N. 505 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2005
Ordinanza emessa il 30 giugno 2005 dal tribunale di Sala Consilina nel procedimento penale a carico di Zambrotti Enrico Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni - Contestazione «tardiva» da parte del pubblico ministero di un reato connesso o concorrente con quello contestato nel decreto che dispone il giudizio - Facolta' dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato in relazione alla nuova imputazione - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa. - Codice di procedura penale, artt. 438, 516 e 517. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.41 del 12-10-2005 )
IL TRIBUNALE Pronunciando sulla istanza proposta dalla difesa dell'imputato Zambrotti, con la quale e' stato chiesto sollevarsi questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 516 e 517 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dette norme non prevedono la possibilita' per l'imputato di accedere al rito abbreviato di cui agli artt. 438 e seguenti c.p.p., allorquando il pubblico ministero contesti in dibattimento un reato, gia' evincibile nella fase delle indagini preliminari, e connesso o concorrente con quello contenuto nel decreto che dispone il giudizio; Sentito il p.m.; Rilevato che, con decreto che dispone il giudizio del 23 aprile 2004, il giudice della udienza preliminare disponeva il rinvio a giudizio di Zambrotti Enrico per il reato di cui all'art. 323 c.p.; Considerato che all'udienza del 24 febbraio 2005, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il p.m. provvedeva a contestare all'imputato, ai sensi degli artt. 516, 517 e 520 c.p.p., anche il reato previsto e punito dall'art. 479 c.p.; Considerato che all'odierna udienza il difensore di Zambrotti chiedeva sollevarsi questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 516 e 517 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilita', per l'imputato, di accedere al rito abbreviato di cui agli artt. 438 e seguenti c.p.p., allorquando il pubblico ministero contesti in dibattimento, tardivamente, un reato connesso o concorrente con quello contenuto nel decreto che dispone il giudizio; Ritenuto che la questione appare rilevante e non manifestamente infondata; Ritenuto, invero, sotto il profilo della rilevanza, non potersi revocare in dubbio che, avendo l'imputato formulato istanza di accesso al rito abbreviato nel corso nel dibattimento in relazione a contestazioni suppletive, l'istanza in parola, in applicazione delle norme denunciate, dovrebbe ritenersi inammissibile; Rilevato, quanto al profilo della non manifesta infondatezza, che il fatto contestato all'udienza dibattimentale del 24 febbraio 2005 risultava gia' enucleabile dagli atti di indagine di cui era in possesso il p.m. al momento della richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 323 c.p., contestato al capo A) della rubrica; a tale ultimo riguardo, infatti, l'abuso d'ufficio sarebbe stato commesso dall'imputato, quale sindaco del comune di San Pietro al Tanagro (Salerno), emettendo il decreto prot. n. 6853/2002, il cui contenuto viene ora, con la contestazione suppletiva, tacciato anche di falsita', ex art. 479 c.p., non, pero', sulla base di nuovi elementi emersi in dibattimento ma di circostanze gia' conosciute in sede di indagini preliminari; Ritenuto, alla luce di quanto innanzi, evidente che l'imputato e' stato privato del diritto di accedere al rito abbreviato in relazione alla nuova predetta imputazione, formulata ben oltre il termine di cui all'art. 438, comma 2, c.p.p.; Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 1994 con la quale si e' affermato che «qualora non possa rimproverarsi alcuna inerzia all'imputato, ossia nessuna addebitabilita' al medesimo delle conseguenze della mancata instaurazione dei riti alternativi al dibattimento, sarebbe molto difficile negare che la impossibilita' di ottenere i relativi benefici concretizzi una ingiustificata compressione del diritto di difesa»; Ritenuta la violazione sia dell'art. 24 della Costituzione sia dell'art. 3 della Costituzione, perche' tale situazione determina una ingiustificata disparita' di trattamento tra l'imputato cui vengano tempestivamente e fisiologicamente contestate tutte le condotte criminose risultanti dal materiale probatorio gia' acquisito all'esito delle indagini preliminari, e l'imputato che si vede contestare durante il dibattimento, tardivamente, un ulteriore reato, in relazione al quale gli e' ormai precluso l'accesso al rito abbreviato; Rilevato inoltre che analoga questione e' gia' stata sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza in data 11 novembre 2004, nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 23 marzo 2005;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, degli arti. 438, 516 e 517 cp.p., nella parte in cui non prevedono la possibilita' di accedere al rito abbreviato di cui agli artt. 438 e seguenti c.p.p., allorquando il pubblico ministero contesti in dibattimento, tardivamente, in quanto gia' emerso nella fase delle indagini preliminari, un reato connesso o concorrente con quello gia' contenuto nel decreto che dispone il giudizio; Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti dei due Rami del Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri; Edotte le parti presenti; Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sala Consilina, addi' 30 giugno 2005 Il Presidente: Iodice 05C1023