N. 525 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2005

Ordinanza  emessa  il  13  maggio  2005  dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Ragusa nel procedimento tributario vertente tra Cisa
S.r.l. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Ragusa

Imposte  e tasse - Condono fiscale ex art. 15 legge 289/2002 - Avvisi
  di accertamento per gli anni d'imposta anteriori al 2002 notificati
  dopo  l'entrata  in vigore della legge stessa e fino al 31 dicembre
  2003  - Sospensione fino al 19 aprile 2004 del termine per proporre
  il  ricorso  -  Inapplicabilita' per gli accertamenti che rientrino
  nel  condono  in  relazione a processi verbali di constatazione non
  ancora  sfociati  in avviso di accertamento alla data di entrata in
  vigore  della legge 289/2002 (1° gennaio 2003) - Irragionevolezza -
  Disparita' di trattamento.
- Legge  27 dicembre  2002,  n. 289, art. 15; legge 24 dicembre 2003,
  n. 350, art. 2, comma 48.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.44 del 2-11-2005 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale sul ricorso n. 481/2004, depositato il 14 aprile 2004,
avverso avviso di accertamento n. RJT030100013 IVA+IRPEG+IRAP 1998.
    Contro  Agenzia  entrate - Ufficio Ragusa proposto dal ricorrente
CISA  S.r.l.  e  per essa il legale rappresentante Sgariotto Emanuele
anche in proprio, c/da Bettafilava s.s. 115, km 316,8 - 97100 Ragusa,
difeso  da  dott.  Firrito  Angelo,  viale  dei Platani n. 91 - 97100
Ragusa.
    La  Societa'  Cisa  S.r.l.,  con  sede  in Ragusa, in persona del
legale   rappresentante,   ricorre  a  questa  commissione  con  atto
depositato  il  14  aprile  2004  avverso  l'avviso  di  accertamento
notificato  in  data  31  dicembre 2003 dall'Agenzia delle entrate di
Ragusa,  che  contesta alla societa' ricorrente per l'anno di imposta
1998 numerose violazioni:
        a)  l'indebita  contabilizzazione  di costi non di competenza
per  l'importo  di  L.  181.638.000,  di  costi  non  inerenti per L.
17.606.000  e  di  altri  costi  ed  oneri per L. 741.972.000, per un
importo   complessivo  di  L. 941.215.000,  che  viene  recuperato  a
tassazione ai fini IRPEG;
        b)  in  materia  di sostituto d'imposta: ritenute non operate
(viaggi   e   trasferte   nell'ambito   dello   stesso  comune),  per
l'imponibile di L. 1.999.343;
        c) materia di IVA: omessa atturazione, con IVA di L. 879.398;
e   indebita   detrazione   di   costi   non  inerenti,  con  IVA  di
L. 128.500.000.
    In  conseguenza di quanto sopra il reddito imponibile IRPEG passa
da  L.  2.525.176.000 a L. 3.471.788.000 e la base imponibile IRAP da
L. 5.451.069 a L. 6.397.681.000.
    I  rilievi  traggono  origine del p.v.c. in data 19 dicembre 1999
della  G.d.F. - Nucleo regionale di Polizia tributaria di Palermo, in
possesso della parte dalla stessa data.
    In  via pregiudiziale il ricorrente dichiara che la presentazione
tardiva  del  ricorso,  che  ne  comporterebbe l'inammissibilita', e'
giustificata   dalla   «caotica  e  spesso  disarmonica  legislazione
straordinaria  relativa  ai  cosiddetti "condoni fiscali" di cui alla
legge  n. 289/2002  e successive proroghe e modifiche, in particolare
d.l. n. 269/2003 e legge n. 350/2004 (cosiddetta Finanziaria 2004).»
    Dato  il  carattere  pregiudiziale  della  questione,  in sede di
trattazione orale del ricorso il Presidente ha ritenuto di stralciare
la  pregiudiziale,  a  sensi  dell'art. 279, comma 1, n. 2 c.p.c., ed
invitato  il  difensore  a  limitarsi, in questa fase, ad esporre gli
argomenti relativi, senza entrare nel merito dei rilievi.
    Le parti hanno aderito.
    Il  ricorrente  rileva che il susseguirsi delle disposizioni, non
chiare  e  determinanti conseguenze diverse per controversie relative
al  medesimo  anno  d'imposta, ha creato una situazione di obbiettiva
incertezza  sulla sospensione dei termini, che a prima vista sembrava
sussistere  anche  per  la  fattispecie  de  quo. Rileva altresi' che
questa  situazione viola i principi della legge 27 luglio 2000 n. 212
(c.d.   «Statuto  del  contribuente»)  ed  in  particolare  l'art. 2;
disposizioni  che, come detta l'art. 1, non possono essere derogate o
modificate  da  leggi speciali, in quanto emanate in attuazione degli
artt. 3,  23,  53  e  97  della  Costituzione.  In particolare invoca
l'art. 10,   comma   3   della   citata  legge  n. 212,  che  esclude
l'applicazione  di sanzioni nel caso in cui «la violazione dipende da
obiettive  condizioni  di  incertezza  sulla portata e sull'ambito di
applicazione  della  norma tributaria»; nella fattispecie, ritiene il
ricorrente,  l'inammissibilita' del ricorso sarebbe equiparabile alla
sanzione e pertanto non dovrebbe essere pronunciata in presenza delle
predette   «condizioni   di   incertezza»   sulla  sussistenza  della
sospensione dei termini processuali.
    L'Ufficio,  respingendo  la  tesi  del  ricorrente,  ribadisce la
tardivita'  del  ricorso  e  l'irrilevanza  della  diversa  ed errata
convinzione  del  ricorrente  sulla sussistenza della sospensione dei
termini, per cui chiede ne sia pronunciata l'inammissibilita'.
    La Commissione, visti gli atti, sentite le parti, osserva:
        1. - L'art. 15, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
comma  1,  prevedeva la possibilita' di accedere alla definizione per
condono,  secondo  le  modalita'  previste  dalla  stessa  legge, dei
seguenti atti:
          a)  avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata
in vigore della legge non erano spirati i termini per il ricorso;
          b)  inviti  al  contraddittorio  di cui al d.lgs. 19 giugno
1997 non ancora definiti alla stessa data;
          c)  processi  verbali  di  constatazione  per  i quali alla
stessa  data  non  era stato emesso avviso di accertamento o ricevuto
invito al contraddittorio;
    All'uopo,  e  fino al 19 aprile 2004 (termine cosi' prorogato con
successive  modifiche),  stabiliva  la sospensione dei termini per la
proposizione del ricorso avverso gli accertamenti di cui al comma 1.
        2.  -  In  base  al combinato disposto dell'art. 34, comma 1,
lett. c)  d.l.  30  settembre  2003,  n. 269  e dell'art. 2, comma 48
ultimo  paragrafo  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, risultavano
altresi'  sospesi  fino  al  19 aprile  2004  i termini per ricorrere
contro i seguenti atti:
          a)  avvisi  di  accertamento  relativi a periodi di imposta
anteriori  al 2002 per i quali i termini per ricorrere erano in corso
al 1° gennaio 2003;
          b)  avvisi  di  accertamento  relativi  all'anno 2002 per i
quali i termini per ricorrere erano in corso al 1° gennaio 2004.
    Rimanevano  pertanto fuori della sospensione gli accertamenti per
gli anni d'imposta anteriori al 2002, ma notificati dopo l'entrata in
vigore  della  legge  n. 289  e fino al 31 dicembre 2003, sebbene per
tali  atti  rimanesse  possibile  la  definizione  ex  art. 15, legge
n. 289/2002,  se  preceduti  da  un processo verbale di constatazione
notificato anteriormente al 1° gennaio 2003.
    Conseguentemente, l'accertamento per l'anno 1998 notificato il 31
dicembre  2003  rientrava nel condono, perche' il processo verbale di
constatazione  dal  quale  traeva origine era anteriore al 1° gennaio
2003, ma non beneficiava della sospensione dei termini per ricorrere,
con   cio'   venendosi   a   creare  una  ingiustificata  -  ed  anzi
contraddittoria  -  disparita' di trattamento rispetto agli avvisi di
accertamento  per  il  medesimo anno 1998 i cui termini per ricorrere
erano  in  corso  al  1°  gennaio  2003, i quali, a sensi del comma 8
dell'art. 15,  legge n. 289/2002, erano ugualmente ammessi al condono
ed usufruivano della sospensione fino al 19 aprile 2004.
    Si  e' venuta cosi' a creare una situazione per la quale - per il
medesimo anno di imposta - per l'accertamento notificato prima (i cui
termini per ricorrere erano in corso al 1° gennaio 2003), operava una
sospensione  di  almeno  un  anno,  quattro mesi e diciannove giorni,
mentre  per quello notificato dopo (come nel caso presente) valeva il
normale  termine  di  sessanta  giorni,  pur  rientrando  entrambe le
ipotesi, per le dette ragioni, nell'ambito del condono.
    Cio'  rilevato, ritenuto che non puo' procedersi alla trattazione
del  ricorso  se  prima  non venga risolta la questione pregiudiziale
emersa,  la  Commissione  solleva d'ufficio questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 15, legge n. 289/2002 e 2, comma 48, legge
n. 350/2003,  in quanto non hanno previsto la sospensione dei termini
per  ricorrere  anche  per  gli  accertamenti  dei periodi di imposta
anteriori  al  2002  notificati  dopo l'entrata in vigore della legge
n. 289,  sebbene  anche  questi  rientrassero nel condono ex art. 15,
legge   n. 289/2002,   con   riferimento   a   processi   verbali  di
constatazione non ancora sfociati in avviso di accertamento alla data
di entrata in vigore della stessa legge (1° gennaio 2003).
    La  norma costituzionale violata e' quella dell'art. 3, stante la
discriminazione   che   si   determina   per   effetto   del  mancato
coordinamento  delle disposizioni di legge, tra cittadini che versano
in  condizioni  simili  ed  ammessi ad usufruire dello stesso condono
fiscale,  ma  con modalita' ingiustificatamente diverse, peggiori per
chi  si  vede ristretto lo spatium deliberandi: e' evidente, infatti,
che la sospensione dei termini fino al 19 aprile 2004 costituisce uno
spatium deliberandi sufficientemente ampio per gli accertamenti i cui
termini  per  ricorrere  erano in corso al 1° gennaio 2003, mentre e'
ingiustificatamente  limitato  il  normale termine di sessanta giorni
per  i  contribuenti  ai  quali  l'accertamento  e'  stato notificato
successivamente  o  persino,  come nella fattispecie, l'ultimo giorno
dell'anno.
    Tutto   cio'   sebbene,  invece,  a  favore  dell'amministrazione
finanziaria  l'art. 10  della  legge  n. 289  cit. abbia previsto una
proroga  generalizzata dei termini di due anni con riferimento, com'e
logico, soltanto ai periodi di imposta accertabili.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittita'
costituzionale degli artt. 15, legge n. 289/2003 e 2, comma 48, legge
24 dicembre 2003, n. 350, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sta
notificata  alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio dei
ministri,  e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
        Ragusa, addi' 16 aprile 2005
                         Il Presidente: Fera
                                                 Il relatore: Traina
05C1087