N. 464 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 2005
Ordinanza emessa il 6 giugno 2005 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria - Catanzaro sul ricorso proposto da Sculco Cesira Maria Emilia ed altri contro A.N.A.S. S.p.a. ed altri Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ingiustificato ampliamento della sfera di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. - Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1. - Costituzione, art. 103.(GU n.39 del 28-9-2005 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1566/2003, proposto da Sculco Cesira Maria Emilia, Sculco Eugenia Clorinda Maria, Sculco Daniela Eugenia Teresa, Sculco Santo Pasquale Francesco, rappresentati e difesi dagli avvocati Rosario Medici e Vincenzo Medici ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Indipendenza n. 21, presso lo studio dell'avv. Francesca Attina'; Contro A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro e presso questa domiciliato in Catanzaro, via G. Da Fiore; Nonche' contro impresa Pizzarotti & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale Capogruppo mandataria dell'ATI Imprese Pizzarotti & C. e Perri Tommaso S.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sardo ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Burza n. 41, presso lo studio dell'avv. Raimondo Garcea; per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla restituzione dell'area di loro proprieta', sita nel Comune di Crotone, distinta in catasto al foglio n. 22, particelle n. 577, 578, 580 e 603; e per la condanna dell'Impresa Pizzarotti & C. in solido con l'Azienda nazionale per le strade al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti in seguito all'occupazione delle aree di loro proprieta'; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda nazionale per le strade e dell'Impresa Pizzarotti; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 22 aprile il primo referendario Giovanni Iannini ed uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale di udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F a t t o I ricorrenti Cesira Maria Emilia Sculco, Eugenia Clorinda Maria Sculco, Daniela Eugenia Teresa Sculco, Santo Pasquale Francesco Sculco espongono che, con decreto n. 1564 del 17 ottobre 1990 del Prefetto di Catanzaro, veniva disposta, nell'ambito di una procedura espropriativa, l'occupazione in via temporanea e d'urgenza di un'area, di proprieta' degli stessi, sita nel comune di Crotone, estesa circa 4.500 metri quadrati. Procedeva all'occupazione il Raggruppamento di imprese Perri Tommaso Pizzarotti, appaltatore dell'A.N.A.S. Gli stessi aggiungono che, scaduti i termini dell'occupazione, senza intervento di alcun decreto di espropriazioni, i lavori di ammodernamento della strada statale n. 106 venivano ultimati nel corso dell'anno 1996. I ricorrenti sottolineano che non e' mai intervenuto decreto di espropriazione dell'area e che, nonostante il completamento dell'opera pubblica, non puo' ritenersi piu' operante il meccanismo di acquisizione del bene alla mano pubblica mediante la cosiddetta occupazione acquisitiva, in quanto, con decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 maggio 2000, esso e' stato ritenuto contrario ai principi di cui all'art. 1 del 1° Protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Chiedono, pertanto, la dichiarazione del diritto alla restituzione dell'area. Chiedono, inoltre, la condanna dell'Impresa Pizzarotti & C., in solido con l'A.N.A.S., al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti in seguito all'illecita occupazione delle aree di loro proprieta'. Si e' costituita l'A.N.A.S. che, dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione. Ha, inoltre, dedotto l'infondatezza della domanda e l'intervenuta prescrizione. Si e' costituita, altresi', l'Impresa Pizzarotti deducendo l'infondatezza delle domande e l'intervenuta prescrizione. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2005 il ricorso e' stato ritenuto per la decisione. D i r i t t o 1. - Occorre partire dall'esame della problematica della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla difesa dell'A.N.A.S. La domanda dei ricorrenti, come premesso nell'esposizione in fatto, e' diretta, in primis, alla restituzione dell'area oggetto dell'occupazione ai fini della realizzazione dell'opera pubblica e cio' sul presupposto della non intervenuta acquisizione della proprieta' alla mano pubblica, nonostante l'irreversibile trasformazione del fondo, conseguente alla realizzazione dell'opera stessa. Essi, infatti, precisano che nell'anno 1996 sono stati ultimati i lavori di costruzione del tratto di strada ricadente nella porzione di terreno di loro proprieta'. Il mancato operare di quel particolare modo di acquisto della proprieta' conosciuto come occupazione appropriativa o acquisitiva viene ricondotta all'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ravvisato la contrarieta' del regime dell'occupazione appropriativa rispetto al principio di legalita' sancito dall'art. 1 del 1° Protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Osserva il tribunale che, pur considerando l'oggetto delle domande, tese, come precisato, anche alla restituzione del fondo, cio' non toglie che le pretese fatte valere dai ricorrenti sono rivolte ad ottenere tutela in una situazione nella quale l'amministrazione ha attuato l'irreversibile trasformazione del fondo a seguito dell'occupazione protrattasi oltre i termini originariamente fissati, nell'ambito di un procedimento di espropriazione avente alla base una dichiarazione di pubblica utilita', omettendo di emettere in modo tempestivo un formale provvedimento di esproprio. La tutela di carattere restitutorio e risarcitorio viene invocata, pertanto, di fronte ad un'attivita' dell'amministrazione, che, presentando le caratteristiche ora delineate, si configura come mero comportamento, non costituente esercizio di pubblico potere. 2. - Riguardo a tali domande si impone la verifica della sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Questo in quanto, dopo l'introduzione del giudizio, e' intervenuta pronuncia di parziale incostituzionalita' dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 80/1998, nel testo modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) della legge n. 205/2000 (Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204), che esplica indubbiamente i suoi effetti anche nei confronti dei giudizi in corso. Il Giudice delle leggi si e' pronunciato, tra l'altro, proprio in ordine ad una fattispecie di occupazione acquisitiva, ed ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998 per violazione dell'art. 103 Cost., primo comma, della Costituzione «nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva - oltre "gli atti e i provvedimenti" attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso "soggetti alle stesse equiparati") svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia - anche "i comportamenti", la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita - nemmeno mediatamente, e cioe' avvalendosi della facolta' di adottare strumenti intrinsecamente privatisitici - alcun pubblico potere». Occorre osservare, in proposito, che il fenomeno dell'occupazione acquisitiva e' stato unanimemente ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica, prevista dal menzionato art. 34, che, al primo comma, ha disposto che «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia». Cio' in considerazione dell'ampia nozione di urbanistica fornita dal comma 2 dello stesso articolo e del riferimento ai comportamenti delle amministrazioni (Cass. sez. un., 15 ottobre 2003, n. 15471; Consiglio di Stato, sez. IV, 4 aprile 2003, n. 1768). La Corte costituzionale, nella sentenza indicata, ha ritenuto che nelle fattispecie di occupazione acquisitiva la tutela in sede giurisdizionale si spiega nei confronti di una condotta illecita, che si esplica al di fuori di poteri autoritativi dell'amministrazione occupante, in considerazione della mancanza di un formale provvedimento di esproprio e della perdita di efficacia del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza. 3. - Occorre tenere presente che, nel presente giudizio, assume rilevanza, altresi', l'art. 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, il cui testo e' riprodotto nell'art. 53 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, atteso che il giudizio stesso e' stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del Testo unico in materia di espropriazioni, avvenuta in data 30 giugno 2003. Tale norma, parzialmente riproduttiva del menzionato art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998, prevede che «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le contreversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico». La presenza della norma, non toccata dalla menzionata pronuncia di incostituzionalita', conduce ad affermare la persistenza, nell'ambito della sfera della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, delle controversie concernenti le fattispecie in cui si sia verificata una situazione corrispondente a quella in cui, secondo la giurisprudenza, si realizza l'occupazione appropriativa (che questa si sia o meno verificata e' questione ulteriore). Va precisato, in proposito, che il tribunale non condivide quella impostazione, fatta propria da alcune recenti pronunce, secondo la quale l'intervento della Corte costituzionale, concernente l'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, non puo' non avere travolto anche l'art. 53, comma 1 del d.P.R. n. 327/2001, nella parte in cui esso stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche rispetto ai comportamenti. Tale impostazione non e', innanzi tutto, coerente con le previsioni di legge, e, segnatamente, con quelle di cui all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impongono che sia la stessa Corte costituzionale a dichiarare quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimita' deriva come conseguenza dalla decisione adottata. Essa sottovaluta, inoltre, il dato oggettivo costituito dalla diversa estensione della previsione normativa, coinvolgente anche gli accordi, che non puo' considerarsi, percio', meramente riproduttiva di una norma ormai espunta dall'ordinamento. Omette, d'altra parte, di attribuire il giusto rilievo al carattere di specialita' della norma rispetto a quella corrispondente concernente la materia urbanistica, che e', evidentemente, alla base della scelta legislativa di una previsione autonoma rispetto a quella di cui al menzionato art. 34 del decreto legislativo n. 80/1989. La norma di cui all'art. 53 si inserisce, infatti, in un quadro normativo, quale quello che interessa la materia delle espropriazioni, in cui e' una forte accentuazione dei poteri di carattere autoritativo, al cui esercizio, almeno in un cospicuo numero di casi, possono ricollegarsi i comportamenti configurati come illeciti e che si caratterizza per la presenza di norme, quali quelle di cui all'art. 43, che, sia pure nell'ottica del superamento del fenomeno dell'occupazione acquisitiva, sembrerebbero strettamente collegate alla previsione concernente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine ai comportamenti dell'amministrazione pubblica (il riferimento e' alla mera utilizzazione del bene per finalita' di pubblico interesse, cui e' attribuita autonoma rilevanza giuridica nel quadro dell'esercizio della funzione pubblica). Ferme le considerazioni ora svolte anche riguardo alle possibili implicazioni della specialita' della norma, il tribunale ritiene la non manifesta infondatezza della questione della conformita' dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (il cui testo e' riprodotto nell'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) al disposto dell'art. 103 della Costituzione, che, al primo comma, prevede che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Come risulta essere stato gia' rilevato (Tribunale amministrativo regionale Abruzzo, sez. Pescara, 21 ottobre 2004, n. 868), gli argomenti che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare la parziale illegittimita' del piu' volte richiamato art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, ben potrebbero riferirsi anche all'art. 53 in discorso, che, come segnalato, riprende la previsione relativa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, quali quelle implicanti l'acquisto della proprieta' per il fenomeno dell'occupazione acquisitiva (la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 53 e' stata, altresi', sollevata da questo tribunale, sez. I, con ordinanza 22 ottobre 2004, n. 104). Occorre considerare che la Corte nella menzionata sentenza n. 204, ha posto in luce che l'art. 103, primo comma, della Costituzione «... non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalita' nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare "particolari materie" nelle quali "la tutela nei confronti della pubblica amministrazione" investe "anche" diritti soggettivi». Tali principi hanno indotto la Corte costituzionale a ritenere non conformi al dettato costituzionale, tra le altre, le previsioni dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, nella parte in cui hanno compreso nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, oltre gli atti e i provvedimenti, anche i comportamenti, estendendo l'ambito di essa fino a comprendere controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita, nemmeno mediante, alcun pubblico potere, non essendo sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia. L'art. 53 del Testo Unico delle espropriazioni contiene una norma che, pur non essendo meramente riproduttiva dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e pur possedendo il gia' segnalato carattere di specialita', riconduce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fattispecie nelle quali si pone la questione dell'acquisto della proprieta' in conseguenza di meri comportamenti dell'amministrazione. In considerazione di cio', il tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 in discorso, per contrasto con l'art. 103 della Costituzione. 4. - Quanto alla rilevanza della questione, si e' detto in precedenza che il giudizio, concernente una fattispecie perfezionatasi prima dell'entrata in vigore del nuovo Testo unico in materia di espropriazioni, avvenuta il 30 giugno 2003, e' stato introdotto successivamente a tale data, giacche' il ricorso e' stato notificato nel novembre 2003 e depositato il giorno 25 dello stesso mese. In base al disposto dell'art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, la norma di cui al richiamato art. 53 risulta senz'altro applicabile alla fattispecie. La fondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale inciderebbe, pertanto, sulla giurisdizione del giudice adito. 5. - In conclusione, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (cui e' conforme l'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) per contrasto con l'art. 103 della Costituzione, nella parte in cui e' previsto che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Il giudizio, pertanto, va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalita'.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (cui e' conforme l'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) per contrasto con l'art. 103 della Costituzione, nella parte in cui tali norme prevedono che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed ai Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 22 aprile 2005. Il Presidente: Mastrocola L'estensore: Iannini 05C0974