N. 516 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 2004

Ordinanza   emessa   il   16  febbraio  2004  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  6  ottobre  2005)  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Napoli nel procedimento tributario vertente tra Biondi
Bruno contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Napoli 4 ed altro.

Riscossione  delle  imposte  -  Riscossione mediante ruoli - Cartella
  recante  il  ruolo  derivante  dalla  liquidazione  (ex art. 36-bis
  d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione
  dei  redditi  -  Notifica  al contribuente - Termine di decadenza -
  Mancata  fissazione  -  Lesione  del  principio  di  eguaglianza  -
  Violazione  del  principio  della  certezza  nell'adempimento degli
  obblighi tributari.
- Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
  art. 25,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 1,  lett. b),  del
  decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione artt. 3 e 23.
(GU n.42 del 19-10-2005 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la   seguente   ordinanza  sul  ricorso  n. 8865/03
(depositato   il   23  giugno  2003  avverso  cartella  di  pagamento
n. 0712003  00026025  70 Irpef 1996, contro Agenzia Entrate - Ufficio
Napoli 4, proposto dal ricorrente: Biondi Bruno, viale dei Pini n. 15
- 80059 Torre Del Greco (Napoli), via N. Sauro 17 - 80100 Napoli.
    L'avv.  Biondi  Bruno,  nato  ad Ercolano (Napoli) e residente in
Torre  del  Greco  (Napoli),  al viale dei Pini n. 15, codice fiscale
n. BND BRN 35H10H243S, elettivamente domiciliato in Portici (Napoli),
via  Liberta'  n. 67,  presso  lo  studio dell'avv. Ciro Gaudino, con
ricorso  all'Agenzia  delle  Entrate  di  Napoli  4  ed  al  Servizio
riscossione  tributi  per  la  Provincia di Napoli, in data 24 maggio
2003,  depositato  in  data  23 giugno 2003 presso questa Commissione
Tributaria  Provinciale, che lo ha iscritto al n. 8865/03, ha chiesto
l'annullamento della cartella esattoriale n. 071 2003 00026026025-70,
emessa  dal  Concessionario del Servizio nazionale di riscossione per
la  Provincia  di Napoli - Commissione Governativa Esaban S.p.a., via
Nazario   Sauro  n. 17,  dell'importo  complessivo  di  Euro  687,92,
notificata in data 26 marzo 2003, per interessi e sanzioni pecuniarie
conseguenti   a  tardivo  versamento  di  acconti  IRPEF  e  C.S.S.N.
dell'anno 1996, riscontrato dal Centro di Servizio di Salerno in sede
di  controllo,  ex  art. 36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione dei redditi
mod. 760/1996, presentata nel 1997.
    Il ricorrente ha posto a fondamento della richiesta il difetto di
motivazione,  violazione  di  legge  ed  intervenuta  decadenza della
cartella  di  pagamento, notificata in data 26 marzo 2003, e, quindi,
oltre  il  termine  previsto  dall'art. 9,  comma  1  della  legge 23
dicembre 1998, n. 448 che ha prorogato al 31 dicembre 2000 il termine
di  decadenza previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600.  Inoltre,  soggiunge  il ricorrente, qualora l'Ufficio avesse
voluto considerare la cartella impugnata il frutto di un accertamento
ordinario, anche in questo caso si dovra' concludere per la decadenza
in  quanto,  ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 «gli avvisi
di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il
31  dicembre  del  4°  anno  successivo  a  quello  in  cui  e' stata
presentata la dichiarazione.
    Per  quanto  concerne  il  merito  ha  poi  rilevato  che  i dati
contenuti  nella cartella non gli consentivano di trarre contezza dei
conteggi effettuati dall'Ufficio.
    Ha  chiesto,  infine,  la  condanna  dell'Ufficio  alle  spese di
giudizio,  la  discussione  in  pubblica  udienza  e  la  sospensione
cautelare dell'esecutivita' della cartella.
    Non si e' costituito l'Ufficio.
    La  Commissione  premette che all'udienza del 10 novembre 2003 e'
stata rigettata la domanda di sospensione cautelare.
    All'udienza  odierna,  presente  il  ricorrente,  che si riporta,
sostanzialmente,  a quanto eccepito con il ricorso, richiama, al fine
di  pervenire  alla  decisione  del  caso,  l'art. 17  del  d.P.R. 29
settembre  1973,  n. 602,  nel  testo  vigente  per  le dichiarazioni
presentate  prima  del  1°  gennaio  1999,  che  recita:  «Le imposte
liquidate  in  base  alle  dichiarazioni  presentate dai contribuenti
devono  essere iscritte in ruoli formati e consegnati per il visto di
esecutivita' all'intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il
termine  di  cui  al primo comma dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre
1973,  n. 600,  il  quale  a  sua  volta  dispone  che «gli avvisi di
accertamento  devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31  dicembre  del  quarto  anno  successivo  a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione».
    Richiama, inoltre, l'art. 9 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
in  base  al  quale  «il  termine  per  il  controllo  formale  delle
dichiarazioni  dei redditi presentate negli anni dal 1994 al 1998, ai
fini  delle  imposte  sui  redditi  e per l'esecutivita' dei relativi
ruoli scade il 31 dicembre 2000».
    In  considerazione delle prescrizioni sopra riportate, quindi, il
ricorso  in  esame  potrebbe  facilmente  essere  accolto  qualora si
assumesse,   nella  considerazione  della  recettizieta'  degli  atti
impositivi,  cioe'  della  relativa  produzione degli effetti dopo la
conoscenza  avutane  dal  contribuente,  che  il termine di decadenza
suddetto, riguardante l'esecutivita' dei ruoli, avesse implicitamente
fatto  riferimento  anche  all'obbligo  di  portarli a conoscenza del
contribuente con la notifica.
    Tale  ipotizzata  considerazione,  pero',  non e' stata condivisa
dalla  suprema Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 7662
del  19  luglio  1999  ha  escluso  che  entro il termine fissato dal
legislatore nell'art. 43 del d.P.R. 600/1973, debba essere effettuata
anche la notifica al contribuente della cartella esattoriale.
    Questa  commissione  non  ha  motivi  per  non condividere quanto
statuito  dal  supremo  Collegio giudicante. Ma, ai fini del decidere
sulla  domanda  di  decadenza  della cartella di pagamento impugnata,
posta  dal  ricorrente,  in  quanto  la  cartella  medesima  e' stata
notificata  oltre  il  termine quinquennale previsto, mediante rinvio
all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 17, primo comma del
d.P.R.  n. 602 del 1973, rileva che l'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973,
riguardante la notifica della cartella di pagamento, non fissa, nella
versione  novellata  dall'art. 1  del  d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193,
alcun termine per tale notifica. Cosi', mentre da' modo di confermare
la  legittimita'  della  cartella  impugnata,  pone  in  evidenza che
l'accertamento  formale, ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, puo',
a  rigore,  essere  utilmente  e  legittimamente portato a conoscenza
dell'interessato  entro  il  termine  prescrizionale decennale di cui
all'art. 2946 del codice civile.
    Emergono,    pertanto,    profili    di   lesione   di   principi
costituzionali,  in  quanto  la  normativa richiamata, in particolare
l'art. 25  del  d.P.R.  n. 602 del 1973, non prevedendo un termine di
notifica,  genera una ingiustificata disparita' di trattamento tra il
contribuente  soggetto  all'accertamento  ordinario,  ex  art. 43 del
d.P.R.  n. 600  del 1973, aI quale entro il termine quinquennale deve
tassativamente  essere  notificata  la  cartella  esattoriale,  ed il
contribuente  soggetto all'accertamento ai sensi dell'art. 36-bis del
d.P.R  n. 602 del 1973, al quale non e' previsto che venga notificata
la  cartella  stessa nel quinquennio ne' in altro termine, incidendo,
pertanto, sull'art. 3 della Costituzione.
    Cosicche',  sia  nel  caso  che  i ruoli, resi esecutivi entro il
termine  decadenziale,  non  vengano  comunicati  tempestivamente  al
concessionario,  sia  nel  caso  che  i  medesimi  ruoli  non vengano
comunicati,    da   questi,   con   altrettanta   tempestivita',   al
contribuente,  come  nel  caso  di specie, viene pretermesso anche il
principio  di  certezza  del diritto, che deve essere riconosciuto ad
ogni contribuente.
    Consegue,  ancora,  una  disparita'  di  garanzie, di cui risulta
destinatario  il  contribuente  sottoposto  ai  rilievi  formali  con
l'accertamento  previsto  dall'art. 36-bis  del  d.P.R.  n. 600/1973,
rispetto  a tutti gli altri contribuenti, ai quali viene garantita la
comunicazione  degli accertamenti in rettifica entro i termini di cui
all'art. 43  dello  stesso  d.P.R.,  fissati,  secondo i casi in esso
previsti, in quattro o cinque anni, a pena di decadenza.
    Appaiono,  pertanto,  violati,  con  evidenza,  il  principio  di
uguaglianza  (art. 3) della Costituzione, il principio della certezza
nell'adempimento  degli obblighi tributari (art. 23) per il fatto che
nessun  termine  viene  garantito  al  contribuente per la conoscenza
della richiesta della prestazione patrimoniale tributaria.
                              P. Q. M.
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 25
del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n. 602,  nel testo vigente dopo la
modifica  introdotta  dall'art. 1  del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193,
nella  parte in cui non fissa un termine decadenziale per la notifica
al  contribuente  della  cartella  recante  il  ruolo derivante dalla
liquidazione  effettuata  ai  sensi  dell'art. 36-bis  del  d.P.R. 29
settembre   1973,   n. 600,   delle   imposte  dovute  in  base  alta
dichiarazione  dei  redditi,  in  relazione  agli  artt. 3, 23, della
Costituzione.
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  segreteria  per la notifica della presente ordinanza
alle  parti  in  causa  ed  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonche', per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere.
        Napoli, addi' 19 gennaio 2004
                        Il Presidente: Maffei
Il relatore: Maggio  05C1058