N. 391 SENTENZA 12 - 21 ottobre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Costituzione  della  parte  in  giudizio  -  Regione  Puglia  -  Atto
  depositato  dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni
  decorrente dalla data del deposito del ricorso - Inammissibilita'.
- Norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
  art. 23, comma 3.
Ricorso   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Generico
  riferimento  all'articolo  di  legge statale violato - Integrazione
  del  parametro di legittimita' costituzionale mediante la relazione
  ministeriale  allegata  al verbale della riunione del Consiglio dei
  ministri.
Caccia  -  Norme  della  Regione Puglia per la protezione della fauna
  selvatica  omeoterma,  per  la  tutela  e  la  programmazione delle
  risorse    faunistico-ambientali    e   per   la   regolamentazione
  dell'attivita'   venatoria   -  Calendario  venatorio  regionale  -
  Prolungamento  della giornata di caccia per un'ora dopo il tramonto
  nei   confronti   degli   animali   acquatici  da  appostamento  in
  prossimita'  di  masse  d'acqua  stagnante  o  corrente  -  Mancato
  rispetto    degli    standards    di    tutela   uniforme   dettati
  dall'articolo 18  della  legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Invasione
  della  competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela
  dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimita' costituzionale.
- Legge  della  Regione  Puglia  25 agosto  2003, n. 15 (modificativa
  della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27), articolo unico.
- Costituzione,  art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio
  1992, n. 157, art. 18, comma 7.
(GU n.43 del 26-10-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Puglia   25 agosto   2003,  n. 15  (Modifica  della  legge  regionale
13 agosto 1998, n. 27 - Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma,   per   la   tutela  e  la  programmazione  delle  risorse
faunistico-ambientali   e   per  la  regolamentazione  dell'attivita'
venatoria),  promosso  con  ricorso  del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 22 ottobre 2003, depositato in cancelleria il
30 successivo ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
    Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il giudice relatore
Fernanda Contri;
    Udito  l'avvocato  dello Stato Massimo Mari per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2003 e depositato
il  successivo  30 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale della legge della
Regione  Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale
13 agosto 1998, n. 27 - Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma,   per   la   tutela  e  la  programmazione  delle  risorse
faunistico-ambientali   e   per  la  regolamentazione  dell'attivita'
venatoria),  in  riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione.
    Secondo  il  ricorrente,  la legge impugnata eccederebbe l'ambito
delle  competenze  regionali  consentendo  di  effettuare il prelievo
venatorio  nel  territorio regionale fino ad un'ora dopo il tramonto,
oltre che nei confronti della gia' prevista categoria degli ungulati,
anche  per  gli  acquatici  da  appostamento  in prossimita' di masse
d'acqua stagnanti o corrente.
    Sempre   secondo   il   ricorrente,   la   norma   censurata  non
rispetterebbe  gli  standards  di tutela uniforme dettati dallo Stato
allo scopo di garantire l'equilibrio ambientale in maniera unitaria e
soddisfacente   sul  territorio  nazionale.  Il  riferimento  va,  in
particolare, all'art. 18 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme  per  la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo  venatorio), il quale, in attuazione di obblighi comunitari,
delimita  il  periodo  venatorio,  rispondendo all'esigenza di tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema  per  il  cui soddisfacimento, come
riconosciuto   nella  giurisprudenza  di  questa  Corte,  l'art. 117,
secondo  comma,  lettera s),  della  Costituzione, ritiene necessario
l'intervento in via esclusiva della potesta' legislativa statale.
    2.  -  La  resistente  Regione  Puglia  si  e' costituita con una
memoria  depositata  il  25 novembre  2003 e percio' oltre il termine
previsto dall'art. 23, comma 3, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
    3.  -  L'Avvocatura  generale  dello Stato ha depositato, in data
19 ottobre  2004,  una memoria nella quale insiste per l'accoglimento
della questione.
    Rileva la difesa erariale che l'esito dell'intervento legislativo
regionale  e'  rappresentato  dall'estensione  della fascia oraria di
esercizio  dell'attivita'  venatoria  avente ad oggetto la selvaggina
d'acqua   fino   ad  un'ora  dopo  il  tramonto  del  sole.  Siffatta
disposizione  si  porrebbe  in  evidente contrasto con l'articolo 18,
comma 7,  della legge statale n. 157 del 1992, il quale statuisce, in
termini  perentori,  che «la caccia e' consentita da un'ora prima del
sorgere   del   sole   fino  al  tramonto»,  con  la  sola  eccezione
dell'abbattimento selettivo degli ungulati per massimo un'ora dopo il
tramonto.
    Tale contrasto con la legge statale, che si configura quale legge
posta  a  tutela dell'ambiente, si tradurrebbe in un pregiudizio alle
azioni  di  conservazione  di  numerose  specie  di fauna selvatica e
nell'invasione   della   competenza  esclusiva  statale  nel  settore
individuato   nell'art. 117,   secondo   comma,   lettera s),   della
Costituzione.
    Richiamata  la  giurisprudenza  costituzionale che, riguardo alla
protezione  dell'ambiente,  ha  riconosciuto  la competenza statale a
dettare standards di tutela minimi ed uniformi sull'intero territorio
nazionale,  il  ricorrente  sottolinea che la delimitazione temporale
del  prelievo venatorio disposta dal comma 7 dell'art. 18 della legge
n. 157  del  1992  e'  rivolta  ad  assicurare  la sopravvivenza e la
riproduzione  delle  specie  cacciabili,  rispondendo  in modo mirato
all'esigenza  di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Sul punto si
rappresenta  come  dato notorio, avallato dalla scienza etologica, il
fatto  che  il  picco della concentrazione degli anatidi selvatici in
corrispondenza  degli  specchi  d'acqua  si  verifica  a  ridosso del
crepuscolo.
    La  legge  regionale  avrebbe  dunque inciso sul nucleo minimo di
salvaguardia  della  fauna selvatica, procrastinando oltre il termine
ultimo previsto dalla legge statale la chiusura del periodo venatorio
giornaliero  relativo  ai volatili che dipendono ecologicamente dalle
zone umide.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale  della  legge  della  Regione Puglia
25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998,
n. 27  - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per
la  tutela  e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e
per  la  regolamentazione  dell'attivita'  venatoria), in riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
    Secondo  il  ricorrente,  la legge impugnata, che consta del solo
art. 1,  -  consentendo  di  effettuare  il  prelievo  venatorio  nel
territorio  regionale  fino ad un'ora dopo il tramonto, oltre che nei
confronti della gia' prevista categoria degli ungulati, anche per gli
acquatici da appostamento in prossimita' di masse d'acqua stagnanti o
corrente - non rispetterebbe gli standards di tutela uniforme dettati
dall'articolo 18  della  legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio),   ed,   in   tal  modo,  si  porrebbe  in  contrasto  con
l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione che, per
la  fissazione  di tali standards, ritiene necessario l'intervento in
via esclusiva della potesta' legislativa statale.
    2. - Preliminarmente occorre rilevare che la Regione Puglia si e'
costituita  nel  presente giudizio con atto depositato il 25 novembre
2003  e cioe' dopo la scadenza del termine di venti giorni decorrente
dalla  data  del  deposito  del  ricorso, avvenuto il 30 ottobre 2003
(art. 23, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte  costituzionale).  La  costituzione  della  Regione Puglia deve
pertanto  dichiararsi  inammissibile,  in  conformita'  alla costante
giurisprudenza  di  questa Corte circa la perentorieta', anche per la
parte resistente, dei termini per la costituzione in giudizio.
    Sempre  in  via preliminare va osservato che, sebbene nel ricorso
si faccia riferimento generico all'articolo 18 della legge n. 157 del
1992,  la  relazione  ministeriale allegata al verbale della riunione
del  Consiglio dei ministri, nella quale si e' deciso di sollevare la
presente   questione  di  legittimita'  costituzionale,  indica,  con
maggiore  precisione, il comma 7 del medesimo art. 18, che ammette il
prolungamento della giornata di caccia oltre il tramonto solo per gli
ungulati.  Pertanto, e' dall'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del
1992  che  deve  ritenersi  integrato  il  parametro  di legittimita'
costituzionale.
    3. - La questione e' fondata.
    Come  questa  Corte  ha  piu' volte ribadito, sia con riferimento
alle  regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni (e province) ad
autonomia  speciale  (sentenze n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002), la
delimitazione    temporale    del    prelievo    venatorio   disposta
dall'articolo 18  della legge n. 157 del 1992 «e' da considerare come
rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie
cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza
di  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  il cui soddisfacimento
l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce
alla  competenza  esclusiva  dello  Stato, in particolare mediante la
predisposizione  di  standard minimi di tutela della fauna» (sentenza
n. 311 del 2003).
    Analoga   ratio  va  riconosciuta  alla  previsione  del  termine
giornaliero,  anch'esso fissato al fine di garantire la sopravvivenza
e la riproduzione delle specie cacciabili.
    La  legge  regionale,  procrastinando  fino  ad  un'ora  dopo  il
tramonto  il  termine  di  chiusura del periodo venatorio giornaliero
relativo  agli acquatici da appostamento che dipendono ecologicamente
dalle  zone  umide,  incide  sul  nucleo minimo di salvaguardia della
fauna selvatica ed e' pertanto costituzionalmente illegittima.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  unico
della  legge  della  Regione  Puglia  25 agosto 2003, n. 15 (Modifica
della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 - Norme per la protezione
della  fauna  selvatica  omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle   risorse   faunistico-ambientali  e  per  la  regolamentazione
dell'attivita' venatoria).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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