N. 397 SENTENZA 12 - 25 ottobre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Costituzione  della  parte  in  giudizio  -  Regione  Molise  -  Atto
  depositato  dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni
  decorrente dalla data del deposito del ricorso - Inammissibilita'.
- Norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
  art. 23,  terzo  comma e legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 31, terzo
  comma (combinato disposto).
Imposte  e  tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei
  rifiuti  solidi  - Norme applicative della Regione Molise - Aumento
  del  tributo  con  decorrenza dal 1° gennaio 2005, oltre il termine
  (31  luglio  di  ogni  anno  per  l'anno successivo) assegnato alla
  Regione  per  provvedere  -Violazione  della  potesta'  legislativa
  esclusiva  statale  in materia di tributi erariali - Illegittimita'
  costituzionale in parte qua.
- Legge  della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, art. 6, comma 2,
  come  sostituito  dall'art. 1  della  legge  della  Regione  Molise
  31 agosto 2004, n. 18.
- Costituzione,  artt. 117,  secondo  comma, lettera e), e 119; legge
  28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 29.
Imposte  e  tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei
  rifiuti   solidi   -  Norme  applicative  della  Regione  Molise  -
  Determinazione   dell'ammontare  dell'imposta  per  i  rifiuti  dei
  settori  minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico in
  misura  eccedente  quella  massima  disposta  dalla  relativa legge
  statale  (art. 3,  comma 29,  della legge n. 549/1995) - Denunciata
  violazione  della potesta' legislativa esclusiva statale in materia
  di tributi erariali - Sopravvenuta carenza di interesse per effetto
  dell'accoglimento  della  prima  questione e dello ius superveniens
  (non  evocato),  che ha apportato modificazioni in materia (legge18
  aprile 2005, n. 62, art. 26) - Inammissibilita' della questione.
- Legge  della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, art. 6, comma 2,
  lettera a), numero 1, come sostituito dall'art. 1 della legge della
  Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119.
(GU n.44 del 2-11-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente «Disposizioni
per  l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica
dei  rifiuti  solidi»),  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, notificato il 12 novembre 2004, depositato in
cancelleria  il  17 novembre  2004 ed iscritto al n. 108 del registro
ricorsi 2004.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise.
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  27 settembre  2005 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Udito  l'avvocato  dello Stato Giancarlo Mando' per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso notificato il 12 novembre 2004 e depositato il
17  successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a
questa    Corte   di   dichiarare   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1  della  legge  della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18
(Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  regionale 13 gennaio 2003,
n. 1,   concernente  «Disposizioni  per  l'applicazione  del  tributo
speciale   per   il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi»),
pubblicata   nel   Bollettino   Ufficiale  della  Regione  n. 18  del
16 settembre  2004,  per  violazione  degli artt. 117, secondo comma,
lettera e), e 119 della Costituzione.
    Il ricorrente censura la suddetta disposizione: a) nella parte in
cui questa prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in
discarica  dei  rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005, in
quanto  tale  decorrenza  -  essendo stata la legge regionale emanata
dopo   il  31 luglio  2004  -  violerebbe  il  disposto  dell'art. 3,
comma 29,  della  legge  statale  28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  per  il quale la legge
regionale  che  fissa  l'ammontare  dell'imposta  deve essere emanata
«entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», intendendosi
«prorogata  la  misura  vigente» nel caso di mancato rispetto di tale
termine;  b)  nella  parte in cui fissa l'aumentato nuovo importo del
tributo  speciale nella misura di 0,0106 per chilogrammo conferito in
discarica,  con  riguardo  ai  rifiuti  elencati  nell'allegato  3 al
decreto  ministeriale  18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di
rifiuti  dei  settori  minerario,  estrattivo,  edilizio,  lapideo  e
metallurgico,  con  cio'  superando  il  limite  massimo del tributo,
stabilito  per tali rifiuti dall'art. 3, comma 29, della citata legge
statale  n. 549  del 1995 in lire 20 (corrispondenti ad 0,010329) per
chilogrammo  conferito  in  discarica.  A  sostegno  del  ricorso, il
Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il tributo speciale
per  il  deposito  in  discarica dei rifiuti solidi, istituito da una
legge  statale,  non  costituisce un «tributo proprio» della Regione,
nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e pertanto deve ritenersi
a questa precluso.
    2. - Si e' tardivamente costituita in giudizio la Regione Molise,
che,  dopo  aver  affermato  il  corretto  esercizio  della  potesta'
legislativa  regionale  sotto  il  profilo del rispetto dei parametri
temporali e quantitativi fissati dalla legge statale n. 549 del 1995,
ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' o di infondatezza
della sollevata questione.
    3.  -  Con  successiva  memoria, la Regione Molise ha ribadito le
formulate   conclusioni,   illustrandone   le   ragioni  e  chiedendo
l'applicazione  di  «ogni  conseguenza  di  legge,  anche in ordine a
spese, diritti ed onorari del giudizio».
    4.   -  Con  memoria  depositata  nell'imminenza  della  pubblica
udienza,  il  Presidente  del Consiglio dei ministri ha insistito per
l'accoglimento  del  ricorso,  osservando  che,  poiche'  la modifica
all'art. 3,  comma 29,  della  legge  n. 549 del 1995 - evocato quale
parametro   interposto   -  apportata  nelle  more  del  giudizio  di
legittimita'  costituzionale dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005,
n. 62   (Disposizioni   per   l'adempimento   di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria   2004),  non  ha  effetto  retroattivo  e  non  contiene
disposizioni  transitorie,  non  e'  necessario  modificare  le  gia'
precisate  conclusioni  ne'  affrontare  la  delicata questione degli
effetti  di  tale  sopravvenuta  normativa  statale  sulle  normative
regionali ad essa difformi.

                       Considerato in diritto

    1.   -   Il   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  denuncia
l'illegittimita'  costituzionale  -  in  riferimento  agli artt. 117,
secondo  comma,  lettera e),  e  119 della Costituzione - dell'art. 1
della  legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed
integrazioni  alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente
«Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito
in   discarica   dei  rifiuti  solidi»),  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale   della   Regione  n. 18  del  16 settembre  2004,  che  ha
sostituito l'art. 6 della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003,
n. 1  (Disposizioni  per  l'applicazione  del tributo speciale per il
deposito  in  discarica  dei  rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549).
    2.  -  Deve  essere  preliminarmente  dichiarata inammissibile la
costituzione   della   Regione   Molise,  perche'  avvenuta  in  data
17 dicembre 2004, oltre il termine perentorio stabilito dal combinato
disposto  degli articoli 23, terzo comma, delle Norme integrative per
i  giudizi davanti alla Corte costituzionale e 31, terzo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
    3.   -  Il  ricorrente  solleva  due  questioni  di  legittimita'
costituzionale,  censurando  la  suddetta  disposizione  della  legge
regionale  sia  nella  parte  in  cui  prevede un aumento del tributo
speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi  con
decorrenza  dal  1° gennaio  2005;  sia  nella  parte  in  cui  fissa
l'aumentato nuovo importo del tributo speciale nella misura di 0,0106
per  chilogrammo  conferito  in  discarica,  con  riguardo ai rifiuti
elencati  nell'allegato  3  al  decreto ministeriale 18 luglio 1996 e
rientranti   nelle   categorie  di  rifiuti  dei  settori  minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.
    La  prima  questione  viene  sollevata  sotto  il  profilo che la
decorrenza  dell'aumento  del tributo a far data dal 1° gennaio 2005,
in  quanto  disposta  con  legge  regionale emanata dopo il 31 luglio
2004,  contrasterebbe  con  il  disposto dell'art. 3, comma 29, della
legge  statale  28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della  finanza  pubblica),  secondo  cui la legge regionale che fissa
l'ammontare  dell'imposta  deve essere emanata «entro il 31 luglio di
ogni  anno  per l'anno successivo», intendendosi «prorogata la misura
vigente» nel caso di mancato rispetto di tale termine.
    La  seconda  questione  viene  sollevata  sotto  il  profilo  che
l'art. 6,  comma 2,  lettera a),  numero  1, della citata legge della
Regione  Molise  n. 1  del 2003, come sostituito dal censurato art. 1
della  legge della Regione Molise n. 18 del 2004, avrebbe fissato per
il  tributo  speciale l'importo di 0,0106, superiore a quello massimo
di lire 20 (corrispondenti ad « 0,010329», secondo il ricorrente) per
chilogrammo  conferito in discarica, stabilito dall'art. 3, comma 29,
della  citata legge statale n. 549 del 1995, relativamente ai rifiuti
elencati  nell'allegato  3  al  decreto ministeriale 18 luglio 1996 e
rientranti   nelle   categorie  di  rifiuti  dei  settori  minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.
    4.  -  La  prima  questione  -  concernente  il  superamento  del
ricordato limite temporale fissato dall'art. 3, comma 29, della legge
statale n. 549 del 1995 - e' fondata.
    4.1.  -  L'art. 3  della  citata  legge  statale  n. 549 del 1995
istituisce  e  disciplina  il  tributo  speciale  per  il deposito in
discarica dei rifiuti solidi (comma 24), devolvendone il gettito alle
regioni  ed  alle  province  (comma  27) e stabilendo che l'ammontare
dell'imposta  sia  fissato,  entro determinati limiti, mediante legge
della  Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo,
con  l'ulteriore precisazione che, «in caso di mancata determinazione
dell'importo  da  parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno
per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente» (comma
29).  Si  tratta  dunque  di  un  tributo  che,  secondo  la costante
giurisprudenza  di  questa  Corte,  va considerato statale e non gia'
«proprio»  della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost.,
senza  che  in contrario rilevino ne' l'attribuzione del gettito alle
regioni   ed  alle  province,  ne'  le  determinazioni  espressamente
attribuite  alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenza
n. 335  del  2005, concernente lo stesso tributo speciale oggetto del
presente   giudizio;   v.,  analogamente,  a  proposito  delle  tasse
automobilistiche e dell'IRAP, le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del
2004,  n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresi', in generale, le
sentenze  n. 37  e  n. 29  del  2004).  Ne consegue che la disciplina
sostanziale  dell'imposta  rientra tuttora nella competenza esclusiva
dello  Stato,  ai  sensi  dell'art. 117,  secondo  comma, lettera e),
Cost.,  e che e' preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge
statale, la potesta' delle regioni di legiferare su tale imposta.
    4.2.  -  La  norma  censurata  (art. 1  della legge della Regione
Molise  n. 18  del  2004,  promulgata  il 31 agosto 2004) sostituisce
l'art. 6  della  legge  della  Regione  Molise  n. 1 del 2003, il cui
comma 2,  nella  nuova  formulazione, stabilisce che «l'ammontare del
tributo  speciale  e'  determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2005»,
secondo  gli  importi  precisati  nello  stesso  comma  e  maggiorati
rispetto  a  quelli  anteriormente  vigenti.  La nuova determinazione
dell'importo  del  suddetto  tributo  speciale,  dunque,  pur essendo
intervenuta  successivamente  al  31 luglio  del  2004 (con la citata
legge  regionale  n. 18  del  31 agosto  2004),  viene  espressamente
dichiarata  efficace dalla norma impugnata a decorrere dal 1° gennaio
2005:  e'  percio'  evidente la violazione del disposto del ricordato
comma 29 (secondo periodo) dell'art. 3 della legge statale n. 549 del
1995,  per il quale il superamento del limite temporale del 31 luglio
nella  promulgazione  della  legge  regionale  comporta,  invece,  la
proroga  per  tutto  l'anno  solare  successivo del «vigente» importo
dell'imposta.
    4.3.  -  Il rilevato contrasto tra la norma regionale impugnata e
la   norma   statale   interposta   evocata  dal  ricorrente  implica
l'illegittimo  esercizio  da parte della Regione Molise della propria
potesta'  legislativa  in  una  materia in cui lo Stato ha competenza
legislativa  esclusiva  (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).
Va  percio'  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale della norma
impugnata, nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale
per  il  deposito  in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal
1° gennaio  2005,  anziche'  dal 1° gennaio 2006, data quest'ultima a
partire  dalla  quale l'aumento di detto tributo speciale acquistera'
efficacia.
    5. - La seconda questione - concernente il superamento del limite
massimo  del  tributo  fissato  dall'art. 3,  comma 29,  della  legge
statale   n. 549   del   1995,   con  riguardo  ai  rifiuti  elencati
nell'allegato  3  al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti
nelle   categorie  di  rifiuti  dei  settori  minerario,  estrattivo,
edilizio,  lapideo e metallurgico - e' inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse.
    5.1.   -   Occorre   rilevare   al   riguardo  che,  per  effetto
dell'accoglimento della prima questione, la censurata disposizione di
legge  regionale  acquistera'  efficacia  solo  dal  1° gennaio 2006,
quando  non  sara'  piu'  vigente  il contenuto della disposizione di
legge  statale  evocata nel ricorso come norma interposta. Nelle more
del  giudizio  di  legittimita' costituzionale, infatti, l'originario
enunciato  dell'art. 3,  comma 29, primo periodo, della legge statale
n. 549  del  1995,  richiamato  testualmente  nel  ricorso,  e' stato
sostituito  -  con effetto dal 12 maggio 2005 - ad opera dell'art. 26
della  legge  n. 62  del  2005,  che  ha modificato non solo i limiti
quantitativi  del  tributo speciale, ma anche le stesse categorie dei
rifiuti   di   riferimento.   In   particolare,   il  menzionato  ius
superveniens  ha  sostituito  alla  categoria  dei  rifiuti  elencati
nell'allegato  3  al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti
nei  settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico,
la  diversa  categoria  dei  «rifiuti  ammissibili al conferimento in
discarica  per  i  rifiuti  inerti  di cui all'articolo 2 del decreto
ministeriale  13 marzo 2003» ed ha altresi' ridotto il limite massimo
del  tributo speciale in esame, portandolo da lire 20 per chilogrammo
di  rifiuti conferiti in discarica (corrispondenti ad 0,0103, in base
ai  criteri  di conversione fissati dall'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo   24   giugno 1998,  n. 213,  recante  «Disposizioni  per
l'introduzione   dell'EURO   nell'ordinamento   nazionale,   a  norma
dell'articolo 1,  comma 1,  della legge 17 dicembre 1997, n. 433») ad
0,01  per  chilogrammo  di  rifiuti  ammissibili  al  conferimento in
discarica.  Ne  deriva  che la questione, nei termini prospettati, ha
perso  interesse  per  il  ricorrente, perche' il vecchio testo della
legge statale - richiamato nel ricorso - non puo' in concreto fungere
da  norma interposta durante il periodo della sua vigenza (cioe' sino
all'11 maggio  2005), in conseguenza della sopra rilevata inefficacia
della  norma  regionale  denunciata,  ed  il nuovo testo non e' stato
evocato in giudizio quale norma interposta.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 6, comma 2,
della  legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni
per  l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica
dei  rifiuti  solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise
31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
13 gennaio  2003,  n. 1, concernente «Disposizioni per l'applicazione
del  tributo  speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei rifiuti
solidi»),  nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale
per  il  deposito  in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal
1° gennaio 2005;
    Dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la
questione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 6,  comma 2,
lettera a),  numero  1,  della  legge della Regione Molise 13 gennaio
2003,  n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per
il  deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della
legge  28 dicembre  1995,  n. 549), come sostituito dall'art. 1 della
legge  della  Regione  Molise  31 agosto  2004,  n. 18  (Modifiche ed
integrazioni  alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente
«Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi»), nella parte in cui fissa l'importo
del  tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
nella  misura  di  0,0106 per chilogrammo conferito in discarica, con
riguardo  ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale
18 luglio  1996  e  rientranti nelle categorie di rifiuti dei settori
minerario,  estrattivo,  edilizio, lapideo e metallurgico, sollevata,
in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della
Costituzione,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con il
ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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