N. 472 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2005

Ordinanza  emessa  il  3 maggio 2005 dal tribunale di Velletri - sez.
distaccata  di  Albano  Laziale  nel  procedimento penale a carico di
Giannetti Alessio

Processo  penale  -  Notificazioni  alla  persona  offesa dal reato -
  Invito  alla  persona  offesa  con residenza o dimora all'estero di
  dichiarare  o  eleggere  domicilio  nel  territorio  dello  Stato -
  Mancata   previsione  che  l'invito  debba  contenere,  a  pena  di
  nullita',  l'enunciazione del fatto-reato e degli articoli di legge
  che  lo  prevedono  -  Disparita'  di trattamento rispetto a quanto
  previsto  dall'art. 415-bis, comma 2, cod. proc. pen. - Lesione del
  diritto di difesa.
- Codice di procedura penale, art. 154, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.
(GU n.40 del 5-10-2005 )
                             IL GIUDICE

    Letti  gli atti del proc. pen. n. 40425/2005 R.G. Dib. iscritto a
nome di Giannetti Alessio per il delitto di omicidio colposo commesso
in danno di Leontica Dumitru in Ciampino il 29 ottobre 2003.

                            O s s e r v a

    Le  persone offese dal reato sono state identificate dal p.m. nei
signori  Leontica  Mihai  Dumitru, Corocaiescu Irina, Ilie Niculita e
Leontica Maria.
    Di  tutte  le  persone  anzidette  e'  noto il luogo di residenza
all'estero,  tant'e'  che,  in  applicazione dell'art. 154 c.p.p., e'
stata  inviata  loro  una  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
contenente   l'invito  in  lingua  rumena  a  dichiarare  o  eleggere
domicilio nel territorio dello Stato.
    L'atto  non  contiene,  pero', alcuna indicazione circa l'oggetto
del  procedimento  penale,  se  si  fa eccezione per il mero richiamo
all'art. 589 c.p. e al luogo e alla data del fatto.
    In  altri  termini,  da  quell'atto non e' dato apprendere che il
procedimento riguarda la morte del sig. Leonica Dumitru, giacche' non
ne  e'  menzionato  il  nome, e il dato astratto (vale a dire il mero
dato  che  il  procedimento  ha  ad  oggetto  un omicidio colposo) e'
ricavabile  unicamente  dal  richiamo  all'art. 589 c.p., per di piu'
nella presunzione che il destinatario dell'invito conosca il disposto
di detto articolo di legge.
    Va  detto che l'art. 154 c.p.p. non stabilisce alcunche' circa le
indicazioni  minime che l'invito deve contenere in merito all'oggetto
del   procedimento  penale,  onde,  a  rigore,  neppure  il  richiamo
all'art. 589 c.p. era strettamente necessario.
    Cio'  premesso,  ritiene  il giudicante che la norma possa essere
fondatamente  sospettata  di incostituzionalita' per violazione degli
artt. 3 e 24, secondo comma Cost., nella parte in cui non prevede che
l'invito  debba  contenere  a pena di nullita' una, sia pur sommaria,
enunciazione   del   fatto-reato   (oltreche'   delle  norme  che  lo
prevedono),  quanto  meno  nel  caso in cui la persona offesa sia uno
straniero, giacche' appare inesigibile da parte di uno straniero, che
questi  dichiari  o  elegga  domicilio  in Italia per un procedimento
penale  nel  quale  egli  sia  persona  offesa, anche nel caso in cui
ignori (o non vi sia prova che sappia) per quale fatto-reato egli sia
stato ritenuto persona offesa.
    Si  ribadisce che nel caso di specie tutto quanto comunicato agli
interessati   con   l'invito   ex  art. 154  c.p.p.  si  e'  esaurito
nell'affermazione  che  essi  sono  persone offese in un procedimento
penale  a carico di Giannetti Alessio per il reato ex art. 589 c.p. e
dunque  l'effettiva  conoscenza delle ragioni per le quali sono stati
indicati  quali  persone  offese  e  invitati a dichiarare o eleggere
domicilio  in  Italia  e' affidata alla presunzione che essi sappiano
che le parole «art. 589 c.p.» significano «omicidio colposo» e che il
reato ha ad oggetto la morte di Leontica Dumitru.
    La  norma  e'  sospetta  di  incostituzionalita'  per  violazione
dell'art. 3   Cost.   a   motivo   della  disparita'  di  trattamento
ravvisabile   nel  raffronto  con  l'art. 415-bis,  comma  2  c.p.p.,
giacche'  in quest'ultima norma, la cui funzione e' analoga, la legge
prevede che l'atto debba contenere la sommaria enunciazione del fatto
(oltreche'  delle  norme  che  si assumono violate), e per violazione
dell'art. 24, secondo comma Cost. perche' la mancata previsione di un
contenuto  minimo  dell'atto/avviso  relativamente al fatto-reato, si
presta a determinare una menomazione del diritto di difesa.
    La  questione e' rilevante poiche', ove la norma avesse previsto,
a  pena  di nullita', l'obbligo di enunciare, sia pure sommariamente,
il   fatto/reato,  l'invito  inviato  alle  persone  offese  potrebbe
dichiararsi   nullo   e   se  ne  potrebbe  e  dovrebbe  disporre  la
rinnovazione.
                              P. Q. M.
    Letto   l'art. 23  della  legge  11 marzo  1953,  n. 87,  solleva
d'ufficio  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 154,
comma 1 c.p.p. per sospetta violazione degli artt. 3 e 24 Cost. nella
parte  in cui non prevede che, a pena di nullita', (ove l'interessato
sia  straniero)  l'invito debba contenere l'enunciazione, quanto meno
sommaria, del fatto-reato e degli articoli di legge che lo prevedono.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e per l'effetto sospende il giudizio.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Albano Laziale, addi' 3 maggio 2005
                       Il giudice: Ferraiuolo
05C0982