N. 362 ORDINANZA 28 settembre - 4 ottobre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato, in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento  impartito  dal  questore - Arresto
  obbligatorio  in  flagranza  e  rito  direttissimo - Violazione del
  principio   di   ragionevolezza   -  Carenza  del  requisito  della
  necessita'  ed  urgenza  per  l'adozione  da  parte  della  polizia
  giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla
  liberta'  personale - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo -
  Restituzione degli atti al giudice remittente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, comma 3, e 14, commi 5-ter
  e 5-quinquies, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
Straniero  -  Espulsione  amministrativa - Immediata esecutivita' del
  decreto  di  espulsione  anche in pendenza del termine per proporre
  ricorso  -  Denunciata lesione del diritto di difesa - Sopravvenuto
  mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice
  remittente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, comma 3, e 14, commi 5-ter
  e 5-quinquies, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.41 del 12-10-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  degli  artt. 13,
comma 3-bis, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  come  modificato  dalla  legge  30 luglio  2002,  n. 189
(Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di asilo),
promosso  con  ordinanza  emessa  dal  Tribunale  di  Prato  in  data
31 gennaio  2003, nel procedimento penale a carico di O. J., iscritta
al  n. 981  del  registro  ordinanze  2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 luglio 2005 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Prato ha
sollevato,  in  riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione,
questioni  di  legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 3, e
14,  commi 5-ter  e  5-quinquies,  del  d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione dello straniero), come
modificato   dalla   legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo);
        che  il giudice rimettente - chiamato a convalidare l'arresto
di   uno   straniero,   colpito   da   provvedimento   di  espulsione
amministrativa,   per   il  reato  di  ingiustificata  inottemperanza
all'ordine del questore di lasciare entro cinque giorni il territorio
dello  Stato,  di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del
1998  - dubita, in primo luogo, della legittimita' costituzionale del
comma 5-quinquies  del citato art. 14, nella parte in cui prevede che
per il suddetto reato e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto
e si procede con rito direttissimo;
        che    tale    previsione   risulterebbe,   per   un   verso,
manifestamente  irragionevole,  dato che l'arresto obbligatorio ed il
giudizio    direttissimo    sarebbero   finalizzati   «a   provvedere
all'espulsione  dello  straniero quando l'art. 14 della stessa legge»
(recte:  dello stesso decreto legislativo) «consente l'espulsione con
accompagnamento   alla   frontiera   indipendentemente  dal  giudizio
penale»;  e,  per  un  altro verso, contrastante con l'art. 13, terzo
comma,  Cost.,  non  risultando  ravvisabili  eccezionali  ragioni di
necessita'  e  di  urgenza  che  legittimino  l'autorita' di pubblica
sicurezza  ad  adottare  un provvedimento provvisorio - l'arresto - a
fronte    della   successiva,   doverosa   rimessione   in   liberta'
dell'arrestato    da   parte   dell'autorita'   giudiziaria,   stante
l'impossibilita'  di  applicare misure cautelari per il reato de quo,
in quanto di natura contravvenzionale;
        che   il  rimettente  dubita,  altresi',  della  legittimita'
costituzionale  dell'art. 13,  comma 3,  del  d.lgs. n. 286 del 1998,
osservando  come  l'immediata esecutivita' del decreto di espulsione,
anche in pendenza del termine di impugnazione del provvedimento - ivi
prefigurata   -  leda  il  diritto  di  difesa  dell'espulso,  specie
allorche'   quest'ultimo   risulti   (come   nel   caso   di  specie)
completamente privo di mezzi.
    Considerato  che,  successivamente  all'ordinanza  di rimessione,
questa   Corte,   con   sentenza   n. 223  del  2004,  ha  dichiarato
costituzionalmente  illegittimo,  per  violazione  degli artt. 3 e 13
Cost.,   l'art. 14,   comma 5-quinquies,   del   decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabiliva che per il reato
di  ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello
Stato,   previsto   dal   comma 5-ter   del   medesimo  articolo,  e'
obbligatorio  l'arresto  dell'autore del fatto: e cio' in quanto tale
misura  «precautelare»  si risolveva in una limitazione «provvisoria»
della   liberta'   personale   priva   di  qualsiasi  giustificazione
processuale,  non  potendo  essere  finalizzata all'adozione di alcun
provvedimento  coercitivo,  data  la  natura  contravvenzionale della
fattispecie,   ne'   costituendo   un  presupposto  del  procedimento
amministrativo di espulsione;
        che, dopo tale pronuncia, il decreto-legge 14 settembre 2004,
n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito,
con  modificazioni,  in  legge 12 novembre 2004, n. 271, ha mutato il
trattamento  sanzionatorio  della figura criminosa, trasformandola da
contravvenzione  in delitto punito con la reclusione da uno a quattro
anni - configurazione che consente, ai sensi dell'art. 280 cod. proc.
pen.,  l'applicazione  di  misure  coercitive  -  fatta eccezione per
l'ipotesi  dell'ingiustificato  trattenimento  nel caso di espulsione
disposta  perche'  il  permesso  di  soggiorno  e' scaduto da piu' di
sessanta  giorni  e  non  ne  e' stato richiesto il rinnovo, la quale
mantiene   l'originaria   natura   contravvenzionale   (comma   5-bis
dell'art. 1  del  decreto-legge n. 241 del 2004, aggiunto dalla legge
di conversione);
        che, correlativamente, e' stata ripristinata - per le ipotesi
di   ingiustificato  trattenimento  che  hanno  assunto  connotazione
delittuosa  - la misura dell'arresto obbligatorio (comma 5-quinquies,
terzo   periodo,  dell'art. 14  del  d.lgs.  n. 286  del  1998,  come
sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 241 del 2004);
        che  la decisione della Corte e la novella legislativa dianzi
indicate,   pur   non   incidendo   direttamente   sulla   disciplina
dell'espulsione   amministrativa   dello   straniero   sottoposto   a
procedimento  penale  -  per  la  cui esecuzione l'impugnato art. 13,
comma 3,   del   d.lgs.  n. 286  del  1998  richiede  il  nulla  osta
dell'autorita'  giudiziaria,  indicando  i  casi  in  cui puo' essere
negato  -  hanno  determinato  significativi mutamenti delle relative
modalita' operative;
        che,  in  particolare,  riguardo  ai  fatti di ingiustificato
trattenimento  commessi  anteriormente  all'entrata  in  vigore della
legge  n. 271 del 2004 (quale quello oggetto del giudizio a quo), una
volta  che  non si proceda per essi - in virtu' della sentenza n. 223
del 2004 - all'arresto dell'autore della violazione, resta inoperante
l'obbligo  di  rilascio  immediato  del  nulla osta all'espulsione da
parte  del  giudice  in  sede  di  convalida  della  misura, previsto
dall'art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998;
        che,  a  loro  volta,  le  successive  modifiche  legislative
introdotte  dal  decreto-legge  n. 241 del 2004, come integrato dalla
relativa   legge   di   conversione  -  ferma  restando,  ovviamente,
l'impossibilita'  di  applicare  la  nuova  disciplina sostanziale ai
fatti  anteriormente commessi, trattandosi di novella in malam partem
- alterano la sequenza procedimentale denunciata;
        che,  in  particolare,  l'applicabilita'  della  misura della
custodia  cautelare  in  carcere  per il reato in questione, riguardo
alle  fattispecie  trasformate  in  delitto - misura che impedisce il
rilascio  del  nulla  osta  all'espulsione,  ai  sensi  dell'art. 13,
commi 3  e  3-bis,  del  d.lgs.  n. 286 del 1998 - viene ad incidere,
limitandolo,  sull'«automatismo»  del  meccanismo di espulsione degli
stranieri  imputati  del  reato  stesso, produttivo della lesione del
diritto di difesa ravvisata dal giudice a quo;
        che   gli   atti   vanno  pertanto  restituiti  al  Tribunale
rimettente,  ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e della
non manifesta infondatezza delle questioni alla luce dei sopravvenuti
mutamenti del quadro normativo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Prato.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 ottobre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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