N. 534 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2005

Ordinanza  emessa  il  6  luglio  2005  dal  tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sul  ricorso  proposto da Vozzi Ruggero contro
Ministero degli affari esteri

Impiego  pubblico  -  Dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni -
  Trattenimento  in  servizio,  a  domanda,  fino  al  compimento del
  settantesimo  anno  d'eta'  -  Esclusione  da  detto  beneficio del
  personale   della  carriera  diplomatica  -  Irragionevole  diverso
  trattamento dei diplomatici rispetto agli altri pubblici dipendenti
  -   Irragionevole   equiparazione   del  personale  della  carriera
  diplomatica  (e  prefettizia) al personale militare - Incidenza sul
  principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 1-quater, comma 1, primo
  periodo,  convertito con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004,
  n. 186.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.45 del 9-11-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5089/05 Reg.
Gen.,  proposto  da  Vozzi  Ruggero, rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea  Guarino  ed  elettivamente  domiciliato presso il medesimo in
Roma, piazza Borghese n. 3;
    Contro  il  Ministero degli affari esteri, in persona de Ministro
pro  tempore,  rappresentato e difeso dall'Avvocaatura generale dello
Stato,  nei  cui  uffici  e'  domiciliata  ex  lege  in Roma, via dei
Portoghesi   n. 12;   e   nei  confronti  di  Spinetti  Massimo,  non
costituito,  per  l'annullamento  del  provvedimento della Direzione,
generale  per  il  personale  del Ministero degli affari esteri prot.
n. 0167320 del 22 aprile 2005 nella parte in cui giudica irricevibile
l'istanza  per il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno
di  eta'  inoltrata  dall'ambasciatore  Vozzi  il  18 marzo  2005  ed
impedisce,   per   l'effetto,   la   prosecuzione   dell'incarico  di
ambasciatore  oltre  il limite del sessantasettesimo anno di eta'; di
ogni atto comunque connesso al precedente;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    All'udienza  camerale  del  6  luglio  2005  data  per  letta  la
relazione  del  Cons.  Germana  Panzironi e uditi i procuratori delle
parti, avv. Guarino ed avv. Nunziata;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                              F a t t o

    Il Ministro plenipotenziario Ruggero Vozzi, ambasciatore d'Italia
a  Tallin,  ha  impugnato il provvedimento con cui il Ministero degli
affari  esteri ha dichiarato irricevibile l'istanza volta ad ottenere
il  trattenimento  in  servizio  fino  al  settantesimo anno di eta',
inoltrata il 18 marzo 2005, impedendo, per l'effetto, la prosecuzione
dell'incarico  di  ambasciatore oltre il limite del sessantasettesimo
anno di eta'.
    Il  ricorrente premette di prestare servizio dal 20 febbraio 2002
a  Tallin  (Estonia) e di avere a suo tempo presentato domanda per la
prosecuzione  del servizio per un biennio oltre il raggiungimento del
sessantacinquesimo  anno  di  eta',  ai sensi dell'art. 16 del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 503.
    La  richiesta  e' stata accolta ed il biennio andra' a scadere il
31 ottobre 2005, come formalizzato dalla nota prot. n. 0041028 del 31
gennaio 2005, con la quale la Direzione generale per il personale del
Ministero degli affari esteri ha dato riscontro alla sua richiesta.
    Successivamente   il   Vozzi   ha  inoltrato  una  nuova  istanza
finalizzata   ad  ottenere  il  trattenimento  in  servizio  fino  al
compimento  del  settantesimo  anno, sulla scorta dell'art. 1-quater,
comma  1,  del  d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla  legge 27 luglio 2004, n. 186, che, modificando
l'art. 16  del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, accorda ai dipendenti
delle   amministrazioni   pubbliche  la  facolta'  di  richiedere  il
trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di
eta'.
    L'amministrazione  ha respinto l'istanza sul rilievo che la norma
richiamata   circoscrive   il   proprio   ambito   di   applicazione,
specificando  che  sono  esclusi  dal beneficio gli appartenenti alla
carriera  diplomatica e prefettizia, il personale delle Forze armate,
delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare e ad ordinamento
civile ed il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    Il  ricorrente  contesta il rigetto dell'istanza ritenendo che il
Ministero abbia illegittimamente fornito un'interpretazione meramente
letterale dell'esclusione contemplata dalla norma.
    Deduce   in   particolare  la  violazione  e  falsa  applicazione
dell'art. 16,  comma  1,  del  d.lgs.  n. 503/1999,  come  modificato
dall'art. 1-quater  del d.l. n. 136/2004, in quanto tale disposizione
in  realta' non comporterebbe l'impossibilita' giuridica per i membri
delle categorie escluse di avanzare l'istanza per il trattenimento in
servizio,  ma  solo che la disciplina dell'eventuale prosecuzione del
rapporto  debba  essere  rinvenuta  in  disposizioni diverse, proprie
degli specifici ordinamenti sezionali.
    Per  i  membri  della  carriera  diplomatica  esiste  un siffatto
ordinamento,  avuto  riguardo alla legge n. 891/1965 ed alle relative
norme  di  attuazione,  di cui al d.P.R. n. 18/1967, che testualmente
identificano la carriera diplomatica come «ordinamento speciale».
    Dall'esistenza  di  un  ordinamento  speciale  il  ricorrente  fa
discendere  quella  di  un corpo di norme che prevalgono su quelle di
carattere generale che valgono per le altre amministrazioni, di fatto
rendendo inapplicabile ai diplomatici l'esclusione espressa di cui al
citato art. l-quater del d.l. n. 136/2004.
    Con  il  secondo motivo del ricorso viene dedotta la violazione e
la  falsa  applicazione dell'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 85/2000, che
integra e modifica il d.P.R. n. 18/1967.
    La  modifica  introdotta,  ad  avviso  del ricorrente, renderebbe
possibile  l'accesso  alla carriera diplomatica con modalita' diverse
ed  ulteriori  rispetto  al  concorso,  consentendo  al  Ministero di
nominare  come  agente diplomatico chiunque sia ritenuto idoneo ad un
particolare   incarico.   L'attribuzione   all'amministrazione  della
prerogativa  di  nomina  al  di  fuori  delle  procedure  concorsuali
subirebbe  le sole limitazioni derivanti dall'osservanza dei principi
di  carattere  generale e potrebbe essere esercitata nei confronti di
chi  fa  gia'  parte  dell'amministrazione medesima, trattenendolo in
servizio, se in procinto di essere collocato a riposo.
    Con il terzo motivo di gravame il ricorrente pone la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 1-quater,  comma  1,  primo
periodo, del d.l. 136/2004, in relazione agli articoli 3 e 97 Cost.
    Ove  non fosse accolta l'interpretazione adeguatrice proposta con
i  motivi  precedenti,  dovrebbe  dubitarsi  della  conformita'  alla
Costituzione  della  norma  richiamata  e  andrebbe  conseguentemente
sollevata   la   relativa   questione  innanzi  alla  Corte,  poiche'
l'esclusione  dei membri della carriera diplomatica dalla facolta' di
richiedere   la  prosecuzione  del  rapporto  di  lavoro  non  appare
ragionevole e configura una palese disparita' di trattamento rispetto
agli  appartenenti  agli  altri  settori  del  pubblico  impiego  che
beneficiano della norma in questione.
    Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento
impugnato,  previa  sospensione  degli  effetti  e,  ove  occorra, la
remissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Si e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata chiedendo
il rigetto del ricorso siccome infondato.
    All'udienza  camerale  del  6  luglio  2005  la  causa  e'  stata
introitata per la decisione sull'istanza cautelare.
    Il   Collegio,   con  ordinanza  n. 3724/2005,  ha  accordato  il
richiesto   provvedimento   di   sospensione,  rinviando  a  separata
ordinanza  la proposizione della questione di costituzionatita' della
norma posta a base del provvedimento impugnato.

                            D i r i t t o

    1.  -  Va preliminarmente rilevato come sia pacificamente ammessa
la  possibilita'  di  sollevare,  nella  fase  cautelare del giudizio
amministrativo,  una  questione di legittimita' costituzionale (Corte
cost.  12  ottobre  1990,  n. 444; 23 luglio 1991, n. 367; 12 gennaio
2000,  n. 4).  Al  riguardo  va  tenuto  conto,  da  un  lato, che la
sospensione  dell'efficacia  degli  atti  impugnati,  allorche', come
nella  specie,  sia  stata  accordata  dal  giudice in relazione alla
proposta   questione   di   costituzionalita',   e'   necessariamente
provvisoria  e  temporanea,  fino  alla  ripresa del giudizio dopo la
definizione  dell'incidente  di  costituzionalita' e, dall'altro, che
l'esito   di  tale  incidente  inevitabilmente  influisce  anche  sul
risultato  finale,  nel merito, dell'impugnativa proposta (cfr. Corte
cost. 4 luglio 2003, n. 227).
    Del  resto, la concessione della misura cautelare non comporta la
disapplicazione  di  una  norma  vigente,  ma  tende a conciliare, in
attuazione    del    principio    di    effettivita'   della   tutela
giurisdizionale,  la  salvaguardia  immediata,  ancorche' interinale,
dell'interesse   del  ricorrente  con  il  carattere  accentrato  del
controllo  di  costituzionalita'  delle  leggi,  riservato alla Corte
costituzionale (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 20 dicembre 1999, n. 2).
    2. - Il provvedimento impugnato si basa sull'art. 1-quater, comma
1,  del d.l. 136/2004, che modifica l'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992,
consentendo il trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti sino
al  settantesimo anno di eta', ad esclusione di alcune categorie, fra
cui gli appartenenti alla carriera diplomatica.
    Il  ricorrente  deduce,  con  i primi due motivi, la violazione e
falsa  applicazione  delle  norme  appena  richiamate,  ritenendo che
l'amministrazione  abbia  illegittimamente  negato l'applicazione del
beneficio richiesto.
    Assume,   in   particolare,   che,   secondo   un'interpretazione
costituzionalmente orientata della norma di riferimento, la locuzione
«con  l'esclusione  degli  appartenenti alla carriera diplomatica...»
non  precluderebbe  il trattenimento in servizio di questi ultimi, ma
renderebbe  ad  essi  inapplicabili  le disposizioni recate dai commi
successivi del medesimo art. l-quater, dovendosi piuttosto far rinvio
al  particolare  ordinamento  sezionale  per  l'individuazione  della
disciplina del collocamento a riposo.
    La censura non merita accoglimento.
    In  primo  luogo,  l'art. 1-quater  e'  norma  che,  sia sotto il
profilo  letterale che logico, regola l'istituto del trattenimento in
servizio  nei  riguardi  di  tutti  i pubblici dipendenti, sicche' le
esclusioni ivi previste - tra cui quella riguardante gli appartenenti
alla carriera diplomatica - vanno intese in senso sostanziale.
    In  secondo  luogo, pur accedendo alla tesi del ricorrente che le
disposizioni  che  regolano  la  carriera  dei diplomatici formano un
«ordinamento   sezionale»   e'   agevole  osservare  che  in  esse  -
segnatamente  nel d.P.R. n. 18/1967 - non si rinviene alcuna norma in
tema  di  collocamento  a  riposo  e di eta' pensionabile in grado di
prevalere  sulla  disciplina generale recata dall'art. 1-quater, piu'
volte citato.
    3.  - Con il secondo motivo di gravame il ricorrente sostiene che
l'ordinamento    speciale   del   Ministero   degli   affari   esteri
consentirebbe   di  conferire  incarichi  di  agente  diplomatico  ad
personam,  prescindendo  in  tal  caso  dal  requisito  dell'eta' del
prescelto.   In  tal  modo  l'Amministrazione  potrebbe  superare  la
preclusione  recata dall'art. 1-quater procedendo all'attribuzione di
un  incarico  all'amb.  Vozzi anche dopo che questi abbia superato il
prescritto  limite  di  eta'.  Cio'  renderebbe  «ricevibile»  la sua
istanza.
    La censura e' infondata.
    In  primo luogo occorre osservare che l'art. 99 del citato d.P.R.
n. 18/1967   prevede   che   alla   carriera  diplomatica  -  di  cui
esclusivamente si tratta in questa sede - si accede solo per concorso
al  grado  iniziale,  non  essendo  ammessi  neppure  trasferimenti o
passaggi  ad essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche e da
altre  amministrazioni, nel rispetto del principio di cui all'art. 97
della Costituzione.
    Ne  discende  che  l'eventuale  facolta'  dell'amministrazione di
conferire  incarichi  diplomatici  ad  personam  non  comporta  alcun
effetto    consequenziale    sull'ordinamento   della   carriera   e,
segnatamente,  sul  regime  del  collocamento  a  riposo, rigidamente
disciplinato dalle vigenti disposizioni.
    4. - Riconosciuta l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso,
deve passarsi all'esame del terzo, con il quale il ricorrente solleva
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater, comma
1,  primo  periodo, del d.l. n. 136/2004, in relazione agli artt. 3 e
97 Cost., nella parte in cui esclude la possibilita' di trattenimento
in  servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' per gli
appartenenti alla carriera diplomatica.
    4.  -  La  questione  e'  rilevante ai fini della definizione del
giudizio  in  corso,  in  quanto  incide  su  entrambi  i presupposti
richiesti  per  la  concessione del provvedimento cautelare: il fumus
boni iuris ed il danno grave e irreparabile.
    Quanto  al  fumus,  posto che - come si vedra' - la questione non
appare  manifestamente  infondata, va rilevato che il diniego opposto
dall'amministrazione  alla  richiesta  di  trattenimento  in servizio
avanzata   dal   ricorrente   si  fonda  proprio  sulla  disposizione
sospettata  di  incostituzionalita',  sicche',  qualora  essa dovesse
essere  espunta  dall'ordinamento  per effetto della dichiarazione di
illegittimita'  costituzionale,  il  diniego resterebbe privo di base
normativa e dovrebbe quindi essere ritenuto illegittimo.
    In  ordine al danno, essendo il ricorrente prossimo al compimento
del sessantasettesimo anno di eta' (ottobre 2005), va ritenuto che il
suo   interesse   sarebbe  stato  irreparabilmente  pregiudicato,  in
pendenza della definizione del giudizio nel merito, qualora l'istanza
cautelare non fosse stata accolta.
    4.2.  -  La questione stessa, poi, ad avviso del Collegio, non e'
manifestamente infondata.
    Va premesso che la Corte costituzionale si e' piu' volte occupata
di  leggi  disciplinanti  l'istituto del trattenimento in servizio di
pubblici  dipendenti e, segnatamente, proprio dell'art. 16 del d.lgs.
30  dicembre  1992, n. 503, nella sua originaria formulazione, prima,
cioe',  che l'art. 1-quater in esame ne ampliasse i margini operativi
(cfr. le sentenze 4 giugno 1997, n. 162 e 24 ottobre 2000, n. 434).
    In tal decisioni essa ha affermato un principio (mutuato peraltro
dalla sua consolidata giurisprudenza: cfr. per tutte sentenza 3 marzo
1988,  n. 238) che risulta decisivo nell'indagine, che il Collegio si
avvia ad effettuare.
    In  particolare,  la  Corte  costituzionale,  pur riconoscendo al
legislatore un'ampia discrezionalita' nella disciplina di un istituto
che  si  pone  pur sempre come un eccezione alla regola dei limiti di
eta'  e  di  servizio, ha stabilito che, in ogni caso, la liberta' di
scelta  del  legislatore  deve  mantenersi «entro il limite della non
manifesta  arbitrarieta»  (sancito  dall'art. 3  Cost.),  parametrato
all'interesse pubblico perseguito dalla norma scrutinata (costituito,
allora come ora, dal contenimento della spesa pubblica previdenziale)
ed   al   rispetto   della  parita'  di  trattamento  di  fattispecie
equivalenti.
    4.3.   -   L'esclusione,   disposta   dall'art. 1-quater,   degli
appartenenti  alla carriera diplomatica (come degli appartenenti alla
carriera  prefettizia)  dal  beneficio  previsto  dalla  norma stessa
sembra   contrastare  con  i  principi  affermati  dall'art. 3  Cost.
(nell'interpretazione  datane  dalla  Corte  costituzionale  nei casi
analoghi   innanzi   richiamati),   sotto  un  duplice  profilo:  per
l'assimilazione  della  predetta  categoria  di personale a categorie
eterogenee e per la diversificazione di essa da categorie omogenee.
    Le  categorie escluse dal beneficio del trattenimento in servizio
fino  al  compimento  del settantesimo anno d'eta' (appartenenti alle
carriere diplomatica e prefettizia da un lato e personale delle Forze
armate,  delle  Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  dall'altro) non sono tra loro omogenee, cosi' come differenti
sono  le  ragioni  e  gli  interessi  sottesi alla determinazione del
limite di eta' per il rispettivo collocamento a riposo.
    L'esclusione     dalla     disciplina     generale     introdotta
dall'art. 1-quater  e'  giustificata  per gli appartenenti alle Forze
armate,  ai  Corpi  di  polizia  ed a quello dei Vigili del fuoco, in
ragione  delle  mansioni  che  essi  sono  tenuti  a  svolgere  e che
richiedono  una  particolare  efficienza psico-fisica - che si denota
fin  dalla  previsione  di  specifici requisiti per il reclutamento -
efficienza  che  tende  inevitabilmente  a  decrescere con l'avanzare
dell'eta'.
    Le   caratteristiche   della   prestazione   lavorativa  che  gli
appartenenti  alle  predette  categorie  di  personale  sono tenuti a
svolgere  - quale contenuto indefettibile del loro rapporto di lavoro
-  sono  del  tutto  peculiari  e non trovano riscontro in quelle del
personale civile, compresi i diplomatici.
    Il  collocamento  a  riposo obbligatorio prima del compimento del
settantesimo anno d'eta' trova pertanto una giustificazione nel fatto
che  il  lavoro  cui  sono  sottoposte le categorie sopra indicate e'
particolarmente  usurante  e  non puo' essere portato avanti oltre un
certo   limite,   discrezionalmente  stabilito  dal  legislatore,  in
relazione  alla naturale diminuzione delle doti di prestanza fisica e
psichica che si verifica con il passare degli anni.
    Del resto, gli appartenenti alle predette categorie sono soggetti
ad uno speciale statuto che tiene conto del fattore eta' in ogni fase
dello  svolgimento  del  rapporto  di  lavoro;  basti  pensare che la
normativa  di  settore  fissa  un limite d'eta' oltre il quale non e'
possibile partecipare ai concorsi di accesso, limite diverso rispetto
a  quello  stabilito  per  il  resto del pubblico impiego, proprio in
ragione  della  necessita'  di  selezionare personale particolarmente
efficiente; e principi analoghi valgono per il collocamento a riposo,
per il quale sono stabiliti limiti di eta' diversi, in relazione alla
qualifica e al grado rivestiti.
    Pertanto,  l'impossibilita'  di  richiedere  il  trattenimento in
servizio  trova  una  condivisibile motivazione nel tipo di attivita'
che questa categoria di pubblici dipendenti e' chiamata a svolgere.
    Nel   bilanciamento   tra   l'interesse   del   dipendente   alla
prosecuzione  del rapporto di lavoro e quello dell'amministrazione ad
avvalersi  di  soggetti  idonei  ad espletare quel tipo di attivita',
prevalgono le ragioni dell'amministrazione finalizzate ad affidare le
attivita'  stesse  a  soggetti  in  grado  di  esercitarle  nel  modo
migliore.
    Se questa e' la giustificazione dell'esclusione del beneficio per
le  anzidette  categorie  di  personale, essa non e' applicabile agli
appartenenti  alla  carriera  diplomatica,  che  si  trovano  in  una
situazione assolutamente diversa.
    Le  mansioni  ordinariamente  svolte  dai  diplomatici  non  sono
caratterizzate da situazioni di pericolo o di forte tensione, tali da
determinare   un   effettivo   logoramento  psico-fisico,  che  possa
giustificare  il  divieto di chiedere la prosecuzione del rapporto di
lavoro fino al limite stabilito dalla norma dell'art. 1-quater.
    Non  va  escluso che, in casi particolari, di durata definita, la
prestazione  lavorativa  degli appartenenti alla carriera diplomatica
si  svolga  in  condizioni  che  comportano  disagi  fisici  e stress
psichici:  va  tuttavia rilevato, da un lato, che l'ordinamento della
carriera  prevede  particolari  provvidenze  a  compensazione di tali
situazioni  e,  dall'altro,  che  la  considerazione  di  questi casi
particolari  non  puo'  valere  a  giustificare l'esclusione prevista
dalla norma in esame, che e' e resta di dubbia ragionevolezza.
    4.4.   -   Il   secondo   profilo   di   contrasto   della  norma
dell'art. 1-quater con l'art. 3 Cost. e' costituito dalla circostanza
che  la disciplina stabilita prevede un regime diverso per situazioni
del  tutto  omogenee,  introducendo  una discriminazione a carico dei
diplomatici rispetto alla generalita' dei pubblici dipendenti.
    Infatti,   l'art. 1-quater,   consentendo   il  trattenimento  in
servizio  dei pubblici dipendenti sino al compimento del settantesimo
anno,  si  fonda  sul convincimento che gli stessi, fino a tale eta',
conservino  quelle caratteristiche fisiche e psichiche che consentono
di svolgere efficientemente le proprie mansioni.
    La   norma  sancisce  a  livello  legislativo  un  dato  notorio,
costituito dall'innalzamento della durata media della vita umana, che
ha reso evidentemente anacronistico il limite di eta' pensionabile di
sessantasette anni.
    Il  limite  di  eta'  lavorativo  e'  stabilito  sulla base della
proporzione  esistente  tra  le  tre categorie di eta' presenti nella
popolazione,  costituite  dai  giovani che per divieto di legge e per
prassi non lavorano, dagli adulti che lavorano e producono reddito e,
infine,  dagli  anziani  che  non sono piu' in grado di lavorare e ai
quali deve riconoscersi il diritto al riposo.
    L'innalzamento  della  durata ed il correlato miglioramento della
qualita'   della   vita   umana   hanno   comportato   il   mutamento
dell'equilibrio   esistente   tra   le  suddette  categorie,  con  il
conseguente   considerevole   aumento   della  fascia  anziana  della
popolazione totale.
    Tale   cambiamento   ha   avuto  importanti  ripercussioni  nella
struttura  della  societa'  moderna,  come  la  crescita  degli oneri
previdenziali,  con  un  sostanziale  aumento  della  relativa  spesa
pubblica,  ed  ha  reso  necessario  l'adeguamento  del limite d'eta'
pensionabile.
    In  questa  logica  - posto che, come si e' detto, la specialita'
della  carriera  diplomatica,  pur con le peculiarita' delle relative
mansioni,  non  incide  sulla  struttura  essenziale  del rapporto di
lavoro  e  non  vale  a  differenziarlo, ai fini che qui interessano,
relativi  all'eta'  pensionabile,  da  quello  degli  altri  pubblici
dipendenti  - non sussiste, ad avviso del Collegio, alcuna plausibile
ragione   per   cui   il   riconoscimento   normativo  dell'idoneita'
all'impiego  degli  ultrasessantasettenni  non possa valere anche per
gli appartenenti alla carriera diplomatica.
    4.5.  -  Le  considerazioni  appena  svolte palesano un ulteriore
profilo di irragionevolezza della disciplina sopravvenuta.
    Il  beneficio  di proseguire il rapporto di lavoro per un periodo
massimo  di  un biennio e' stato introdotto dalla versione originaria
dell'art. 16,  d.lgs. n. 503/1992 ed e' tuttora vigente, applicandosi
a  tutti  i  dipendenti  civili dello Stato e degli enti pubblici non
economici. E' pacifico, poi, che tale beneficio ha riguardato anche i
diplomatici  che  non sono stati oggetto di una disciplina escludente
(tanto che anche l'attuale ricorrente ne ha goduto).
    L'ulteriore  beneficio  del  trattenimento  in  servizio  fino al
compimento    del    settantesimo    anno    di    eta',   introdotto
dall'art. 1-quater,  comma  1,  d.l.  n. 136/2004,  e' motivato dalle
stesse  ragioni, ma questa volta il legislatore ha voluto escludere i
diplomatici dalla fruizione del medesimo.
    Questa  discrasia non e' giustificabile in alcun modo, risultando
quindi   irragionevole   soprattutto  se  valutata  alla  luce  delle
argomentazioni esposte in precedenza.
    4.6.  -  Ulteriore  argomentazione  a  favore dell'illegittimita'
costituzionale,   sotto   gli   illustrati  profili,  dell'esclusione
contestata,  si  desume  dall'ordinamento settoriale di cui al d.P.R.
n. 18/1967.
    Va,  infatti,  rilevato  che  nell'Amministrazione  degli  affari
esteri i funzionari amministrativi che non appartengono alla carriera
diplomatica,  ma  che possono esercitare funzioni consolari (art. 114
del  d.P.R.  n. 18/1967),  che  comportano  lo  svolgimento  anche di
funzioni  diplomatiche  (art. 46  d.P.R.  cit.)  - sono legittimati a
chiedere  il  trattenimento  in  servizio  previsto  dalla  norma  in
questione.
    E'  ipotizzabile,  quindi, che un funzionario amministrativo opti
per il tratteniento in servizio e svolga sino al settantesimo anno di
eta'  funzioni  proprie degli appartenenti alla carriera diplomatica.
Possibilita', questa, che, viceversa, e' preclusa a questi ultimi, in
base all'esclusione prevista dall'art. 1-quater, in forza della quale
il   collocamento   in  pensione  resta  fissato  al  compimento  del
sessantasettesimo anno d'eta'.
    Al   di  la'  della  palese  incongruenza  del  sistema  e  della
violazione   del   principio  di  uguaglianza,  il  meccanismo  sopra
descritto  dimostra che, in ogni caso, non sussiste alcun ostacolo di
carattere obiettivo alla prosecuzione fino al settantesimo anno dello
svolgimento delle funzioni proprie dei diplomatici.
    Emergono,   quindi,   l'irragionevolezza  e  l'illogicita'  della
limitazione  contemplata dall'art. 1-quater del d.l. 136/2004, che si
traduce in violazione dell'art. 3 Cost., determinando la compressione
di  prerogative  individuali,  senza  che  vi  sia alcun interesse di
ordine superiore che la possa giustificare.
    L'esclusione  contenuta  nel  citato  articolo - ripetesi - da un
lato  assimila  gli  agenti diplomatici a categorie con cui non hanno
alcun  carattere  comune  e,  dall'altro, li discrimina rispetto alla
generalita'  dei  pubblici  dipendenti,  malgrado  non  si rinvengano
tratti   distintivi   di   rilievo   tale  da  consentire  un  regime
differenziato ai fini in questione.
    4.7.  -  Un  ulteriore  profilo  di illegittimita' della norma in
esame  puo'  essere  rinvenuto  nel  contrasto  con  l'art. 97 Cost.,
poiche'   precludere  la  facolta'  di  presentare  la  richiesta  di
trattenimento in servizio agli appartenenti alla carriera diplomatica
significa  anche  impedire all'amministrazione di valutare l'utilita'
del  trattenimento  dell'interessato,  in  ragione  delle esigenze di
servizio.
    La  norma,  infatti,  introduce  una  facolta' per il dipendente,
sottoposta  alla  valutazione  discrezionale  dell'amministrazione di
appartenenza,   che   deve   determinarsi   in  ordine  all'eventuale
accoglimento   dell'istanza,  considerando  le  proprie  esigenze  di
servizio  (potere  di valutazione, questo, espressamente riconosciuto
conforme  al  principio di buon andamento di cui all'art. 97 da Corte
cost. 4 giugno 1997, n. 162, cit.).
    La  previsione  della  norma,  per i soggetti cui e' applicabile,
tiene  in  particolare  considerazione  l'interesse  pubblico  (senza
peraltro  trascurare  quello  dei  singoli):  infatti,  da  un  lato,
l'amministrazione  non  e' obbligata a trattenere in servizio tutti i
dipendenti che lo richiedono (compresi quelli di cui non ha bisogno);
dall'altro,  alla  stessa  e' consentito di continuare ad utilizzare,
anche  dopo  il compimento del sessantasettesimo anno di eta', quelli
le  cui  doti  di capacita', esperienza e professionalita' le possano
tornare  utili (senza dover ricorrere, per conseguire tale obiettivo,
agli  strumenti  indiretti  sovente  adoperati):  meccanismo,  quello
previsto  in  generale  dalla legge, che - correttamente utilizzato -
vale a conciliare l'interesse pubblico con quello dei dipendenti.
    Non si vede perche' tale meccanismo non debba operare anche per i
diplomatici,  per  i quali l'esperienza maturata con il passare degli
anni,  in  Italia e all'estero, costituisce un patrimonio prezioso di
professionalita',     la     cui     utilizzabilita'     da     parte
dell'amministrazione  puo'  valere  a  soddisfare  un interesse della
stessa.
    5.  -  Alla  luce  delle considerazioni che precedono il Collegio
ritiene  rilevante  e  non manifestatamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 1-quater,  comma  1,  primo
periodo,  del  decreto-legge  28  maggio  2004, n. 136, convertito in
legge,  con  modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella
parte  in  cui  dispone l'esclusione degli appartenenti alla carriera
diplomatica dalla facolta' di richiedere il trattenimento in servizio
fino  al  compimento del settantesimo anno di eta', in relazione agli
artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Deve,  pertanto,  disporsi  la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio, ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    Visti   gli   artt. 134   della   Costituzione,   1  della  legge
costituzionale  9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e seguenti della legge 11
marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestatamente infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater, comma
1,   primo  periodo,  del  decreto  legge  28  maggio  2004,  n. 136,
convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186,  nella  parte  in cui dispone l'esclusione degli appartenenti
alla   carriera   diplomatica   dalla   facolta'   di  richiedere  il
trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di
eta', in relazione agli articoli 3 e 97 Cost.
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e dispone la sospensione del presente giudizio.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria della sezione, la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e sia comunicata al Presidente della Camera
dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  Camera di consiglio del 6 luglio
2005.
                       Il Presidente: De lise
L'estensore: Panzironi
05C1105