N. 364 ORDINANZA 28 settembre - 4 ottobre 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Espulsione amministrativa - Questione di legittimita' costituzionale - Motivazione per relationem a una precedente ordinanza di rimessione emessa da un diverso giudice - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 24, 27, 104 e 111. Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera di straniero a seguito dell'arresto per inosservanza dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Mancata possibilita' di previa definizione del procedimento penale in corso con sentenza di condanna o di assoluzione - Motivazione per relationem a una precedente ordinanza di rimessione emessa da un diverso giudice - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 24, 27, 104 e 111.(GU n.41 del 12-10-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con n. 3 ordinanze emesse dal Tribunale di Foggia in data 6 settembre 2003, 7 maggio 2003 e 12 settembre 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 226, 756 e 826 del registro ordinanze 2004, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 40 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2004; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Giovanni Maria Flick; Ritenuto che con le tre ordinanze in epigrafe il Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo); che in tutti e tre i casi il giudice a quo motiva il dubbio di costituzionalita' con il puro e semplice richiamo ad una ordinanza emessa da altro giudice (l'ordinanza del 12 novembre 2002 del Tribunale di Roma); che nella sola ordinanza r.o. n. 756 del 2004 il rimettente specifica che la norma impugnata e' sottoposta a scrutinio «nella parte in cui stabilisce che l'imputato extracomunitario rimesso in liberta' nell'ambito di un procedimento instaurato nei suoi confronti, a seguito dell'arresto per inosservanza dell'ordine impartitogli dal Questore di lasciare il territorio, debba essere immediatamente espulso prima che il procedimento penale sia stato definito con sentenza di condanna o di assoluzione»; che nel giudizio di costituzionalita' introdotto con quest'ultima ordinanza e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni, sicche' i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione; che le ordinanze difettano totalmente della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e sono del tutto carenti di motivazione sia in ordine alla rilevanza, che alla non manifesta infondatezza della questione, neppure esattamente identificata nei suoi requisiti minimi, dato che il rimettente si limita a richiamare integralmente le motivazioni contenute in una precedente ordinanza emessa da altro giudice; che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalita' questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 141 e n. 84 del 2005); che le questioni debbono essere pertanto dichiarate manifestamente inammissibili. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005. Il Presidente: Capotosti Il redattore: Flick Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 4 ottobre 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C1029