N. 517 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 2005

Ordinanza  emessa  il  4  luglio  2005  dal  tribunale di Gorizia nel
procedimento penale a carico di Liu Xou E

Straniero  -  Espulsione amministrativa - Accompagnamento coatto alla
  frontiera  disposto  dal  questore  -  Immediata  esecutivita'  del
  provvedimento  stesso  -  Convalida  da  parte del giudice di pace,
  ovvero,   in   alternativa,   convalida   di  un  provvedimento  di
  trattenimento   presso   un  centro  di  permanenza  temporanea  ed
  assistenza, ovvero analoga tutela giurisdizionale incidente in modo
  diretto   sull'intimazione  del  questore  -  Omessa  previsione  -
  Violazione  di  diritto  fondamentale  -  Lesione  del principio di
  uguaglianza  - Violazione del principio di inviolabilita' personale
  -  Lesione  del  diritto  di  difesa  - Violazione del principio di
  estensione  agli stranieri presenti sul territorio della Repubblica
  dei  principi fondamentali di uguaglianza di fronte alla legge e di
  pari dignita' sociale.
- Decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-bis,
  aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
  come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13 e 24.
(GU n.42 del 19-10-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel  giudizio  direttissimo  incardinato,  a seguito dell'arresto
eseguito  addi 21 giugno 2005 d'iniziativa della Stazione Carabinieri
di  Grado  (GO), ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies del decreto
legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge 12 novembre 2004,
n. 271,  nei  confronti della cittadina straniera extracomunitana Liu
Xou E (di nazionalita' cinese) per il reato di cui all'art. 14, comma
5-quater,  decreto  legislativo  n. 286/1998,  come  sostituito dalla
legge 12 novembre 2004, n. 271;
    A  scioglimento  della  riserva  presa  all'udienza del 22 giugno
2005;
    Rilevato  che  l'imputata ha richiesto, all'udienza del 22 giugno
2005  applicazione  di  pena  ex artt. 444 ss. cc.p.p. sulla quale il
p.m. ha espresso il proprio consenso;
    Ritenuto  che dall'esame degli atti del fascicolo non emergano, a
fronte  dell'istanza  di  patteggiamento  elementi  su cui fondare un
eventuale   proscioglimento   dell'imputata  ai  sensi  dell'art. 129
c.p.p.;
    Ritenuto  che peraltro debba essere sollevata d'ufficio questione
di  legittimita'  costituzionale,  in  rel.  all'art. 14  comma 5-bis
d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dalla 12 novembre 2004, n. 271 -
nella  parte  in  cui  prevede  che  il questore possa dare immediata
esecuzione  al decreto di espulsione intimando allo straniero espulso
di  lasciare  il  territorio  dello  Stato entro il termine di cinque
giorni, senza necessita' che sia previamente richiesta e concessa dal
giudice  di  pace  la convalida di un decreto di accompagnamento alla
frontiera  ai  sensi  dell'art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 -
come  sostiuito  dal  d.l.  14  settembre 2004, n. 241 convertito con
modificazioni  nella  legge 12 novembre 2004, n. 271 (tale previsione
essendo  stata  introdotta in conseguenza della Sentenza 8- 15 luglio
2004,  n. 222  della  Corte  costituzionale)  o,  in  alternativa  la
convalida  di  un  provvedimento di trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'art. 14, commi da 1
a  5 d.lgs. n. 286/1998, ovvero senza che sia prevista analoga tutela
giurisdizionale   incidente  in  modo  diretto  sull'intimazione  del
questore, ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza


                           P r e m e s s a

    1.   -   E'  pregiudiziale  rispetto  a  ogni  altro  profilo  la
risoluzione del dubbio di costituzionalita', di cui in epigrafe.
    La  questione  risulta altresi' rilevante ai fini della decisione
demandata a questo giudice sull'istanza di applicazione pena proposta
dall'imputata,  atteso  che  il  reato  per  cui  si procede ha quale
elemento  costitutivo  la  trasgressione  dell'intimazione emessa dal
questore  ai  sensi dell'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 con
cui all'imputata era stato ordinato (immediatamente dopo l'emanazione
del  decreto  prefettizio  di  espulsione)  di lasciare il territorio
dello Stato entro cinque giorni. Ed invero la norma incriminatrice di
cui  all'art.  14,  comma  5-ter,  d.lgs.  n. 286/1998 nel testo oggi
vigente  sanziona  con  la  reclusione da uno a quattro anni condotta
dello  straniero  che  ªsenza  giustificato  motivo  si trattiene nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  impartito  dal
questore  ai  sensi  del  comma  5-bis  essendo altresi' previsto dal
successivo  comma  5-quinquies che per tale reato si proceda con rito
direttissimo  nonche'  l'obbligatorieta' dell'arresto dell'autore del
fatto.  Dall'esame  degli  atti  del fascicolo processuale esibito ai
fini  di valutare la richiesta di patteggiamento risulta altresi' che
l'odierna  imputata,  essendo  stata  destinataria  di  un decreto di
espulsione  emanato  in data 27 gennaio 2005 dal Prefetto di Cagliari
ed  essendole  stato  notificato,  in  pari data e contestualmente al
decreto  di  espulsione,  un  ordine  del  questore  di  lasciare  il
territorio  dello  Stato entro cinque giorni (motivato con il rilievo
che   «alla   data   odierna   non   e'   possibile  dare  esecuzione
all'espulsione  per  accertata indisponibilita' di vettori aerei») si
tratteneva  nel  territorio  dello Stato, venendo invero sorpresa dai
Carabinieri della stazione di Grado all'interno di un appartamento di
detta localita' in data 21 giugno 2005.
    Da quanto precede emerge invero che il reato risulta integrato in
tutti i suoi elementi, dovendosi solo aggiungere come, sulla base del
prudente  apprezzamento  delle  risultanze  del fascicolo processuale
operato  da  questo giudice in presenza di un'istanza di applicazione
pena,   la   sola   allegazione  dell'imputata  di  non  aver  potuto
ottemperare  all'intimazione  per  mancanza  del denaro necessario ad
acquistare  il  biglietto  aereo,  non possa essere ritenuta idonea a
supportare  un  immediato  proscioglimento  ex  art.  129  c.p.p. per
mancanza   dell'elemento  costitutivo  dell'assenza  di  giustificato
motivo.
    Ed  infatti  trattandosi, allo stato, appunto di mera allegazione
proveniente  dall'imputata,  un  compiuto  apprezzanento della stessa
(anche  limitato alla presa d'atto di un'eventuale definitiva carenza
di  elementi decisivi a smentita della versione fornita dalla parte),
avrebbe  tutt'al piu' potuto fondare un proscioglimento nel merito in
sede  di  giudizio  abbreviato  o  all'esito  del dibattimento, cio',
tenuto   conto   dei   limiti   delineati   dalla  S.C.  in  tema  di
proscioglimento  ex  art. 129 c.p.p. a seguito di richiesta congiunta
di   applicazione   della  pena,  nel  senso  che  ai  fini  di  tale
proscioglimento «puo' rilevare non solo l'esistenza di prove positive
dell'innocenza  dell'imputato,  ma  anche  la  mancanza  di  prove di
colpevolezza,  quando  dagli  atti  non  risulti un quadro probatorio
idoneo  quantomeno  a  definire il fatto come reato» (v. tra le altre
Cass. Sez. V, 11208 del 6 dicembre 1993, e Sez. II, 17 maggio 1991).
    Cio'  posto,  ai  fini  di  delineare compiutamente il profilo di
incostituzionalita'  che  si ritiene non manifestamente infondato nei
termini  sopra  enucleati,  sembra  opportuno  svolgere nei paragrafi
successivi  una  breve disamina degli antefatti, giusta cui - in base
alla  normativa  introdotta dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 ed alla
prassi  applicativa instauratasi a seguito di detta normativa - si e'
pervenuti  per  un verso all'attuale configurazione del reato per cui
si  procede,  per  l'altro la perdurante interpretazione favorevole a
riconoscere  il potere del questore di adottare de plano (vale a dire
immediatamente    dopo    l'espulsione)    l'intimazione   ai   sensi
dell'art. 14,  comma  5-bis,»  d.lgs.  n. 286/1998,  quale  modalita'
esecutiva  immediata dell'espulsione, anziche' ricorrendo alla misura
del  accompagnamento  alla frontiera con la conseguente instaurazione
del previo giudizio di convalida in contraddittorio e con le garanzie
della  difesa, introdotto a seguito della pronuncia n. 222/2004 della
Corte costituzionale.
    Si deve anche rimarcare sin d'ora come detta interpretazione, per
quanto  ormai  da  mesi  constatato  sulla  base di innumerevoli casi
concreti   trattati,   sia   praticamente   pacifica   nella   prassi
amministrativa  adottata  dalle questure, nonche' confortata - quanto
alla  disciplina  delle  sanzioni  penali  -  dall'orientamento degli
uffici  requirenti  di richiedere comunque la convalida degli arresti
operati  dalla  p.g.  e quindi la declaratoria di responsabilita' dei
cittadini  stranieri che risultino aver trasgredito l'intimazione del
questore,  pur emanata in assenza di qualsiasi previa convalida di un
provvedimento  di accompagnamento alla frontiera (o in alternativa di
un provvedimento di trattenimento temporaneo).
    Consegue  da  cio',  quali che siano i dubbi fomulabili in ordine
alla  correttezza di tale interpretazione (sui cui v. infra, par. 8),
di  doverne prendere atto come «norma vivente», ricostruendone in tal
modo  il  significato precettivo su cui sono da valutare i profili di
illegittimita' costituzionale di cui alla presente ordinanza.
    Cio'  premesso  si passa a sintetizzare gli sviluppi normativi ed
applicativi relativi all'istituto in esame.
    L'evoluzione normativa ed applicativa dell'istituto dopo la legge
n. 189/2002.
    3. - Va cosi' osservato in primis che sulla base della disciplina
delle   espulsioni   intr.  con  la  legge  30  luglio  2002,  n. 189
(disciplina  alla quale si fara' d'ora in poi riferimento per lo piu'
con  indicazione,  non  accompagnata  da  altre  precisazioni,  delle
disposizioni  del d.lgs. n. 286/1998 come modificate dalla cit. legge
n. 189/2002)  ai  sensi  del  comma  4  dell'art. 13 «l'espulsione e'
sempre  eseguita  dal  questore  con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5».
    A  fronte di detta modifica, di rilevante e sostanziale incidenza
rispetto  al regime normativo previgente (nel quale l'accompagnamento
alla  frontiera dello straniero espulso costituiva modalita' prevista
per   casi   particolari,   l'ordinaria   forma   di  esecuzione  del
provvedimento  essendo  l'intimazione  a lasciare il territorio dello
Stato  entro  il  termine  di  15 giorni), la sola forma di controllo
giurisdizionale  gia'  introdotta  (poco  tempo prima dell'entrata in
vigore della legge n. 189/2002 dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile
2002,  n. 51,  convertito,  con  moditicazioni,  nella legge 7 giugno
2002,   n. 106)   rispetto  all'accompagnamento  alla  frontiera  era
disciplinata  dal  successivo  comma  5-bis,  a  norma  del quale era
prevista,  per  detta  misura,  una  procedura  di convalida ex post,
meramente  cartolare nonche' priva delle garanzie difensive, rispetto
ad  un provvedimento immediatamente esecutivo, con la conseguenza che
restava    esclusa    qualsiasi    possibilita'   di   partecipazione
dell'interessato (gia' allontanato coattivamente dal territorio dello
Stato) alla convalida stessa.
    Nessuna  sanzione  di  perdita di efficacia del provvedimento era
quindi  prevista per l'ipotesi di mancata convalida (un tanto essendo
evidentemente    coerente   con   la   immediata   esecutivita'   del
provvedimento  e  quindi  con  la  circostanza  che,  quando  anche a
posteriori  fosse  intervenuta  sullo  stesso  una  decisione  di non
convalida,  l'ordine  di  accompagnaruento  alla frontiera aveva gia'
spiegato integralmente e definitivamente la propria efficacia).
    4.  La  stessa  legge  n. 189/2002  aveva peraltro rimodellato in
termini  sostanziali  anche  l'articolo  14  del  d.lgs.  n. 286/1998
regolante  l'esecuzione  dell'espulsione,  segnatamente  intervenendo
sulla procedura, gia' anteriormente prevista, del trattenimento dello
straniero presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza.
    Veniva cioe' previsto dall'art. 14, comma 1 che il questore possa
disporre  che lo straniero di cui e' stata decretata l'espulsione sia
trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il piu' vicino
centro di permanenza temporanea e assistenza «quando non e' possibile
eseguire  con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera  ovvero  il  respingimento,  perche'  occorre  procedere al
soccorso  dello  straniero, accertamenti supplementari in ordine alla
sua  identita'  o  nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti
per  il  viaggio,  ovvero  per  l'indisponibilita' di vettore o altro
mezzo di trasporto idoneo».
    I  successivi commi da 2 a 5 regolavano la procedura di convalida
di  tale  misura  demandata al tribunale in composizione monocratica,
convalida  che  comportava la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi  trenta  giorni; essendo prevista l'eventuale proroga del
termine   di   ulteriori   trenta   giorni   (qualora  l'accertamento
dell'identita'   e   della  nazionalita',  ovvero  l'acquisizione  di
documenti  per  il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su
richiesta  del  questore,  puo' prorogare il termine), nonche', anche
prima  di  tali  termini,  la  possibilita'  del questore di eseguire
l'espulsione  o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo
al giudice.
    In aggiunta a tali previsioni veniva peraltro introdotta ex novo,
in  stretta  correlazione  (ai medesimi presupposti del trattenimento
presso  il  centro  di  permanenza  temporanea  (e  cioe' l'accertata
impossibilita'  di  eseguire  con  immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento   alla   frontiera)   nonche'   a   quello  ulteriore
dell'impossibilita'  di  trattenere  lo straniero presso un centro di
permanenza  temporanea,  ovvero  in  alternativa  quello  dell'essere
trascorsi  i  termini  di  permanenza  presso  il  centro  senza aver
eseguito   l'espulsione   una   modalita'   residuale  di  esecuzione
dell'espulsione  invero  disciplinata  dal  comma  5-bis  nei termini
seguenti:
    «Quando non sia stato possibile trattenere la straniero presso un
centro  di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza  senza  aver  eseguito l'espulsione o il respingimento, il
questore  ordina allo straniero di fasciare il territorio dello Stato
entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento
scritto,  recante  l'indicazione  delle  conseguenze penali della sua
trasgressione.»
    Venivano  quindi  introdotti  tre  successivi  commi  (da 5-ter a
5-quinquies  che  prevedevano  le  conseguenze  «a catena»  sotto  il
profilo  penale  ed  amministrativo della violazione dell'ordine dato
dal questore ai sensi del comma 5-bis.
    5.  -  A  seguito dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002,
emergeva  peraltro,  sin dalle prime applicazioni di detta normativa,
l'adozione  ed il consolidarsi da parte dei questori di una prassi in
virtu'  della  quale (nonostante una delle novita' piu' rilevanti che
quel  legislatore aveva inteso introdurre, rispetto al passato, nella
disciplina  delle  espulsione  amministrative,  fosse  stata  proprio
quella  di  prevedere  che,  salvo  tassative  eccezioni,  il  metodo
ordinario  di  esecuzione  delle stesse sia «sempre l'accompagnamento
alla frontiera) il meccanismo dell'intimazione prevista dall'art. 14,
comma  5-bis  (avente  nell'impianto  normativo  natura evidentemente
residuale) assurgeva di fatto a modalita' ordinaria di esecuzione dei
decreti  di espulsione, cui veniva invero fatto ricorso nella maggior
parte dei casi, cio' in luogo di disporre l'accompagnamento immediato
alla  frontiera  o  le procedure di trattenimento temporaneo previste
dall'art. 14, comma 1.
    6.  -  A  fronte di tale prassi, si deve a questo punto dare atto
come  (al di la' del rilievo che la stessa comportava una sostanziale
vanificazione  dello  scopo  principale  perseguito dalla riforma, di
garantire   l'effettiva   esecuzione   delle   espulzioni   da  parte
dell'Autorita'  amministrativa),  nell'impianto  nomativo  risultante
dalla  loegge  n. 189/2002  non  erano  obiettivamente  individuabili
elementi  tali  da  evidenziarne un qualche profilo di incongruita' e
disparita'   di   trattamento  pregiudizievole  verso  i  destinatari
dell'intimazione  rispetto  al  sistema  regolante  in via principale
l'esecuzione delle espulsioni.
    Tale   valutazione  trovava  in  effetti  conforto  dalla  stessa
giurisprudenza  della  S.C., (laddove (Sez. I, Sentenza n. 9609 del 2
marzo  2004,  n. 227224)  veniva  osservato che «in presenza del gia'
esistente decreto motivato di espulsione emesso dal prefetto ai sensi
dell'art. 13, comma terzo, del t.u. da eseguirsi normalmente, in base
al successivo comma quarto dello stesso articolo, con accompagnamento
coattivo  alla  frontiera,  salvi  i  casi in cui debbasi disporre il
trattenimento,  parimenti  coattivo,  presso un centro di permanenza,
l'ordine   emanato  ex  art.  14,  comma 5-bis  rappresenta,  tra  le
soluzioni  normativamente  (e  tassattivamente)  previste, quella piu
favorevole  all'interessato,  il  quale,  pertanto, non ha titolo per
dolersene».
    In   sostanza,   in   un   sistema  incentrato  sulla  previsione
dell'immediata  esecutivita'  del decreto di accompagnamento coattivo
alla  frontiera  previsto come generale modalita' di esecuzione delle
espulsioni  (e,  si e' visto, senza possibilita' per l'interessato di
poter  svolgere  le  proprie  deduzioni difensive in una qualche sede
giurisdizionale,   prima  dell'esecuzione  dell'accompagnamento),  la
circostanza  che  il  questore,  comunque  obbligato a dare immediata
esecuzione  al  decreto  di espulsione, si avvalesse a tal fine dello
strumento  previsto  dail'art. 14, comma 5-bis, ravvisando sulla base
di  valutazioni  comunque  discrezionali l'impossibilita' di eseguire
immediatamente   l'accompagnamento,  costituiva  sostanzialmente  uno
degli «sbocchi obbligati» della procedura di espulsione, profilandosi
anzi  nell'ambito  di  essi  come  quello,  in  ultima  analisi, meno
affittivo  per il destinatario, in quanto non comportante restrizioni
fisiche   alla   di   lui  liberta'  personale  (a  differenza  dell'
accompagnamnento ma anche del trattenimento).
    Vero  che,  dall'inosservanza dell'ordine de qua conseguivano per
l'interessato  sanzioni penali (peraltro di natura conttravvenzionale
e   quindi   insuscettibili   di  fondare  l'applicazione  di  misure
cautelari)   ed   anche   (almeno  fino  all'intervento  della  Corte
costituzionale  di  cui  alla  sentenza  n. 223/2004)  la  previsione
dell'arresto  obbligatorio  in  flagranza,  ma  tali  esiti non erano
sostanzialmente difformi da quelli che sarebbero derivati ex art. 13,
comma 13 al soggetto espulso mediante accompagnamento alla frontiera,
cosicche'   anche  sotto  tale  profilo  non  era  individuabile,  in
conseguenza  dell'adozione  della  procedura  ex art. 14, comma 5-bis
alcun  effettivo  pregiudizio  per  l'interessato  maggiore di quello
suscettibile di derivare dalla procedura esecutiva ordinaria prevista
ex art. 13, comma 4 o da quella disciplinata dall'art. 14 comma 1.
    D'altra  parte,  neppure  il  rilievo che la procedura ex art. 14
comma  5-bis  comportava  per  l'interessato  la non applicazione del
procedimento  giirisdizionale  di  convalida  previsto, con la di lui
obbligatoria  presenza  e  facolta' di controdedurre, dai commi 3 e 4
dello  stesso  art. 14, procedimento avente per oggetto la cognizione
anche  di parte degli stessi presupposti supportanti l'intimazione (e
cioe'  l'impossibilita'  di  immediata  esecuzione  delle  espulsione
mediante  accompagnamento  coattivo)  poteva  determinare una diversa
valutazione in tema di legittimita' della procedura de qua.
    Ed  infatti  nell'impianto normativo della legge n. 189/2002 quel
procedimento  di convalida era stato ritenuto necessario unicamente a
fronte della necessita' di disporre nei confronti dell'interessato la
misura  del  trattenimento,  in  ordine alla quale soltanto era stato
ravvisata da quel legislatore l'esigenza di garantire una immediata e
piena tutela giurisdizionale.
    Tale  scelta  legislativa  era stata evidentemente adottata sulla
valutazione  che  la  sola  misura  del trattenimento, implicando una
restrizione  della  liberta'  personale  di  durata  prevedibilinente
apprezzabile,   richiedesse   le   previste   garanzie   (non   pero'
l'assistenza  del difensore), invece non reputate necessarie rispetto
all'accompagnamento coattivo, di per se' comportante, almeno sotto il
profilo  della  restrizione  fisica  del destinatario, una piu' breve
coazione  in  quanto circoscritta al solo allontanamento immediato di
costui  dal  territorio nazionale e quindi destinata ad esaurirsi, in
quanto tale, una volta eseguito materialmente detto allontanamento.
    E'  ben  vero  che  oggetto  della convalida de qua erano anche i
presupposti  di  cui  all'art. 13  (in  cio'  la  relativa cognizione
coincidendo  con  quella  che  sarebbe stata altrimenti oggetto della
convalida   ex   post  dell'accompagnamento  coattiva  immediatamente
eseguito)  ma detta previsione poteva allora spiegarsi con ragioni di
mera  economia  processuale  tali  da rendere opportuna, allorche' si
doveva   procedere   al   trattenimento   e   quindi   al   controllo
giurisdizionale  della  relativa  legittimita', un'anticipazione (non
comportante  alcun  indugio  rispetto  all'esigenza di dare immediata
attuazione   all'espulsione,   gia'   esclusa   nella   sua  concreta
fattibilita' dal ricorso alla procedura ex art. 14 comma 1) anche del
vaglio  concernente  la  legittimita'  dell'accompagnamento coattivo,
costituente  comunque  uno  degli  esiti espressamente previsti della
stessa procedura di trattenimento (pertanto anch'essa tendenzialmente
prodromica  ad  un  futuro  accompagnamento  coattiva, da attuarsi de
plano  una  volta  venute  meno le ragioni che ne avevano determinato
all'inizio la non fattibilita).
    Era  quindi  coerente con tale impianto che, una volta scartato -
pur  nell'ambito dei presupposti di cui all'art. 14 - il ricorso alla
misura  del  trattenimento,  nessuna  necessita' fosse prevista di un
qualsiasi  vaglio  preventivo  dei requisiti previsti dagli art. 13 e
14,  per  emanare  l'intimazione  ex  art. 14,  comma 5-bis e cio' in
quanto:
      rispetto  a  quelli  di cui all'art. 13 era gia' escluso in via
ordinaria  un  tale  vaglio  preventivo,  sussistendo  unicamente  la
procedura cartolare di convalida ex post
      rispetto  a  quelli ulteriori di cui all'art. 14 il legislatore
aveva    evidentemente    ritenuto    che   il   relativo   controllo
giurisdizionale,   nel   contraddittorio   con  l'interessato,  fosse
richiesto  unicamente  quando  gli  stessi  (di per se' estranei alla
sfera  di  valutazione  circa la legittimita' dell'espulsione e della
relativa  esecuzione, in quanto pertinenti essenzialmente ad esigenze
organizzative  ravvisate  dall'amministrazione  procedente) venissero
fatti  valere per supportare la misura restrittiva del trattenimento,
ma  non  anche  in  vista  della  sola  intimazione, misura esecutiva
dell'espulsione  insuscettibile di recare al destinatario (per quanto
si  e'  ampiamente evidenziato in precedenza) un pregiudizio maggiore
di  quello  derivante  dall'accompagnamento coattivo, a propria volta
sottratto ad ogni verifica preventiva di legittimita'.
      L'intervento  della  Corte  costituzionale di cui alla sentenza
n. 222/2004 ed conseguenti interventi del legislatore.
    7.  -  Tale  essendo  il  quadro  normativo derivante dalla legge
n. 189/2002  e la prassi consolidatasi in vigenza della stessa, sulla
materia  e'  venuta  ad incidere - per quanto interessa ai fini della
presente  decisione - la sentenza 8-15 luglio 2004 n. 222 della Corte
costituzionale  che  ha  dichiarato  «l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 13,  comma  5-bis  del  decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286,  nella  parte in cui non prevede che il giudizio di convalida
debba   svolgersi   in   contraddittorio  prima  dell'esecuzione  del
provvedimento  di  accompagnamento  alla  frontiera,  con le garanzie
della difesa».
    A   seguito   di  detta  pronuncia  il  legislatore,  allo  scopo
esplicitamente  dichiarato  nei  lavori  preparatori,  di adeguare la
normativa vigente alla pronuncia della Corte costituzionale (peraltro
avente   immediata   efficacia   abroativa   dell'istituto   ritenuto
illegittimo)  interveniva  sull'impianto del d.lgs. n. 286/1998 (come
risultante   a   seguito   delle   modifiche  apportate  dalla  legge
n. 189/2001)  con il d.l. 14 settembre 2004, n. 241 pubblicato nhella
G.U.  del  14  settembre  2004,  n. 216  che  veniva  successivamente
convertito  con  modificazioni  nella  legge 12 novembre 2004, n. 271
pubbl. nella G.U. del 13 novembre 2004, n. 267.
    Per effetto di tale intervento legislativo la materia concernente
le  modalita'  di  esecuzione  dell'espulsione amministrativa e' oggi
regolata dalla nuova stesura dell'art. 13, comma 5-bis che si riporta
testualmente di seguito:
        «Nei  casi  previsti  ai  commi  4  e  5 il questore comunica
immediatamente   e,   comunque,  entro  quarantotto  ore'  dalla  sua
adozione,   al   giudice   di  pace  territorialmente  competenze  il
provvedimento   con   il  quale  e'  disposto  iaccompagnamento  alla
frontiera.   L'esecuzione   del   provvedimento   del   questore   di
allontanamento   dal   territorio  nazionale  e'  sospesa  fino  alla
decisione  sulla  convalida.  L'udienza per la convalida si svolge in
camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente
informato  e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si
applicano  le  disposizioni  di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8, in quanto compatibili.
    il  giudice  provvede alla convalida, con decreto motivato, entro
le  quarantotto  ore successive, verificata l'osservanza dei termini,
la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato,   se   comparso.   In  attesa  della  definizione  del
procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei
centri  di  permanenza  temporanea ed assistenza, di cui all'articolo
14,  salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui
e'  stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del
trasferimento  in  uno dei centri disponibili. Quando la convalida e'
concessa,  il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa
esecutivo.  Se la convalida non e' concessa ovvero non e osservato il
termine  per  la  decisione, il provvedimento del questore perde ogni
effetto.  Contro  il  decreto di convalida e' proponibile ricorso per
cassazione.   Il   relativo   ricorso   non   sospende   l'esecuzione
dell'allontanamento   dal   rerritorio   nazionale.   Il  termine  di
quarantotto  ore  entro  il  quale il giudice di pace deve provvedere
alla   convalida   decorre   dal   momento  della  comunicazione  del
provvedimento alla cancelleria.»
    Con  la stessa legge, sono state apportate ulteriori modifiche al
testo  normativo,  evidentemente  funzionali  ad adeguarne l'impianto
complessivo alla nuova disciplina dell'esecuzione dell'espulsione.
    Di   particolare  significativita',  nel  quadro  della  presente
valutazione  (per  quanto si avra' modo di evidenziare infra) risulta
peraltro  la  modifica  apportata  alla  procedura di convalida della
misura del trattenimento, evidentemente volta ad uniformare, ma anche
a  coordinare  detta  procedura con quella, divenuta obbligatoria nei
termini   previsti   dalla   Corte   costituzionale   e  recepiti  da
legislatore,  modifica  che risulta dalla nuova stesura dell'articolo
14 comma 4 che si riporta testualmente di seguito:
        «L'udienza  per la convalida si svolge in camera di consiglio
con  la  panecpazione  necessaria  di  un  difensore  tempestivamente
avvertito.  L'interessato  e'  anch'esso  tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in
quanto  compatibili  le  disposizioni  di  cui  al sesto e al settimo
periodo  del  comma  8  dell'articolo  13.  Il  giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei requisiti
previsti  dall'articolo  13  e  dal  presente  articolo,  escluso  il
requisito  della  vicinanza  del  centro  di permanenza temporanea ed
assistenza  di  cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso,
il  provvedimento  cessa  di  avere  ogni  effetto  qualora  non  sta
osservato  il  termine  per  la  decisione.  La convalida puo' essere
disposta   anche   in   occasione  della  convalida  del  decreto  di
accompagnamento  alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione».
    L'interpretazione   dell'istituto   previsto  dall'art. 14  comma
5-bis,  nella prassi amministrativa e negli orientamenti degli organi
di  polizia  giudiziaria  e requirenti, dopo l'intervento della Corte
costituzionale.
    8.  - Tale essendo la normativa oggi vigente in materia, non puo'
sfuggire, a giudizio dello scrivente, che la stessa, nel suo impianto
complessivo,  sia  oggi  radicalmente  modificata  rispetto  al testo
anteriore,  e  cio'  in  virtu'  di  interventi  la cui perentorieta'
risalta  per  essere  derivati gli stessi, prima che da un'iniziativa
del  legislatore,  da  una pronuncia di illegittimita' costituzionale
incentrata   sulla   necessita'  di  assicurare  garanzia  a  diritti
fondamentali  della  persona  quali il diritto alla liberta' e quello
alla difesa.
    In  detto  contesto  risalta  pero'  il  dato  che  -  come  gia'
evidenziato in premessa - il sistema delle espulsioni risulta tuttora
fortemente  caratterizzato,  nei  fatti,  da  una modalita' esecutiva
(quella  cioe'  prevista  dall'articolo  14  comma  5-bis)  la quale,
nonostante   nell'impianto   della   legge  abbia  natura  senz'altro
residuale, continua a venire adottata quale strumento sostanzialmente
ordinario di esecuzione delle espulsioni.
    Un  tanto  puo'  anche  spiegarsi con l'oggettiva difficolta' che
l'amministrazione incontra, per i motivi piu' svariati, ad attuare la
misura dell'accompagnamento alla frontiera, senonche' cio' che rileva
ai  fini  della presente valutazione e' la circostanza che l'art. 14,
comma  5-bis, anche dopo le modifiche apportate alla disciplina delle
espulsioni  conseguenti  all'intervento  della  Corte costituzionale,
viene  interpretato  nel senso che ai fini di emanare l'intimazione a
lasciare  lo  Stato  immediatamente  dopo  l'espulsione,  non  vi sia
necessita'  ex  lege  di un provvedimento di convalida dell' AG (oggi
giudice  di  pace) adottato secondo le forme vigenti per le procedure
previste dall'art. 13 e 14.
    In  sostanza,  mentre  e' incontrovertibile, dal tenore letterale
della  norma,  che  nessun  procedimento  di  convalida  e'  previsto
espressamente  con riguardo all'intimazione in se', l'interpretazione
«vivente»   dell'istituto  esclude  altresi'  la  necessita'  che  il
questore  prima  di  provvedere  ai sensi dell' art. 14, comma 5-bis,
debba  comunque promuovere una delle due procedure garantite previste
per   la   convalida   dell'accompagnamento  alla  frontiera  (misura
esecutiva    «tipo»   delle   espulsioni)   o   rispettivamente   del
trattenimento  (misura  temporanea prodromica all'accompagnamento nei
casi  in cui quest'ultimo non sia immediatamente attuabile, tanto che
la  relativa convalida ricomprende anche la valutazione dei requisiti
per  l'accompagnamnento) in modo da far precedere anche l'intimazione
(come  e'  oggi  per  le  altre  modalita'  esecutive dell'espulsione
disciplinate  dagli  artt. 13  e 14) da una pronuncia giurisdizionale
sulla  sussistenza  dei  requisiti  per  dare  esecuzione  al decreto
prefettizio.
    Con riguardo a tale interpretazione, si e' gia' accennato come la
disamina  del  sistema, normativa ben potrebbe dare adito a dei dubbi
circa  la  relativa  correttezza,  essendo  in  effetti individuabili
diversi  elementi  significativi  su  cui  poter  fondare una diversa
lettura  della norma in oggetto. In particolare potrebbe giungersi ad
una  interpretazione  opposta (sul profilo teste menzionato) a quella
oggi  consolidata  valorizzando,  con  diverse argomentazioni e sotto
svariati   profili,   la   pacifica  natura  di  modalita'  esecutiva
sussidiaria dell'espulsione che caratterizza l'intimazione ex art. 14
comma  5-bis e cosi' concludendo nel senso che il potere del questore
di intimare lo straniero nei termini e con gli effetti previsti dalla
norma   de   qua   sorga   solo   quando  l'espulsione  sia  divenuta
giuridicamente  eseguibile  (a  seguito  della convalida) e pero' non
materialmente  attuabile  con  lo  strumento dell'accompagnamento, ma
invece  non  sussista  fino  a che l'espulsione non e' eseguibile per
mancato esperimento della procedura di garanzia giurisdizionale.
    In    una   tale   ottica,   la   necessita'   che   l'esecuzione
dell'espulsione   (quali  che  saranno  poi  le  modalita'  esecutive
adottate  dal questore), sia comunque condizionata dalla convalida di
un   decreto  di  accompagnamento  coattivo  potrebbe  anche  trovare
conforto   dal   tenore  letterale  del  nuovo  testo  normativo,  in
particolare   laddove  nel  ridisegnare  la  procedura  di  convalida
prevista  per  la  misura  del  trattenimento temporaneo (ed avente i
medesimi presupposti dell'ordine previsto dal successivo comma 5-bis)
il  legislatore  ha  inserito  la previsione giusta cui «la convalida
puo'  essere  disposta anche in occasione della convalida del decreto
di  accompagnamento  alla frontiera», dalla quale parrebbe desumibile
la  necessita'  di  incardinare  comunque  il  procedimento garantito
previsto  dall'attuale  art. 13  comma  5-bis, anche quando sono gia'
emerse   le   condizioni   ostative   alla   materiale  eseguibilita'
dell'accompagnamento   coattivo,  salva  sempre  la  possibilita'  di
convertire in intinere la procedura ex art. 13, comma 5-bis in quella
prevista   dall'art. 14,  comma  4  e  strumentale  all'adozione  del
trattenimento temporaneo.
    Senonche',   nonostante   la   pluralita'   degli   elementi  ben
valorizzabili  a  riscontro  di  una  tale  interpretazione, non puo'
nascondersi  come  il  tenore  letterale della norma di cui si tratta
renda   quantomeno   incerta   la  possibilita'  di  ricostruirne  il
significato  nel  senso  da  ultimo  prospettato,  cosicche' anche le
ulteriori e piu' specifiche argomentazioni che potrebbero supportarne
una  tale  lettura  non  paiono  di per se' dirimenti, in particolare
dinanzi   alla   consolidata   adesione   (da   parte  dell'autorita'
amministrativa  competente,  degli  organi  di  polizia giudiziaria e
degli  uffici requirenti) all'interpretazione giusta cui il potere di
intimazione  previsto  dall'art.  14, comma 5-bis in capo al questore
sia  tuttora disegnato come avulso da qualsiasi necessita' del previo
esaurimento   di  uno  dei  due  procedimenti  garantiti  piu'  volte
menzionati.
    Preso  atto  di un tanto, si deve pero' rilevare come la norma in
esame, una volta recepitane l'interpretazione oggi prevalente, presti
il  fianco  a  plurimi  dubbi  di  illegittimita' costituzionale, sia
rispetto  ai  medesimi parametri di cui alla sentenza n. 222/04 della
Corte  costituzionale,  sia  alla  luce della stessa disciplina delle
espulsioni  oggi  vigente, nel cui contesto l'istituto in esame svela
evidenti  e  plurimi  profili  di irragionevolezza ed incongruita', a
loro    volta   comportanti   ulteriori   dubbi   di   illegittimita'
costituzionale  per  disparita'  di trattamento rispetto a situazioni
soggettive   qualificate  (sotto  i  medesimi  profili  di  rilevanza
costituzionale gia' posti a fondamento della pronuncia appena citata)
da contenuti e caratteristiche sostanziali tra loro identiche.
    I profili di ritenuta illegittimita' costituzionale.
    9.  -  Si  deve  cosi'  in  primo luogo rilevare come la norma in
esame,  nella parte in cui prevede la possibilita' per il questore di
procedere  ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis in assenza di un previo
vaglio  giurisdizionale  in ordine alla sussistenza dei requisiti per
eseguire l'espulsione (vaglio dato oggi dal procedimento di convalida
dell'accompagnamento  coattivo  e  comunque  ricompreso  anche  nella
convalida  del trattenimento) presenti risvolti di evidente contrasto
con i medesimi parametri costituzionali gia' posti a fondamento della
declaratoria  di illegittimita' della normativa che pfevedeva la sola
convalida  cartolare  ex  post  del  provvedimento di accompagnamento
coattivo, di cui alla sentenza n. 22204.
    In   proposito  pare  di  dover  senz'altro  escludere  qualsiasi
decisiva  valenza  in  senso  contrario  a  quanto qui ritenuto dell'
argomento  secondo cui la misura dell'intimazione non sarebbe affatto
equiparabile a quella dell'accompagnamerito coattivo, non comportando
essa  una  diretta  restrizione  fisica  della liberta' personale del
destinatario,  ma  ponendo  soltanto  a  suo  carico  un  obbligo  di
condotta.
    Ed  invero  non  puo'  sfuggire  come  l'intimazione  de  qua sia
comunque caratterizzata da una intensissima efficacia coartante della
libera  determinazione  del  destinatario,  il  quale, per il caso di
trasgressione all'ordine:
        non  solo  (come  gia'  avveniva  anteriormente  alle  ultime
modifiche  fino alla sentenza n. 223/2004 della Corte costituzionale)
incorre nell'arresto obbligatorie in flagranza;
        ma  e'  altresi'  esposto  a  penale  responsabilita'  per un
delitto  punito  nel  minimo con (un anno di reclusione e nel massimo
con  quattro  anni  di  reclusione,  da  cio'  derivando  altresi' la
possibilita'  di  emettere  a  suo  carico  la misura cautelare della
custodia   in   carcere   (possibilita'  destinata  a  divenire  alta
probabilita'  di  concreta  applicazione  quantomeno nelle ipotesi di
successive  violazioni  della  medesima  norma,  di fronte alle quali
l'autorita'  giudiziaria, in un'ottica di corretta applicazione della
legge, non potrebbe esimersi dalla valutazione che comporta, sotto il
profilo  cautelare, la reiterazione di delitti della medesima indole,
puniti  con  pene edittali di simile gravita), ed inoltre, in caso di
pluralita' di condanne, la preclusione ad ottenere il beneficio della
sospensione condizionale;
        ed   e'  infine  esposto  alla  reiterazione  «a  catena»  di
provvedimenti   di   espulsione   anch'essi  eseguibili  nella  forma
dell'art. 14,   comma   5-bis  oltreche'  comportanti  a  loro  volta
conseguenze  penali  «a  catena»,  il  tutto  con il rischio che mai,
neppure  in  prosieguo,  gli  sia  data la possibilita' di difendersi
innanzi ad un giudice prima dell'esecuzione dei provvedimenti;
tutte  tali conseguenze e sanzioni essendo essenzialmente le medesime
che  la legge fa derivare dalla condotta di rientro nello Stato senza
autorizzazione da parte del soggetto espulso mediante accompagnamento
alla  frontiera  p.  e  p. dall'art. 13, comma 13, d.lgs. cit., detta
circostanza   facendo  vieppiu'  risaltare  la  natura  di  modalita'
esecutiva  dell'espulsione  propria  dell'intimazione  del  questore,
anche   sotto  il  profilo  dell'equipollenza  dei  relativi  effetti
pregiudizievoli, penali ed amministrativi, a carico del destinatario,
a quelli che conseguono da un eseguito accompagnamento.
    In   proposito   va   anche   rilevato   come   la  stessa  Corte
costituzionale  nella  sentenza  nr.  5/2004  dd. 18 dicembre 2003 ha
esplicitamente rilevato che «l'ordine di allontanamento viene emesso,
in   surroga   dell'accompagnamento,  proprio  nei  casi  in  cui  il
destinatario  versa  in  una  situazione  di rilevante difficolta' ad
adempierlo».
    Ora,   a   fronte   di   tali   conseguenze  della  trasgressione
dell'ordine,  non  si vede come poter escludere che lo stesso incida,
in   termini   oltremodo   penetranti,   sulla   liberta'   personale
dell'intimato,  il  che  rende  evidente  come,  in  presenza  di una
normativa   che  oggi  garantisce  il  controllo  giurisdizionale  in
contraddittorio  con  l'interessato  ed  il  diritto  di difesa prima
dell'accompagnamento  coattivo,  l'esistenza  nel  sistema di un tale
«buco»  nella  disciplina  dell'esecuzione dell'espulsione, entro cui
sono   totalmente   vanificate   le   garanzie  di  liberta'  sancite
dall'intervento  della  Consulta,  comporta  in  primo luogo di dover
sollevare  eccezione  di costituzionalita' della norma in esame nella
parte  de  qua,  fondata  sui  profili  gia'  accolti  dalla sentenza
n. 222/2004   concernenti   appunto   la  violazione  della  liberta'
personale e del diritto di difesa.
    In  effetti,  anche a prescindere dall'incidenza innegabile della
misura  dell'intimazione  pure  sulla  liberta'  personale  in  senso
stretto, la declaratoria di illegittimita' della precedente normativa
e'  stata  fondata, per quanto emerge dalla motivazione, non solo sul
ravvisato  contrasto  della  disposizione travolta con le garanzie di
liberta'   personale  previste  dall'art. 13  della  Costituzione  ma
altresi' sulla individuata violazione che ne derivava per il «diritto
di  difesa  dello  straniero nel suo nucleo incomprimibile» garantito
dall'art. 24 della Costituzione.
    E  preso  atto  di un tanto, pare quantomeno di dover individuare
(comunque  si  opini  rispetto  all'art. 13  Cost.) la violazione del
diritto  di  difesa)un  meccanismo come quello previsto dall'art. 14,
comma  5-bis,  d.lgs. 286/1998 in quanto azionabile, in esenzione del
controllo    giurisdizionale    dato   oggi   dalla   convalida,   in
contraddittorio   e  con  le  garanzie  della  difesa,  prevista  per
l'accompagnamento alla frontiera.
    10.  -  Al  di  la' dei dubbi di costituzionalita' della norma in
esame  che  si ricollegano (direttamente ai principi desumibili dalla
sentenza   n. 222/2004,   nell'attuale   assetto   complessivo  della
disciplina    delle    espulsioni    (quella   cioe'   i   risultante
dall'intervento della Consulta e da quello successivo del legislatore
dellalegge  n. 271/2004)  pare  altresi' di dover segnalare ulteriori
dubbi  in  ordine  alla  legittimita'  costituzionale  della norma in
esame,  incentrati  sulla  disparita'  di  trattamento  cui sono oggi
assoggettate  situazioni  identiche,  sulla  base  della  mera scelta
dell'autorita'  amministrativa  di  eseguire l'espulsione con l'una o
l'altra delle modalita' esaminate.
    In  proposito  si  sono  gia' messi in evidenza al par. prec. gli
elementi che assimilano grandemente l'incidenza formale e sostanziale
dell'intimazione a quelle spiegate dall'accompagnamento coattivo alla
frontiera.
    Ad  ulteriore  riprova  dell'irragionevolezza della divaricazione
che  oggi caratterizza i due istituti esecutivi dell'espulsione sotto
il  profilo della tutela giurisdizionale, merita pero' rimarcare come
nell'impianto  normativo  oggi  vigente  (ma,  sotto tale aspetto, la
situazione  era  identica  anche rispetto al precedente meccanismo di
convalida  cartolare  ex  post) il procedimento di convalida previsto
dall'art. 13,  pur  traendo  impulso dall'emanazione di un decreto di
accompagnamento  coattivo,  non  comporti  alcuna  delibazione  dello
strumento  esecutivo  in  se' (la cui individuazione, quale contenuto
tipico  del  provvedimento da sottoporre al giudice di pace e' invero
predeterminata   ex   lege   ed  e'  quindi  sottratta  al  sindacato
giurisdizionale)  ma abbia invece come oggetto la sola verifica della
legittimita'  dell'esecuzione  dell'espulsione, accertata la quale (e
quindi  rimosso  l'ostacolo  a  detta esecuzione derivante oggi dalla
pendenza  della procedura di convalida) ogni ulteriore valutazione se
dar  corso  al  convalidato  accompagnamento  o  invece  intimare  lo
straniero  ex  art. 14,  comma  5-bis  resta  demandata all'autorita'
amministrativa  procedente  sull  base delle valutazioni previste dal
complesso normativo in esame.
    Da  tale rilievo deriva l'evidente disparita' di trattamento oggi
esistente  rispetto a situazioni tra loro identiche, sotto il profilo
che mentre e' prevista una forma di tutela giurisdizionale garantita,
in  ordine  alla  eseguibilita'  del  decreto  prefettizio (sindacato
esteso anche alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13,
d.lgs.   n. 286/1998   per  disporre  l'espulsione  medesima)  quando
l'autorita'  amministrativa  si  risolva  a  darvi  esecuzione con la
modalita'  dell'accompagnamento coattivo (ipotesi nella quale e' oggi
e'  espressamente  previsto  che  «l'esecuzione del provvedimento del
questore  di  allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino
alla  decisione sulla convalida» ed altresi' che «se la convalida non
e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato termine per la decisione, il
provvedimento  del  questore  perde ogni effetto») ovvero ricorra, in
vista dell'accompagnamento, alla misura temporanea del trattenimento,
il  destinatario  dell'espulsione  e'  invece del tutto privo di tale
tutela  nell'ipotesi  in  cui  il  questore  reputi di dover eseguire
l'espulsione  medesima  mediante  l'intimazione  di  cui all'art. 14,
comma 5-bis.
    Ora,  e' ben vero che tale ultima modalita' esecutiva sussidiaria
e'  prevista  dalla  legge  in presenza di determinate condizioni (in
particolare l'assenza o l'incompletezza dei documenti per l'espatrio,
l'indisponibilita'  di vettore aereo ed altresi' la mancanza di posti
in  un  centro di permanenza temporanea) cosicche' la scelta se adire
tale  strumento  in  luogo di quello previsto in via principale anche
«saltando» il trattenimento temporaneo non sarebbe, a stretto rigore,
rimessa alla semplice discrezionalita' dell'autorita' procedente.
    Con  riguardo  a  tali  presupposti  si deve pero' in primo luogo
rilevare  come la giurisprudenza della S.C. si sia finora pronunciata
assai  restrittivamente  circa la sindacabilita' da parte del giudice
penale  del  merito  della  motivazione  adottata dal questore, ed in
proposito  si  richiama la gia' citata Cass. Sea. 1, Sentenza n. 9609
del  2  marzo  2004 Rv. 227224 che ha invero escluso la necessita' di
apposita e specifica motivazione del provvedimento emanato ex art. 14
comma  5-bis  in  ordine  alle  ragioni  per le quali non fosse stato
possibile  trattenere  lo  straniero  presso  un centro di permanenza
temporanea  ovvero  eseguirne  l'espulsione  con accompagnamento alla
frontiera.
    Deriva   da  cio'  che,  in  concreto,  le  motivazioni  di  tali
provvedimenti  ben  possono  essere,  come  lo  sono  anche  nel caso
dell'odierna   imputata,   sostanzialmente   tautologiche  in  quanto
circoscritte  alla mera riproduzione della formula di legge, senza la
concreta  possibilita'  di  un controllo a posteriori delle stesse da
parte  del giudice penale investito della cognizione del reato di cui
all'art. 14, comma 5-ter.
    A prescindere da tali profili si deve comunque evidenziare come i
presupposti  (contemplati  dall'art. 14 comma 5-bis a giustificazione
del  potere  del  questore  di  provvedere ai sensi di tale norma non
hanno,  evidentemente,  alcuna  attinenza ai diritti fondamentali del
destinatalo  del  provvedimento (in particolare la liberta' personale
ed il diritto di difesa) a tutela dei quali la sentenza n. 22/2004 ha
ritenuto   l'illegittimita'   costituzionale   del  sistema  ad  essa
previgente,  incentrato sull'immediata eseguibilita' dell'espulsione,
e  si rivelano pertanto del tutto inidonei a poter fondare una valida
compressione  di  quei  diritti,  tanto  piu'  oggi in presenza della
tutela   giurisdizionale  garantita  dinnanzi  alle  altre  modalita'
esecutive dell'espulsione.
    11.  -  Del  resto,  anche  limitando  la  disamina dell'istituto
nell'ambito  sistematico  della  procedura prevista dall'articolo 14,
quella  cioe'  incentrata  sul  trattenimento  provvisorio,  nel  cui
contesto   e'   stata   sussidiariamente   prevista  al  comma  5-bis
l'intimazione del questore, si evince oggi che detta intimazione puo'
essere emanata,
        sia  quando  non  sia stato possibile trattenere la straniera
presso un centro di permanenza temporanea,
        sia quando siano trascorsi i termini di permanenza senza aver
eseguito l'espulsione o il respingimento
e  cio'  fa  risaltare  come,  delle due ipotesi previste, la seconda
consegiua  strutturalmente all'esperimento del procedimento garantito
di  convalida  ex  art. 14  (che  - lo si rammenta ancora una volta -
investe    ex    lege    anche    i    requisiti    di   legittimita'
dell'accompagnamento  coattivi  ex  art. 13,  oltre  alle  condizioni
necessarie  per  supportare  il trattenimento), cosicche' anche sotto
tale  profilo,  risulta  del  tutto  irragionevole  una cosi' vistosa
disparita'  di  presupposti  tra  le  due  possibilita'  di applicare
l'identica  misura  esecutiva  (comportante  in  entrambi  i  casi di
identici   effetti   amministrativi   e   penali  nei  confronti  del
destinatario),
        una   delle   quali   (consequenziale   alla   procedura   di
trattenimento)   ha   come   presupposto  una  procedura  qualificata
dall'intervenuto vaglio della convalida,
        mentre  l'altra, prevista immediatamente prima dalla medesima
disposizione  ed  in  alternativa  ad essa (e cioe' quella incentrata
sull'impossibilita'     materiale    del    trattenimento    valutata
discrezionalmente dall'autorita' amministrativa), risulta contemplata
a  titolo  di  immediata  esecuzione  dell'espulsione  ed  in difetto
qualsiasi previo controllo giurisdizionale.
    12. - Uteriore riprova dell'irragionevolezza della previsione cui
all'art. 14,   comma   5-bis  (nella  parte  oggetto  della  presente
ordinanza)  si  ricava dal rilievo che nel vigente sistema non sembra
sostenibile  (comunque  si  opini sull'interpretazione della norma in
esame)   che,  una  volta  rigettata  la  convalida  del  decreto  di
accompagnamento  coattivo  che  abbia  pertanto perduto ogni effetto,
possa  permanere  in  capo  al  questore  la possibilita' di eseguire
comunque l'espulsione mediante l'intimazione ex art. 14 comma 5-bis.
    Ed  invero  risalta  come  una tale possibilita' comporterebbe il
totale svuotamento delle garanzie inserite nella disciplina normativa
all'esito  della declaratoria di illegittimita' costituzionale, visto
che  sarebbe  cosi'  consentito  all'autorita' amministrativa di dare
comunque   esecuzione   all'espulsione   -  pur  in  presenza  di  un
provvedimento  giudiziario  che  abbia  accertato l'insussistenza dei
presupposti  per eseguiria - mediante una modalita' esecutiva affatto
non  prevista  in  via  autonoma,  ma  invece  sul  presupposto della
possibilita' giuridica di dare attuazione all'accompagnamento.
    Ora,  argomentando  a contrario da tale ultimo rilievo, si giunge
vieppiu'   ad   apprezzare  come  l'attuale  previsione,  giusta  cui
l'emanazione  del  decreto  di  accompagnamento  coattivo  e  la  sua
successiva  sottoposizione  al  controllo  giurisdizionale  non  sono
condizioni   necessarie   a   che   il   questore   possa  provvedere
immediatamente ex art. 14, comma 5-bis (cosi' evitando l'eventualita'
di  un  effetto  preclusivo  ad eseguire l'espulsione derivante da un
provvedimento  di  diniego della convalida), porti - al solo esito di
valutazioni    concernenti    profili    di   natura   eminenternente
organizzativa   dell'amministrazione   procedente   -  a  conseguenze
pratiche  di  irragionevole  disparita'  di  trattamento tra soggetti
tutti  accomunati  dall'essere  destinatari  di  un  provvedimento di
espulsione.
    Detto  altrimenti,  la  norma  della  cui legittimita' si dubita,
comporta che l'attivazione delle garanzie, attinenti alla sfera della
liberta'   personale   e  del  diritto  di  difesa  individuate  come
perentorie   dalla   Corte   costituzionale,   siano   in  definitiva
subordinate,  dinanzi a situazioni identiche (per la parte che rileva
rispetto   a   tali   garanzie)  alla  scelta  (di  fatto  ampiamente
discrezionale)  dell'autorita'  amministrativa  di esperire o meno la
procedura  diretta  ad  eseguire (previa convalida) l'accompagnamento
coattivo  (individuato  dalla legge come modalita' «istituzionale» di
esecuzione  dell'espulsione,  tanto  da  dover essere necessariamente
prescritto  nel  decreto prefettizio, tutte le altre essendo previste
in via del tutto subordinata ad esso e - oggi - sul presupposto della
accertata legittimita' di quest'ultimo nel caso concreto).
    13.  -  Tutto  quanto  precede comporta, conclusivamente di dover
segnalare  la  norma  in  esame  anche  alla luce della disparita' di
trattamento  che  essa  svela  (violando quindi l'art. 3 in relazione
all'art. 10  della  Costituzione  che estende agli stranieri presenti
sul  territorio della Repubblica la vigenza dei principi fondamentali
di uguaglianza davanti alla legge e pari dignita' sociale), sotto gli
svariati   profili   teste'  esaminati,  quanto  ad  incidenza  sulle
situazioni   soggettive   dei  destinatari  di  un  provvedimento  di
espulsione.
    Ed  invero, per effetto della norma segnalata, la fruizione della
tutela   giurisdizionale   data   dalla   fase   della  convalida  e'
riconosciuta  o  negata  al  soggetto  destinatario  di un decreto di
espulsione  (prima  che  in un modo o nell'altro il provvedimento sia
immediatamente  eseguito  con  tutte le conseguenze di legge gravanti
sul destinatario in caso di violazione degli obblighi derivanti a suo
carico  dalla  modalita'  esecutiva adottata dall'amministrazione), a
seconda  che,  per  eseguire  l'espulsione  venga scelta la modalita'
individuata  in via principale dalla legge nell' accompagnamento alla
frontiera  previa  convalida  del giudice, ovvero quella disciplinata
dall'art.    14,    comma    5-bis   (avente   natura   di   «surroga
dell'accompagnamento»,   secondo   l'espressione  di  cui  alla  gia'
richiamata, Sent. n. 5/2004 della Corte costituzionale) in virtu' del
quale  l'intimato  e' - in sostanza - immediatamente obbligato a dare
egli  stesso  attuazione  alla propria espulsione, senza possibilita'
alcuna  di  potersi  previamente  difendere innanzi ad un giudice, in
ordine  alla  sussistenza  dei presupposti di legge supportanti detto
obbligo.
    14.  -  Resta  solo  da aggiungere come non sembri poter spiegare
alcuna  rilevanza  contraria  a  quanto qui ritenuto (nel senso cioe'
della   sostanziale   e   formale   equipollenza   tra   gli  effetti
dell'intimazione   del  questore  e  quelli  scaturenti  dalle  altre
modalita'  esecutive  dell'espulsione)  la previsione, quale elemento
costitutivo  del  reato  p.  e  p.  dall'art.  14, comma 5-ter d.lgs.
n. 286/1998,  dell'assenza  di un giustificato motivo alla base della
condotta  dello  straniero  espulso  trattenutosi nello Stato dopo il
termine di cinque giorni.
    Ed  infatti (anche a prescindere dal rilievo che detta previsione
concerne  esclusivamente  la disciplina del reato per cui si procede,
ma  non  investe  affatto  il  complesso  sistema  delle  conseguenze
amministrative  e  penali  «a  catena»  dell'eventuale  trasgressione
all'intimazione   previste   dai   commi  successivi  dell'  art. 14,
oltreche'  -  per il caso di rientro dello straniero nello Stato dopo
che abbia ottemperato all'intimazione - dalla norma incriminatrice di
cui   all'art. 13/   comma  13),  va  osservato  che  la  valutazione
concernente  l'assenza o l'esistenza di giustificato motivo alla base
del  mancato  adempimento  non  ha  alcuna  attinenza ai requisiti di
legittimita'  dell'espulsione  e  della relativa esecuzione immediata
(profili  costituenti  oggetto  del  giudizio  di  convalida), invece
inerendo  a tutt'altra sfera, vale a dire (per quanto ancora un volta
puntualizzato  dalla Corte costituzionale, nella gia' citata sentenza
n. 5/2004 dd. 18 dicembre 2003) a «situazioni ostative di particolare
pregnanza,  che  incidano  sulla  stessa  possibilita', soggettiva od
oggettiva,   di   adempiere   all'intimazione,   escludendo/a  ovvero
rendendola  difficoltosa o pericolosa» (ma «non anche ad esigenze che
riflettano  la  condizione  tipica  del «migrante economico», sebbene
espressive di istanze in se' e per se' pienamente legittime»).
    15.  -  Gli  argomenti che precedono, confermando la rilevanza ai
fini  del  decidere  della  questione  proposta  e  la  non manifesta
infondatezza  della  stessa,  inducono questo giudice a rimettere gli
atti alla Corte costituzionale per le valutazioni di competenza.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritiene  che  ai  fini  del  presente  provvedimento  non  appare
manifestamente infondata la questione di legittimita', Costituzionaie
dell'art.  14, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dalla
legge  12  novembre  2004  n. 271 - nella parte in cui prevede che il
questore  possa  dare  immediata  esecuzione al decreto di espulsione
intimando  allo  straniero  espulso  di  lasciare il territorio dello
Stato  entro  il  termine  di cinque giorni, senza necessita' che sia
previamente  richiesta e concessa dal giudice di pace la convalida di
un  decreto  di  accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13
comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dal d.l. 14 settembre
2004 n. 241 convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004
n. 271  o,  in  alternativa  la  convalida  di  un  provvedimento  di
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza
ai  sensi  dell'art. 14,  commi  da  1 a 5 d.lgs. n. 286/1998, ovvero
senza  che  sia  prevista analoga tutela giurisdizionale incidente in
modo  diretto  sull'intimazione  del  questore, per contrasto con gli
articoli  2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione secondo quanto esposto
nella motivazione
    Ritiene che la stessa sia rilevante ai fini del decidere;
    Sospende  il procedimento in corso per giudizio direttissimo, nei
confronti di Liou Xou E;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
    Ordina  altresi'  che,  a  cura  della  cancelleria,  la presente
ordinanza  sia notificata all'imputata, al difensore, al p.m. in sede
nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri; inoltre che la
stessa   venga   comunicata   ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
        Cosi' deciso in Gorizia, addi' 4 luglio 2005
                         Il giudice: Nicoli
05C1059