N. 468 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2005
Ordinanza emessa il 21 giugno 2005 dal giudice di pace di Rieti nel procedimento civile vertente tra Aleandri Giovanni contro Comune di Rieti Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Infrazioni rilevate mediante apparecchiature elettroniche (autovelox e altri dispositivi tecnici di controllo a distanza) - Obbligo di contestazione immediata - Esclusione - Limitazione del diritto alla prova - Violazione del diritto di difesa - Irragionevole disparita' di trattamento a seconda che l'infrazione venga rilevata o meno con l'impiego di strumenti elettronici. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 201, comma 1-bis, lett. e) ed f), come modificato dal d.l. 20 aprile 2001, n. 121, convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 168. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.39 del 28-9-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. 175/2005, tra Aleandri Giovanni rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Santarelli, nel cui studio in Rieti, alla via Porta Romana, 58 e' elettivamente domiciliato, opponente, contro Comune di Rieti, opposto. Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa. Conclusioni: come da rispettivi atti difensivi e da conclusioni di cui all'udienza del 14 giugno 2005. Svolgimento del processo 1) Con ricorso tempestivamente depositato e successivamente notificato il ricorrente si opponeva al verbale di contestazione di cui al ricorso, elevato a suo carico dalla Polizia municipale dcl Comune di Rieti per violazione dell'art. 142, comma 8, del d.lgs. n. 265/1992, perche' «a1la guida del veicolo indicato percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocita', superando il limite consentito di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h; velocita' consentita sul tratto di strada km/h 60, velocita' rilevata dallo strumento km/h 86, velocita' netta accertata km/h 81. La velocita' netta accertata e' stata calcolata considerando la riduzione di legge del 5% con un minimo di km/h 5... La velocita' e' stata rilevata con apparecchio marca Sodi Scientifica mod. 104C2 (omologazione Ministero lavori pubblici prot. n. 2483 del 10 novembre 1983) la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata dal personale di questo Comando che ha provveduto successivamente allo sviluppo della pellicola fotografica... La sopraccitata violazione comporta la decurtazione di n. 2 punti della patente ai sensi dell'art. 126-bis c.d.s.». 2) In sostanza, il ricorrente si lamentava dell'inidoneita' dell'accertamento probatorio dell'amministrazione in mancanza della contestazione immediata ed all'udienza di discussione precisava ulteriormente la domanda sottolineando, con le note allegate al verbale d'udienza, anche la mancata taratura dell'apparecchiatura elettronica impiegata. 3) Si costituiva con nota depositata il 3 giugno 2005 il comune opposto, che concludeva per il rigetto del ricorso, depositando in udienza ulteriore documentazione che dimostrerebbe, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la regolarita' del funzionamento dell'apparecchiatura elettronica. Motivi della decisione Questo giudice ritiene, d'ufficio, che nel caso sia rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni che seguono, la questione di legittintita' costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lett. e) ed f), del d.lgs. n. 285/l992, come successivamente modificato dal d.l. 20 aprile 2002, n. 121, conv. in legge n. 168 del 1° agosto 2002 nella parte in cui stabilisce che «nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria ... e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nelle loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari»; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni; il cui comma 4 stabilisce «nella ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 2002, n. 285». A) Sulla rilevanza della questione. 1) Come risulta dallo svolgrnento del processo che precede la presente fattispecie deve essere decisa applicando la menzionata disposizione del citato art. 201, comma 1-bis, lettera e) e lettera f), del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni, in quanto se si ritiene che tale disposizione, di rango legislativo, non contrasti con le norme costituzionali, piu' avanti riportate, dovra' concludersi per il rigetto del ricorso, essendo legittima l'omessa immediata contestazione ai sensi del citato art. 201, comma 1-bis, lett. e), del d.lgs. n. 28/1992 e successive modificazioni; al contrario, se si ritiene tale disposizione, costituzionalmente illegittima, la domanda del ricorrente dovrebbe trovare accoglimento, in quanto l'omissione della contestazione immediata, pacifica nel caso di specie, dovrebbe essere valutata in base ai principi normativi ordinari e, non risultando indicati ragionevo1i motivi di esclusione del suddetto obbligo di contestazione immediata, la domanda meriterebbe accoglimento (diversamente dal caso deciso da codesta Corte con l'ordinanza n. 413 del 18 dicembre 2001). 2) Ne' rileva la mancata richiesta, da parte del ricorrente, di specifici mezzi di prova diretti a contrastare l'accertamento mediante strumenti elettronici. Infatti, in base all'attuale diritto vivente della suprema Corte di cassazione, a cui questo giudice e' tenuto ad uniformarsi ai sensi dell'art. 65, r.d. n. 12 del 1941 (c.d. Ordinamento giudiziario), «il verbale di accertamento fa fede privilegiata - e dunque sino a querela di falso - anche delle percezioni sensoriali da parte dell'agente accertatore tali da escludere un dato relativo a valutazioni dello stesso» (tra le tante cfr. Cass., sez. I, 3 dicembre 2002, n. 17106). In conseguenza, in base all'attuale diritto vivente, la persona fisica che ritiene di essere stata oggetto di un accertamento per eccesso di velocita' causato da un errore dell' apparecchiatura elettronica utilizzata dall'amministrazione non puo' provare tale fatto, contrastante con i fatti accertati nel verbale, se non con il particolare strumento giuridico della querela di falso. 3) In quest'ottica, si comprende la mancata richiesta, da parte del ricorrente, di ammissione di prova testimoniale, quand'anche vi fossero stati effettivamente dei testimoni, poiche' tale richiesta sarebbe stata inevitabilmente inammissibile, in quanto, in base alla soprariportata giurisprudenza di legittimita', l'accertamento testimoniale non puo' inficiare l'accertamento mediante apparecchiatura elettronica, se non con querela di falso. Tale conclusione appare ragionevole e fondata sul rilievo pragmatico per cui ogni diversa conclusione avrebbe l'assurda conseguenza implicita di affermare e provare in giudizio il mal funzionamento dello strumento elettronico in base alla semplice affermazione, ancorche' sotto giuramento, di un passeggero che attesti l'inferiore velocita' tenuta dal conducente oggetto dell'accertamento. 4) in conclusione, sul punto, non puo' dubitarsi, nel caso, della rilevanza della questione, in quanto la presente controversia deve essere decisa, in base all'attuale diritto vivente, applicando il citato art. 201, comma 1-bis, lett. e) ed f), del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni. B) Sulla non manifesta infondatezza. 1) Ritiene questo giudice che la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 201, comma 1-bis. lett. e) ed f), del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni sia anche non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione e dell'art. 3 della Costituzione. 2) Come sopra ricordato, le disposizioni di cui si dubita la legitimita' costituzionale esonerano l'amministrazione da un adempimento, quello della contestazione immediata, normalmente imposto dall'art. 200, d.lgs. n. 285/1992, qualora l'accertamento della violazione venga effettuato mediante l'utilizzazione di apparecchiature elettroniche. 3) Tuttavia, tale esenzione appare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione della Repubblica italiana, il quale stabilisce «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». 4) Da tale disposizione discende, secondo la consolidata giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, non solo il riconoscimento costituzionale della tutela giurisdizionale in generale, ma anche il riconoscimento costituzionale del diritto alla prova, anche nel processo civile ed amministrativo, cosicche' «l'eccessiva difficolta' della prova e la conseguente impossibilita' del riconoscimento del diritto importano violazione del precetto costituzionale dell'art. 4 Cost.» (C. cost. 22 dicembre 1989, n. 568). 5) Sempre in queat'ottica, codesta Corte ha correttamente e convincentemente affermato che «l'esclusione o la limitazione della disponibilita' di un mezzo probatorio ed in particolare il ricorso alla prova per testi sono costituzionalmente legittime, se giustificate dall'esigenza di salvaguardia di altri diritti o altri interessi giudicati degni di protezione in base a criteri di reciproco coordinamento» (C. cost. 26 giugno 1970, n. 112; C. cost. 3 giugno 1966, n. 53; C. cost. 9 aprile 1963, n. 45). 6) Dai principi sopra riportati affermati da codesta Corte emerge che l'art. 24 Cost. gararntisce il cittadino da ogni limitazione legislativa diretta ad impedire od a rendere particolarmente difficoltoso l'accertamento probatorio diretto al riconoscimento di un diritto o come nel caso del giudizio d'opposizione a sanzione amministrativa, ad impedire una infondata pretesa dell'attore - pubblica amministrazione. 7) Applicando tali principi nel caso dell'art.201, comma 1-bis, lett. e) ed f) del c.d.s., appare sussistente proprio la lesione del menzionato «diritto alla prova» in quanto, in base al ricordato diritto vivente della suprema Corte di cassazione, in tema di violazioni amministrative il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonche' riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass., sez. civ., 13 dicembre 2002, n. 17106, in senso conf. Cass. sez. civ. III 25 febbraio 2002, n. 2734). Piu' in particolare la suprema Corte ha affermato, in coerente applicazione dei menzionati principi che «il principio secondo il quale il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione dei fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale senza margini di valutazione comporta che tali fatti non possono legittimamente dirsi smentiti da una eventuale prova testimoniale di segno contrario, dovendo, per converso, l'opponente ricorrere, pregiudizialmente, al procedimento di cui agli artt. 221 c.p.c. (querela di falso)» Cass., sez. civ. I, 5 febbraio 1999, n. 1006). 8) Tale particolare efficacia probatoria del verbale d'accertamento di violazione amministrativa e' stata correttamente e coerentemente affermata dalla giurisprudenza di legittimita' proprio perche' nel sub-procedimento di formazione del verbale di accertamento e' previsto, come normale, l'obbligo di contestazione immediata, il quale consentendo al trasgressore di esporre contestualmente le proprie ragioni difensive costituisce lo strumento di bilanciamento della particolare efficacia probatoria del verbale che ha consentito di ritenere costituzionalmente legittima tale disciplina. 9) Inoltre, se e' vero che nella disciplina delle violazioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle norme del codice della strada, e' possibile evitare la contestazione immediata; e' altrettanto vero che tale esenzione e' condizionata all'obbligo strumentale d'indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata (art. 201, comma 1, d.lgs. n. 285/1992), sui quali si svolge il sindacato giurisdizionale del giudice di merito che puo' ritenerli insufficienti, con conseguente annullamento del verbale opposto (Cass., sez. civ. I, 26 marzo 2003, n. 4459). 10) Al contrario, nel caso delle disposizioni qui censurate, l'esenzione legale dall'obblico di contestazione immediata, senza la necessita' di indicare i motivi, altera proprio quel bilanciamento, sopra ricordato, tra il diritto di difesa del cittadino e la necessita' di salvaguardia dell'interesse pubblico rappresentato dall'amministrazione a sfavore del primo. 11) Ma, la violazione dcll'art. 24 Cost. si configura ancor piu' decisivamente nell'ipotesi, come quella in esame, in cui l'esenzione dall'obbligo della contestazione immediata si connette all'uso delle apparecchiature elettroniche, con la conseguenza di ottenere un accertamento probatorio particolarmente efficace, come il verbale di accertamento, mediante l'uso esclusivo d'apparecchiature elettroniche intrinsecamente ed inevitabilmente fallibili. 12) La conseguenza di tale meccanismo e' che il cittadino si trova di fronte ad un accertamento probatorio particolarmente efficace, effettuato sulla base di strumenti elettronici di cui non puo' contestare l'erroneita'. 13) Da quanto sopra riportato emerge come sia imposto dubitare della legittimita' costituzionale delle citate disposizioni, anche perche' in caso di accoglimento della questione il sistema risultante dall'eliminazione dall'ordinamento delle disposizioni in esame sarebbe perfettamente efficace e ragionevolmente equilibrato, nel rispetto dei diversi interessi coinvolti. Infatti, dalla dichiarazione di incostituzionalita' delle disposizioni sopra riportate conseguirebbe che l'uso di strumenti elettronici dovrebbe comportare anche l'obbligo di contestazione immediata, salvo che non vi siano idonei motivi sindacabili dal giudice di merito. 14) In conclusione, sul punto, e' indubbio che le menzionate disposizioni esentando l'amministrazione accertatrice dall'obbligo di contestazione immediata nel caso di impiego di strumenti elettronici leda il diritto di difesa, in quanto tale accertamento diventa difficilmente contestabile in giudizio, ancorche' errato, ed anzi ordinariamente errato, in quanto proveniente da uno strumento elettronico che comporta una normale probabilita' ed ordinarieta' di errore, tant'e' che lo stesso legislatore ha previsto una percentuale fissa del 5% di riduzione della velocita', per tentare di ovviare alla normale fallibilita' dello strumento tecnico. 15) Infine, i dubbi di costituzionalita' sopra riportati sono ulteriormente confermati da una ulteriore considerazione che rende le disposizioni censurate contrastanti anche con l'art.3 Cost. per irragionevale disparita' di trattamento. 16) Infatti, la disciplina esaminata appare del tutto irragionevole se si considera che la stessa, demandando all'amministrazione la scelta dell'uso o meno delle apparecchiature elettroniche nei singoli casi comporta che alcuni cittadini siano oggetto di accertamento per superamemo dei limiti di velocita' con obbligo di contestazione immediata ed altri, invece, siano soggetti al medesimo accertamento, ma senza la garanzia della contestazione immediata, in quanto l'obbligo di contestazione immediata, o l'indicazione dei motivi dell'impossibilita' ex art. 201 d.lgs. n. 285/1992, discende, non da una reale ed effettiva diversita' di situazioni o fattispecie concreta, ma dalla libera ed arbitraria scelta dell'amministrazione di usare o meno le apparecchiature elettroniche.
P. Q. M. a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis. lett. e) ed f), del d.lgs. n. 285/1992, come modificato sul punto dal d.l. 20 aprile 2002, n. 121 conv. in legge 1° agosto 2002, n. 168; b) ordina la sospensione del presente giudizio; c) dispone che la presente ordinanza sia notificata ai sensi dell'art. 23, legge cost. 11 marzo 1953, n. 87, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; d) dispone, altresi', che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; e) dispone, infine, la immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Rieti, il 14 giugno 2005. Il giudice di pace: Manganiello 05C0978