N. 510 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 agosto 2005
Ordinanza emessa il 6 agosto 2005 dal giudice di pace di Capaccio nel procedimento civile vertente tra D'Amore Antonietta e Telecom Italia S.p.A. Telecomunicazioni - Controversie fra utenti e organismi di telecomunicazioni - Obbligo di esperire preventivamente tentativo di conciliazione - Previsione e disciplina nel regolamento di procedura adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Improponibilita' di ricorsi giurisdizionali fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione davanti ai Co.Re.Com. (o ad altri organismi non giurisdizionali) - Denunciato assoggettamento degli utenti ad una procedura defatigante, onerosa e complessa - Lesione dei diritti di azione e di difesa - Contrasto con il principio del giudice naturale - Negazione di fatto di garanzie costituzionali. - Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11; Deliberazione dell'Autorita' garante delle comunicazioni 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS, artt. 3, 4 e 12. - Costituzione, artt. 3, 24 e 25.(GU n.42 del 19-10-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile iscritta al n. 2219/004 R.G., vertente tra D'Amore Antonietta, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Murino e dall'avvocato Clelia di Nardo, tutti elettivamente domiciliati presso il sig. Sepe Raffaele in Salerno, via L. Vinciprova n. 32, e Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Bocchini e Filippo Lattanti, elettivamente domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58, presso lo studio dell'avvocato Polverino, solleva questione di legitimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11 legge n. 249/1997, nonche' degli articoli 3, 4 e 12 della delibera Agcom, n. 182/02/CONS, in relazione agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione. F a t t o Concitazione del 5 giugno 2004, D'Amore Antonietta conveniva in giudizio la Telecom Italia S.p.A. chiedendone la condanna a restituirgli la somma di euro 48,56, oltre accessori, relativa al pagamento del canone di abbonamento. Motivava assumendo la vessatorieta' della voce siccome priva di qualsiasi servizio corrispondente. Regolarmente costituitasi, la Telecom Italia S.p.A. eccependo, tra l'altro, la improponibilita' dell'azione a causa dell'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; Argomentava che l'art. 1, comma 11, legge n. 249/1997, istitutivo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ha attribuito alla stessa autorita' il potere di disciplinare con propri provvedimenti le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti e organi di telecomunicazione; Stabilendo altresi' che, per tali controversie, «individuate con provvedimenti della stessa Autorita» «non puo' proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione», il cui procedimento, giusto il successivo art. 12, deve ispirarsi «ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti». In attuazione di tali articoli, l'Agcom, con delibera n. 182/02/CONS, ha adottato un regolamento ad hoc per la risoluzione delle controversie (che ha individuato di sua competenza), disponendo: con l'art. 3: «gli utenti ..... ovvero gli organismi di telecomunicazione che lamentino la violazione di un diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o delle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorita' .... che intendono agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) competente per territorio». Con il successivo art. 4 che «il ricorso giurisdizionale non puo' essere proposto sino a quanto non sia stato espletato il tentativo di conciliazione ...» Ed infine, con l'art. 12, che l'utente ha «la facolta' di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso il Corecom ....., un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE» Alternativa che (di certo in Campania) e' diventata regola a causa del mancato funzionamento dei Co.Re. Com. regionali. Osserva che la normativa richiamata: art. 1, comma 11, legge n. 249/1997, impone effettivamente all'utente, siccome obbligatorio, l'esperimento del tentativo di conciliazione. E che di conseguenza, per dirimere la controversia in atti, e' di evidente necessita' decidere la questione di legittimita' costituzionale che questa A.G. solleva. Orbene sul presupposto di tutto quanto premesso appare evidente che la normativa rimessa alla valutazione della Corte comporta, in danno di chi invoca tutela, una violazione evidente degli artt. 3, 24 e 25 della Carta costituzionale. Per il primo in quanto, diversamente che nei confronti di qualsiasi altro soggetto passivo, rende meno uguali i cittadini che intendono convenire in giudizio la Telecom obbligandoli ad un esperimento quante volte dilatorio e quanto altre evidentemente defaticante stante la localizzazione dei Co.Re.Com. nei soli capoluoghi di regione e stante la complessita' della procedura rispetto alle attese dell'utenza. Per il secondo, il terzo ed ancora per il primo in quanto al di la' della violazione del principio secondo il quale «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» e «nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale» operata dalla obbligatorieta' del tentativo; il mancato funzionamento dei Co.Re.Com. aggiunge alle difficolta' appena rappresentate, l'aggravio dell'esborso di una somma di denaro, non piu' recuperabile, cui e' subordinato l'accesso dinanzi agli organismi di cui all'art. 12 delibera n. 182/02/CONS. Risolvendosi, l'obbligatorieta' dell'esperimento, in una negazione di fatto dei richiamati diritti costituzionali.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11, legge n. 249/1997, nonche' degli artt. 3, 4 e 12 della delibera Agcom in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione, a cura della cancelleria, del fascicolo di causa alla Corte costituzionale. Ordina altresi' la notificazione del presente provvedimento, sempre a cura della cancelleria, alle parti in causa, alla presidenza del Consiglio dei ministri nonche' ai Presidenti della Camera di deputati e del Senato della Repubblica. Capaccio, addi' 6 agosto 2005 Il giudice di pace: Altieri 05C1052