N. 400 ORDINANZA 12 - 25 ottobre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione   stradale   -   Assicurazione   dei   veicoli   per  la
  responsabilita'  civile  -  Obbligatorieta' indipendentemente dalla
  maggiore  o  minore  pericolosita' del veicolo - Possibile confisca
  del   veicolo   sprovvisto   di   copertura  assicurativa,  pur  se
  appartenente  a  disabile  non  abbiente  non  in  grado  di pagare
  l'elevata  sanzione pecuniaria - Ingiustificata discriminazione fra
  cittadini  in  base  alle  condizioni  personali  ed  economiche  -
  Inadeguata  motivazione  sulla  non  manifesta  infondatezza  della
  questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs.  30 aprile  1992,  n. 285,  art. 193,  commi 1,  2 e 3, come
  modificato  dall'art. 3,  comma 19, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151
  (convertito,   con  modificazioni,  nella  legge  1°  agosto  2003,
  n. 214).
- Costituzione, artt. 2 e 3.
(GU n.44 del 2-11-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2
e  3,  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della   strada),   come   modificato   dall'art. 3,   comma 19,   del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  convertito,  con  modificazioni, nella legge
1° agosto  2003, n. 214, promosso dal Giudice di pace di Cividale del
Friuli,  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Leone  Luigi  e il
Prefetto  di  Udine  con  ordinanza  del 29 ottobre 2004, iscritta al
n. 84  del  registro  ordinanze  2005  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice
relatore Francesco Amirante;
    Ritenuto che il Giudice di pace di Cividale del Friuli, nel corso
di   un  giudizio  di  opposizione  a  sanzione  amministrativa,  con
ordinanza  emessa  il  29 ottobre  2004, ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 2  e  3  della  Costituzione,  questione  di legittimita'
costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato
dall'art. 3,  comma 19,  del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni ed integrazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;
        che  all'opponente, invalido civile con riduzione dell'80 per
cento  della capacita' lavorativa, nonche' titolare unicamente di una
pensione  sociale  di  229,00  euro mensili, secondo quanto espone il
giudice a quo, era stato sequestrato un ciclomotore a bordo del quale
egli  era  stato  sorpreso  a circolare senza la prescritta copertura
assicurativa per responsabilita' civile, intervenuta dopo quattordici
giorni;
        che,  argomenta  il remittente, la disponibilita' del veicolo
e'  condizione  essenziale per lo svolgimento di una ancorche' minima
vita  sociale  e  di  relazione,  ma  la norma impugnata, fondata sul
presupposto   della   tutela   preventiva  dei  danni  causati  dalla
circolazione stradale, non distingue tra i diversi veicoli che devono
essere  assicurati, apparendo evidente la minore pericolosita' insita
nella circolazione di un ciclomotore rispetto a quella di autotreni o
potenti automezzi;
        che  infine,  conclude  il  Giudice  di pace, la confisca del
veicolo  - utilizzato quale mezzo principale per lo svolgimento della
vita  di  relazione  -  in danno di persona invalida e non abbiente e
quindi   non  in  grado  di  pagare  una  sanzione  di  687,75  euro,
determinerebbe  un'ingiusta  discriminazione tra cittadini in ragione
delle condizioni personali ed economiche;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
preliminarmente  eccependo  l'inammissibilita'  della  questione  per
omessa  motivazione  sulla  rilevanza  nonche'  in  ordine  alla  non
manifesta   infondatezza   e   concludendo  nel  merito  per  la  non
fondatezza;
        che  l'Avvocatura  osserva come il legislatore abbia previsto
numerose  agevolazioni  fiscali  nel  settore auto per i portatori di
handicap  e  come  la  possibilita'  di riduzione della sanzione, ove
l'assicurazione  sia  stata  resa operativa nei quindici giorni dalla
scadenza,  configuri  una vera e propria sanatoria, tale da escludere
ogni   discriminazione   tra   cittadini   in   ragione   delle  loro
disponibilita' economiche.
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace di Cividale del Friuli ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 2  e  3  della Costituzione,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e
3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), in quanto prevede il sequestro e la confisca del ciclomotore
che  circoli  senza  la copertura assicurativa per la responsabilita'
civile;
        che,  secondo  il  remittente,  tale  normativa  e'  altresi'
irragionevole  e  quindi  in  contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto
equipara  i  ciclomotori,  che  hanno modeste potenzialita' lesive di
persone  o  cose,  ad  altri  veicoli  quali, ad esempio, autotreni o
automobili idonee a raggiungere alte velocita';
        che  tale irragionevolezza sarebbe evidente qualora, come nel
caso  oggetto  del  giudizio a quo, il ciclomotore sia condotto da un
invalido  civile,  per di piu' non abbiente e percio' non in grado di
pagare  la sanzione pecuniaria, con la conseguenza della confisca del
veicolo;
        che in tale ipotesi le norme violano anche l'art. 2 Cost., in
quanto  comprimono  diritti  fondamentali  dell'invalido  come quelli
inerenti allo svolgimento di un lavoro ed alla vita di relazione;
        che  il giudice a quo non specifica se la censura sia rivolta
all'obbligo  assicurativo  concernente  i ciclomotori in quanto tali,
per  una  loro  presunta,  minore  pericolosita'  rispetto  ad  altri
veicoli,  ovvero  se  l'illegittimita' costituzionale sia prospettata
solo  in  riferimento  all'ipotesi  di  ciclomotore  condotto  da  un
invalido civile;
        che,  peraltro,  il  remittente  non  impugna  il comma 4 del
citato  art. 193 del d.lgs. n. 285 del 1992, concernente la confisca,
pur   censurando  la  previsione  di  tale  misura,  ne'  precisa  se
sussistano   i   presupposti   per   l'applicabilita'  della  stessa,
limitandosi  ad  una  generica  doglianza  circa  l'onerosita'  della
sanzione pecuniaria;
        che,   quindi,   sotto  tutti  i  profili,  la  questione  e'
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 193,  commi 1,  2  e  3,  del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito,  con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214,   sollevata,   in   riferimento   agli   artt. 2  e  3  della
Costituzione,  dal  Giudice  di  pace  di  Cividale  del  Friuli  con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 12 ottobre 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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