N. 530 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 luglio 2005

Ordinanza emessa il 22 luglio 2005 dal giudice di pace di Trieste nel
procedimento penale a carico di Laganis Remigio

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione
  a  giudizio dell'imputato - Avviso della possibilita' di estinzione
  del  reato  a  mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione -
  Mancata  previsione,  altresi',  che  la  mancanza  di  tale avviso
  comporti la nullita' della citazione - Ingiustificata disparita' di
  trattamento  tra  imputati  -  Lesione  del diritto di difesa e del
  diritto all'informazione della persona accusata.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, commi 2 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.44 del 2-11-2005 )
    Il   sottoscritto   difensore   di  Laganis  Remigio  a  sostegno
dell'eccezione  di legittimita' costituzionale sollevato nell'udienza
del 9 giugno 2005, espone:
        una  delle innovazioni piu' pregnanti del codice di procedura
penale   del  1988  e'  stato  l'introduzione  dei  riti  alternativi
attraverso  i  quali  l'ordinamento,  nel  perseguimento  di  un fine
deflattivo,  accorda all'imputato, alla cui insindacabile volonta' e'
rimessa la scelta del rito alternativo, effetti premiali.
    Per   consentire  all'imputato  una  valutazione  approfondita  e
meditata  sull'opportunita'  e  convenienza di richiedere il giudizio
abbreviato,  il  patteggiamento o di essere ammesso all'oblazione, il
codice di procedura stabilisce che il decreto di citazione a giudizio
davanti  al  Tribunale in composizione monocratica debba contenere, e
pena  di  nullita',  l'avviso  della  facolta'  di richiedere il rito
alternativo,  prima  della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado (art. 552, comma 1, lett. f), comma 2).
    Il  giudizio  penale  davanti  al  giudice di pace introdotto con
d.lgs.  n. 274/2000,  a  differenza  della disciplina prevista per il
processo  davanti  al  tribunale,  non  ha previsto che il decreto di
citazione  a  giudizio  davanti  al  giudice di pace, debba contenere
l'avviso  che  l'imputato  possa  chiedere l'estinzione del reato ove
dimostri  di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla
riparazione  del  danno; ne' ha previsto che l'ommissione di una tale
avvertenza comporti la nullita' del decreto di citazione.
    La   diversa   disciplina   tra  il  rito  davanti  al  tribunale
monocratico  e  quello  davanti al giudice di pace, si traduce in una
violazione    dell'art. 3    della   Costituzione   perche'   provoca
ingiustificata    disparita'   di   trattamento   e   discriminazione
dell'imputato  chiamato  in  giudizio davanti al giudice di pace, che
non  riceve  l'avviso  rispetto  all'imputato  chiamato  in  giudizio
davanti  al  tribunale monocratico. Nel giudizio davanti al tribunale
monocratico,  l'imputato  infatti,  ricevendo  l'avviso  di  cui alla
lettera  f) dell'art. 552, comma 1 (prescritto a pena di nullita' dal
comma  2),  sin  dalla  notifica del decreto di citazione viene posto
nella  condizione  di  valutare,  ai  fini  della presentazione della
relativa   istanza,   prima   della  dichiarazione  di  apertura  del
dibattimento,  la  possibilita'  di accedere al giudizio abbreviato o
all'applicazione   della   pena   su   richiesta  (che  presuppongono
l'assunzione  della  responsabilita' del reato addebitato e in virtu'
di  cio  importano  benefici,  cosi' come le condotte riparatorie e/o
risarcitorie, previste dall'art. 33, d.lgs. n. 274/2000.
    Discriminazione  che  e' tanto piu' grave se si considera che, ai
sensi dell'art. 2, d.lgs n. 274/2000 leffere f) e g), le disposizioni
di  cui agli artt. 438 e 444 c.p.p., non si applicano al procedimento
davanti  al  giudice  di pace e che l'estinzione del reato, a seguito
delle   condotte   riparatorie   e/o   risarcitorie,  costituisce  la
modalita',   attraverso  cui  l'imputato,  al  quale  ne  e'  rimessa
l'iniziativa,   pua'   tentare   una   definizione   alternativa  del
procedimento.
    La  particolare  regolamentazione  prevista  sul punto dal d.lgs.
n. 274/2000,  configura  altresi' contrasto anche con l'art. 24 della
Costituzione,  comma  secondo,  perche'  determina a compressione del
diritto  di  difesa,  non  ponendo l'imputato in condizioni di essere
informato  sull'alternativa  difensiva (rispetto al normale corso del
processo),   dall'esito   definitoriom,  attesa  la  declaratoria  di
estinzione  del  reato  cui tende; scelta, in gran parte tecnica, che
non puo' essergli, del tutto, rimessa.
    Infine l'omessa previsione dell'avviso, nel decreto di citazione,
della possibilita' di chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di
aver  proceduto, primo della comparizione, alla riparazione del danno
determina violazione dell'art 111 della Costituzione, comma terzo, in
quanto   la   mancata   previsione  di  un  tempestivo  avviso  della
possibilita'  di  cui  all'art. 35  d.lgs. n. 274/2000, significa non
consentire  una  consapevole  e  cosciente valutazione, unitamente al
difensore,  dell'opportunita' di porre in essere condotte riparatorie
e/o  risarcitorie,  a fini definitori estintivi, nonche' di stimare e
proporre,  per tempo, prima dell'udienza di comparizione, una congrua
soluzione alla persona offesa.
    Tanto  piu'  che il termine libero minimo previsto per legge, tra
la  notifica del decreto della P.G. (gg. 30) ovvero del ricorso della
persona   offesa   (gg.   20)   non   agevola   l'utile  espletamento
dell'attivita'   riparatoria  e/o  risarcitoria,  ma  e'  pur  sempre
possibile  richiedere  al  giudice ed ottenere, con piu' fondamento a
condotte riparatorie iniziate, una proroga fino a tre mesi.
    Per dovere di lealta' va riconosciuto che la Corte cosituzionale,
in   passato,   ha   gia'   respinto   l'eccezione   di  legittimita'
costituzionale come sopra esposta.
    Cio'  peraltro  non  ha impedito al giudice di pace di Barcellona
Pozzo  di Gotto, di riproporla con l'ordinanza del 3 gennaio 2005 che
la difesa ha depositato nella precedente udienza.
    Invero,  l'ordinanza  di  rigetto della questione di legittimita'
costituzionale  ha  effetto  solo  in relazione al giudizio in cui e'
stata  sollevata  e  non  preclude  la  riproposizione  della  stessa
questione  in  altro diverso giudizio. Del resto sono numerosi i casi
in  ordine  ai quali la Corte, dopo essersi pronunciata negativamente
su  una determinata norma, abbia, in seguito, riconosciuta fondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale  e  ne  abbia  dichiarato
l'incostituzionalita'.
    Fra  tutte si ricordano le norme sull'adulterio e sul concubinato
relativamente  alle  quali  le  questioni di costituziortalita' erano
state respinte piu' volte, per essere poi dichiarate in contrasto con
la Costituzione nel 1968 e nel 1969.
    Si  confida,  pertanto,  che  ill.mo  giudice di pace di Trieste,
voglia  dichiarare  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 20, d.lgs. 274/2000 nella parte
in  cui non prevede (comma 2) che nel decreto di citazione a giudizio
davanti  al  giudice  di  pace  da  parte  della  P.G.,  debba essere
contenuto  l'avviso, a pena di nullita', che l'imputato puo' chiedere
la  dichiarazione  di  estinzione  del  reato  ove  dimostri  di aver
proceduto,  prima  della  comparizione,  alla  riparazione  del danno
cagionato  dal  reato  e  laddove  non  annovera  detto  avviso tra i
requisiti  previsti dal comma 2, la cui mancanza comporti la nullita'
della  citazione  (comma  6) perche' la norma e' in contrasto con gli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
    Per  l'effetto  voglia il giudice di pace disporre la sospensione
del  giudizio  disponendo  l'immediata  trasmissione  degli atti alla
Corte costituzionale.
        Trieste, addi' 14 luglio 2005
                         Avv. Raffaele Esti
05C1092