N. 481 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2005
Ordinanza emessa il 24 maggio 2005 dal tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione distaccata di Lecce sul ricorso proposto da Casciaro Ines contro Ministero dell'economia e delle finanze ed altro Magistratura - Indennita' giudiziaria - Spettanza ai magistrati in congedo straordinario per malattia - Esclusione - Ingiustificato deteriore trattamento dei magistrati rispetto al personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie, cui detta indennita' e' attribuita in forza dell'art. 21 del d.P.R. n. 44/1990 e delle analoghe previsioni dei contratti collettivi successivi relativi al personale del comparto Ministeri - Violazione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata. - Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 36.(GU n.40 del 5-10-2005 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguetne ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella Camerea di consiglio del 23 febbraio 2005. Vistoil ricorso 1644/2004 proposto da Casciaro Ines rappresentata e difesa da Lucci Aldo e Danilo Lorenzo con domicilio eletto in Lecce, via P. Micheli, 36 contro Ministero della giustizia in persona del ministro in carica e Ministero dell'economia e delle finanze in persona del ministro in carica entrambi rappresentati e difesi da Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Lecce, in via F. Rubichi, 23 presso la sua sede; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 15555/04 del 27 maggio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento provinciale del tesoro - Direzione provinciale dei servizi vari, notificato il successivo 10 giugno 2004, avente ad oggetto l'accertamento di un credito erariale, partita n. 1380724 nonche' di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o consequenziali. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Ministero della giustizia e Ministero dell'economia e delle finanze; Viste le memorie conclusive depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa; Udito il relatore, ref. Silvio Lomazzi e uditi, altresi', per la parte ricorrente l'avv. Lorenzo Danilo e per le Amministrazioni resistenti l'avv. dello Stato Fernando Musio; Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o La dott.ssa Ines Casciaro, giudice penale presso il Tribunale di Lecce, impugnava il provvedimento n. 15555/04 del 27 maggio 2004, notificatole il successivo 10 giugno 2004, con il quale veniva accertato a suo carico un debito verso lo Stato di Euro 1.305.48, a titolo di ripetizione dell'indennita' giudiziaria ex art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 corrisposta e non dovuta, in relazione al periodo di congedo straordinario per malattia, di giorni trenta a decorrere dal 14 gennaio 2004 e di giorni quindici dal 13 febbraio 2004, dalla stessa usufruiti. L'interessata deduceva un unico e articolato motivo del ricorso cosi' rubricato: illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio, rilevando nel merito la manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale prospettata e la conseguente infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione. Nell'udienza del 23 febbraio 2005 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione. D i r i t t o Il ricorso e' incentrato unicamente sul denunciato contrasto tra la previsione normativa di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in base alla quale l'indennita' ivi prevista non spetta tra l'altro nei periodi di congedo straordinario per malattia, e gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Al riguardo la dott. Casciaro inquadra la suindicata indennita' tra gli emolumenti connessi agli oneri di studio e di aggiornamento professionale gravanti sul magistrato, indipendenti dall'effettivo esercizio dell'attivita' lavorativa. In particolare viene affermata la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in relazione al trattamento riservato ai membri del Parlamento. Questi ultimi percepiscono un'indennita', ex art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, volta a garantire il libero svolgimento del mandato nonche' il rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, rapportata nel quantum al trattamento dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. A detta della ricorrente pertanto la cennata indennita' sarebbe assimilabile all'indennita' giudiziaria. Tuttavia, mentre quest'ultima viene decurtata, tra l'altro, nel caso suindicato, l'indennita' parlamentare non risulta caratterizzata da limitazioni o esclusioni di nessun genere: di qui la denunciata disparita' di trattamento. Il Collegio ritiene la questione prospettata manifestamente infondata, atteso che non viene riscontrata tra lo status di parlamentare e quello di magistrato, sotto il profilo denunciato, una situazione obiettivamente omogenea. L'interessata ravvisa inoltre l'irragionevolezza del disposto normativo in esame, che prevede la corresponsione dell'indennita' giudiziaria anche nei periodi di ferie fruiti dal magistrato, a fronte di una ratio che ne precluderebbe la percezione in caso di mancato svolgimento dell'attivita' lavorativa. La questione e' del pari palesemente infondata se, come ritenuto dalla ricorrente e da questo tribunale nei termini che verranno meglio precisati in seguito, deve riconoscersi all'indennita' de qua natura retributiva, giacche' nell'ordinamento vige il principio (di matrice costituzionale) delle ferie retribuite. Ugualmente del tutto insussistente appare il denunciato contrasto della norma in esame con l'art. 97 Cost. sotto il profilo del buon andamento della funzione giurisdizionale, dal momento che, secondo il costante orientamento della consulta e la formulazione della stessa disposizione, il buon andamento va riferito all'esercizio della funzione amministrativa. La ricorrente inoltre, come dianzi accennato, si sofferma a ricostruire la natura retributiva dell'emolumento in questione: ne rileva i caratteri della fissita' e continuita'; pone in rilievo come la norma contenuta nell'art. 3 della legge n. 27 del 1981 ne giustifica il percepimento in relazione agli oneri che il magistrato incontra nello svolgimento della sua attivita' nonche' ne prevede il suo adeguamento in relazione e nella misura dell'adeguamento stabilito per lo stipendio; sottolinea il fatto che la stessa venga corrisposta anche durante le ferie. La suddetta ricostruzione e' sostanzialmente condivisa dal Collegio che ritiene preponderante la natura retributiva dell'indennita' in esame. Ne' vale a confutare i risultati della descritta analisi il riferimento normativo alla non pensionabilita' della stessa (cfr. art. 3, comma 1, legge n. 27 del 1981), giacche', come affermato dalla Corte costituzionale con pronuncia n. 422 del 27 dicembre 1996 in sede di verifica della legittimita' della norma rispetto all'art. 38 Cost., in primo luogo non vige nell'ordinamento un principio che garantisca l'integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione, secondo poi le ragioni di tutela del pensionato vanno contemperate con le disponibilita' del bilancio pubblico. In sostanza i giudici costituzionali hanno ritenuto infondata la questione in quella sede sollevata non per aver disconosciuto la natura retributiva dell'indennita', ma anzi considerandola pacificamente come dato acquisito. L'interessata quindi rileva il contrasto della norma oggetto del presente giudizio con l'art. 36 Cost., non essendo gli oneri che il magistrato sostiene in relazione allo svolgimento della propria attivita' lavorativa (in particolare di studio e di aggiornamento professionale mediante ad esempio l'acquisto di libri, l'abbonamento a riviste, l'accesso a banche-dati) connessi con particolari periodi dell'anno e anche in considerazione della consistente decurtazione operata, ammontando l'importo dell'indennita' per la ricorrente al momento dell'impugnativa a circa Euro 870 mensili. La questione in ultimo prospettata appare non manifestamente infondata. Il Collegio reputa inoltre di dover evidenziare ex officio, ai sensi degli artt. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. ulteriori potenziali profili di illegittimita' della norma de qua. In particolare si fa presente che con la legge 22 giugno 1988, n. 221 (cfr. artt. 1 e 2) e' stata attribuita al personale appartenente ai ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie l'indennita' ex art. 3 della legge n. 27 del 1981, con espressa esclusione, tra l'altro, dei periodi di congedo straordinario. Successivamente l'art. 43, comma 1, lett. s) del Contratto collettivo nazionale del lavoro - comparto ministeri - del 16 maggio 1995 ha disposto la disapplicazione, con riferimento all'art. 34 del medesimo contratto colfettivo inerente alla disciplina (di parte) della retribuzione accessoria, della menzionata legge n. 221 del 1988. Pertanto, per effetto del nuovo riferimento normativo di cui al citato art. 34 del Contratto collettivo nazionale del lavoro che si e' sostituito alla legge n. 221 del 1988, l'indennita' giudiziaria e' confluita nel trattamento retributivo accessorio ed in particolare, avendo i caratteri della generalita' e continuita', nella retribuzione di cui all'allegato b) del contratto collettivo (cosiddetta «indennita' di amministrazione»). Orbene in base all'art. 21, comma 7, lett. a) del predetto Contratto collettivo nazionale del lavoro, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di cui all'art. 34 ed in particolare l'indennita' di amministrazione nella quale, come visto, e' stata ricompresa l'indennita' giudiziaria. Ne deriverebbe una disparita' di trattamento, violativa del principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 Cost., tra i magistrati, che in caso di congedo straordinario per malattia hanno l'indennita' giudiziaria decurtata integralmente e dal primo giorno, ed il personale appartenente ai ruoli delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, i quali conservano per intero il suddetto emolumento qualora la malattia si protragga per un periodo superiore a quindici giorni lavorativi. Si osserva che la diversa natura della fonte normativa regolatrice dei due rapporti di lavoro a confronto non potrebbe rendere inammissibile la configurabilita' del prospettato vizio di legittimita'. «La circostanza che un tipo di rapporto trova la sua fonte nella legge e l'altro in un contratto collettivo non esime, invero, il legislatore che regola il primo dal rispetto del suddetto precetto costituzionale, ne' preclude la verifica dell'osservanza di quel dovere ed il riscontro della sua violazione» (cfr. Cons.Stato, IV, Ord. 22 novembre 2004, n. 7632). Diversamente argomentando potrebbero venir meno le garanzie costituzionali inerenti alla parita' di trattamento di situazioni uniformi. Inoltre, sotto il profilo della ragionevolezza di cui al menzionato art. 3 Cost., appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale riferita all'art. 3 della legge n. 27 del 1981, nella misura in cui l'indennita' ivi prevista, cui va riconosciuta la prevalente natura retributiva, viene decurtata integralmente dal primo giorno di malattia a differenza delle altre componenti retributive (cfr. art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3). Ulteriore aspetto di possibile irragionevolezza della norma va ravvisato nel fatto che la cennata integrale e subitanea decurtazione e' prevista per causa non imputabile al magistrato ed in relazione ad un evento che reca pregiudizio ad un bene fondamentale come il bene della salute (si precisa che non viene sollevata questione con riferimento all'art. 32 Cost., giacche' al magistrato viene consentito di assentarsi per le cure necessarie, conservando il posto e la sede di lavoro nonche' la retribuzione di base, ma solo in relazione all'art. 3 Cost.). Risulta in definitiva al Collegio che la questione non e' stata in precedenza sollevata nei presenti termini. Non sembra possibile inoltre accedere ad una interpretazione della norma in esame che valga a fugare i dubbi di legittimita' costituzionale prospettati. Per cio' che attiene poi alla rilevanza della questione e' agevole rilevare che la pretesa creditoria della ricorrente e' preclusa dalla norma in questione, che non prevede la corresponsione dell'indennita' giudiziaria nei periodi in contestazione, e che dunque la verifica della sua compatibilita' con la Costituzione risulta decisiva ai fini della definizione della controversia. In conclusione il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale, apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude la corresponsione ai magistrati ordinari dell'indennita' giudiziaria nei periodi di congedo straordinario per malattia, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione definitiva.
P. Q. M. Non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1644/2004 indicato in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude la corresponsione ai magistrati ordinari dell'indennita' giudiziaria nei periodi di congedo straordinario per malattia, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio. Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese. Cosi' deciso in Lecce nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2005. Il Presidente: Ravalli L'estensore: Lomazzi 05C0991