N. 465 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 settembre 2003

Ordinanza   emessa   il   4  settembre  2003  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  29  agosto  2005)  dal  tribunale  di Pescara nel
procedimento  civile  vertente  tra  Marzola  Angelo contro A.S.L. di
Pescara - Penne

Lavoro  (rapporto  di) - Dipendenti ASL - Centralinisti non vedenti -
  Indennita'  di  mansione  -  Limitazione  ai lavoratori non vedenti
  assunti  in  detta  qualifica  in  base  alle  norme  relative alla
  disciplina  del  collocamento obbligatorio - Conseguente esclusione
  della  corresponsione dell'indennita' predetta ai centralinisti non
  vedenti  assunti  in  base a procedura concorsuale - Ingiustificato
  diverso   trattamento  di  situazioni  analoghe  -  Violazione  del
  principio di retribuzione proporzionata ed adeguata.
- Legge 29 marzo 1985, n. 113, art. 9.
- Costituzione, artt. 3 e 36, primo comma.
(GU n.39 del 28-9-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    A scioglimento della riserva che precede osserva.
    Come  e'  dato  rilevare  negli  atti di causa, l'amministrazione
resistente ha revocato l'indennita' di mansioni, gia' da vari anni in
godimento  del  ricorrente ai sensi dell'art. 9, legge 29 marzo 1985,
n. 113,  avendo  inteso  avvalersi  del  tenore  letterale  di  detto
disposto   legislativo,   alla   stregua  del  quale  l'accesso  alla
indennita' in parola e' consentito limitatamente ai centralinisti non
vedenti   occupati  in  base  alle  norme  relative  alla  rispettiva
disciplina  sul  collocamento  obbligatorio;  requisito  nella specie
insussistente,  per essere stato il ricorrente immesso nelle mansioni
di  centralinista  (non  vedente) in esito al positivo superamento di
ordinaria procedura concorsuale pubblica.
    Occorre  peraltro  rimarcare che, ai sensi del richiamato art. 9,
legge  n. 113/1985,  la  erogazione  della  indennita' di mansione e'
correlata,  oltre che al profilo afferente alle modalita' di ingresso
occupazionale,  alla connotazione oggettiva della «particolare usura»
normativamente conferita alle prestazioni di lavoro dei centralinisti
telefonici non vedenti.
    Orbene, il riduttivo ambito di operativita' di detta disposizione
di  legge,  nei  termini  invocati  dall'Amministrazione  resistente,
appare   in  contrasto  in  primo  luogo  con  l'art. 3  della  Carta
costituzionale,  nella  misura  in  cui  a  parita' di contenuti e di
modalita'    esplicative   della   mansione,   nonche'   del   tenore
particolarmente  usurante  della  stessa  (qualora essa sia svolta da
lavoratore non vedente), la causa di discrimine ai fini dell'accesso,
o meno, al trattamento indennitario venga identificata esclusivamente
nel titolo di immissione nella mansione medesima.
    Ma,  a  parere  del  remittente,  dalla disposizione dell'art. 9,
legge   n. 113/1985,   risulterebbe   vulterato   anche  il  precetto
costituzionale    di    cui   all'art. 36,   primo   comma,   laddove
l'attribuzione  del  trattamento  integrativo, riconosciuto in favore
dei non vedenti, che appartengano alla rispettiva categoria protetta,
proprio in funzione della maggiore penosita' insita nella mansione di
centralinista,  venisse  invece  negata all'omologo centralinista non
vedente, per altro titolo immesso ed adibito nella stessa mansione.
    Al1a  luce  delle  osservazioni  svolte  si ravvisa la fondatezza
della  questione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 9, legge
n. 113/1985,  in  relazione  ai  richiamati  precetti costituzionali,
sotto i profili e nei sensi innanzi esplicati.
                              P. Q. M.
    Sospeso  il  presente procedimento, dispone la trasmissione degli
atti  alla  Corte  costituzionale  per  il  conseguente  giudizio  di
legittimita' costituzionale.
    Ordina  altresi' che a cura della cancelleria siano espletati gli
adempimenti  e  le  comunicazioni di cui all'art. 23, legge n. 87 del
1953.
        Pescara, addi' 3 settembre 2003
                         Il giudice: Maffei
05C0975