N. 481 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2005

Ordinanza  emessa  il  24  maggio  2005  dal tribunale amministrativo
regionale  della  Puglia  -  sezione  distaccata di Lecce sul ricorso
proposto  da  Casciaro  Ines  contro  Ministero dell'economia e delle
finanze ed altro

Magistratura  -  Indennita'  giudiziaria - Spettanza ai magistrati in
  congedo  straordinario  per  malattia - Esclusione - Ingiustificato
  deteriore  trattamento  dei  magistrati rispetto al personale delle
  segreterie  e  cancellerie  giudiziarie,  cui  detta  indennita' e'
  attribuita  in  forza  dell'art. 21  del  d.P.R. n. 44/1990 e delle
  analoghe previsioni dei contratti collettivi successivi relativi al
  personale  del  comparto Ministeri - Violazione del principio della
  retribuzione proporzionata ed adeguata.
- Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 36.
(GU n.40 del 5-10-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguetne  ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale nella Camerea di consiglio del 23 febbraio 2005.
    Vistoil ricorso 1644/2004 proposto da Casciaro Ines rappresentata
e  difesa  da  Lucci  Aldo  e  Danilo Lorenzo con domicilio eletto in
Lecce, via P. Micheli, 36 contro Ministero della giustizia in persona
del  ministro  in carica e Ministero dell'economia e delle finanze in
persona  del  ministro  in  carica entrambi rappresentati e difesi da
Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Lecce, in
via  F.  Rubichi,  23  presso  la sua sede; per l'annullamento previa
sospensione  dell'efficacia,  del  provvedimento  n. 15555/04  del 27
maggio   2004   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  provinciale  del  tesoro  -  Direzione  provinciale dei
servizi  vari,  notificato  il  successivo  10 giugno 2004, avente ad
oggetto  l'accertamento  di  un  credito erariale, partita n. 1380724
nonche'  di  tutti  gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o
consequenziali.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio di: Ministero della
giustizia e Ministero dell'economia e delle finanze;
    Viste  le  memorie  conclusive  depositate dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Udito  il relatore, ref. Silvio Lomazzi e uditi, altresi', per la
parte  ricorrente  l'avv.  Lorenzo  Danilo  e  per le Amministrazioni
resistenti l'avv. dello Stato Fernando Musio;
    Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                              F a t t o

    La  dott.ssa Ines Casciaro, giudice penale presso il Tribunale di
Lecce,  impugnava  il  provvedimento  n. 15555/04 del 27 maggio 2004,
notificatole  il  successivo  10  giugno  2004,  con  il quale veniva
accertato  a  suo carico un debito verso lo Stato di Euro 1.305.48, a
titolo  di  ripetizione  dell'indennita'  giudiziaria ex art. 3 della
legge  19 febbraio 1981, n. 27 corrisposta e non dovuta, in relazione
al  periodo di congedo straordinario per malattia, di giorni trenta a
decorrere  dal  14  gennaio 2004 e di giorni quindici dal 13 febbraio
2004, dalla stessa usufruiti.
    L'interessata  deduceva  un unico e articolato motivo del ricorso
cosi'  rubricato:  illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1
della  legge 19 febbraio 1981, n. 27 per violazione degli artt. 3, 36
e 97 della Costituzione.
    Le   Amministrazioni  resistenti  si  costituivano  in  giudizio,
rilevando  nel  merito  la  manifesta infondatezza della questione di
illegittimita'    costituzionale   prospettata   e   la   conseguente
infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
    Nell'udienza  del  23  febbraio  2005  la causa veniva discussa e
quindi trattenuta in decisione.

                            D i r i t t o

    Il  ricorso e' incentrato unicamente sul denunciato contrasto tra
la  previsione  normativa  di  cui all'art. 3 della legge 19 febbraio
1981,  n. 27, in base alla quale l'indennita' ivi prevista non spetta
tra  l'altro nei periodi di congedo straordinario per malattia, e gli
artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
    Al  riguardo  la dott. Casciaro inquadra la suindicata indennita'
tra  gli  emolumenti connessi agli oneri di studio e di aggiornamento
professionale  gravanti  sul  magistrato, indipendenti dall'effettivo
esercizio dell'attivita' lavorativa.
    In  particolare  viene  affermata  la violazione del principio di
uguaglianza  di  cui  all'art. 3  Cost.  in  relazione al trattamento
riservato ai membri del Parlamento.
    Questi  ultimi  percepiscono un'indennita', ex art. 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, volta a garantire il libero svolgimento del
mandato   nonche'   il   rimborso   di   spese  di  segreteria  e  di
rappresentanza,  rapportata nel quantum al trattamento dei magistrati
con  funzioni  di  presidente di sezione della Corte di cassazione ed
equiparate.
    A  detta  della ricorrente pertanto la cennata indennita' sarebbe
assimilabile all'indennita' giudiziaria.
    Tuttavia,  mentre  quest'ultima viene decurtata, tra l'altro, nel
caso suindicato, l'indennita' parlamentare non risulta caratterizzata
da  limitazioni  o  esclusioni di nessun genere: di qui la denunciata
disparita' di trattamento.
    Il  Collegio  ritiene  la  questione  prospettata  manifestamente
infondata,  atteso  che  non  viene  riscontrata  tra  lo  status  di
parlamentare e quello di magistrato, sotto il profilo denunciato, una
situazione obiettivamente omogenea.
    L'interessata  ravvisa  inoltre  l'irragionevolezza  del disposto
normativo  in  esame,  che  prevede la corresponsione dell'indennita'
giudiziaria  anche  nei  periodi  di  ferie  fruiti dal magistrato, a
fronte  di  una  ratio  che ne precluderebbe la percezione in caso di
mancato svolgimento dell'attivita' lavorativa.
    La  questione e' del pari palesemente infondata se, come ritenuto
dalla  ricorrente  e  da  questo  tribunale  nei termini che verranno
meglio  precisati in seguito, deve riconoscersi all'indennita' de qua
natura  retributiva,  giacche' nell'ordinamento vige il principio (di
matrice costituzionale) delle ferie retribuite.
    Ugualmente del tutto insussistente appare il denunciato contrasto
della  norma  in  esame con l'art. 97 Cost. sotto il profilo del buon
andamento della funzione giurisdizionale, dal momento che, secondo il
costante  orientamento  della consulta e la formulazione della stessa
disposizione,  il  buon  andamento  va  riferito  all'esercizio della
funzione amministrativa.
    La  ricorrente  inoltre,  come  dianzi  accennato,  si sofferma a
ricostruire  la  natura  retributiva dell'emolumento in questione: ne
rileva i caratteri della fissita' e continuita'; pone in rilievo come
la  norma  contenuta  nell'art. 3  della  legge  n. 27  del  1981  ne
giustifica  il percepimento in relazione agli oneri che il magistrato
incontra  nello svolgimento della sua attivita' nonche' ne prevede il
suo   adeguamento   in  relazione  e  nella  misura  dell'adeguamento
stabilito  per  lo stipendio; sottolinea il fatto che la stessa venga
corrisposta anche durante le ferie.
    La   suddetta  ricostruzione  e'  sostanzialmente  condivisa  dal
Collegio    che   ritiene   preponderante   la   natura   retributiva
dell'indennita' in esame.
    Ne'  vale  a  confutare  i  risultati  della descritta analisi il
riferimento  normativo  alla  non  pensionabilita' della stessa (cfr.
art. 3,  comma  1,  legge  n. 27  del 1981), giacche', come affermato
dalla  Corte costituzionale con pronuncia n. 422 del 27 dicembre 1996
in   sede   di  verifica  della  legittimita'  della  norma  rispetto
all'art. 38  Cost.,  in  primo  luogo  non  vige  nell'ordinamento un
principio  che garantisca l'integrale corrispondenza tra retribuzione
e  pensione,  secondo  poi  le ragioni di tutela del pensionato vanno
contemperate con le disponibilita' del bilancio pubblico.
    In  sostanza i giudici costituzionali hanno ritenuto infondata la
questione  in  quella  sede  sollevata  non per aver disconosciuto la
natura    retributiva   dell'indennita',   ma   anzi   considerandola
pacificamente come dato acquisito.
    L'interessata  quindi rileva il contrasto della norma oggetto del
presente  giudizio  con l'art. 36 Cost., non essendo gli oneri che il
magistrato  sostiene  in  relazione  allo  svolgimento  della propria
attivita'  lavorativa  (in  particolare  di studio e di aggiornamento
professionale  mediante ad esempio l'acquisto di libri, l'abbonamento
a  riviste, l'accesso a banche-dati) connessi con particolari periodi
dell'anno  e  anche  in considerazione della consistente decurtazione
operata,  ammontando  l'importo  dell'indennita' per la ricorrente al
momento dell'impugnativa a circa Euro 870 mensili.
    La  questione  in  ultimo  prospettata  appare non manifestamente
infondata.
    Il  Collegio  reputa  inoltre di dover evidenziare ex officio, ai
sensi  degli artt. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
e  23  della legge 11 marzo 1953, n. 87. ulteriori potenziali profili
di illegittimita' della norma de qua.
    In  particolare  si  fa presente che con la legge 22 giugno 1988,
n. 221   (cfr.   artt. 1  e  2)  e'  stata  attribuita  al  personale
appartenente  ai  ruoli  delle  cancellerie  e segreterie giudiziarie
l'indennita'  ex  art. 3  della  legge  n. 27  del 1981, con espressa
esclusione, tra l'altro, dei periodi di congedo straordinario.
    Successivamente  l'art. 43,  comma  1,  lett.  s)  del  Contratto
collettivo  nazionale del lavoro - comparto ministeri - del 16 maggio
1995  ha disposto la disapplicazione, con riferimento all'art. 34 del
medesimo  contratto  colfettivo  inerente  alla disciplina (di parte)
della  retribuzione  accessoria,  della  menzionata  legge n. 221 del
1988.
    Pertanto,  per  effetto del nuovo riferimento normativo di cui al
citato  art. 34  del Contratto collettivo nazionale del lavoro che si
e' sostituito alla legge n. 221 del 1988, l'indennita' giudiziaria e'
confluita  nel  trattamento retributivo accessorio ed in particolare,
avendo   i   caratteri   della   generalita'   e  continuita',  nella
retribuzione   di   cui  all'allegato  b)  del  contratto  collettivo
(cosiddetta «indennita' di amministrazione»).
    Orbene  in  base  all'art. 21,  comma  7,  lett.  a) del predetto
Contratto  collettivo nazionale del lavoro, per le malattie superiori
a   quindici  giorni  lavorativi,  al  dipendente  compete  anche  il
trattamento economico accessorio di cui all'art. 34 ed in particolare
l'indennita'  di  amministrazione  nella  quale, come visto, e' stata
ricompresa l'indennita' giudiziaria.
    Ne  deriverebbe  una  disparita'  di  trattamento,  violativa del
principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 Cost., tra i magistrati,
che  in caso di congedo straordinario per malattia hanno l'indennita'
giudiziaria  decurtata  integralmente  e  dal  primo  giorno,  ed  il
personale  appartenente ai ruoli delle cancellerie e delle segreterie
giudiziarie,  i  quali  conservano  per intero il suddetto emolumento
qualora  la malattia si protragga per un periodo superiore a quindici
giorni lavorativi.
    Si   osserva   che   la  diversa  natura  della  fonte  normativa
regolatrice  dei  due  rapporti  di  lavoro  a confronto non potrebbe
rendere  inammissibile  la  configurabilita' del prospettato vizio di
legittimita'.
    «La  circostanza che un tipo di rapporto trova la sua fonte nella
legge  e  l'altro  in  un  contratto collettivo non esime, invero, il
legislatore  che  regola  il primo dal rispetto del suddetto precetto
costituzionale,  ne'  preclude  la  verifica  dell'osservanza di quel
dovere  ed  il  riscontro della sua violazione» (cfr. Cons.Stato, IV,
Ord. 22 novembre 2004, n. 7632).
    Diversamente  argomentando  potrebbero  venir  meno  le  garanzie
costituzionali  inerenti  alla  parita'  di trattamento di situazioni
uniformi.
    Inoltre,   sotto  il  profilo  della  ragionevolezza  di  cui  al
menzionato  art. 3  Cost.,  appare  non  manifestamente  infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale riferita all'art. 3 della
legge  n. 27 del 1981, nella misura in cui l'indennita' ivi prevista,
cui va riconosciuta la prevalente natura retributiva, viene decurtata
integralmente  dal  primo giorno di malattia a differenza delle altre
componenti retributive (cfr. art. 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).
    Ulteriore  aspetto  di  possibile irragionevolezza della norma va
ravvisato nel fatto che la cennata integrale e subitanea decurtazione
e' prevista per causa non imputabile al magistrato ed in relazione ad
un  evento  che reca pregiudizio ad un bene fondamentale come il bene
della  salute  (si  precisa  che  non  viene  sollevata questione con
riferimento   all'art. 32   Cost.,   giacche'   al  magistrato  viene
consentito di assentarsi per le cure necessarie, conservando il posto
e  la  sede  di  lavoro  nonche'  la retribuzione di base, ma solo in
relazione all'art. 3 Cost.).
    Risulta  in  definitiva al Collegio che la questione non e' stata
in precedenza sollevata nei presenti termini.
    Non  sembra  possibile  inoltre  accedere  ad una interpretazione
della  norma  in  esame  che  valga  a fugare i dubbi di legittimita'
costituzionale prospettati.
    Per  cio'  che  attiene  poi  alla  rilevanza  della questione e'
agevole  rilevare  che  la  pretesa  creditoria  della  ricorrente e'
preclusa  dalla norma in questione, che non prevede la corresponsione
dell'indennita'  giudiziaria  nei  periodi  in  contestazione,  e che
dunque  la  verifica  della  sua  compatibilita'  con la Costituzione
risulta decisiva ai fini della definizione della controversia.
    In  conclusione  il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno
trasmessi  alla  Corte  costituzionale,  apparendo  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
della  norma  contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio
1981,  n. 27,  nella  parte  in  cui  esclude  la  corresponsione  ai
magistrati   ordinari  dell'indennita'  giudiziaria  nei  periodi  di
congedo  straordinario  per  malattia, in relazione agli artt. 3 e 36
della Costituzione.
    Ogni  ulteriore  statuizione  in rito, in merito e in ordine alle
spese resta riservata alla decisione definitiva.
                              P. Q. M.
    Non   definitivamente   pronunciando   sul  ricorso  n. 1644/2004
indicato   in  epigrafe,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma  1  della  legge  19 febbraio  1981,  n. 27, nella parte in cui
esclude  la  corresponsione  ai  magistrati  ordinari dell'indennita'
giudiziaria  nei  periodi  di  congedo straordinario per malattia, in
relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
    Dispone la sospensione del presente giudizio.
    Ordina   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
costituzionale.
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria della sezione la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in causa e al Presidente del
Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
e del Senato.
    Riserva  alla  decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in
rito, in merito e in ordine alle spese.
    Cosi'  deciso  in Lecce nella Camera di consiglio del 23 febbraio
2005.
                       Il Presidente: Ravalli
L'estensore: Lomazzi
05C0991