N. 364 ORDINANZA 28 settembre - 4 ottobre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Espulsione  amministrativa  - Questione di legittimita'
  costituzionale  -  Motivazione  per  relationem  a  una  precedente
  ordinanza  di  rimessione  emessa da un diverso giudice - Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286,  art. 14,  comma 5-ter,  aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 24, 27, 104 e 111.
Straniero    -   Espulsione   amministrativa   -   Provvedimento   di
  accompagnamento  alla frontiera di straniero a seguito dell'arresto
  per   inosservanza  dell'ordine  di  allontanamento  impartito  dal
  questore   -   Mancata   possibilita'  di  previa  definizione  del
  procedimento  penale  in  corso  con  sentenza  di  condanna  o  di
  assoluzione - Motivazione per relationem a una precedente ordinanza
  di   rimessione   emessa   da   un   diverso  giudice  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286,  art. 14,  comma 5-ter,  aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 24, 27, 104 e 111.
(GU n.41 del 12-10-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1,
della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa in
materia  di  immigrazione  e  di  asilo), promossi con n. 3 ordinanze
emesse  dal  Tribunale  di  Foggia in data 6 settembre 2003, 7 maggio
2003  e 12 settembre 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 226, 756 e
826  del registro ordinanze 2004, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 14, 40 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2004;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 luglio 2005 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
    Ritenuto  che  con  le  tre ordinanze in epigrafe il Tribunale di
Foggia  ha  sollevato,  in  riferimento  agli artt. 24, 27, 104 e 111
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 14,  comma 5-ter,  del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello straniero), aggiunto dall'art. 13,
comma 1,  della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo);
        che  in  tutti e tre i casi il giudice a quo motiva il dubbio
di costituzionalita' con il puro e semplice richiamo ad una ordinanza
emessa  da  altro  giudice  (l'ordinanza  del  12 novembre  2002  del
Tribunale di Roma);
        che  nella  sola ordinanza r.o. n. 756 del 2004 il rimettente
specifica  che  la  norma  impugnata e' sottoposta a scrutinio «nella
parte  in  cui  stabilisce che l'imputato extracomunitario rimesso in
liberta'   nell'ambito   di   un  procedimento  instaurato  nei  suoi
confronti,   a  seguito  dell'arresto  per  inosservanza  dell'ordine
impartitogli  dal  Questore  di  lasciare il territorio, debba essere
immediatamente  espulso  prima  che  il procedimento penale sia stato
definito con sentenza di condanna o di assoluzione»;
        che   nel   giudizio   di  costituzionalita'  introdotto  con
quest'ultima ordinanza e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   il   quale  ha  chiesto  che  la  questione  sia  dichiarata
manifestamente infondata.
    Considerato  che  le  ordinanze di rimessione sollevano identiche
questioni,  sicche'  i  relativi  giudizi  vanno  riuniti  per essere
definiti con unica decisione;
        che le ordinanze difettano totalmente della descrizione della
fattispecie  oggetto dei giudizi a quibus e sono del tutto carenti di
motivazione  sia  in  ordine  alla  rilevanza, che alla non manifesta
infondatezza  della  questione,  neppure esattamente identificata nei
suoi  requisiti minimi, dato che il rimettente si limita a richiamare
integralmente  le  motivazioni  contenute in una precedente ordinanza
emessa da altro giudice;
        che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono
avere   ingresso   nel   giudizio  incidentale  di  costituzionalita'
questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere
esplicite   le   ragioni   per  le  quali  ritiene  rilevante  e  non
manifestamente   infondata   la  questione  sollevata,  mediante  una
motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto
di  altre  ordinanze  dello  stesso  o  di  diverso giudice (cfr., ex
plurimis, ordinanze n. 141 e n. 84 del 2005);
        che   le   questioni   debbono   essere  pertanto  dichiarate
manifestamente inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-ter, del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero),   aggiunto  dall'art. 13,  comma 1,  della  legge
30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di
immigrazione  e  di  asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24,
27,  104  e  111  della  Costituzione, dal Tribunale di Foggia con le
ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 ottobre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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