N. 504 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 maggio 2005

Ordinanza  emessa  il  17  maggio  2005  dalla Corte dei conti - sez.
giur.le  per  la  Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da
Fragetta  Giuseppa  n.q.  di  erede  di  Granvillano Francesco contro
Regione Siciliana.

Previdenza  e assistenza sociale - Dipendenti della Regione Siciliana
  -  Ratei  pensionistici  arretrati  (nella  specie:  ratei relativi
  all'indennita'   di  contingenza  dovuta,  in  caso  di  cumulo  di
  pensioni,  a  seguito  della  sentenza  della  Corte n. 516/2000) -
  Termine   prescrizionale  quinquennale  -  Decorrenza,  secondo  la
  giurisprudenza  della  Sezione  giurisdizionale d'appello presso la
  Regione  Siciliana,  costitutente  «diritto vivente», dalla data di
  pubblicazione  della  sentenza della Corte costituzionale, anziche'
  dalla  data  di  richiesta dell'avente diritto, come ritenuto dalle
  Sezioni  riunite  della stessa Corte dei conti, nonche' dalla Corte
  di cassazione - Ingiustificato trattamento privilegiato dei crediti
  previdenziali rispetto ai crediti da lavoro.
- Regio decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, commi 2 e 4.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.41 del 12-10-2005 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza n. 304/2005 nel giudizio di
pensione  iscritto al n. 22833 del registro di segreteria promosso ad
istanza  di  Granvillano  Francesco,  deceduto, riassunto dagli eredi
Fragetta  Giuseppa, Granvillano Rocca ed Elena, tutti rappresentati e
difesi dall'avv. Nino Gentile, nei confronti della Regione Siciliana.
    Visto  l'atto  introduttivo  del  giudizio depositato il 26 marzo
1997.
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio degli eredi depositato
il 1° febbraio 2005.
    Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
    Udito  alla  pubblica  udienza del 12 maggio 2005 l'avv. Vincenzo
Farina, per la Regione Siciliana. Non rappresentati i ricorrenti.
    Vista  la  propria  sentenza  parziale n. 1149/2005 del 17 maggio
2005.

                              F a t t o

    Le odierne ricorrenti, tutte, aventi causa dal defunto pensionato
regionale  Francesco  Granvillano  e  costituitesi  in  giudizio  nel
processo  instaurato  dal loro dante causa, quest'ultimo cumulante in
vita  un  trattamento  di  quiescenza  diretto a carico della Regione
Siciliana  con altro trattamento di quiescenza privilegiato tabellare
statale,   lamentano   la  mancata  percezione,  sul  trattamento  di
quiescenza  regionale,  dell'indennita'  di  contingenza  di cui alla
tabella «O» annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
    A  fondamento  del  diritto  invocato  le  ricorrenti hanno fatto
riferimento  alla  sentenza  n. 516 della Corte costituzionale del 21
novembre  2000, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittima
la tab. «O» lett. B), comma 3, della legge regionale 29 ottobre 1985,
n. 41,  nella  parte  in  cui non determina la misura del trattamento
complessivo  oltre  il  quale  diventi  operante,  per  i titolari di
pensioni e assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennita' di
contingenza ed indennita' similari.
    La  pronuncia  costituzionale e' stata costantemente interpretata
dalla  giurisprudenza  di  questa  Corte - ed in tal senso puo' ormai
pacificamente  parlarsi di diritto vivente - nel senso che in caso di
cumulo tra diversi trattamenti a titolo di attivita' di servizio o di
pensione  tra  loro  non  incompatibili,  in  assenza di un ulteriore
intervento  legislativo  che  fissi  un  ragionevole limite minimo di
trattamento   economico  complessivo,  il  divieto  di  cumulo  della
indennita'  di  contingenza  ed  indennita' similari per i pensionati
regionali debba considerarsi venuto meno.
    Ne   consegue  che  il  ricorso,  sul  punto,  deve  considerarsi
manifestamente  fondato  e  da  cio'  deriva  anche  il  diritto alla
corresponsione  degli  arretrati ed accessori di legge, dalla data di
maturazione di ogni singolo rateo di pensione.
    A  tal  fine  questo  giudice  ha  emesso  sentenza  parziale  di
accoglimento  con  condanna  dell'amministrazione alla corresponsione
dei  ratei  arretrati, oltre accessori di legge, per i ratei maturati
dopo  il  21  ottobre  1991,  quinquennio  precedente  alla  notifica
dell'unico  atto interruttivo della prescrizione costituito dall'atto
introduttivo del giudizio notificato il 21 ottobre 1996.
    Sono rimasti impregiudicati gli ulteriori ratei maturati prima di
quella  data  sui  quali  l'Amministrazione  regionale  ha  sollevato
eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento al disposto di
cui all'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295.

                            D i r i t t o

    Si  pone  il  problema  di  stabilire  la  decorrenza del termine
prescrizionale,   se,  cioe'  esso  debba  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  della  sentenza n. 516/2000 della Corte costituzionale
per  tutti  i  rate maturati in data antecedente, o se, a prescindere
dalla suddetta sentenza, esso debba decorrere per ogni rateo comunque
dalla  data di maturazione, anche se precedente alla citata sentenza,
e cio' in quanto il ricorso risulta notificato l'8 luglio 2002, cioe'
entro  il  quinquennio dalla pubblicazione della suddetta sentenza e,
pertanto,  l'accoglimento della prima tesi determinerebbe il diritto,
per  il  ricorrente,  agli  arretrati  sin dalla corresponsione della
prima  rata  di pensione (1° marzo 1990), mentre l'accoglimento della
seconda   tesi  comporterebbe  il  diritto  ai  soli  arretrati  gia'
liquidati   con   la   sentenza  parziale,  relativi  al  quinquennio
precedente  alla  notifica  dell'atto  introduttivo del giudizio, con
dichiarazione di prescrizione di quelli ulteriori antecedenti.
    La Corte suprema di cassazione ha, a tal proposito, ripetutamente
affermato  il principio che il vizio di illegittimita' costituzionale
non ancora dichiarato dalla Corte costituzionale, non determinando un
impedimento  legale  all'esercizio  del diritto, ma ponendo in essere
una  mera  difficolta'  di  fatto,  non incide sulla decorrenza della
prescrizione  che,  pertanto,  ha inizio dal giorno in cui il diritto
stesso  poteva  essere  fatto  valere, pur con il necessario giudizio
incidentale  di legittimita' costituzionale (Cass. civ., sez. lav., 3
giugno 2000, n. 7437; Cass. civ., sez. lav., 1° giugno 2000, n. 7289;
Cass., 11 febbraio 1985, n. 1165).
    Sulla  stessa linea si e' da tempo attestata la giurisprudenza di
questa  Corte,  la quale ha ritenuto che al fine di stabilire la data
di   decorrenza   della   prescrizione  dei  ratei  pensionistici  da
attribuire   all'avente  diritto  a  seguito  della  declaratoria  di
incostituzionalita' di una disposizione di legge, debba ritenersi che
il  vizio  di  illegittimita'  costituzionale  non  ancora dichiarato
costituisca  una  mera difficolta' di fatto all'esercizio del diritto
assicurato  dalla norma depurata dall'incostituzionalita', e pertanto
non   impedisce  il  decorso  della  prescrizione  (art. 2935  c.c.),
restando   esclusa  la  possibilita'  di  far  decorrere  il  termine
prescrizionale     dalla    pubblicazione    della    pronunzia    di
incostituzionalita',  atteso che anche tale sentenza non o' creatrice
di  una  nuova  norma,  ma solo liberatrice di un contenuto normativo
gia'  presente,  sia  pure  in  nuce  nella  disposizione  dichiarata
costituzionalmente  illegittima;  e,  pertanto, la data di insorgenza
oggettiva  del  diritto ai maggiori assegni pregressi, da attribuirsi
al   personale   in   pensione,   a  seguito  della  declaratoria  di
incostituzionalita'  di una disposizione di legge, viene a coincidere
con  quella,  diversa  da  caso a caso, del giorno in cui ogni avente
titolo,  con la presentazione della propria richiesta, ha consolidato
il  diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico
ed  al  suo  quantum  ed  e'  quindi  da  tale  data  che deve essere
computato,  a  ritroso,  il  quinquennio prescrizionale, dato che con
essa - e da essa - sorge il subordinato diritto alla liquidazione dei
maggiori  assegni  arretrati (Corte dei conti, Friuli-V. Giulia, sez.
giurisdiz., 17 aprile 1996, n. 49).
    Nello  stesso  senso  si  sono  pronunciate le sezioni riunite di
questa  Corte, investite per definizione di questione di massima, con
sentenze n. 8/2000/QM e n. 16/2003/QM.
    Tuttavia,  la  sezione  giurisdizionale d'appello della Corte dei
conti   per   la   Regione   Siciliana,   con   giurisprudenza  ormai
assolutamente costante (tra le tante vedi Corte dei conti, sez. giur.
d'appello   Sicilia,   nn. 218/2004,  219/2004,  227/2004,  2/2005  e
4/2005),  disattendendo  sia  l'orientamento  della  suprema Corte di
cassazione  sia  quello delle sezioni riunite che delle altre sezioni
d'appello  centrali  della  Corte  dei conti, e' dell'avviso che tale
tesi  non possa trovare immediato ingresso in materia pensionistica e
che  il termine prescrizionale debba, quindi, decorrere dalla data di
pubblicazione  della  sentenza  di  dichiarazione dell'illegittimita'
costituzionale,  con conseguenti oneri finanziari per l'erario talora
di non trascurabile entita'.
    Ad  avviso dei giudici d'appello l'istituto pensionistico sarebbe
configurabile come una situazione giuridica complessa, nella quale la
realizzazione   del   diritto   risulta  necessariamente  subordinata
all'emanazione  di un provvedimento amministrativo o ad una specifica
disposizione  di  legge  che  esplicitamente  attribuisca  il diritto
stabilendone misura e modalita' di erogazione.
    Conclusivamente,  i  giudici  d'appello  affermano che, mentre la
norma non ancora dichiarata incostituzionale che vieta l'attribuzione
di   una   prestazione   pensionistica,   in   assenza  dei  suddetti
presupposti,    impedisce   la   realizzazione   del   diritto,   con
l'intervenuta  declaratoria  di  incostituzionalita'  della  norma la
pretesa  patrimoniale  viene a concreta esistenza, con la conseguenza
che  solo  allora,  divenendo  concretamente  azionabile  il diritto,
possono decorrere i termini prescrizionali.
    Orbene,   tale  interpretazione  offerta  dai  giudici  d'appello
siciliani,  per  la  stessa  struttura  del processo innanzi a questa
Corte  che  non  prevede  ulteriori gravami alle sezioni riunite, sia
pure  solo per motivi di diritto, ne' l'efficacia vincolante in punto
di  diritto  delle sentenze emesse dalle sezioni riunite su questioni
di  massima  nell'esercizio  della  loro funzione nomofilattica, deve
ritenersi  che  abbia  acquisito,  sia  pure limitatamente ai giudizi
pensionistici relativi ai ricorrenti residenti in Sicilia e che nella
sezione   giurisdizionale   d'appello   per   la   Regione  Siciliana
individuano il giudice d'appello precostituito per legge, la dignita'
e  le  caratteristiche  del  c.d.  diritto  vivente, del quale questo
giudice  non puo' non prendere atto ai fini della pronuncia sul punto
controverso,  atteso  che ogni eventuale decisione di segno contrario
verrebbe inevitabilmente gravata di appello dalla parte interessata e
conseguentemente cassata dai giudici del gravame.
    Cosi'  come,  peraltro,  costituisce diritto vivente nel restante
territorio  nazionale  l'interpretazione opposta, offerta dalla Corte
suprema  di  cassazione  e  valida  per i crediti di lavoro (alla cui
tutela  si  ispira  quella  dei  crediti  pensionistici), sia per gli
stessi  crediti  pensionistici,  cosi' come prospettato dalla unanime
giurisprudenza della Corte dei conti con l'eccezione qui allegata.
    Tale   situazione,   pero',   genera  una  palese  disparita'  di
trattamento,  sotto  un  duplice profilo, l'uno intrinseco alla norma
interpretata e l'altro che potremmo definire «di sistema».
    Sotto il primo profilo deve rilevarsi come l'art. 2, commi 2 e 4,
del   r.d.l.  19  gennaio  1939,  n. 295,  secondo  l'interpretazione
costituente  diritto  vivente per questo giudice, farebbero decorrere
il  termine  di  prescrizione  quinquennale,  nell'ipotesi di credito
sorgente    da   una   sentenza   di   illegittimita'   della   Corte
costituzionale, dalla data di pubblicazione della sentenza medesima.
    Si  tratta,  come  di tutta evidenza, di una condizione del tutto
singolare  ed  eccezionale rispetto ai principi generali fatti propri
dalla  giurisprudenza  di tutte le giurisdizioni sul punto e relativi
ad  ogni  altro  tipo  di  credito,  ivi  inclusi  quelli  da  lavoro
dipendente  (oltre a quelli sempre pensionistici ma di competenza, in
sede  di  appello,  delle  altre sezioni della Corte dei conti) per i
quali   opera   il   principio  diametralmente  opposto  secondo  cui
l'incostituzionalita'  delle norma non costituisce impedimento legale
all'esercizio del diritto.
    Tale  eccezione  non  trova  alcuna  ragionevole giustificazione,
creando, invece, una palese condizione di disparita' di trattamento a
discapito  di  tutti gli altri crediti di ogni natura, inclusi quelli
da  lavoro  dipendente  e  previdenziali, per i quali la norma non si
applica, con violazione, quindi, dell'art. 3 della Costituzione.
    Sotto  altro  profilo,  che  si  e' gia' definito «di sistema» il
sopravvivere  di  questo diritto vivente nei termini sopra descritti,
fondato    su    basi   territoriali   liberamente   predeterminabili
dall'interessato  (la  competenza  territoriale  di  primo  grado  e'
determinata  solo sulla base della residenza del ricorrente alla data
di   proposizione  del  ricorso),  comporta  un'irragionevole  quanto
ingiustificata  disparita'  di trattamento fra cittadini italiani che
in   relazione   al   giudice  d'appello  (da  essi  stessi  peraltro
opzionabile  attraverso  lo  spostamento  di  residenza al momento di
proposizione  del  ricorso)  si  vedono  applicati due diversi quanto
contrastanti diritti viventi, con palese violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
    Non   appare,   quindi,   palesemente   infondata,  in  relazione
all'art. 3   della   Costituzione,   la   questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 2, commi 2 e 4, del r.d.l. 19 gennaio 1939,
n. 295   nella   parte  in  cui  prevede,  secondo  l'interpretazione
costituente   diritto   vivente   nell'ambito  della  giurisdizionale
contabile  siciliana,  che  il  termine  prescrizionale  per  i ratei
dell'indennita' di contingenza o altre analoghe da corrispondersi sui
trattamenti  pensionistici  decorra,  se  impedita dalla legge, dalla
data  di  pubblicazione  delle sentenze di illegittimita' della Corte
costituzionale.
    La   questione   e'  rilevante  al  fine  del  decidere,  poiche'
dall'accoglimento  o dal rigetto della questione di costituzionalita'
nei termini qui prospettati deriverebbe una notevole diversificazione
nel diritto agli arretrati dei ricorrenti.
    Il  processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23
della  legge  11  marzo  1953,  n. 87  e  gli atti rimessi alla Corte
costituzionale per il giudizio di competenza.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, commi 2 e 4 del 19 gennaio
1939, n. 295, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nei termini
di cui in parte motiva.
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio in corso e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la presente ordinanza sia, a cura della segreteria,
notificata  ai ricorrenti, alla Presidente della Regione Siciliana ed
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente
della   Camera  dei  deputati  ed  al  Presidente  del  Senato  della
Repubblica.
     Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 12 maggio
2005.
                      Il giudice unico: Zingale
05C1022