,   con  trasformazione  degli  «ulteriori  elementi  che
precedentemente  integravano,  in  via alternativa, la fattispecie di
favoreggiamento  piu'  grave  ... in circostanze aggravanti, riferite
peraltro, in termini indifferenziati, ad ambedue le ipotesi criminose
in  discorso»  (ord.  Corte cost. n. 445/2004) mantiene inalterato il
rilievo penale della condotta di chi favorisca l'ingresso illegale di
terzi  in altro Stato senza scopo di lucro, limitandosi ad introdurre
la previsione di quest'ultimo come circostanza aggravante;
        che,  evidentemente,  la  norma  che attrae nella sfera della
rilevanza  penale  il favoreggiamento dell'ingresso illegale in altro
Stato,   lasciata  inalterata  dalla  novella  legislativa  quanto  a
struttura  degli  elementi  essenziali  del reato, non puo' ritenersi
ormai  immune  da  censure  quanto  a  difetto  di tassativita' della
fattispecie  penale sol perche' nel caso del tutto accidentale in cui
si  presenti  in  forma  aggravata  (ex  comma  3-bis,  art. 12, come
novellato  dalla legge n. 271/2004) puo' dirsi rispondente alla ratio
di  colpire  il  mercato  clandestino  e quindi la mercificazione dei
migranti;
        che,  per  lo  stesso  motivo,  non  puo' la norma denunciata
ritenersi  oggi  «salvata» da ogni censura sul piano della violazione
del diritto all'emigrazione ex art. 35 Cost. solo perche' nella forma
aggravata  vi  sarebbe  un  parziale  recupero  di  quelle condizioni
eccezionali  che  - in ipotesi - ne potrebbero permettere, a mezzo di
previsione  normativa  specifica  e dettagliata, la deroga (in quanto
«collegate  a  situazioni  di  pericolosita'  o ad esigenze di tutela
dell'ordine pubblico», ord. Corte cost. n. 445/2004);
        che,  peraltro  e  a  prescindere  dalle considerazioni sopra
esposte, Mita continua a dover rispondere della fattispecie base: per
cui,  anche  qualora  si  ritenesse  che  la  novella legislativa, in
termini  che  pero'  la  Corte  non  indica  espressamente  nella sua
ordinanza  n. 445/2004,  abbia indirettamente inciso sulla figura del
favoreggiamento  dell'ingresso  illegale  in  Stato estero rendendola
oggi  conforme  al  dettato  costituzionale,  cio' nondimeno parrebbe
doversi applicare al Mita una norma che e' testualmente immutata (sia
pure  con la sanzione meno grave contenuta nella vecchia formulazione
del  primo  comma, fatto che pero' qui non interessa), quella, cioe',
gia'  proposta all'attenzione della Corte con la precedente ordinanza
di rimessione;
        che,  in  altri  termini,  un  recupero  a  posteriori  della
conformita'  della  figura  incriminatrice  ai  principi  della Carta
fondamentale  non  possa  in ogni caso essere invocato per sanzionare
una  condotta  che si collochi anteriormente all'entrata in vigore di
quell'intervento  legislativo che, a mezzo delle modifiche espresse e
testuali  introdotte,  eventualmente (ma in realta' non si vede come)
permetta  oggi un'operazione interpretativa e applicativa non piu' in
contrasto con i dettami della Costituzione;
        che,   quindi,  non  puo'  che  confermarsi  il  giudizio  di
rilevanza  ai  fini  del  decidere  della  medesima questione, che si
ripropone oggi, quanto al merito, in termini identici: di conseguenza
richiamandosi  integralmente,  per  quanto attiene alla non manifesta
infondatezza,  alle  considerazioni  gia'  svolte  nell'ordinanza  di
rimessione alla Corte emessa da questo g.u.p. in data 17 marzo 2004;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dalla  difesa di Mita Ion in
ordine  all'art. 12,  comma  primo,  seconda  parte, d.lgs. 25 luglio
1998,  n. 286  e  successive  modifiche,  nei limiti sopra indicati e
cioe' in relazione alla fattispecie di favoreggiamento dell'«ingresso
illegale  in  altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha  titolo  di residenza permanente», per violazione degli artt. 25 e
35, comma 4, della Costituzione.
    Dispone  nuova  sospensione  del giudizio a carico di Mita Ion in
relazione   alla   imputazione  elevata  a  suo  carico  sub  c)  nel
procedimento   penale   sopra   emarginato   e   dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  e  ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Torino, addi' 18 maggio 2005
                      Il giudice: Bersano Begey
05C0967