N. 533 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2003
Ordinanza del 18 novembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 ottobre 2005) emessa dal g.u.p. del tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Panella Fabrizio Processo penale - Rimessione del processo - Effetti della richiesta di rimessione - Ipotesi di riproposizione di richiesta gia' dichiarata inammissibile o rigettata - Esclusione della sospensione del processo solo se la richiesta non sia fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra gia' rigettata o dichiarata inammissibile - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo. - Cod. proc. pen., art. 47, comma 2, ultima parte. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.44 del 2-11-2005 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento contro Panella Fabrizio, imputato come in atti del delitto di cui agli artt. 216 e 223 legge fallimentare, consumati in Udine l'undici gennaio 1996; Sentite le parti, O s s e r v a L'udienza preliminare in questione e' stata fissata con decreto del 10 giugno 1997 e nel corso della relativa fase processuale l'imputato ha presentato, oltre ad un paio di istanze di ricusazione, quattro richieste di rimessione ex art. 45 c.p.p. La penultima istanza, depositata l'otto luglio 2003, risulta dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione il 6 novembre 2003 come da fax inviato a questo ufficio il giorno 11 novembre 2003. Il giorno stesso di tale comunicazione e' stata presentata ulteriore istanza di rimessione fondata su motivi, almeno formalmente, diversi dai precedenti, il che implica ai sensi dell'art. 47, comma 2 e 3 c.p.p. come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, che il processo debba essere sospeso prima della discussione e che non possano essere pronunciati, allo stato, ne' il decreto che dispone il giudizio ne' la sentenza di non luogo a procedere. Dovendo, dunque, questo giudice applicare nuovamente la sospensione di cui all'art. 47 c.p.p. risulta rilevante, nel processo in corso avanti a questa autorita' giudiziaria, la questione se il relativo disposto sia coerente con le norme costituzionali. Di tale coerenza si dubita alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale che nel riconoscere il contrasto con l'art. 3 della Costituzione del previgente testo dell'art. 47 c.p.p. rilevava come «Contrariamente a quanto prevedeva il precedente codice di procedura penale, secondo il quale il procedimento per rimessione non sospendeva l'istruzione o il giudizio, salvo ordinanza di sospensione della Corte di cassazione, il vigente codice ha disposto che, nel caso di rimessione, l'effetto sospensivo si produca automaticamente e che al momento della decisione del processo operi una preclusione per il giudice del dibattimento. Questa innovazione non ha pero' tenuto conto che la riproposizione di una richiesta gia' dichiarata inammissibile o rigettata dalla Cassazione puo' dar luogo ad abusi e ad un uso dilatorio della richiesta stessa, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, finalizzato ad allontanare nel tempo la decisione di merito, con l'effetto di una probabile prescrizione dei reati e di inevitabili riflessi negativi sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia. Nella disciplina del codice, quindi, l'equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzieta' del giudice e' solo apparente, dato che il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo e il canone fondamentale della razionalita' delle norme processuali. Invero il legislatore, pur essendo libero nella costruzione delle scansioni processuali, non puo' tuttavia scegliere un percorso che possa comportare, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attivita' processuale» (sentenza 14-22 ottobre 1996). Il legislatore con l'innovazione introdotta, successivamente a tale pronuncia, dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, oltre ad aumentare le fasi in cui opera la sospensione, ha escluso l'automatica sospensione solo nel caso di riproposizione dei medesimi motivi formulati in altra istanza gia' rigettata o dichiarata inammissibile, ma cosi' non si e' fatto carico della necessita' di prevenire possibili abusi dello strumento, secondo quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza. L'argine della «novita» dei motivi, come gia' segnalato dalla Corte costituzionale, essendo rimesso alle capacita' dialettiche della parte interessata, e' inidoneo, vieppiu' ora che i casi di rimessione richiamano anche nozioni generiche come il legittimo sospetto. Se, in parte, i problemi connessi alla possibile prescrizione del reato, sono risolti dal comma 4, dell'art. 47 c.p.p. permane evidente la possibilita' che la sistematica riproposizione di una richiesta di rimessione, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, comprometta irragionevolmente l'efficienza del processo e conduca alla sua possibile paralisi. Queste considerazioni sono ancor piu' pregnanti in virtu' della modifica dell'art. 111 della Costituzione che avendo imposto al legislatore di assicurare tempi ragionevoli al processo, obbliga quest'ultimo ad evitare qualsiasi disciplina processuale in cui vi sia un incongruo bilanciamento fra interesse tutelato ed effetti sul processo della norma di tutela. Poiche' l'accoglimento della richiesta di rimessione travolgerebbe comunque, seppur ex post, il provvedimento assunto dal giudice a quo (Cass., s.u., 12 maggio 1995 - 16 giugno 1995, n. 6925), puo' dubitarsi che sia ragionevole, in tale ottica, ammettere una sospensione tendenzialmente indefinita del processo, anche dopo che la Corte di cassazione abbia gia' verificato, nell'esaminare una prima istanza, la situazione ambientale in cui il processo si sta svolgendo (cfr., Corte cost. ord. 10 gennaio 1997, n. 5). La Corte costituzionale ha gia' ritenuto che anche l'esigenza di assicurare un giudizio che sia e appaia indiscutibilmente imparziale non puo' essere perseguita ad ogni costo, ma va contemperata con i concorrenti interessi alla speditezza e ragionevole durata dei processi (Corte cost. sent. 1-21 marzo 2002, n. 78).
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che il giudice non dispone la sospensione del processo in caso di riproposizione di richiesta di rimessione gia' dichiarata inammissibile o rigettata dalla Cassazione, solo se la richiesta non e' fondata su elementi nuovi; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale; Ordina la sospensione del giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza, letta in udienza e cosi' notificata alle parti che sono o devono ritenersi presenti secondo le norme del codice di procedura penale, venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Udine, addi' 18 novembre 2003 Il giudice: Milocco 05C1095