N. 476 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 2004

Ordinanza  del 4 ottobre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il
5  settembre  2005)  emessa  dal giudice di pace di Vibo Valentia nel
procedimento penale a carico di Raso Pietro

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione
  a  giudizio dell'imputato - Avviso della possibilita' di estinguere
  il  reato  a  mezzo  di condotte riparatorie - Mancata previsione -
  Lesione del diritto di difesa.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione artt. 3, 24 e 111.
(GU n.40 del 5-10-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Esaminata la richiesta formulata dalla difesa dell'imputato volta
a  provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con
la   contestuale   sospensione  del  processo  in  corso  per  vedere
riconosciuta  l'illegittimita'  dell'art. 20  del d.lgs del 28 agosto
2000,  n. 274,  nella  parte  in  cui  non prevede che la citazione a
giudizio  debba  contenere a pena di nullita' l'avviso per l'imputato
della  possibilita'  di  estinguere  il  reato  a  mezzo  di condotte
riparatorie ai sensi dell'art. 35 del suddetto decreto legislativo in
violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
    Esaminata  l'eccezione sollevata dall'accusa in ordine al mancato
onere da parte della difesa dell'imputato di dimostrare e indicare la
rilevanza di tale questione sollevata, in violazione del principio in
virtu'  del  quale  la  legge  non  ammette ignoranza e pertanto tale
definizione  alternativa a tale procedimento doveva essere conosciuta
dall'imputato  indipendentemente  dalla  sua indicazione nell'atto di
citazione a giudizio.
    Ritenuto   che   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  dalla difesa dell'imputato non e' manifestamente infondata
poiche'  la  mancata indicazione a pena di nullita' delle definizioni
alternative  al  procedimento  di  cui  all'art. 35  del d.lgs. 2000,
n. 274,  nell'atto  di  citazione  a  giudizio disposta dalla polizia
giudiziaria,  limita il diritto di difesa dell'imputato in violazione
dei  principi  costituzionali  di  cui  agli artt. 3, 24, e 111 della
Costituzione,  tenuto  conto  inoltre  che non e' obbligo del giudice
facultare l'imputato con idonea informazione in udienza.
    Rilevato   che   in  ordine  alle  motivazioni  premesse,  appare
determinante    che   il   giudizio   non   possa   essere   definito
indipendentemente  dalla  risoluzione  della  sollevata  questione di
legittimita'   costituzionale  perche'  essa  riguarda  la  validita'
essenziale della citazione a giudizio:
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1957.
    Dichiara    non    manifestamente    infondata   l'eccezione   di
incostituzionalita'  della  norma  in  questione  e,  per  l'effetto,
dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
    Dispone  a  cura  della cancelleria che il presente provvedimento
sia  notificato  alle parti private non presenti all'udienza: nonche'
al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento: del che e' verbale.
        Vibo Valentia, addi' 4 ottobre 2004
                    Il giudice di pace: Boerello
05C0986