N. 87 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Enti locali - Comunita' montane - Legge della Regione Sardegna - Norme concernenti le Comunita' montane in via di soppressione - Adempimenti a carico dei Presidenti delle stesse - Mancato espletamento nel termine stabilito - Nomina di un Commissario ad acta da parte del Presidente della Regione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata mancata previsione di idonee garanzie procedimentali per l'esercizio del potere sostitutivo regionale e della previa consultazione delle Comunita' montane inadempienti - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12, art. 11, comma 3. - Costituzione, artt. 117 e 120.(GU n.45 del 9-11-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, contro Regione Sardegna, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 3, della l.r. Sardegna 2 agosto 2005, n. 12, pubblicata nel B.U.R. 13 agosto 2005, n. 25. La legge regionale n. 12 del 2 agosto 2005 (pubblicata nel B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 2) «Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane: ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misura di sostegno per i piccoli comuni» - nei suoi 32 articoli disciplina le caratteristiche e le modalita' di costituzione delle unioni di comuni e delle comunita' montane per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Piu' precisamente, il richiamato art. 11, prevede che «Le comunita' montane istituite con le leggi regionali elencate nell'allegata tabella A operano fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del piano di riordino degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 2. A decorrere dal novantunesimo giorno si intendono abrogate le leggi e le disposizioni regionali elencate nell'allegata tabella A e le medesime comunita' montane sono soppresse». Al comma 2 precisa che sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1 i presidenti delle comunita' montane comunicano all'assessore degli enti locali: a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; b) la situazione di bilancio; c) l'elenco dei procedimenti in corso; d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definire la posizione giuridica. Il terzo comma in particolare dispone che «Qualora i presidenti delle comunita' montane non provvedano entro il termine, il presidente della regione nomina un commissario ad acta». Tale ultima disposizione appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili che vengono ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del 5 ottobre 2005 del Consiglio dei ministri (che per estratto si produce sub-1 ) - ai sensi dell'art. 127 Cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti M o t i v i Violazione degli artt. 117 e 120 Cost. 1. - Con il menzionato art. 11, comma 3, viene previsto il potere sostitutivo della regione in quanto si dispone che il presidente della regione nomini un commissario ad acta qualora i presidenti delle comunita' montane in via di soppressione non provvedano entro un termine stabilito ad espletare gli adempimenti di cui al precedente comma 2. La previsione di un potere sostitutivo in capo alla Regione Sardegna, pur essendo legittima in quanto la regione stessa, in quanto regione a statuto speciale, dispone di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) dello statuto di autonomia, non e' peraltro essere subordinata al rispetto di apposite garanzie procedimentali. In particolare non si dispone che vi sia previa consultazione da parte del presidente della regione degli organi nei cui confronti opera il potere sostitutivo e quindi la norma viola il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., il cui rispetto e' stato qualificato dalla Corte costituzionale, insieme ad altri requisiti, come condizione necessaria per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali. Al riguardo si osserva che le comunita' montane si qualificano come «un caso speciale di unioni di comuni» (Corte cost. sent. n. 244/2005) costituite per la valorizzazione delle zone montane allo scopo di realizzare particolari forme di cooperazione fra comuni che consentano l'esercizio piu' adeguato di funzioni proprie e funzioni conferite. La competenza attribuita in materia alle regioni e' da ricondurre alla competenza, legislativa regionale residuale ex art. 117, Cost. quarto comma, della Costituzione «nell'esercizio di tale potere le regioni peraltro dovranno rispettare ovviamente la Costituzione, i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario, nonche' le prerogative costituzionali degli enti locali (art. 114 Cost. ), tenendo anche conto delle indicazioni che possono trarsi in materia dagli artt. 123 u.c. e 44 u.c. della Costituzione (parere Consiglio di Stato n. 1506/2002-2003)». Pertanto pur riconoscendo che le regioni hanno il potere di disciplinare la materia afferente alle comunita' montane e quindi e' legittimo l'esercizio del potere sostitutivo regionale nei confronti dei predetti enti, tuttavia tale esercizio deve sottostare agli stessi limiti che la Corte costituzionale con le sentenze n. 43/2004 e seguenti, ha posto per l'esercizio dei poteri sostitutivi delle regioni nei confronti degli enti locali di cui all'art. 114 Cost. Tali poteri sostitutivi infatti afferma la Corte, sono da considerarsi eccezionali dal momento che il loro esercizio comporta una modificazione sia pure temporanea, dell'assetto delle competenze e una limitazione delle autonomie locali. In particolare la giurisprudenza costituzionale ha ribadito i seguenti principi: 1) le ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge; 2) la sostituzione puo' essere prevista solo per compiere atti o attivita' prive di discrezionalita' nell'an; 3) il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della regione o sulla base di una decisione di questo; 4) la legge deve predisporre idonee garanzie procedimentali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformita' al principio di leale collaborazione. La disciplina regionale in questione non risponde a tutti i requisiti indicati dalla Corte costituzionale affinche' possa essere legittimamente configurato un potere sostitutivo regionale, con riferimento alle comunita' montane. Nel testo della norma in esame infatti, non e' prevista alcuna procedura per l'esercizio dei poteri di cui trattasi ne', in conformita' al principio di leale collaborazione e' previsto «alcun meccanismo di collaborazione con l'ente inadempiente» (Corte cost. n. 69/2004). Peraltro, la stessa Corte evidenzia, nella recente sentenza n. 244/2005 proprio in materia di comunita' montane, che tali enti dispongono di un'autonomia fortemente garantita come dimostra, tra l'altro, «l'espressa attribuzione agli stessi della potesta' statutaria regolamentare (art. 4, comma 5, legge n. 131/2003 recante: Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)». Alla stregua di quanto esposto, la norma regionale de qua viola il principio costituzionale di leale collaborazione, in quanto la predetta autonomia statutaria ed organizzativa delle comunita' montane deve essere, comunque, salvaguardata da parte delle regioni, ponendo in essere norme che prevedano un procedimento in grado di garantire, e non di mortificare, la partecipazione ed il coinvolgimento delle comunita' montane nell'ambito della procedura di esercizio dei poteri sostitutivi. In tal senso e' l'insegnamento della Corte nella giurisprudenza ricordata.
P. Q. M. Si chiede che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 12 del 13 agosto 2005. Si produce per estratto copia conforme delibera 2005 Consiglio dei ministri (ed allegato). Roma, addi' 10 ottobre 2005 L'Avvocato dello Stato: Chiarina Aiello 05C1085