N. 534 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2005
Ordinanza emessa il 6 luglio 2005 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Vozzi Ruggero contro Ministero degli affari esteri Impiego pubblico - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Trattenimento in servizio, a domanda, fino al compimento del settantesimo anno d'eta' - Esclusione da detto beneficio del personale della carriera diplomatica - Irragionevole diverso trattamento dei diplomatici rispetto agli altri pubblici dipendenti - Irragionevole equiparazione del personale della carriera diplomatica (e prefettizia) al personale militare - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 1-quater, comma 1, primo periodo, convertito con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.45 del 9-11-2005 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5089/05 Reg. Gen., proposto da Vozzi Ruggero, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Guarino ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, piazza Borghese n. 3; Contro il Ministero degli affari esteri, in persona de Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocaatura generale dello Stato, nei cui uffici e' domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Spinetti Massimo, non costituito, per l'annullamento del provvedimento della Direzione, generale per il personale del Ministero degli affari esteri prot. n. 0167320 del 22 aprile 2005 nella parte in cui giudica irricevibile l'istanza per il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' inoltrata dall'ambasciatore Vozzi il 18 marzo 2005 ed impedisce, per l'effetto, la prosecuzione dell'incarico di ambasciatore oltre il limite del sessantasettesimo anno di eta'; di ogni atto comunque connesso al precedente; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; All'udienza camerale del 6 luglio 2005 data per letta la relazione del Cons. Germana Panzironi e uditi i procuratori delle parti, avv. Guarino ed avv. Nunziata; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o Il Ministro plenipotenziario Ruggero Vozzi, ambasciatore d'Italia a Tallin, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero degli affari esteri ha dichiarato irricevibile l'istanza volta ad ottenere il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta', inoltrata il 18 marzo 2005, impedendo, per l'effetto, la prosecuzione dell'incarico di ambasciatore oltre il limite del sessantasettesimo anno di eta'. Il ricorrente premette di prestare servizio dal 20 febbraio 2002 a Tallin (Estonia) e di avere a suo tempo presentato domanda per la prosecuzione del servizio per un biennio oltre il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. La richiesta e' stata accolta ed il biennio andra' a scadere il 31 ottobre 2005, come formalizzato dalla nota prot. n. 0041028 del 31 gennaio 2005, con la quale la Direzione generale per il personale del Ministero degli affari esteri ha dato riscontro alla sua richiesta. Successivamente il Vozzi ha inoltrato una nuova istanza finalizzata ad ottenere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno, sulla scorta dell'art. 1-quater, comma 1, del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, che, modificando l'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, accorda ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche la facolta' di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta'. L'amministrazione ha respinto l'istanza sul rilievo che la norma richiamata circoscrive il proprio ambito di applicazione, specificando che sono esclusi dal beneficio gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile ed il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il ricorrente contesta il rigetto dell'istanza ritenendo che il Ministero abbia illegittimamente fornito un'interpretazione meramente letterale dell'esclusione contemplata dalla norma. Deduce in particolare la violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503/1999, come modificato dall'art. 1-quater del d.l. n. 136/2004, in quanto tale disposizione in realta' non comporterebbe l'impossibilita' giuridica per i membri delle categorie escluse di avanzare l'istanza per il trattenimento in servizio, ma solo che la disciplina dell'eventuale prosecuzione del rapporto debba essere rinvenuta in disposizioni diverse, proprie degli specifici ordinamenti sezionali. Per i membri della carriera diplomatica esiste un siffatto ordinamento, avuto riguardo alla legge n. 891/1965 ed alle relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. n. 18/1967, che testualmente identificano la carriera diplomatica come «ordinamento speciale». Dall'esistenza di un ordinamento speciale il ricorrente fa discendere quella di un corpo di norme che prevalgono su quelle di carattere generale che valgono per le altre amministrazioni, di fatto rendendo inapplicabile ai diplomatici l'esclusione espressa di cui al citato art. l-quater del d.l. n. 136/2004. Con il secondo motivo del ricorso viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 85/2000, che integra e modifica il d.P.R. n. 18/1967. La modifica introdotta, ad avviso del ricorrente, renderebbe possibile l'accesso alla carriera diplomatica con modalita' diverse ed ulteriori rispetto al concorso, consentendo al Ministero di nominare come agente diplomatico chiunque sia ritenuto idoneo ad un particolare incarico. L'attribuzione all'amministrazione della prerogativa di nomina al di fuori delle procedure concorsuali subirebbe le sole limitazioni derivanti dall'osservanza dei principi di carattere generale e potrebbe essere esercitata nei confronti di chi fa gia' parte dell'amministrazione medesima, trattenendolo in servizio, se in procinto di essere collocato a riposo. Con il terzo motivo di gravame il ricorrente pone la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater, comma 1, primo periodo, del d.l. 136/2004, in relazione agli articoli 3 e 97 Cost. Ove non fosse accolta l'interpretazione adeguatrice proposta con i motivi precedenti, dovrebbe dubitarsi della conformita' alla Costituzione della norma richiamata e andrebbe conseguentemente sollevata la relativa questione innanzi alla Corte, poiche' l'esclusione dei membri della carriera diplomatica dalla facolta' di richiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro non appare ragionevole e configura una palese disparita' di trattamento rispetto agli appartenenti agli altri settori del pubblico impiego che beneficiano della norma in questione. Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione degli effetti e, ove occorra, la remissione degli atti alla Corte costituzionale. Si e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato. All'udienza camerale del 6 luglio 2005 la causa e' stata introitata per la decisione sull'istanza cautelare. Il Collegio, con ordinanza n. 3724/2005, ha accordato il richiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata ordinanza la proposizione della questione di costituzionatita' della norma posta a base del provvedimento impugnato. D i r i t t o 1. - Va preliminarmente rilevato come sia pacificamente ammessa la possibilita' di sollevare, nella fase cautelare del giudizio amministrativo, una questione di legittimita' costituzionale (Corte cost. 12 ottobre 1990, n. 444; 23 luglio 1991, n. 367; 12 gennaio 2000, n. 4). Al riguardo va tenuto conto, da un lato, che la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, allorche', come nella specie, sia stata accordata dal giudice in relazione alla proposta questione di costituzionalita', e' necessariamente provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio dopo la definizione dell'incidente di costituzionalita' e, dall'altro, che l'esito di tale incidente inevitabilmente influisce anche sul risultato finale, nel merito, dell'impugnativa proposta (cfr. Corte cost. 4 luglio 2003, n. 227). Del resto, la concessione della misura cautelare non comporta la disapplicazione di una norma vigente, ma tende a conciliare, in attuazione del principio di effettivita' della tutela giurisdizionale, la salvaguardia immediata, ancorche' interinale, dell'interesse del ricorrente con il carattere accentrato del controllo di costituzionalita' delle leggi, riservato alla Corte costituzionale (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 20 dicembre 1999, n. 2). 2. - Il provvedimento impugnato si basa sull'art. 1-quater, comma 1, del d.l. 136/2004, che modifica l'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, consentendo il trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti sino al settantesimo anno di eta', ad esclusione di alcune categorie, fra cui gli appartenenti alla carriera diplomatica. Il ricorrente deduce, con i primi due motivi, la violazione e falsa applicazione delle norme appena richiamate, ritenendo che l'amministrazione abbia illegittimamente negato l'applicazione del beneficio richiesto. Assume, in particolare, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di riferimento, la locuzione «con l'esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica...» non precluderebbe il trattenimento in servizio di questi ultimi, ma renderebbe ad essi inapplicabili le disposizioni recate dai commi successivi del medesimo art. l-quater, dovendosi piuttosto far rinvio al particolare ordinamento sezionale per l'individuazione della disciplina del collocamento a riposo. La censura non merita accoglimento. In primo luogo, l'art. 1-quater e' norma che, sia sotto il profilo letterale che logico, regola l'istituto del trattenimento in servizio nei riguardi di tutti i pubblici dipendenti, sicche' le esclusioni ivi previste - tra cui quella riguardante gli appartenenti alla carriera diplomatica - vanno intese in senso sostanziale. In secondo luogo, pur accedendo alla tesi del ricorrente che le disposizioni che regolano la carriera dei diplomatici formano un «ordinamento sezionale» e' agevole osservare che in esse - segnatamente nel d.P.R. n. 18/1967 - non si rinviene alcuna norma in tema di collocamento a riposo e di eta' pensionabile in grado di prevalere sulla disciplina generale recata dall'art. 1-quater, piu' volte citato. 3. - Con il secondo motivo di gravame il ricorrente sostiene che l'ordinamento speciale del Ministero degli affari esteri consentirebbe di conferire incarichi di agente diplomatico ad personam, prescindendo in tal caso dal requisito dell'eta' del prescelto. In tal modo l'Amministrazione potrebbe superare la preclusione recata dall'art. 1-quater procedendo all'attribuzione di un incarico all'amb. Vozzi anche dopo che questi abbia superato il prescritto limite di eta'. Cio' renderebbe «ricevibile» la sua istanza. La censura e' infondata. In primo luogo occorre osservare che l'art. 99 del citato d.P.R. n. 18/1967 prevede che alla carriera diplomatica - di cui esclusivamente si tratta in questa sede - si accede solo per concorso al grado iniziale, non essendo ammessi neppure trasferimenti o passaggi ad essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche e da altre amministrazioni, nel rispetto del principio di cui all'art. 97 della Costituzione. Ne discende che l'eventuale facolta' dell'amministrazione di conferire incarichi diplomatici ad personam non comporta alcun effetto consequenziale sull'ordinamento della carriera e, segnatamente, sul regime del collocamento a riposo, rigidamente disciplinato dalle vigenti disposizioni. 4. - Riconosciuta l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso, deve passarsi all'esame del terzo, con il quale il ricorrente solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 136/2004, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui esclude la possibilita' di trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' per gli appartenenti alla carriera diplomatica. 4. - La questione e' rilevante ai fini della definizione del giudizio in corso, in quanto incide su entrambi i presupposti richiesti per la concessione del provvedimento cautelare: il fumus boni iuris ed il danno grave e irreparabile. Quanto al fumus, posto che - come si vedra' - la questione non appare manifestamente infondata, va rilevato che il diniego opposto dall'amministrazione alla richiesta di trattenimento in servizio avanzata dal ricorrente si fonda proprio sulla disposizione sospettata di incostituzionalita', sicche', qualora essa dovesse essere espunta dall'ordinamento per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale, il diniego resterebbe privo di base normativa e dovrebbe quindi essere ritenuto illegittimo. In ordine al danno, essendo il ricorrente prossimo al compimento del sessantasettesimo anno di eta' (ottobre 2005), va ritenuto che il suo interesse sarebbe stato irreparabilmente pregiudicato, in pendenza della definizione del giudizio nel merito, qualora l'istanza cautelare non fosse stata accolta. 4.2. - La questione stessa, poi, ad avviso del Collegio, non e' manifestamente infondata. Va premesso che la Corte costituzionale si e' piu' volte occupata di leggi disciplinanti l'istituto del trattenimento in servizio di pubblici dipendenti e, segnatamente, proprio dell'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nella sua originaria formulazione, prima, cioe', che l'art. 1-quater in esame ne ampliasse i margini operativi (cfr. le sentenze 4 giugno 1997, n. 162 e 24 ottobre 2000, n. 434). In tal decisioni essa ha affermato un principio (mutuato peraltro dalla sua consolidata giurisprudenza: cfr. per tutte sentenza 3 marzo 1988, n. 238) che risulta decisivo nell'indagine, che il Collegio si avvia ad effettuare. In particolare, la Corte costituzionale, pur riconoscendo al legislatore un'ampia discrezionalita' nella disciplina di un istituto che si pone pur sempre come un eccezione alla regola dei limiti di eta' e di servizio, ha stabilito che, in ogni caso, la liberta' di scelta del legislatore deve mantenersi «entro il limite della non manifesta arbitrarieta» (sancito dall'art. 3 Cost.), parametrato all'interesse pubblico perseguito dalla norma scrutinata (costituito, allora come ora, dal contenimento della spesa pubblica previdenziale) ed al rispetto della parita' di trattamento di fattispecie equivalenti. 4.3. - L'esclusione, disposta dall'art. 1-quater, degli appartenenti alla carriera diplomatica (come degli appartenenti alla carriera prefettizia) dal beneficio previsto dalla norma stessa sembra contrastare con i principi affermati dall'art. 3 Cost. (nell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale nei casi analoghi innanzi richiamati), sotto un duplice profilo: per l'assimilazione della predetta categoria di personale a categorie eterogenee e per la diversificazione di essa da categorie omogenee. Le categorie escluse dal beneficio del trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'eta' (appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia da un lato e personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'altro) non sono tra loro omogenee, cosi' come differenti sono le ragioni e gli interessi sottesi alla determinazione del limite di eta' per il rispettivo collocamento a riposo. L'esclusione dalla disciplina generale introdotta dall'art. 1-quater e' giustificata per gli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed a quello dei Vigili del fuoco, in ragione delle mansioni che essi sono tenuti a svolgere e che richiedono una particolare efficienza psico-fisica - che si denota fin dalla previsione di specifici requisiti per il reclutamento - efficienza che tende inevitabilmente a decrescere con l'avanzare dell'eta'. Le caratteristiche della prestazione lavorativa che gli appartenenti alle predette categorie di personale sono tenuti a svolgere - quale contenuto indefettibile del loro rapporto di lavoro - sono del tutto peculiari e non trovano riscontro in quelle del personale civile, compresi i diplomatici. Il collocamento a riposo obbligatorio prima del compimento del settantesimo anno d'eta' trova pertanto una giustificazione nel fatto che il lavoro cui sono sottoposte le categorie sopra indicate e' particolarmente usurante e non puo' essere portato avanti oltre un certo limite, discrezionalmente stabilito dal legislatore, in relazione alla naturale diminuzione delle doti di prestanza fisica e psichica che si verifica con il passare degli anni. Del resto, gli appartenenti alle predette categorie sono soggetti ad uno speciale statuto che tiene conto del fattore eta' in ogni fase dello svolgimento del rapporto di lavoro; basti pensare che la normativa di settore fissa un limite d'eta' oltre il quale non e' possibile partecipare ai concorsi di accesso, limite diverso rispetto a quello stabilito per il resto del pubblico impiego, proprio in ragione della necessita' di selezionare personale particolarmente efficiente; e principi analoghi valgono per il collocamento a riposo, per il quale sono stabiliti limiti di eta' diversi, in relazione alla qualifica e al grado rivestiti. Pertanto, l'impossibilita' di richiedere il trattenimento in servizio trova una condivisibile motivazione nel tipo di attivita' che questa categoria di pubblici dipendenti e' chiamata a svolgere. Nel bilanciamento tra l'interesse del dipendente alla prosecuzione del rapporto di lavoro e quello dell'amministrazione ad avvalersi di soggetti idonei ad espletare quel tipo di attivita', prevalgono le ragioni dell'amministrazione finalizzate ad affidare le attivita' stesse a soggetti in grado di esercitarle nel modo migliore. Se questa e' la giustificazione dell'esclusione del beneficio per le anzidette categorie di personale, essa non e' applicabile agli appartenenti alla carriera diplomatica, che si trovano in una situazione assolutamente diversa. Le mansioni ordinariamente svolte dai diplomatici non sono caratterizzate da situazioni di pericolo o di forte tensione, tali da determinare un effettivo logoramento psico-fisico, che possa giustificare il divieto di chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al limite stabilito dalla norma dell'art. 1-quater. Non va escluso che, in casi particolari, di durata definita, la prestazione lavorativa degli appartenenti alla carriera diplomatica si svolga in condizioni che comportano disagi fisici e stress psichici: va tuttavia rilevato, da un lato, che l'ordinamento della carriera prevede particolari provvidenze a compensazione di tali situazioni e, dall'altro, che la considerazione di questi casi particolari non puo' valere a giustificare l'esclusione prevista dalla norma in esame, che e' e resta di dubbia ragionevolezza. 4.4. - Il secondo profilo di contrasto della norma dell'art. 1-quater con l'art. 3 Cost. e' costituito dalla circostanza che la disciplina stabilita prevede un regime diverso per situazioni del tutto omogenee, introducendo una discriminazione a carico dei diplomatici rispetto alla generalita' dei pubblici dipendenti. Infatti, l'art. 1-quater, consentendo il trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti sino al compimento del settantesimo anno, si fonda sul convincimento che gli stessi, fino a tale eta', conservino quelle caratteristiche fisiche e psichiche che consentono di svolgere efficientemente le proprie mansioni. La norma sancisce a livello legislativo un dato notorio, costituito dall'innalzamento della durata media della vita umana, che ha reso evidentemente anacronistico il limite di eta' pensionabile di sessantasette anni. Il limite di eta' lavorativo e' stabilito sulla base della proporzione esistente tra le tre categorie di eta' presenti nella popolazione, costituite dai giovani che per divieto di legge e per prassi non lavorano, dagli adulti che lavorano e producono reddito e, infine, dagli anziani che non sono piu' in grado di lavorare e ai quali deve riconoscersi il diritto al riposo. L'innalzamento della durata ed il correlato miglioramento della qualita' della vita umana hanno comportato il mutamento dell'equilibrio esistente tra le suddette categorie, con il conseguente considerevole aumento della fascia anziana della popolazione totale. Tale cambiamento ha avuto importanti ripercussioni nella struttura della societa' moderna, come la crescita degli oneri previdenziali, con un sostanziale aumento della relativa spesa pubblica, ed ha reso necessario l'adeguamento del limite d'eta' pensionabile. In questa logica - posto che, come si e' detto, la specialita' della carriera diplomatica, pur con le peculiarita' delle relative mansioni, non incide sulla struttura essenziale del rapporto di lavoro e non vale a differenziarlo, ai fini che qui interessano, relativi all'eta' pensionabile, da quello degli altri pubblici dipendenti - non sussiste, ad avviso del Collegio, alcuna plausibile ragione per cui il riconoscimento normativo dell'idoneita' all'impiego degli ultrasessantasettenni non possa valere anche per gli appartenenti alla carriera diplomatica. 4.5. - Le considerazioni appena svolte palesano un ulteriore profilo di irragionevolezza della disciplina sopravvenuta. Il beneficio di proseguire il rapporto di lavoro per un periodo massimo di un biennio e' stato introdotto dalla versione originaria dell'art. 16, d.lgs. n. 503/1992 ed e' tuttora vigente, applicandosi a tutti i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici. E' pacifico, poi, che tale beneficio ha riguardato anche i diplomatici che non sono stati oggetto di una disciplina escludente (tanto che anche l'attuale ricorrente ne ha goduto). L'ulteriore beneficio del trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta', introdotto dall'art. 1-quater, comma 1, d.l. n. 136/2004, e' motivato dalle stesse ragioni, ma questa volta il legislatore ha voluto escludere i diplomatici dalla fruizione del medesimo. Questa discrasia non e' giustificabile in alcun modo, risultando quindi irragionevole soprattutto se valutata alla luce delle argomentazioni esposte in precedenza. 4.6. - Ulteriore argomentazione a favore dell'illegittimita' costituzionale, sotto gli illustrati profili, dell'esclusione contestata, si desume dall'ordinamento settoriale di cui al d.P.R. n. 18/1967. Va, infatti, rilevato che nell'Amministrazione degli affari esteri i funzionari amministrativi che non appartengono alla carriera diplomatica, ma che possono esercitare funzioni consolari (art. 114 del d.P.R. n. 18/1967), che comportano lo svolgimento anche di funzioni diplomatiche (art. 46 d.P.R. cit.) - sono legittimati a chiedere il trattenimento in servizio previsto dalla norma in questione. E' ipotizzabile, quindi, che un funzionario amministrativo opti per il tratteniento in servizio e svolga sino al settantesimo anno di eta' funzioni proprie degli appartenenti alla carriera diplomatica. Possibilita', questa, che, viceversa, e' preclusa a questi ultimi, in base all'esclusione prevista dall'art. 1-quater, in forza della quale il collocamento in pensione resta fissato al compimento del sessantasettesimo anno d'eta'. Al di la' della palese incongruenza del sistema e della violazione del principio di uguaglianza, il meccanismo sopra descritto dimostra che, in ogni caso, non sussiste alcun ostacolo di carattere obiettivo alla prosecuzione fino al settantesimo anno dello svolgimento delle funzioni proprie dei diplomatici. Emergono, quindi, l'irragionevolezza e l'illogicita' della limitazione contemplata dall'art. 1-quater del d.l. 136/2004, che si traduce in violazione dell'art. 3 Cost., determinando la compressione di prerogative individuali, senza che vi sia alcun interesse di ordine superiore che la possa giustificare. L'esclusione contenuta nel citato articolo - ripetesi - da un lato assimila gli agenti diplomatici a categorie con cui non hanno alcun carattere comune e, dall'altro, li discrimina rispetto alla generalita' dei pubblici dipendenti, malgrado non si rinvengano tratti distintivi di rilievo tale da consentire un regime differenziato ai fini in questione. 4.7. - Un ulteriore profilo di illegittimita' della norma in esame puo' essere rinvenuto nel contrasto con l'art. 97 Cost., poiche' precludere la facolta' di presentare la richiesta di trattenimento in servizio agli appartenenti alla carriera diplomatica significa anche impedire all'amministrazione di valutare l'utilita' del trattenimento dell'interessato, in ragione delle esigenze di servizio. La norma, infatti, introduce una facolta' per il dipendente, sottoposta alla valutazione discrezionale dell'amministrazione di appartenenza, che deve determinarsi in ordine all'eventuale accoglimento dell'istanza, considerando le proprie esigenze di servizio (potere di valutazione, questo, espressamente riconosciuto conforme al principio di buon andamento di cui all'art. 97 da Corte cost. 4 giugno 1997, n. 162, cit.). La previsione della norma, per i soggetti cui e' applicabile, tiene in particolare considerazione l'interesse pubblico (senza peraltro trascurare quello dei singoli): infatti, da un lato, l'amministrazione non e' obbligata a trattenere in servizio tutti i dipendenti che lo richiedono (compresi quelli di cui non ha bisogno); dall'altro, alla stessa e' consentito di continuare ad utilizzare, anche dopo il compimento del sessantasettesimo anno di eta', quelli le cui doti di capacita', esperienza e professionalita' le possano tornare utili (senza dover ricorrere, per conseguire tale obiettivo, agli strumenti indiretti sovente adoperati): meccanismo, quello previsto in generale dalla legge, che - correttamente utilizzato - vale a conciliare l'interesse pubblico con quello dei dipendenti. Non si vede perche' tale meccanismo non debba operare anche per i diplomatici, per i quali l'esperienza maturata con il passare degli anni, in Italia e all'estero, costituisce un patrimonio prezioso di professionalita', la cui utilizzabilita' da parte dell'amministrazione puo' valere a soddisfare un interesse della stessa. 5. - Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui dispone l'esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica dalla facolta' di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta', in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Deve, pertanto, disporsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater, comma 1, primo periodo, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui dispone l'esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica dalla facolta' di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta', in relazione agli articoli 3 e 97 Cost. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone la sospensione del presente giudizio. Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 luglio 2005. Il Presidente: De lise L'estensore: Panzironi 05C1105