N. 464 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 2005

Ordinanza  emessa  il  6  giugno  2005  dal  tribunale amministrativo
regionale  della  Calabria - Catanzaro sul ricorso proposto da Sculco
Cesira Maria Emilia ed altri contro A.N.A.S. S.p.a. ed altri

Giustizia   amministrativa   -   Controversie   aventi   ad   oggetto
  comportamenti   delle   amministrazioni  pubbliche  in  materia  di
  espropriazione   per   pubblica   utilita'   -   Devoluzione   alla
  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ingiustificato
  ampliamento  della  sfera  di  giurisdizione  esclusiva del giudice
  amministrativo.
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1.
- Costituzione, art. 103.
(GU n.39 del 28-9-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 1566/2003,
proposto  da  Sculco  Cesira  Maria  Emilia,  Sculco Eugenia Clorinda
Maria,   Sculco   Daniela   Eugenia  Teresa,  Sculco  Santo  Pasquale
Francesco,  rappresentati  e  difesi  dagli avvocati Rosario Medici e
Vincenzo  Medici  ed  elettivamente  domiciliati  in  Catanzaro,  via
Indipendenza n. 21, presso lo studio dell'avv. Francesca Attina';
    Contro  A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore,  rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato  di  Catanzaro e presso questa domiciliato in Catanzaro, via G.
Da Fiore;
    Nonche'  contro  impresa  Pizzarotti  & C., in persona del legale
rappresentante  pro tempore, in proprio e quale Capogruppo mandataria
dell'ATI   Imprese   Pizzarotti   &   C.   e  Perri  Tommaso  S.p.a.,
rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Giuseppe  Sardo ed elettivamente
domiciliato in Catanzaro, via Burza n. 41, presso lo studio dell'avv.
Raimondo  Garcea;  per  il  riconoscimento del diritto dei ricorrenti
alla  restituzione  dell'area  di loro proprieta', sita nel Comune di
Crotone, distinta in catasto al foglio n. 22, particelle n. 577, 578,
580  e  603; e per la condanna dell'Impresa Pizzarotti & C. in solido
con  l'Azienda  nazionale  per  le  strade  al risarcimento dei danni
subiti  dai  ricorrenti in seguito all'occupazione delle aree di loro
proprieta';
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda nazionale
per le strade e dell'Impresa Pizzarotti;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Relatore   alla   pubblica   udienza   del  22  aprile  il  primo
referendario  Giovanni  Iannini ed uditi, altresi', i difensori delle
parti, come da verbale di udienza;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

                              F a t t o

    I  ricorrenti  Cesira Maria Emilia Sculco, Eugenia Clorinda Maria
Sculco,  Daniela  Eugenia  Teresa  Sculco,  Santo  Pasquale Francesco
Sculco  espongono  che,  con  decreto n. 1564 del 17 ottobre 1990 del
Prefetto  di Catanzaro, veniva disposta, nell'ambito di una procedura
espropriativa,   l'occupazione  in  via  temporanea  e  d'urgenza  di
un'area,  di  proprieta'  degli  stessi,  sita nel comune di Crotone,
estesa  circa  4.500  metri  quadrati.  Procedeva  all'occupazione il
Raggruppamento  di  imprese  Perri  Tommaso  Pizzarotti,  appaltatore
dell'A.N.A.S.
    Gli  stessi  aggiungono  che, scaduti i termini dell'occupazione,
senza  intervento  di  alcun  decreto  di espropriazioni, i lavori di
ammodernamento  della  strada  statale  n. 106  venivano ultimati nel
corso dell'anno 1996.
    I  ricorrenti  sottolineano che non e' mai intervenuto decreto di
espropriazione   dell'area   e   che,   nonostante  il  completamento
dell'opera  pubblica,  non puo' ritenersi piu' operante il meccanismo
di  acquisizione  del  bene alla mano pubblica mediante la cosiddetta
occupazione acquisitiva, in quanto, con decisione della Corte europea
dei  diritti  dell'uomo  del  30  maggio 2000, esso e' stato ritenuto
contrario ai principi di cui all'art. 1 del 1° Protocollo addizionale
della  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Chiedono,  pertanto,  la  dichiarazione del diritto alla restituzione
dell'area.  Chiedono,  inoltre, la condanna dell'Impresa Pizzarotti &
C.,  in  solido  con l'A.N.A.S., al risarcimento dei danni subiti dai
ricorrenti  in  seguito  all'illecita  occupazione delle aree di loro
proprieta'.
    Si   e'   costituita   l'A.N.A.S.  che,  dedotto  il  difetto  di
giurisdizione  del  giudice  amministrativo,  ha  eccepito il proprio
difetto  di legittimazione. Ha, inoltre, dedotto l'infondatezza della
domanda e l'intervenuta prescrizione.
    Si   e'  costituita,  altresi',  l'Impresa  Pizzarotti  deducendo
l'infondatezza delle domande e l'intervenuta prescrizione.
    Alla  pubblica  udienza  del  22  aprile 2005 il ricorso e' stato
ritenuto per la decisione.

                            D i r i t t o

    1.   -   Occorre  partire  dall'esame  della  problematica  della
sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata
dalla difesa dell'A.N.A.S.
    La  domanda  dei  ricorrenti,  come  premesso nell'esposizione in
fatto,  e'  diretta,  in  primis, alla restituzione dell'area oggetto
dell'occupazione  ai  fini  della realizzazione dell'opera pubblica e
cio'   sul  presupposto  della  non  intervenuta  acquisizione  della
proprieta'    alla    mano   pubblica,   nonostante   l'irreversibile
trasformazione  del  fondo, conseguente alla realizzazione dell'opera
stessa.  Essi,  infatti,  precisano  che  nell'anno  1996  sono stati
ultimati i lavori di costruzione del tratto di strada ricadente nella
porzione di terreno di loro proprieta'.
    Il  mancato  operare  di  quel particolare modo di acquisto della
proprieta'  conosciuto  come  occupazione appropriativa o acquisitiva
viene  ricondotta  all'intervento  della  Corte  europea  dei diritti
dell'uomo,    che   ha   ravvisato   la   contrarieta'   del   regime
dell'occupazione  appropriativa  rispetto  al  principio di legalita'
sancito  dall'art. 1  del 1° Protocollo addizionale della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
    Osserva  il  tribunale  che,  pur  considerando  l'oggetto  delle
domande,  tese,  come  precisato,  anche alla restituzione del fondo,
cio'  non  toglie  che  le  pretese  fatte valere dai ricorrenti sono
rivolte   ad   ottenere   tutela   in   una  situazione  nella  quale
l'amministrazione ha attuato l'irreversibile trasformazione del fondo
a    seguito    dell'occupazione    protrattasi   oltre   i   termini
originariamente   fissati,   nell'ambito   di   un   procedimento  di
espropriazione   avente  alla  base  una  dichiarazione  di  pubblica
utilita',  omettendo  di  emettere  in  modo  tempestivo  un  formale
provvedimento di esproprio.
    La   tutela   di  carattere  restitutorio  e  risarcitorio  viene
invocata,  pertanto,  di fronte ad un'attivita' dell'amministrazione,
che,  presentando le caratteristiche ora delineate, si configura come
mero comportamento, non costituente esercizio di pubblico potere.
    2.  -  Riguardo  a  tali  domande  si  impone  la  verifica della
sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Questo  in  quanto,  dopo l'introduzione del giudizio, e' intervenuta
pronuncia  di parziale incostituzionalita' dell'art. 34, comma 1, del
decreto  legislativo  n. 80/1998,  nel  testo modificato dall'art. 7,
comma  1,  lett. b)  della  legge n. 205/2000 (Corte costituzionale 6
luglio  2004, n. 204), che esplica indubbiamente i suoi effetti anche
nei confronti dei giudizi in corso.
    Il Giudice delle leggi si e' pronunciato, tra l'altro, proprio in
ordine  ad una fattispecie di occupazione acquisitiva, ed ha ritenuto
l'illegittimita'  costituzionale  del  primo  comma  dell'art. 34 del
decreto  legislativo  n. 80/1998  per violazione dell'art. 103 Cost.,
primo  comma,  della  Costituzione  «nella parte in cui, comprendendo
nella  giurisdizione  esclusiva  - oltre "gli atti e i provvedimenti"
attraverso  i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero
attraverso  "soggetti  alle  stesse  equiparati")  svolgono  le  loro
funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia - anche "i
comportamenti",  la  estende  a  controversie nelle quali la pubblica
amministrazione   non   esercita  -  nemmeno  mediatamente,  e  cioe'
avvalendosi  della  facolta'  di  adottare  strumenti intrinsecamente
privatisitici - alcun pubblico potere».
    Occorre osservare, in proposito, che il fenomeno dell'occupazione
acquisitiva  e'  stato  unanimemente  ricondotto  alla  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica, prevista
dal  menzionato  art. 34,  che, al primo comma, ha disposto che «sono
devolute  alla  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie  aventi  per  oggetto  gli  atti,  i  provvedimenti  e i
comportamenti  delle  amministrazioni  pubbliche  e dei soggetti alle
stesse  equiparati  in  materia  urbanistica  ed  edilizia».  Cio' in
considerazione  dell'ampia nozione di urbanistica fornita dal comma 2
dello  stesso  articolo  e  del  riferimento  ai  comportamenti delle
amministrazioni (Cass. sez. un., 15 ottobre 2003, n. 15471; Consiglio
di Stato, sez. IV, 4 aprile 2003, n. 1768).
    La Corte costituzionale, nella sentenza indicata, ha ritenuto che
nelle  fattispecie  di  occupazione  acquisitiva  la  tutela  in sede
giurisdizionale si spiega nei confronti di una condotta illecita, che
si  esplica  al  di fuori di poteri autoritativi dell'amministrazione
occupante,   in   considerazione   della   mancanza   di  un  formale
provvedimento  di  esproprio e della perdita di efficacia del decreto
di occupazione temporanea e d'urgenza.
    3.  -  Occorre tenere presente che, nel presente giudizio, assume
rilevanza, altresi', l'art. 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 325,  il  cui testo e' riprodotto nell'art. 53 del d.P.R. 8 giugno
2001,  n. 327,  atteso  che  il  giudizio  stesso e' stato introdotto
successivamente  all'entrata  in vigore del Testo unico in materia di
espropriazioni, avvenuta in data 30 giugno 2003.
    Tale  norma, parzialmente riproduttiva del menzionato art. 34 del
decreto  legislativo  n. 80/1998,  prevede  che  «Sono  devolute alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo le contreversie
aventi  per  oggetto  gli  atti,  i  provvedimenti,  gli  accordi e i
comportamenti  delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse
equiparati,  conseguenti  alla  applicazione  delle  disposizioni del
testo unico».
    La  presenza  della norma, non toccata dalla menzionata pronuncia
di   incostituzionalita',   conduce   ad  affermare  la  persistenza,
nell'ambito  della  sfera  della  giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo,  delle controversie concernenti le fattispecie in cui
si  sia  verificata  una  situazione  corrispondente a quella in cui,
secondo  la  giurisprudenza,  si realizza l'occupazione appropriativa
(che questa si sia o meno verificata e' questione ulteriore).
    Va precisato, in proposito, che il tribunale non condivide quella
impostazione,  fatta  propria  da alcune recenti pronunce, secondo la
quale  l'intervento della Corte costituzionale, concernente l'art. 34
del  decreto  legislativo n. 80 del 1998, non puo' non avere travolto
anche  l'art. 53,  comma 1 del d.P.R. n. 327/2001, nella parte in cui
esso stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
anche rispetto ai comportamenti.
    Tale   impostazione  non  e',  innanzi  tutto,  coerente  con  le
previsioni  di  legge, e, segnatamente, con quelle di cui all'art. 27
della  legge  11  marzo  1953, n. 87, che impongono che sia la stessa
Corte  costituzionale  a  dichiarare quali sono le altre disposizioni
legislative  la  cui  illegittimita'  deriva  come  conseguenza dalla
decisione adottata.
    Essa  sottovaluta,  inoltre,  il  dato oggettivo costituito dalla
diversa estensione della previsione normativa, coinvolgente anche gli
accordi,  che  non puo' considerarsi, percio', meramente riproduttiva
di una norma ormai espunta dall'ordinamento.
    Omette,  d'altra  parte,  di  attribuire  il  giusto  rilievo  al
carattere di specialita' della norma rispetto a quella corrispondente
concernente  la materia urbanistica, che e', evidentemente, alla base
della scelta legislativa di una previsione autonoma rispetto a quella
di cui al menzionato art. 34 del decreto legislativo n. 80/1989.
    La  norma  di cui all'art. 53 si inserisce, infatti, in un quadro
normativo,    quale   quello   che   interessa   la   materia   delle
espropriazioni,  in  cui  e'  una  forte  accentuazione dei poteri di
carattere  autoritativo,  al  cui  esercizio,  almeno  in un cospicuo
numero di casi, possono ricollegarsi i comportamenti configurati come
illeciti e che si caratterizza per la presenza di norme, quali quelle
di  cui  all'art. 43,  che,  sia pure nell'ottica del superamento del
fenomeno  dell'occupazione  acquisitiva,  sembrerebbero  strettamente
collegate  alla previsione concernente la giurisdizione esclusiva del
giudice     amministrativo     in     ordine     ai     comportamenti
dell'amministrazione   pubblica   (il   riferimento   e'   alla  mera
utilizzazione  del  bene  per finalita' di pubblico interesse, cui e'
attribuita  autonoma  rilevanza  giuridica  nel quadro dell'esercizio
della funzione pubblica).
    Ferme  le considerazioni ora svolte anche riguardo alle possibili
implicazioni  della  specialita' della norma, il tribunale ritiene la
non   manifesta   infondatezza   della  questione  della  conformita'
dell'art. 53,  comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325
(il  cui  testo  e'  riprodotto  nell'art. 53,  comma 1, del d.P.R. 8
giugno  2001,  n. 327)  al disposto dell'art. 103 della Costituzione,
che,  al  primo  comma, prevede che il Consiglio di Stato e gli altri
organi  di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela
nei   confronti   della   pubblica  amministrazione  degli  interessi
legittimi  e,  in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi.
    Come risulta essere stato gia' rilevato (Tribunale amministrativo
regionale  Abruzzo,  sez.  Pescara,  21  ottobre  2004,  n. 868), gli
argomenti  che  hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare la
parziale  illegittimita'  del piu' volte richiamato art. 34, comma 1,
del  decreto  legislativo  n. 80  del  1998, ben potrebbero riferirsi
anche  all'art. 53  in  discorso,  che,  come  segnalato, riprende la
previsione   relativa   alla   giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo    in   ordine   alle   controversie   riguardanti   i
comportamenti   delle   amministrazioni   pubbliche,   quali   quelle
implicanti    l'acquisto    della    proprieta'   per   il   fenomeno
dell'occupazione    acquisitiva   (la   questione   di   legittimita'
costituzionale  della  norma  di  cui all'art. 53 e' stata, altresi',
sollevata da questo tribunale, sez. I, con ordinanza 22 ottobre 2004,
n. 104).
    Occorre  considerare  che  la  Corte  nella  menzionata  sentenza
n. 204,   ha  posto  in  luce  che  l'art. 103,  primo  comma,  della
Costituzione  «...  non  ha  conferito  al  legislatore ordinario una
assoluta  ed  incondizionata  discrezionalita'  nell'attribuzione  al
giudice  amministrativo  di  materie  devolute alla sua giurisdizione
esclusiva,  ma  gli  ha  conferito il potere di indicare "particolari
materie"   nelle  quali  "la  tutela  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione" investe "anche" diritti soggettivi».
    Tali  principi  hanno  indotto la Corte costituzionale a ritenere
non  conformi  al dettato costituzionale, tra le altre, le previsioni
dell'art. 34  del  decreto legislativo n. 80 del 1998, nella parte in
cui   hanno   compreso   nella  giurisdizione  esclusiva  in  materia
urbanistica  ed  edilizia,  oltre gli atti e i provvedimenti, anche i
comportamenti,   estendendo  l'ambito  di  essa  fino  a  comprendere
controversie  nelle  quali  la pubblica amministrazione non esercita,
nemmeno  mediante,  alcun  pubblico potere, non essendo sufficiente a
radicare  la  giurisdizione  del  giudice  amministrativo il generico
coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia.
    L'art. 53 del Testo Unico delle espropriazioni contiene una norma
che,  pur non essendo meramente riproduttiva dell'art. 34 del decreto
legislativo  n. 80  del  1998  e  pur  possedendo  il  gia' segnalato
carattere  di specialita', riconduce alla giurisdizione esclusiva del
giudice  amministrativo  fattispecie nelle quali si pone la questione
dell'acquisto  della  proprieta' in conseguenza di meri comportamenti
dell'amministrazione. In considerazione di cio', il tribunale ritiene
di dover sollevare d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata,
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 in discorso,
per contrasto con l'art. 103 della Costituzione.
    4.  -  Quanto  alla  rilevanza  della  questione,  si e' detto in
precedenza    che    il   giudizio,   concernente   una   fattispecie
perfezionatasi  prima dell'entrata in vigore del nuovo Testo unico in
materia  di  espropriazioni,  avvenuta  il  30 giugno  2003, e' stato
introdotto  successivamente a tale data, giacche' il ricorso e' stato
notificato  nel  novembre 2003 e depositato il giorno 25 dello stesso
mese.  In  base  al  disposto  dell'art. 5  c.p.c.,  secondo  cui  la
giurisdizione  e la competenza si determinano con riguardo alla legge
vigente   ed   allo   stato  di  fatto  esistente  al  momento  della
proposizione  della  domanda,  la  norma di cui al richiamato art. 53
risulta senz'altro applicabile alla fattispecie.
    La   fondatezza   della   sollevata   questione  di  legittimita'
costituzionale inciderebbe, pertanto, sulla giurisdizione del giudice
adito.
    5.  -  In  conclusione,  il  Collegio  ritiene  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 53,  comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325
(cui  e'  conforme  l'art. 53,  comma 1,  del  d.P.R.  8 giugno 2001,
n. 327)  per contrasto con l'art. 103 della Costituzione, nella parte
in cui e' previsto che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice  amministrativo  le  controversie concernenti i comportamenti
delle  amministrazioni  pubbliche,  e  dei  soggetti  equiparati,  in
materia di espropriazione per pubblica utilita'.
    Il  giudizio,  pertanto, va sospeso e gli atti vanno rimessi alla
Corte    costituzionale    per    il    giudizio    incidentale    di
costituzionalita'.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 53,  comma 1,  del  decreto
legislativo  8  giugno 2001, n. 325 (cui e' conforme l'art. 53, comma
1,  del  d.P.R.  8  giugno 2001, n. 327) per contrasto con l'art. 103
della  Costituzione, nella parte in cui tali norme prevedono che sono
devolute  alla  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie   concernenti   i  comportamenti  delle  amministrazioni
pubbliche,  e  dei  soggetti equiparati, in materia di espropriazione
per pubblica utilita'.
    Sospende  il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  alla  segreteria di notificare la presente ordinanza alle
parti  in  causa ed ai Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
di   comunicare   la  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Catanzaro,  nella  Camera  di consiglio del 22
aprile 2005.
                      Il Presidente: Mastrocola
                        L'estensore: Iannini
05C0974