N. 386 SENTENZA 11 - 14 ottobre 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti - Ricorso della
  Regione   Friuli-Venezia   Giulia  nei  confronti  dello  Stato  in
  relazione  al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
  trasporti  di  nomina  del  Presidente  dell'Autorita'  portuale di
  Trieste - Intervento in giudizio dell'Autorita' portuale di Trieste
  - Ammissibilita' - Fondamento.
- Delibera  del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004; decreto del
  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 luglio 2004.
Porti  -  Autorita'  portuale  - Nomina del Presidente dell'Autorita'
  portuale  di  Trieste  disposta  con  decreto  del  Ministro  delle
  infrastrutture   e   dei  trasporti  -  Conflitto  di  attribuzione
  sollevato   dalla   Regione   Friuli-Venezia  Giulia  -  Denunciata
  illegittimita'   derivata   del   provvedimento   ministeriale  per
  illegittimita'   costituzionale   dell'art. 6   del  decreto  legge
  28 maggio  2004,  n. 136, gia' impugnato in via principale, recante
  modifiche  alle  procedure  di nomina del Presidente dell'Autorita'
  portuale   -   Lamentata   violazione   del   principio   di  leale
  collaborazione   -   Assunta   inapplicabilita'  del  decreto-legge
  28 maggio  2004,  n. 136,  nella  Regione  ricorrente, per avvenuto
  esercizio  della  potesta'  legislativa regionale in materia (legge
  Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17) - Impugnazione
  di provvedimento meramente attuativo di una norma assoggettabile, e
  di fatto assoggettata, a giudizio di legittimita' costituzionale in
  via principale - Inammissibilita' del ricorso.
- Delibera  del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004; decreto del
  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 luglio 2004.
- Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 10 della legge
  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(GU n.42 del 19-10-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito della
delibera  del  Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004 e del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 luglio 2004,
di  nomina,  senza previa intesa con la Regione, del Presidente della
Autorita'  portuale  di  Trieste,  promosso con ricorso della Regione
FriuliVenezia  Giulia  notificato il 10 settembre 2004, depositato in
cancelleria  il  16  settembre 2004 ed iscritto al n. 21 del registro
conflitti 2004.
    Visti  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri  nonche'  l'atto  di  intervento  dell'Autorita' Portuale di
Trieste.
    Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore
Romano Vaccarella.
    Uditi   gli   Avvocati   Giandomenico   Falcon   per  la  Regione
Friuli-Venezia  Giulia, Beniamino Caravita di Toritto per l'Autorita'
Portuale di Trieste nonche' l'Avvocato dello Stato Francesco Clemente
per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso per conflitto di attribuzioni notificato il 10
settembre  2004,  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia ha chiesto alla
Corte costituzionale di dichiarare che non spetta allo Stato nominare
con  decreto  ministeriale,  senza  previa  intesa con la Regione, il
Presidente dell'Autorita' portuale di Trieste e, conseguentemente, di
annullare  il  decreto  in  data  15 luglio  2004  del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' la delibera del Consiglio dei
ministri   in   data   3  giugno 2004,  per  violazione  della  legge
costituzionale  del  31 gennaio  1963,  n. 1  (Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia), e delle relative norme di attuazione;
degli  artt. 117  e  118 della Costituzione, in relazione all'art. 10
della  legge  costituzionale  del 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V  della parte seconda della Costituzione), e del principio di
leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.
    Premette  la ricorrente che la proposizione del conflitto segue a
quella  di un ricorso per impugnativa, in via principale, dell'art. 6
del  decreto-legge  28 maggio  2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per
garantire   la   funzionalita'   di  taluni  settori  della  pubblica
amministrazione),   il   quale   consente,  a  certe  condizioni,  di
prescindere  dall'intesa  con la Regione, richiesta dall'art. 8 della
legge  28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale)  per  la  nomina  del  Presidente  dell'Autorita' portuale;
ricorso del quale ricapitola le ragioni essenziali addotte a sostegno
della ritenuta illegittimita'.
    Ricordato  che,  in  base a quanto stabilito dall'art. 70, ultimo
comma,  dello  statuto  speciale,  e' stato costituito, con legge del
19 luglio  1967,  n. 589 (Istituzione dell'Ente autonomo del porto di
Trieste),  l'Ente  Autonomo del porto di Trieste, quale ente pubblico
economico,  sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero  della marina
mercantile,  la ricorrente osserva che l'art. 8, comma 1, della legge
n. 84  del  1994,  nella  sua  originaria formulazione, attribuiva un
ruolo  di  codeterminazione  alla Regione nella nomina del Presidente
dell'Autorita'  portuale  e  coinvolgeva  nella relativa procedura le
Province,   i  Comuni  e  le  Camere  di  commercio  territorialmente
competenti.  Sennonche' l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 ha
inserito  un  ulteriore  capoverso,  in  base  al  quale, esperite le
procedure  di  cui  al  comma 1,  qualora  entro trenta giorni non si
raggiunga  l'intesa,  il  Ministro  puo'  chiedere  al Presidente del
Consiglio  di  sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che
provvede con deliberazione motivata.
    Sarebbero  stati cosi' palesemente ristretti e sminuiti gli spazi
di   intervento   della   Regione,   e   per  giunta  in  un  assetto
costituzionale  che,  a  seguito della riforma del Titolo V, ha visto
l'espansione delle competenze di tale ente.
    In  realta'  la  disposizione  censurata,  pur  avendo  carattere
generale  ed  astratto,  si inserisce - sostiene la Regione - in modo
specifico  nel  quadro della vicenda che, da oltre un anno, impedisce
la  nomina del Presidente dell'Autorita' portuale di Trieste, vicenda
della  quale la ricorrente ripercorre i tratti essenziali nei termini
che seguono.
    Alla richiesta di designazione della terna di esperti tra i quali
effettuare  la  scelta  del  candidato  da  officiare nell'incarico -
richiesta  avanzata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con  nota  del  22 aprile 2003 - la Provincia e il Comune di Trieste,
quello  di  Muggia  e  la  locale  Camera  di  commercio rispondevano
indicando un unico nominativo.
    Malgrado  la  plateale  violazione della legge insita, a giudizio
dell'esponente,  in  questa unilaterale designazione, il Ministro, in
data  4 luglio  2003,  comunicava  alla  Regione di concordare con la
volonta'  espressa  dagli  enti  locali,  dichiarandosi  in attesa di
conoscere le sue determinazioni.
    Con  nota  del  successivo  8  luglio,  la  Regione esplicitava e
motivava  il  proprio  dissenso,  di  guisa che il Ministro, sia pure
attraverso l'uso dell'impropria formula «designazione del candidato»,
sollecitava gli enti locali a procedere ad una nuova indicazione.
    Peraltro,  ancora  una  volta,  questi  reiteravano  la  medesima
designazione.
    Avuta  notizia di cio', il Presidente della Regione, con nota del
7  agosto,  chiedeva  al  Ministro  di  attivare, entro il termine di
scadenza  dell'organo  uscente,  «la  procedura  di  nomina  prevista
dall'ultimo  periodo  del  comma 1  dell'art. 8 della legge n. 84 del
1994».
    Il  capo di  gabinetto del Ministro rispondeva che il riferimento
alla  «terna»,  contenuto  nella  norma  innanzi  citata,  non doveva
ritenersi  funzionale all'esplicazione di una possibilita' di scelta,
tra   piu'   candidati,  degli  organi  competenti  alla  nomina,  ma
determinato  piuttosto dalla appartenenza degli enti proponenti a tre
«tipi»  diversi,  di  modo  che la terna stessa ben poteva consistere
nell'indicazione di un unico candidato.
    Conseguentemente,   il   17 settembre   successivo   il  Ministro
riproponeva  per  la  nomina  il  nominativo  designato da Provincia,
Comuni e Camera di commercio interessati.
    La  Regione,  con  nota  di  due giorni dopo, ribadiva la propria
valutazione   negativa,   sottolineando  la  mancanza  nel  candidato
designato dei requisiti di legge, e segnatamente di quella «massima e
comprovata qualificazione professionale nel settore dell'economia dei
trasporti e portuali» richiesta dalla legge. Confermava, peraltro, il
proprio  intendimento  di  giungere,  entro  i  termini  di  scadenza
previsti dalla legge, alla nomina.
    A   tanto   non   seguiva  alcuna  risposta.  Inopinatamente,  il
10 ottobre  successivo  il  Ministro,  senza  consultare  la Regione,
procedeva  alla  nomina  di un Commissario dell'Autorita' portuale di
Trieste,  con  decorrenza dal 14 ottobre 2003, giorno successivo alla
scadenza  del  mandato  del  Presidente in carica (e, pertanto, senza
utilizzare  il  termine  di  ordinaria  prorogatio,  consentita dalla
normativa vigente).
    Nel  frattempo  la  Regione  elaborava  una  nuova disciplina del
settore  che,  approvata,  diventava  la  legge  24 maggio 2004 n. 17
(Riordino  normativo  dell'anno 2004  per  il  settore  degli  affari
istituzionali):  con  essa  la competenza a procedere alla nomina del
Presidente  dell'Autorita'  portuale  di  Trieste viene attribuita al
Presidente  della  Regione,  sia  pure d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture  e dei trasporti e a seguito di designazione, da parte
della  Provincia e del Comune di Trieste, di quello di Muggia e della
locale  Camera  di commercio, di «tre nominativi di esperti [...] nei
settori  dell'economia  dei  trasporti  e  portuale», e di altri «tre
soggetti»,  qualora,  con  atto motivato, il Presidente della Regione
solleciti l'indicazione di un'ulteriore terna. Al medesimo Presidente
della Regione, ferma la necessita' dell'intesa con il Ministro, viene
altresi'   riconosciuto   il   potere   di   revocare  il  Presidente
dell'Autorita'  portuale,  di  sciogliere  il  comitato portuale e di
procedere ad eventuali nomine commissariali.
    Con tale normativa la Regione, in attuazione del nuovo riparto di
competenze sancito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, viene in
sostanza ad invertire i ruoli assegnati dalla legge n. 84 del 1994 al
Presidente  della  Regione  e  al  Ministro,  conferendo  al primo la
responsabilita' del procedimento e il compito finale della nomina; al
secondo  la  funzione di dare la propria intesa, a salvaguardia degli
interessi generali del sistema portuale.
    Orbene  -  prosegue  l'esponente  - a soli due giorni di distanza
dalla  pubblicazione della legge regionale n. 17 del 2004, il Governo
adottava  il decreto-legge n. 136 del 2004, in base al quale, come si
e'  detto,  esperite  le  procedure  di cui al comma 1, qualora entro
trenta giorni non si raggiunga l'intesa, il Ministro puo' chiedere al
Presidente  del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei
ministri,  che provvede con deliberazione motivata. E cio' benche' il
27 maggio  2004  la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, venuta a
conoscenza   delle   intenzioni  del  Governo,  l'avesse  invitato  a
desistere,  contestualmente  sollecitando un incontro che consentisse
di arrivare ad una soluzione condivisa della questione.
    Venendo,  quindi, alle vicende successive al decreto-legge n. 136
del 2004, la Regione ricorrente deduce che - dopo aver proceduto alla
nomina  del  Commissario,  a  decorrere  dal  14 ottobre  2003  -  il
Ministro,   in   attuazione  del  menzionato  art. 6,  richiedeva  al
Presidente  del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei
ministri,  il  quale,  in data 3 giugno 2004, deliberava nel senso di
consentire  al  Ministro di procedere, previa acquisizione del parere
delle  competenti  Commissioni parlamentari, alla nomina a Presidente
dell'Autorita' portuale di Trieste del soggetto in relazione al quale
la   Regione   aveva  espresso  il  suo  motivato  dissenso:  e  cio'
«considerata  la necessita' di evitare l'ulteriore prosecuzione della
gestione  commissariale  [...]  e  [...]  altresi' l'univocita' della
designazione   da  parte  degli  enti  esponenziali  degli  interessi
maggiormente coinvolti nella nomina».
    La Regione contestava, in un telegramma inviato al Presidente del
Consiglio  e  al  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, il
mancato  rispetto  delle  procedure  previste  per  il raggiungimento
dell'intesa  nonche'  la violazione dell'art. 44 del suo statuto, che
fa  obbligo  di  convocare  innanzi  al  Consiglio  dei  ministri  il
Presidente  della Regione Friuli-Venezia Giulia quando debbano essere
trattate  questioni  che  riguardano  in  modo particolare la Regione
stessa:  rilievi  rimasti, in pratica, senza riscontro in un contesto
in cui i rapporti con l'autorita' governativa giungevano a livelli di
tensione tali che, per ottenere copia della deliberazione assunta dal
Consiglio,  la  Regione  era costretta ad attivare il procedimento di
accesso, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.
    E  infatti,  malgrado  tali rimostranze, il 15 luglio del 2004 il
Ministro nominava il Presidente dell'Autorita' portuale di Trieste.
    Peraltro, il decreto-legge n. 136 del 2004 veniva convertito, con
modificazioni,  nella  legge  27 luglio  2004, n. 186 (Conversione in
legge,  con  modificazioni,  del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, recante
disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della  pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione
di  deleghe  legislative  e  altre  disposizioni connesse): l'art. 6,
modificato,  diventava  l'art. 8,  comma 1-bis  della legge n. 84 del
1994,  in  base  al  quale, «esperite le procedure di cui al comma 1,
qualora  entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione
interessata,  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica
il  prescelto  nell'ambito  di  una  terna  formulata  a tal fine dal
Presidente  della  Giunta  regionale, tenendo conto delle indicazioni
degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato
e   agricoltura  interessati»,  segnatamente  prevedendosi  che  solo
laddove   l'esponente   della  Regione  non  provveda  alla  predetta
indicazione,  il  Ministro possa chiedere al Presidente del Consiglio
di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.
    Tuttavia  -  espone  la ricorrente - all'operativita' della nuova
normativa,  notevolmente migliorativa rispetto a quella contenuta nel
decreto,  e'  stata sottratta proprio la vicenda relativa al porto di
Trieste,  perche', con l'art. 1, comma 2, della legge di conversione,
sono  stati  «fatti salvi gli effetti degli atti compiuti» in base al
modificato  art. 6  del decreto, «fino alla data di entrata in vigore
della presente legge».
    Posto, allora, che l'unico provvedimento di tal tipo adottato dal
Ministro  e'  la  nomina  del  Presidente  dell'Autorita' portuale di
Trieste,  deve  dedursene - argomenta la ricorrente - che lo Stato ha
emanato  il decreto-legge n. 136 del 2004 al solo fine di superare il
dissenso  della  Regione  sul  nome  del soggetto poi officiato della
carica.
    In ordine alla questione del diritto applicabile in parte qua, la
ricorrente  sostiene  che,  in  base  al principio di specialita', la
nomina debba ora essere regolata dalla legge regionale.
    Peraltro,  anche  in  caso  di ritenuta, perdurante vigenza della
legislazione  statale,  gli  atti  impugnati sarebbero, a suo avviso,
ugualmente   illegittimi,   arbitrari   e   lesivi  delle  competenze
regionali,  in  quanto  affetti,  in  via derivata, dai medesimi vizi
denunciati  nel  ricorso  proposto  contro l'art. 6 del decreto-legge
n. 136 del 2004 (R.R. n. 79 del 2004), e cioe':
        1) violazione  dell'art. 117,  comma  terzo,  e dell'art. 118
della   Costituzione,  in  collegamento  con  l'art. 10  della  legge
costituzionale  n. 3  del 2001, in relazione all'eventuale ripristino
nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  della competenza ministeriale
alla nomina;
        2) violazione dei medesimi parametri nonche' del principio di
leale  collaborazione,  in relazione alla possibilita' che si proceda
alla nomina senza intesa della Regione;
        3)  in subordine, rispetto al punto 2, violazione delle norme
e  dei  principi costituzionali evocati, in relazione alla previsione
che  il  conflitto  venga  risolto  con la semplice prevalenza di una
delle  parti nonche', in via ulteriormente gradata, in relazione alla
previsione  «che  il  semplice passaggio di trenta giorni consenta la
sostituzione del Governo all'intesa».
    Ma,  oltre  alla «illegittimita' derivata per incostituzionalita'
dell'art. 6  del  decreto-legge  n. 136  del  2004»,  i provvedimenti
contro  i quali si appunta il conflitto sarebbero affetti da autonomi
profili di illegittimita':
        a) per  violazione  dell'art. 6  del decreto-legge n. 136 del
2004,  stante  l'omessa  designazione  della  terna di candidati e il
mancato esperimento del tentativo di accordo diretto con la Regione;
        b) per  violazione  dell'art. 6  del decreto-legge n. 136 del
2004, in relazione alla decorrenza del termine;
        c) per    violazione    dell'art. 44    dello   statuto   del
Friuli-Venezia  Giulia,  in base al quale il Presidente della Regione
deve  essere  invitato  a  intervenire  alle sedute del Consiglio dei
ministri,  per  essere  sentito, tutte le volte in cui debbano essere
trattate questioni che riguardano in modo particolare la Regione;
        d) per violazione del principio di leale collaborazione;
        e) per  investitura dell'unico candidato sul quale la Regione
aveva espressamente dissentito;
        f) per  inapplicabilita'  nella Regione Friuli-Venezia Giulia
del  decreto-legge  n. 136  del  2004, in forza della legge regionale
n. 17 del 2004, entrata in vigore prima del citato decreto-legge.
    Con riguardo al primo profilo, rileva la ricorrente che l'art. 8,
comma 1-bis,   della   legge   n. 84  del  1994,  nella  formulazione
risultante  dall'art. 6  del  decreto-legge,  prima  delle  modifiche
apportate  in  sede di conversione, prevedeva la sottoposizione della
questione   al   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  qualora,
«esperite  le  procedure  di  cui  al comma 1», non venisse raggiunta
entro trenta giorni l'intesa con la regione interessata.
    Ad avviso della Regione, le procedure di cui al comma 1 prevedono
che  Ministro  e Regione raggiungano l'intesa scrutinando l'idoneita'
non gia' di un solo nominativo, ma di una terna di esperti, senza che
possa  sensatamente  ritenersi  che  il  riferimento alla «terna» sia
semplicemente collegato alla appartenenza degli enti proponenti a tre
tipi  diversi; essendo evidente che sia la lettera della norma sia la
sua  trasparente  ratio  impongono di considerare la terna funzionale
all'esplicazione  di  una possibilita' di scelta, tra piu' candidati,
degli  organi  competenti  alla  nomina,  in modo che essi abbiano un
sufficiente margine di trattativa.
    Del  resto,  l'interpretazione  che  esclude  che  la terna possa
ridursi  alla indicazione di un solo candidato e' stata condivisa dal
Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio nella sentenza n. 4891
del  2003, relativa proprio all'Autorita' portuale di Trieste, ove e'
stata  altresi'  sottolineata  la necessita' che essa sia composta da
tecnici «consensualmente individuati dai diversi livelli di governo»,
al  di  fuori di logiche di schieramento, e che la nomina dell'organo
di vertice avvenga d'intesa con la Regione.
    Peraltro,   anche   a  voler  ritenere  legittimo  che  la  prima
indicazione  della  terna  sia  costituita da una designazione unica,
sarebbe  comunque  inaccettabile che gli enti locali, sollecitati dal
Ministro  a  procedere  ad  una  nuova  formulazione,  ribadiscano la
precedente scelta, gia' rifiutata; non a caso «le procedure di cui al
comma  1»,  preliminari all'attivazione dell'intervento del Consiglio
dei  ministri,  prevedono  anche  il tentativo di accordo diretto tra
Regione   e  Ministro,  «qualora  non  pervenga  nei  termini  alcuna
designazione», e cioe' una designazione conforme alla legge.
    Sotto    il   secondo   profilo   (violazione   dell'art. 6   del
decreto-legge  n. 136  del  2004,  in  relazione  alla decorrenza del
termine), la Regione rileva che la norma statale censurata e' entrata
in  vigore  il  29 maggio  2004, laddove il Consiglio dei ministri ha
autorizzato   il   Ministro  a  procedere  alla  nomina  il  3 giugno
successivo, quasi che il termine di trenta giorni, introdotto ex novo
dal  decreto-legge n. 136 del 2004, fosse gia' cominciato a decorrere
prima che l'atto normativo acquistasse giuridica esistenza nel nostro
ordinamento.
    Quanto   alla   violazione   dell'art. 44   dello   statuto   del
Friuli-Venezia   Giulia,  osserva  la  Regione  che  l'incontestabile
inerenza della delibera impugnata a un suo interesse, differenziato e
particolarmente    rilevante,   impone   di   ravvisare   nell'omessa
convocazione  del  Presidente della Regione alla seduta del Consiglio
dei  ministri,  nel  corso  della  quale  venne  adottata la delibera
relativa  alla  nomina  del  Presidente  dell'Autorita'  portuale  di
Trieste,  una  palese  disapplicazione della norma statutaria innanzi
richiamata   nonche'  del  principio  di  leale  collaborazione,  con
conseguente,  ulteriore  illegittimita'  sia  della  delibera  del  3
giugno 2004, sia del d.m. del successivo 15 luglio.
    Con   particolare   riguardo,   poi,   al   principio   di  leale
collaborazione, rileva la Regione che, mentre essa si sarebbe in ogni
modo  prodigata  per  addivenire  ad  un accordo col Ministro, questi
avrebbe  tenuto  un  comportamento  ispirato  a intendimenti di segno
opposto,  per non aver sollevato obiezioni di sorta alla proposizione
di  una  candidatura  unica, ne' replicato alle argomentate obiezioni
della Regione in ordine alla competenza della persona designata, ne',
ancora,  ipotizzato  una candidatura alternativa; per avere, inoltre,
effettuato  direttamente  la nomina, prima del Commissario, e poi del
Presidente, senza piu' tentare alcuna trattativa; per averla, infine,
costretta  ad  attivare  addirittura  il diritto di accesso per avere
copia degli atti ora impugnati.
    Posto,  poi, che il livello minimo del potere regionale di dare o
negare  l'intesa  dovrebbe  ritenersi costituito almeno dal potere di
escludere   le   candidature   ritenute  non  idonee  alla  copertura
dell'ufficio,  costituirebbe  un  autonomo  profilo di illegittimita'
dell'atto  impugnato  la circostanza che, con esso, il Ministro abbia
officiato  della  carica il solo candidato sul quale la Regione aveva
espressamente dissentito.
    Infine  il  provvedimento  di  nomina  dell'Autorita' portuale di
Trieste,  emanato  in  base  all'art. 6  del decreto-legge n. 136 del
2004, sarebbe illegittimo a causa dell'inapplicabilita' di tale norma
nella  Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto questa, con la citata
legge  regionale  n. 17 del 2004, entrata in vigore prima del decreto
d'urgenza,  ha  esercitato la potesta' legislativa attribuitale dalla
Costituzione   in   materia   di  porti,  salvaguardando  i  principi
fondamentali  stabiliti dalla legge dello Stato, e segnatamente dalla
legge  n. 84  del  1994,  ma assumendo su di se', in applicazione del
principio  di  sussidiarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione,
la  responsabilita'  del  procedimento  e  il  potere  di  nomina, da
effettuarsi pur sempre d'intesa con il competente Ministro.
    Tale  disciplina  -  autonoma  e  speciale - avrebbe a suo avviso
determinato   la   cessazione  dell'applicazione,  in  parte  qua  e,
nell'ambito  del  territorio  del Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 8,
comma 1, della legge n. 84 del 1994.
    Pertanto  la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  in  data 3
giugno 2004  e  il  decreto  ministeriale  del  15 luglio successivo,
sarebbero  stati  assunti  in  carenza di potere per inapplicabilita'
delle  disposizioni  legislative statali sulle quali essi si fondano,
con  conseguente violazione degli artt. 117, comma terzo, e 118 della
Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione.
    2.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in
giudizio  a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto il
rigetto   del   ricorso,   con   conseguente   conferma  del  decreto
ministeriale  di  nomina  del  Presidente  dell'Autorita' portuale di
Trieste  del  15 luglio 2004 e della pregressa delibera del Consiglio
dei ministri in data 3 giugno 2004.
    In   ordine   ai   motivi   di   censura   volti   a  far  valere
l'illegittimita'  derivata  degli  atti  impugnati, in conseguenza di
quella  dell'art. 6  del  decreto-legge  n. 136 del 2004, nonche' per
inapplicabilita'  della  relativa  disciplina  nel  territorio  della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia (in conseguenza dell'emanazione della
legge  regionale  n. 17 del 2004), osserva la difesa erariale che, da
un  lato,  sono  pendenti  innanzi  alla Corte sia il giudizio per la
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale della norma statale,
proposto  dalla  stessa Regione Friuli-Venezia Giulia, sia quello per
la   declaratoria   di   illegittimita'  costituzionale  della  legge
regionale,  proposto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri;
dall'altro,   che   il  contestato  disposto  dell'art.  6  e'  stato
convertito, con modificazioni, nella legge n. 186 del 2004.
    Ricorda  quindi  che, a seguito di tale vicenda normativa, l'art.
8,  comma 1-bis della legge n. 84 del 1994 prevede ora che, «esperite
le  procedure  di  cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si
raggiunga  l'intesa  con  la  Regione  interessata, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una
terna  formulata  a  tal  fine dal Presidente della Giunta regionale,
tenendo  conto  anche  delle  indicazioni  degli enti locali, e delle
camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura
interessati.  Ove  il  Presidente della Giunta regionale non provveda
all'indicazione  della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo
scopo   indirizzatagli   dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di
sottoporre  la  questione al Consiglio dei ministri, che provvede con
deliberazione motivata».
    Con  specifica  disposizione  transitoria,  contenuta nel comma 2
dell'articolo 1,  e' stata poi fatta salva la validita' e l'efficacia
degli  atti posti in essere fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione.
    Conseguentemente  -  conclude l'Avvocatura - rimane confermata la
legittimita'  della procedura di nomina del Presidente dell'Autorita'
portuale di Trieste.
    Quanto   alla  censura  relativa  alla  indicazione  di  un  solo
candidato,  da  parte degli enti locali chiamati a designare la terna
di esperti entro la quale operare la scelta del nominando Presidente,
rileva l'Avvocatura che l'art. 8 della legge n. 84 del 1994 si limita
a richiedere la designazione di un candidato da parte di ciascuno dei
componenti  della  terna,  liberi  peraltro  questi  di  indicare  la
medesima persona.
    3.  -  Nel  giudizio e' intervenuta anche l'Autorita' portuale di
Trieste   che,   riservata   «ad   ulteriori   atti  una  piu'  ampia
prospettazione  delle proprie argomentazioni», ha chiesto dichiararsi
l'improponibilita',  l'inammissibilita'  e l'infondatezza del ricorso
proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
    4.  -  Nella  memoria  depositata in prossimita' dell'udienza, la
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ribadisce  l'illegittimita' derivata
della  nomina  del  Presidente  dell'Autorita'  portuale  di Trieste,
avvalorata,  piuttosto che smentita, dal fatto che l'art. 1, comma 2,
della  legge  n. 186  del  2004,  ha  salvato  gli effetti degli atti
compiuti  in  forza  dell'art. 6  del  decreto-legge n. 136 del 2004,
«fino alla data di entrata in vigore della presente legge».
    Nel ribadire inoltre l'illegittimita' del decreto di nomina sotto
il  profilo  della  mancata designazione, da parte degli enti locali,
della  terna di esperti e della riproposizione del medesimo candidato
gia'    rifiutato   in   precedenza,   segnala   la   deducente   che
l'illegittimita',  in  parte  qua,  del  decreto  di  nomina e' stata
sostenuta  anche dal giudice penale, nel decreto di archiviazione del
procedimento  intentato  contro  tutti  coloro che avevano provveduto
alla   designazione   del   candidato,   ed   inoltre  dal  Tribunale
amministrativo regionale Lazio, nella sentenza n. 4891 del 2003.
    5.  -  Nella  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,
l'Avvocatura  dello Stato - eccepita l'inammissibilita' della censura
relativa  alla  «illegittimita' derivata dal decreto-legge» - osserva
che   le  altre  riguardano  esclusivamente  profili  privi  di  tono
costituzionale; profili, comunque, infondati.
    Quanto  alla pretesa necessita' che siano indicati tre nominativi
(e  non  gia'  uno  comune),  deduce che la contraria tesi porterebbe
all'assurdo  di  ritenere  viziata una procedura di designazione solo
perche', parallelamente, un altro ente ne adotterebbe una di identico
contenuto.
    Quanto  alla inosservanza del termine di trenta giorni introdotto
dal  decreto-legge, osserva che tale termine non poteva che riferirsi
-  questa  essendo la ratio del ricorso alla decretazione d'urgenza -
al   momento   in   cui   si   era   accertata  l'impossibilita'  del
raggiungimento dell'intesa.
    Quanto  all'inapplicabilita',  infine,  della  disciplina statale
nella Regione, ribadisce l'Avvocatura che, legiferando in materia, la
Regione aveva violato l'art. 117, comma terzo, Cost.
    6.  - L'Autorita' portuale di Trieste sottolinea l'ammissibilita'
del  suo  intervento  richiamando  la  giurisprudenza di questa Corte
sulla  possibilita'  che  partecipino  al  conflitto soggetti diversi
dalle  parti  originarie,  rispetto  ai  quali  l'esito del conflitto
stesso  sia  «suscettibile di condizionare la stessa possibilita' che
il giudizio comune abbia luogo».
    Peraltro,  secondo  la  deducente,  il proposto conflitto sarebbe
esso  stesso  inammissibile,  non  essendo  l'atto  che ne e' oggetto
immediatamente  lesivo  della  competenza  assunta come propria della
Regione: i motivi sui quali esso si fonda si risolverebbero, infatti,
interamente  in  una  censura  di  incostituzionalita' delle norme di
legge, alle quali il decreto di nomina impugnato ha dato attuazione.
    Sotto  altro, concorrente profilo sostiene l'interveniente che il
disposto  dell'art. 1,  comma 2,  della legge di conversione, nel far
salvi  gli  effetti  degli  atti  adottati sulla base dell'art. 6 del
decreto-legge,   nella  versione  originaria,  avrebbe  prodotto  «la
legificazione  dei  decreti di nomina adottati sulla base del decreto
legge», donde un ulteriore profilo di inammissibilita' del conflitto.
    In  ogni caso, alla vicenda de qua sarebbe pienamente applicabile
non  gia'  la  legge  regionale  n. 17  del  2004,  ma  l'art. 6  del
decreto-legge  n. 136  del  2004,  come del resto avrebbe mostrato di
ritenere  la stessa ricorrente chiedendo a questa Corte di dichiarare
che  «non  spetta allo Stato nominare con decreto ministeriale, senza
previa  intesa  con la Regione, il Presidente dell'Autorita' portuale
di  Trieste».  In  particolare  la  norma  statale  si  presterebbe a
disciplinare la fattispecie in quanto norma competente in materia; in
quanto  disposizione volta ad enunciare un principio fondamentale; in
quanto, infine, disposizione successiva alla legge regionale; mentre,
rispetto  alle  modifiche  introdotte  dalla legge di conversione, la
norma  del  decreto-legge,  nella  sua  originaria  versione, sarebbe
applicabile  in  considerazione  dell'operativita'  ex  nunc  di tali
modifiche e dell'espressa salvezza degli effetti del decreto-legge.
    La  deducente sostiene la piena legittimita' della indicazione di
un solo nominativo, da parte degli enti chiamati a indicare la terna,
essendo   la   previsione   normativa   meramente   funzionale   alla
possibilita',  che  si  vuole garantire ai diversi soggetti coinvolti
nella  procedura,  di  esprimere  (eventualmente) ognuno un candidato
diverso.
    Del  resto  la  piena  compatibilita'  con  i  principi  di buona
amministrazione,   di   leale   collaborazione  e  di  lealta'  della
proposizione   di   un  unico  candidato  sarebbe  convalidata  dalla
diffusione della prassi della designazione unica, seguita in numerose
procedure  di  nomina  di Presidente di Autorita' portuale, procedure
dettagliatamente  indicate  e  in  ordine  alle  quali la Corte viene
sollecitata ad assumere informazioni.
    Peraltro,   una  simile  irregolarita'  procedurale,  quand'anche
esistente  -  e  al  pari  di  quella relativa al mancato decorso del
termine  di  trenta  giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge,
nel momento in cui la questione era stata sottoposta al Consiglio dei
ministri  -  avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere in sede di
impugnativa  dell'atto  amministrativo,  non  involgendo all'evidenza
censure di rango costituzionale.
    Quanto  poi  alla  pretesa  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione, sostiene l'interveniente che sarebbe stata la Regione
a  violarlo,  con  la  provocatoria  iniziativa di approvazione della
legge   regionale   n. 17   del  2004,  e  cio'  benche'  l'autorita'
governativa  avesse  atteso  l'esito  delle  elezioni  del  2003  per
concordare  il  nome del Presidente dell'Autorita' portuale col nuovo
organo regionale.
    Assolutamente   pretestuosa,  e  smentita  dalla  sua  ventennale
esperienza  nel  settore,  sarebbe  altresi' l'asserita mancanza, nel
Presidente nominato, dei necessari requisiti professionali.
    Ne',  infine,  sussisterebbe la lamentata violazione dell'art. 44
dello   statuto   della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  perche',  a
prescindere dai profili di inammissibilita' della censura per mancata
indicazione  delle  norme  di  attuazione  asseritamente violate, non
sarebbe  ravvisabile  nella  fattispecie la condizione dell'interesse
differenziato  della  Regione  rispetto alla questione trattata nella
seduta  del  Consiglio dei ministri, alla quale il suo Presidente non
venne  invitato  a  partecipare.  Peraltro,  non sussisterebbe alcuna
incidenza   della  questione  stessa  sull'indirizzo  politico  della
Regione,  e  quindi  alcuna  necessita' della sua partecipazione alla
seduta  del  Consiglio  dei  ministri;  senza  dire che la nomina del
Presidente   dell'Autorita'   portuale   ricadrebbe   nella   materia
«organizzazione degli enti pubblici nazionali», che l'art. 117, comma
secondo, lettera g), Cost. attribuisce in via esclusiva allo Stato.

                       Considerato in diritto

    1.   -   Preliminarmente,   deve  essere  dichiarato  ammissibile
l'intervento  spiegato  nel presente giudizio dall'Autorita' portuale
di  Trieste: essendo questa, pacificamente, parte di giudizi pendenti
davanti  al  Tribunale  amministrativo  regionale  del Friuli-Venezia
Giulia, aventi ad oggetto la legittimita' del provvedimento di nomina
del   Presidente   dell'Autorita'  portuale,  trova  applicazione  il
principio, enunciato da questa Corte in fattispecie analoghe, secondo
il  quale  il  potere  di  intervento non puo' essere precluso quando
«l'esito  del  conflitto  e'  suscettibile  di condizionare la stessa
possibilita'  che  il giudizio comune abbia luogo» (sentenze n. 225 e
n. 76 del 2001; sentenza n. 154 del 2004).
    2. - Il ricorso e' inammissibile.
    2.1.  -  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia solleva conflitto di
attribuzioni  nei  confronti  dello Stato chiedendo a questa Corte di
dichiarare   «che   non   spetta  allo  Stato  nominare  con  decreto
ministeriale,  senza  previa  intesa  con  la  Regione, il Presidente
dell'Autorita' portuale di Trieste» e, conseguentemente, di annullare
il  decreto  15 luglio  2004  del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e la delibera 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri.
    La  Regione  - ricordato che il Ministro, a seguito della mancata
intesa  prevista  dall'art. 8,  comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84   (Riordino  della  legislazione  in  materia  portuale)  aveva
proceduto,  con  decreto 10 ottobre 2003, alla nomina del Commissario
dell'Autorita' portuale di Trieste - ravvisa la menomazione delle sue
attribuzioni  nel decreto 15 luglio 2004 con il quale il Ministro - a
cio'  autorizzato,  previo  interpello  delle  competenti Commissioni
parlamentari, dalla delibera 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri
-  ha proceduto alla nomina del Presidente dell'Autorita' portuale di
Trieste.
    Di  tale  decreto  la  Regione deduce l'illegittimita' a) perche'
esso  si fonda su una norma viziata da illegittimita' costituzionale,
e   cioe'   sull'art. 6  del  decreto-legge  28 maggio  2004,  n. 136
(Disposizioni  urgenti  per  garantire  la  funzionalita'  di  taluni
settori  della pubblica amministrazione); b) perche' il procedimento,
dal  quale  e'  scaturito  il  decreto  ministeriale,  non e' neanche
conforme    a    quello    prescritto    dalla   norma   viziata   di
incostituzionalita',  e  cio'  sotto  piu'  profili;  infine,  c) per
l'inapplicabilita',  nella Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 6
del decreto-legge n. 136 del 2004, in quanto nella Regione vigerebbe,
in materia, soltanto la citata legge regionale n. 17 del 2004.
    2.2.  -  La  parti  danno  concordemente  atto  che  le questioni
prospettate  sub  a)  e  c)  sono  oggetto di ricorsi proposti in via
principale sia dallo Stato (n. 78 del 2004) avverso l'art. 9, commi 2
e 3, della legge regionale n. 17 del 2004, sia dalla Regione (n. 79 e
92  del 2004) avverso l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 e la
legge di conversione n. 186 del 2004; tanto che la Regione ricorrente
dichiaratamente  riproduce,  a  fondamento  di  dette  questioni,  le
medesime  argomentazioni  svolte  negli scritti difensivi relativi ai
citati giudizi.
    Per  incidens  va detto che, con sentenza n. 378 del 2005, questa
Corte   ha   deciso   tali   questioni  dichiarando  l'illegittimita'
costituzionale  sia  dell'art.  9, commi 2 e 3, della legge regionale
n. 17  del  2004, sia dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 e
dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione n. 186 del 2004.
    2.3.  -  La  circostanza  che  un  conflitto  di attribuzioni sia
sollevato   nei   confronti   di   un   provvedimento  amministrativo
contestualmente al ricorso proposto in via principale avverso un atto
avente  forza  di  legge  non  e', di per se', ostativa all'esame nel
merito  del conflitto, purche' il soggetto che lo solleva lamenti che
la  menomazione delle sue attribuzioni e' autonomamente imputabile al
provvedimento  impugnato,  e  non gia' a questo quale mero e puntuale
provvedimento   attuativo  ed  esecutivo  della  norma  censurata  di
incostituzionalita'  (sentenza  n. 206  del 1975; sentenza n. 245 del
1985),   dovendosi   escludere   che  il  conflitto  di  attribuzione
costituisca sede idonea per lamentare l'illegittimita' costituzionale
di  leggi  delle  quali  il  provvedimento amministrativo costituisce
applicazione (sentenza n. 472 del 1995).
    E'  appena  il  caso  di  rilevare  che, altrimenti ritenendo, il
ricorso per conflitto di attribuzioni si risolverebbe, da un lato, in
strumento  attraverso  il  quale  si eluderebbero i termini perentori
previsti  dall'art. 127  Cost.  per  promuovere  in via principale le
questioni di legittimita' costituzionale di leggi regionali o statali
e,  dall'altro lato, in mezzo utilizzabile per sottrarre al giudice a
quo  il potere-dovere di sollevare in via incidentale la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'atto  avente  forza  di legge, sul
quale si fonda il provvedimento davanti ad esso giudice impugnato.
    2.4.  -  Nel  caso  di  specie,  la Regione Friuli-Venezia Giulia
assume,  come  primo  motivo di ricorso, che la lamentata menomazione
delle sue attribuzioni sarebbe effetto della «illegittimita' derivata
per  incostituzionalita'  dell'art. 6  del  decreto-legge  n. 136 del
2004»,  e  cioe'  individua,  quale  causa  della  illegittimita' del
provvedimento   da   annullare   e   della   menomazione   delle  sue
attribuzioni,   il   contenuto   della   disposizione   di   cui   al
decreto-legge; contenuto incostituzionale, a suo avviso, non solo per
il  potere  che tale disposizione attribuisce al Ministro ma anche, e
soprattutto,  per  le  modalita'  di esercizio di tale potere da essa
consentite.
    La   Regione,   peraltro,   contesta  anche,  esplicitamente,  la
spettanza   al   Ministro   del   potere  di  nomina  del  Presidente
dell'Autorita'  portuale di Trieste assumendo «l'inapplicabilita' del
decreto-legge  n. 136  del 2004 nella Regione Friuli-Venezia Giulia»:
ma  non  solo tale contestazione e' dedotta anche come un profilo del
primo  motivo;  non  solo tale profilo e' oggetto del giudizio in via
principale  proposto dallo Stato avverso la legge regionale; non solo
esso  e'  prospettato  dalla Regione in via gradata rispetto al primo
motivo,  ma,  soprattutto,  esso  e' incompatibile con il petitum del
ricorso per conflitto.
    Dovendosi,  infatti,  interpretare  tale  ricorso - quale atto di
parte  - per cogliere il contenuto sostanziale della domanda proposta
a  questa  Corte, non puo' prescindersi dal rilevare che la Regione -
chiedendo dichiararsi che «non spetta allo Stato nominare con decreto
ministeriale,  senza  previa  intesa  con  la  Regione, il Presidente
dell'Autorita' portuale di Trieste» - individua inequivocabilmente la
menomazione  delle sue attribuzioni non gia' nella circostanza che lo
Stato si sarebbe appropriato di un potere che, viceversa, spetterebbe
alla  Regione,  ma  esclusivamente  nella  circostanza  che  lo Stato
avrebbe  esercitato  malamente  tale potere in danno della Regione, e
cioe' «senza previa intesa» con essa.
    E' evidente, allora, che poiche' - sia oggettivamente, sia ex ore
della  Regione  -  tali  modalita' di esercizio del potere di nomina,
lesive  delle  attribuzioni  regionali,  sono  prescritte dalla norma
censurata  di  illegittimita'  costituzionale,  in  via principale, a
questa  -  e non gia', autonomamente, al provvedimento di nomina - e'
imputabile,   come   effetto   derivato   dalla   sua  illegittimita'
costituzionale,   la   lamentata   menomazione   delle   attribuzioni
regionali: donde l'inammissibilita' del conflitto in quanto sollevato
nei  confronti  di  provvedimento  meramente  attuativo  di una norma
assoggettabile,  e  di fatto assoggettata, a giudizio di legittimita'
costituzionale in via principale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  il ricorso per conflitto di attribuzioni
sollevato  dalla  Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il decreto 15
luglio  2004  di  nomina  del  Presidente  dell'Autorita' portuale di
Trieste,  adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
e della deliberazione 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 ottobre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
                                                             Allegato
                      (Ordinanza letta all'udienza del 7 giugno 2005)
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Rilevato  che,  pur  dovendosi ribadire in linea di principio che
nei  giudizi  per  conflitto  di  attribuzioni davanti a questa Corte
possono assumere la qualita' di parte soltanto i soggetti legittimati
a promuovere il conflitto ovvero a resistervi, non puo' escludersi la
possibilita'  che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in
modo  immediato  e  diretto,  situazioni  soggettive  di  terzi,  che
sarebbero  irrimediabilmente pregiudicate da un esito del conflitto e
salvaguardate dall'esito opposto.
        che,   conseguentemente,  questa  Corte,  anche  recentemente
(sent.  n. 154  del  2004),  ha  ritenuto ammissibile l'intervento di
soggetti che, quali parti nel giudizio ordinario la cui decisione era
oggetto  del conflitto, sarebbero stati incisi, senza possibilita' di
far valere le loro ragioni, dall'esito del giudizio per conflitto.
        che analoga situazione si riscontra nel presente giudizio per
conflitto,  se  non  altro  perche'  il  provvedimento  di nomina del
Presidente  dell'Autorita' portuale di Trieste e' oggetto di giudizio
davanti  al  Tribunale  amministrativo  regionale  del  FriuliVenezia
Giulia, nel quale giudizio l'Autorita' portuale di Trieste e' parte;
                              P. Q. M.
    Dichiara  ammissibile  l'intervento  dell'Autorita'  portuale  di
Trieste  nel  giudizio  per conflitto di attribuzioni n. 21 del 2004,
promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia contro il Presidente del
Consiglio dei ministri.
                 Piero Alberto Capotosti, Presidente
05C1063