N. 465 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 settembre 2003
Ordinanza emessa il 4 settembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 agosto 2005) dal tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra Marzola Angelo contro A.S.L. di Pescara - Penne Lavoro (rapporto di) - Dipendenti ASL - Centralinisti non vedenti - Indennita' di mansione - Limitazione ai lavoratori non vedenti assunti in detta qualifica in base alle norme relative alla disciplina del collocamento obbligatorio - Conseguente esclusione della corresponsione dell'indennita' predetta ai centralinisti non vedenti assunti in base a procedura concorsuale - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni analoghe - Violazione del principio di retribuzione proporzionata ed adeguata. - Legge 29 marzo 1985, n. 113, art. 9. - Costituzione, artt. 3 e 36, primo comma.(GU n.39 del 28-9-2005 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva che precede osserva. Come e' dato rilevare negli atti di causa, l'amministrazione resistente ha revocato l'indennita' di mansioni, gia' da vari anni in godimento del ricorrente ai sensi dell'art. 9, legge 29 marzo 1985, n. 113, avendo inteso avvalersi del tenore letterale di detto disposto legislativo, alla stregua del quale l'accesso alla indennita' in parola e' consentito limitatamente ai centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative alla rispettiva disciplina sul collocamento obbligatorio; requisito nella specie insussistente, per essere stato il ricorrente immesso nelle mansioni di centralinista (non vedente) in esito al positivo superamento di ordinaria procedura concorsuale pubblica. Occorre peraltro rimarcare che, ai sensi del richiamato art. 9, legge n. 113/1985, la erogazione della indennita' di mansione e' correlata, oltre che al profilo afferente alle modalita' di ingresso occupazionale, alla connotazione oggettiva della «particolare usura» normativamente conferita alle prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti. Orbene, il riduttivo ambito di operativita' di detta disposizione di legge, nei termini invocati dall'Amministrazione resistente, appare in contrasto in primo luogo con l'art. 3 della Carta costituzionale, nella misura in cui a parita' di contenuti e di modalita' esplicative della mansione, nonche' del tenore particolarmente usurante della stessa (qualora essa sia svolta da lavoratore non vedente), la causa di discrimine ai fini dell'accesso, o meno, al trattamento indennitario venga identificata esclusivamente nel titolo di immissione nella mansione medesima. Ma, a parere del remittente, dalla disposizione dell'art. 9, legge n. 113/1985, risulterebbe vulterato anche il precetto costituzionale di cui all'art. 36, primo comma, laddove l'attribuzione del trattamento integrativo, riconosciuto in favore dei non vedenti, che appartengano alla rispettiva categoria protetta, proprio in funzione della maggiore penosita' insita nella mansione di centralinista, venisse invece negata all'omologo centralinista non vedente, per altro titolo immesso ed adibito nella stessa mansione. Al1a luce delle osservazioni svolte si ravvisa la fondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9, legge n. 113/1985, in relazione ai richiamati precetti costituzionali, sotto i profili e nei sensi innanzi esplicati.
P. Q. M. Sospeso il presente procedimento, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimita' costituzionale. Ordina altresi' che a cura della cancelleria siano espletati gli adempimenti e le comunicazioni di cui all'art. 23, legge n. 87 del 1953. Pescara, addi' 3 settembre 2003 Il giudice: Maffei 05C0975