N. 511 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 2005
Ordinanza emessa il 11 luglio 2005 dal tribunale di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Parsi Alessia ed altri contro Alitalia S.p.A. Lavoro (rapporto di) - Dipendenti di imprese di navigazione aerea - Assistenti di volo - Diritti derivanti dal contratto di lavoro (nella specie: differenze retributive relative all'indennita' di volo) - Prescrizione col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto - Irragionevole diversita' di disciplina rispetto agli altri rapporti di lavoro caratterizzati da stabilita' per i quali non e' prevista sospensione del termine prescrizionale in corso di rapporto. - Codice della navigazione, art. 937. - Costituzione, art. 3.(GU n.42 del 19-10-2005 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 202400 del R.G.A.C. dell'anno 2005, cui e' riunita la causa n. 202404/2005 vertente tra Parsi Alessia, Baldazzi Paolo, Kubes Susannah, Santilli Stefania, Biasci Alessio, Vallese Valeria, Sorensen Claudia Regina, con l'avv. C. De Marchis e il dott. E. Morabito e Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., con gli avv. R. De Luca Tamajo, M. Marazza, C. Boursier Niutta e R. Trodella; Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 30 giugno 2005; O s s e r v a Con distinti ricorsi, depositati il 4 febbraio 2005 e successivamente riuniti, i signori in epigrafe, tutti assistenti di volo alle dipendenze della societa' Alitalia, hanno convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro per sentir accertare l'illegittimita' del sistema di computo dell'indennita' di volo come applicato nel corso del rapporto (CCA Alitalia Tim per il periodo novembre 1996 - dicembre 1999 e CCA Alitalia per il periodo successivo), con conseguente declaratoria del loro diritto alle maggiorazioni retributive nella misura dovuta e con condanna della resistente al pagamento delle somme per ciascun ricorrente indicate in atti sulla base di analitico conteggio. La resistente societa' Alitalia si e' costituita in giudizio ed ha eccepito, pregiudizialmente, in entrambi i procedimenti, la parziale estinzione per prescrizione delle differenze richieste, comprese tra il 1997 e il 2004, prospettando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 937 del codice della navigazione, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione peraltro gia' sollevata da altro giudice di questo stesso tribunale con ordinanza del 22 giugno 2004 in causa Brunelleschi contro Alitalia; nel merito, la convenuta ha contestato le avverse domande, chiedendone l'integrale rigetto. L'art. 937, primo comma, c.n. prevede che i diritti derivanti dal contratto di lavoro al personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto. Tale disposizione e' chiaramente applicabile al caso di specie, stante il suo rapporto di specialita' rispetto alla regola generale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (l'indennita' di volo in questione e' periodica ed infrannuale), confermato dall'art. 1, secondo comma, c.n. Va tuttavia osservato che, a differenza di quanto ormai tale ultima disposizione prevede, per effetto delle decisioni n. 63/1966 e n. 174/1972 della Corte costituzionale, l'art. 937 c.n. in esame non consente il decorso della prescrizione in corso di rapporto, quand'anche questo sia assistito dalla cd. stabilita' reale, di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 e successive modifiche, norma ora applicabile, ricorrendone le previste condizioni, anche alle imprese di navigazione aerea, per effetto della sentenza n. 41/1991 del Giudice delle leggi. Al tempo della sua entrata in vigore, l'art. 937 c.n. era inserito in un sistema nel quale, da un lato, i rapporti di lavoro aereo non erano garantiti da alcuna forma di stabilita', potendo essere risolti ad nutum (come, d'altronde, la generalita' dei rapporti di lavoro tra privati); da un altro lato, il termine prescrizionale per i compensi periodici di lavoro decorreva anche in corso di rapporto ex art. 2948, n. 4, c.c., testo vigente prima dell'intervento sopra ricordato della Corte cosituzionale. In tale contesto, la disposizione in esame anticipava per la generalita' degli arruolati aerei una forma di tutela poi ritenuta costituzionalmente necessaria per i soli lavoratori non garantiti nella «stabilita», ragionevolmente contemperando tale forma piu' avanzata di tutela con la previsione di un termine di prescrizione abbreviato (due anziche' cinque anni), onde assicurare la piu' sollecita formazione della cd. certezza giuridica dei rapporti in un settore nel quale, come lo stesso Giudice delle leggi ha avuto occasione di affermare (cfr. Corte cost. n. 98/1973), tale esigenza di certezza riveste una funzione particolarmente meritevole di tutela. Nel nuovo quadro normativo determinato dai ricordati interventi della Corte costituzionale, la permanente non decorrenza del termine prescrizionale in corso di rapporto, in rapporti ormai garantiti da stabilita' reale (tali devono ritenersi, senza dubbio, anche in difetto di qualsiasi contestazione sul punto, i rapporti di lavoro tra gli odierni ricorrenti e la soc. Alitalia), e, quindi, non idonei a sorreggere la presunzione di oggettiva dissuasione e difficolta' del lavoratore di far valere il proprio diritto finche' il rapporto perdura, appare priva di ragionevole giustificazione e quindi lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, assumendosi a tertium comparationis le imprese rientranti nel campo di applicazione dell'art. 18 S.L. e non aventi ad oggetto la navigazione aerea (o marittima, che insieme rappresentano eccezioni rispetto alla regola generale ormai vigente), per le quali il termine prescrizionale decorre in corso di rapporto ove assistito da stabilita' reale. Nel nuovo contesto normativo, naturalmente produttivo di rapporti di lavoro di lunga durata (virtualmente, fino al pensionamento), la non decorrenza del termine prescrizionale in corso di rapporto confligge persino con l'originaria ratio della disposizione, che, come osservato da Corte cost. n. 98/1973, mirava a tutelare l'interesse delle imprese di navigazione aerea ad una rapida definizione dei rapporti di debito-credito, presumibilmente coniugandole con ragioni di tutela del diritto del lavoratore alla garanzia giurisdizionale, cui parevano ostare, piu' che la natura del rapporto (in effetti mai caratterizzato, nella prassi, nel settore aereo, a differenza di quanto avveniva, un tempo, in certi casi, per quello marittimo, per il quale vige regola analoga, da prolungati allontanamenti dal luogo di arruolamento), ragioni di timore riconducibili alla non stabilita' del rapporto stesso. L'attuale realta' delle imprese di navigazione aerea, caratterizzata dalla crescente brevita' dei voli e dal frequente ritorno del lavoratore nello scalo di arruolamento, impedisce di ravvisare una ragionevole giustificazione della regola in serie difficolta' frapposte dalla natura del servizio alla concreta possibilita' per il lavoratore di far valere nel corso del rapporto i propri diritti; mentre l'assoggettamento di alcuni dei detti rapporti a stabilita' reale svuota il fondamento razionale del differimento del dies a quo della decorrenza della prescrizione. Deve anche essere evidenziato che, in via generale, la regola di non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, ove non giustificata da circostanze idonee a far temere il verificarsi di fenomeni dissuasivi della tempestiva attivazione del diritto alla tutela giurisdizionale, appare anch'essa di dubbia coerenza coi principi fondanti di un evoluto consesso civile, alla stregua del valore della certezza delle situazioni giuridiche soggettive, che invece viene differita sine die anche per decenni, con effetti disfunzionali sul diritto alla prova e lesivi di ogni concreta possibilita' di reciproco affidamento, oltre che possibile fonte per il datore di lavoro di gravi, ingiustificate e imprevedibili conseguenze sul piano patrimoniale, con negativi riflessi sulla corretta e sana gestione dell'impresa e con potenziale danno anche per tutti i lavoratori occupati. Per le ragioni tutte esposte va, dunque, ravvisata la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 937, primo comma, c.n., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la decorrenza del termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo dalla data di cessazione o risoluzione del rapporto anche quando si tratti di rapporto di lavoro assistito dalla cd. stabilita' reale. La proposta questione appare anche rilevante nel presente giudizio. Al riguardo, si osserva, anzitutto, ai soli fini in esame e senza con cio' anticipare in alcun modo il giudizio di merito, che la domanda attrice, alla luce del complessivo tenore della disposizione contrattuale invocata in causa e di precedenti decisioni di questo stesso tribunale favorevoli ai lavoratori, non risulta palesemente infondata ne' pretestuosa, onde assume evidente rilievo l'eccezione di prescrizione dell'Alitalia e, quindi, il sollecitato esame di costituzionalita' dell'art. 937 c.n., applicabile nella specie. Orbene, non essendo stati documentati atti interruttivi della prescrizione prima della richiesta del tentativo di conciliazione, risalente al maggio 2003 per la Parsi e all'aprile 2004 per gli altri ricorrenti, all'eventuale illegittimita' dell'art. 937 c.n. conseguirebbe la fondatezza (da escludere in base all'attuale assetto normativo) della suddetta eccezione di prescrizione per le differenze maturate prima del biennio anteriore all'interruzione, ovvero prima del quinquennio, ove la Corte costituzionale, riconosciuta la fondatezza della questione qui sollevata e ravvisando, conseguentemente, una ulteriore disparita' di trattamento tra lavoratori in punto di durata del termine prescrizionale, ritenesse di estendere la declaratoria d'illegittimita' all'intero primo comma del citato articolo. Non sembra, infine, revocabile in dubbio che l'eventuale pronuncia di illegittimita' della norma scrutinanda possa avere effetto anche nei confronti degli odierni ricorrenti quali parti del giudizio nel cui ambito la questione viene sollevata, parti che, inoltre, non sono titolari, sul punto, di alcuna situazione giuridica definitivamente esaurita e, quindi, non piu' modificabile. Con cio' risultando ulteriormente confermata la rilevanza della questione, atteso che deve, appunto, farsi applicazione nel caso di specie dell'art. 937 c.n. della cui legittimita' si dubita.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, (codice della navigazione), nei termini sopra indicati, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Roma, addi' 6 luglio 2005 Il Presidente: Cortesani 05C1053