N. 536 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 2004
Ordinanza emessa il 23 giugno 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 ottobre 2005) dal tribunale di Tivoli nel procedimento civile vertente tra Gualdi Anna Maria ed altri contro Centro di Sanita' S.r.l. ed altra Societa' - Controversie in materia di diritto societario - Possibilita' del giudizio abbreviato in caso di presentazione di domanda cautelare prima dell'emanazione del decreto di fissazione di udienza - Previsione e disciplina da parte del legislatore delegato - Difetto di «copertura» nei principi e criteri direttivi della legge delega n. 366/2001 - Indeterminatezza dei presupposti e dell'ambito applicativo del nuovo istituto. - Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8. - Costituzione, artt. 76, 77, primo comma; legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12, comma 2, lett. a) e lett. d).(GU n.45 del 9-11-2005 )
IL TRIBUNALE Riunito in Camera di consiglio per deliberare sulla causa civile di primo grado di rito societario iscritta al n. 1147/2004 R.G.A.C., promossa da Gualdi Anna Maria, Gualdi Gianluca, Gualdi Gabriella, Peterson Isabella ed Angiolillo Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Gustavo Vicentini, dall'avv. Alfonso Papa Malatesta e dall'avv. Daniela Bagazzoli per procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Tivoli (Roma), viale Trieste 24, con numero di fax 06/4871847 ed indirizzo di posta elettronica roma@visentinialpeggiani.it, attori, nei confronti di Centro di Sanita' S.r.l., con sede in Fonte Nuova (Roma), viale Nicola Berloco 60, in persona dell'amministratore unico rag. Alberto Peretti, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mellaro per procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato il 25 marzo 2004 ed elettivamente domiciliata presso la sede della societa' in Fonte Nuova (Roma), viale Nicola Berloco 60, con numero di fax 06/68211007, convenuta, con l'intervento volontario di Berloco Maria Francesca, rappresentata e difesa dall'avv., prof. Franco Di Sabato, dall'avv. prof. Antonio Blandini e dall'avv. Italo Castaldi per procura a margine dell'atto di intervento ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Guidonia (Roma), via Visintini 22, con numero di fax 0817640779, intervenuta. Viste le memorie conclusive autorizzate e sentita la relazione del giudice relatore e la discussione orale ex art. 24, comma 5 del d.lgs 17 gennaio 2003, n. 5, all'udienza collegiale del 23 giugno 2004, ha pronunciato dandone lettura alle parti nella medesima udienza la presente ordinanza. Rilevato che questo collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 24 commi 2, 4, 5, 6, 7, ed 8 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, introduttivo del giudizio abbreviato nelle controversie di rito societario, per violazione degli articoli 76 e 77, primo comma della Costituzione, che stabiliscono che il Governo non puo' senza delegazione delle Camere temporalmente limitata che determini i principi e criteri direttivi e l'oggetto dell'intervento normativo emanare decreti aventi valore di legge ordinaria, non considerando ravvisabile una delega rispondente ai suddetti requisiti costituzionali nell'art. 12, comma 2, lett. d) della legge delega 3 ottobre 2001 n. 366 richiamato sul punto nella relazione governativa, ne' nell'art. 12, comma 2, lett. a) della stessa legge, costituente l'unica altra disposizione della legge delega invocabile ai fini della copertura del decreto legislativo delegato in materia di giudizio abbreviato; Ritenuto in punto di rilevanza che la stessa deve ravvisarsi in quanto il giudice designato alla trattazione dell'istanza cautelare di sospensione ex artt. 2479-bis ult. comma e 2378 ult. comma cod. civ. (nuova formulazione) dell'esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci della Centro di Sanita' S.r.l. del 26 gennaio 2004 che ha approvato il nuovo statuto della societa' e della delibera assembleare conseguente del 4 febbraio 2004, che applicando le nuove norme statutarie, ha proceduto alla nomina del nuovo amministratore unico e del nuovo collegio sindacale della Centro di Sanita' S.r.l. dopo l'audizione in contraddittorio dell'amministratore unico e dei componenti del collegio sindacale, ha respinto con ordinanza del 21/24 maggio 2004 l'istanza di sospensione di tali delibere per incompetenza del Tribunale di Tivoli in relazione all'operativita' della clausola compromissoria di cui all'art. 20 del nuovo statuto sociale, estesa all'impugnazione della validita' delle delibere assembleari e quindi attributiva anche del potere cautelare esclusivo al collegio di arbitri rituali ivi previsto in base alla formazione del nuovo testo dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ha quindi fatto precisare alle parti le conclusioni del giudizio di merito n. 1147/2004 R.G.A.C. davanti a se' all'udienza del 7 giugno 2004, preannunciando l'intenzione di rimettere la causa al collegio per deciderla con giudizio abbreviato, illustrandone le ragioni, ed ha infine fissato udienza collegiale per tale decisione per il 23 giugno 2004 concedendo alle parti termine per il deposito di memorie conclusive, ed anche questo collegio ritiene che ricorrano le condizioni per decidere la controversia n. 1147/2004 R.G.A.C. col giudizio abbreviato, peraltro espressamente richiamato dall'art. 24, comma 8, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, per i casi di presentazione di istanza di sospensione di delibere assembleari societarie a norma dell'art. 2378 codice civile; considerato infatti che l'istanza di sospensione delle delibere del1'assemblea dei soci della Centro di Sanita' S.r.l. del 26 gennaio 2004 e del 4 febbraio 2004 e' stata presentata dai soci di minoranza Gualdi Anna Maria, Gualdi Gianluca, Gualdi Gabriella, Peterson Isabella ed Angiolillo Giuseppe il 31 marzo 2004 dopo aver notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito n. 1147/2004 alla Centro di Sanita' S.r.l. in data 25 marzo 2004, ma prima dell'emissione del decreto di fissazione di udienza ex art. 12 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e che la controversia appare in grado di essere definita col giudizio abbreviato sia in ragione della clausola di arbitrato rituale contenuta all'art. 20 del nuovo statuto della Centro di Sanita' S.r.l. sia in quanto di natura documentale e non bisognosa di ulteriore attivita' istruttoria; Rilevato in particolare che l'art. 20 del nuovo statuto sociale, che stato necessario adeguare alla nuova normativa (art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5/2003) in materia di clausole compromissorie in quanto nel testo statutario previgente la nomina di alcuni arbitri rituali era affidata alle parti, e non come ora imposto per tutti gli arbitri con disposizione imperativa ad un soggetto terzo, devolve espressamente nel caso di specie a tre arbitri rituali nominati dal Presidente della Corte di cassazione che giudicano secondo diritto anche le controversie tra societa' e soci in materia di nullita', annullamento e validita' delle delibere assembleari; Considerato che anche il passaggio dell'arbitrato da arbitrato secondo equita' ad arbitrato secondo diritto in base alla previsione dell'art. 36 del d.lgs. n. 5/2003 costituisce un mero adattamento alla riforma, addirittura superfluo per la previsione di automatica sostituzione di cui alla norma citata; Rilevato che il profilo d'invalidita' del nuovo articolo 20 dello statuto per contrasto con l'articolo 223-bis disp. att. c.c. dedotto dagli impugnanti non pare sussistente perche', al momento in cui sono state deliberate le modificazioni dello statuto, era vigente il testo originario di detto articolo, e non quello risultante a seguito della modificazione introdotta dal d.lgs. n. 37/2004; Ritenuto, in particolare, che il secondo comma della previgente formulazione dell'articolo 223-bis prevedeva che potessero essere assunte a maggioranza semplice anche le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove norme anche non inderogabili, mentre l'attuale formulazione del secondo periodo del secondo comma del detto articolo prevede che possano essere assunte, entro la stessa data e con le stesse maggioranze, le deliberazioni che introducono nello statuto clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge derogabili con specifica clausola statutaria; Ritenuto che la clausola che stabilisce la devoluzione agli arbitri della cognizione della validita' delle delibere assembleari rientri nelle norme non inderogabili di cui al testo originario dell'articolo 223-bis disp. att. c.c. ma non nel testo dello stesso articolo introdotto dal d.lgs. n. 37/2004 che, pertanto, non puo' considerarsi, sul punto, introduttivo di una norma di mera interpretazione autentica; Rilevato che l'incompetenza del Tribunale civile ordinario di Tivoli in favore del collegio arbitrale rituale e' stata tempestivamente eccepita sia dal Centro di Sanita' S.r.l. nella comparsa di risposta depositata il 24 maggio 2004, sia dall'intervenuta Berloco Maria Francesca, mentre gli stessi attori il 26 aprile 2004 hanno notificato alla Centro di Sanita' S.r.l. atto di accesso ad arbitri con richiesta di nomina degli arbitri e proposizione dei quesiti; Ritenuto sempre in punto di rilevanza che poiche' l'art. 35, comma 5, d.lgs. l7 gennaio 2003, n. 5, prevede espressamente la possibilita' della devoluzione ad arbitri delle controversie aventi ad oggetto la validita' delle delibere assembleari societarie (quindi sia le questioni di nullita', che quelle di annullabilita' delle delibere assembleari), non puo' essere accolta la tesi dei soci di minoranza che richiamando sentenze della suprema Corte (Cass. 16056/2000; Cass. 12412/2000) attinenti alla normativa anteriforma ed a fattispecie concrete distinte da quella in esame, hanno sostenuto l'inassoggettabilita' a clausola compromissoria di controversie vertenti sulla nullita' delle delibere assembleari perche' inerenti ad interessi della societa', o alla violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci e dei terzi, in quanto con la modifica normativa sopra richiamata risultano superate in senso affermativo le complesse dispute in materia di arbitrabilita' delle controversie inerenti alle varie ipotesi d'invalidita' delle delibere assembleari societarie, dispute che venivano risolte guardando al tipo di interesse, o di diritto leso ed alla sua riferibilita' al singolo socio, o al gruppo di soci, o alla societa' nel suo complesso; Considerato che per entrambe le delibere impugnate, approvate la prima a maggioranza semplice con la procedura di adeguamento alla riforma del diritto societario di cui all'art. 223-bis disp. att. trans. cod. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 6/2003) e la seconda con le maggioranze previste nel nuovo statuto approvato il 26 gennaio 2004, gli attori hanno posto questioni d'invalidita' lamentando la nullita', o l'annullabilita' per violazione delle maggioranze prescritte dall'art. 14 del previgente statuto sia per le modifiche statutarie (maggioranza dei 2/3), sia per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e dei sindaci effettivi (diritto di nomina di un amministratore e di un sindaco effettivo per ogni 33% di capitale sociale posseduto) ritenendo abusivo l'utilizzo della procedura di adeguamento semplificato a maggioranza semplice di cui all'art. 223-bis disp. att. cod. civ. in quanto le pregresse disposizioni statutarie non avrebbero contrastato in realta' con la nuova disciplina delle societa' a responsabilita' limitata, e che sempre gli attori in alternativa hanno prospettato ipotesi d'inesistenza delle delibere medesime, richiamando cosi' una figura giuridica volutamente eliminata dalla riforma del diritto societario; Rilevato che anche se in ipotesi fosse ravvisabile un impiego non corretto della procedura semplificata di adeguamento dello statuto della Centro di Sanita' S.r.l. ex art. 223-bis disp. att. cod. civ. alle nuove disposizioni in materia di societa' a responsabilita' limitata, ma certamente non in ordine alla clausola compromissoria dell'art. 20 del previgente statuto, che rimettendo alle parti la nomina degli arbitri rituali andava modificata, l'invalidita' andrebbe sempre rapportata ai quorum costitutivi e deliberativi previsti dal previgente statuto, ponendosi come questione di annullabilita', e non alla violazione dell'art. 223-bis disp. att. cod. civ., che semplicemente legittima il ricorso ad una procedura semplificata per finalita' di adeguamento dello statuto; Considerato da ultimo, ancora in punto di rilevanza, che dalla documentazione acquisita risultano decorsi i 90 giorni previsti dagli articoli 2479 ult. comma e 2377 quinto comma cod. civ., sicche' si puo' procedere alla trattazione del merito e che i convenuti e l'intervenuta non hanno posto questioni bisognose di attivita' istruttoria, mentre per un verso gli attori, soci di minoranza della Centro di Sanita' S.r.l. per una quota complessiva del 34,4% del totale non hanno votato a favore delle delibere impugnate e per altro verso hanno senz'altro interesse ad impugnare delibere che incidendo sulle modalita' di funzionamento della societa' e sulla nomina dell'amministratore unico (sostituito al consiglio di amministrazione) e dei componenti del collegio sindacale diminuiscono sensibilmente i poteri di cogestione e controllo dei soci di minoranza; Rilevato che l'indicata questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata, anzitutto in quanto la copertura dell'istituto del giudizio abbreviato non puo' ravvisarsi ad avviso di questo collegio, come invece indicato nella relazione governativa, nell'art. 12, comma 2, lett. d), legge 3 ottobre 2001, n. 366, col quale per il perseguimento delle finalita di rapida ed efficace definizione dei procedimenti nelle cause societarie che improntano l'intera riforma e' stato previsto «un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerita', ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca all'emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato»; Considerato infatti che la suddetta delega si riferisce con tutta evidenza al procedimento sommario di cognizione poi introdotto con l'art. 19 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che sul modello del refere' francese tende a determinare nel contraddittorio delle parti ed in base ad una valutazione sommaria la formazione di un titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro anche non liquide, o per la consegna di cose mobili determinate, titolo che di per se' e' inidoneo a passare in giudicato salvo il caso d'impugnazione (vedi art. 19, comma 5, d.lgs. n. 5/2003), mentre per almeno due ragioni non e' riferibile al giudizio abbreviato di cui all'art. 24 commi 2, 4 5, 6, 7, ed 8 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; Ritenuto infatti innanzitutto che il giudizio abbreviato per come risulta disciplinato si configura, come affermato in dottrina, alla stregua di un giudizio a cognizione piena anche se contratto nella sua durata e non come un procedimento sommario, ed in secondo luogo, ma non certo per importanza, che la sentenza conclusiva pronunciata dal collegio nel giudizio abbreviato avendo le caratteristiche della sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. secondo la previsione dell'art. 24, comma 6, d.lgs. n. 5/2003 e' sempre una sentenza idonea a passare in giudicato, ossia a determinare una stabilita' di effetti incompatibile con un procedimento sommario, come confermato dalla circostanza che per il giudizio abbreviato non e' riprodotta la previsione dell'art. 19, comma 5, d.lgs. n. 5/2003 della non vincolativita' del decisum in separato giudizio, caratteristica del procedimento sommario di cognizione; Considerato che una volta escluso che la delega di copertura del giudizio abbreviato possa essere individuata nell'art. 12, comma 2, lett. d), legge 3 ottobre 2001, n. 366, l'unica altra disposizione eventualmente richiamabile per giustificare l'esercizio di potere legislativo da parte del Governo appare quella dell'art. 12, comma 2, lett a) della stessa legge, che pero' si limita a prevedere «la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processua1i»; Ritenuto che tale disposizione, gia' utilizzata congiuntamente ad altre dal legislatore delegato per introdurre la disciplina del giudizio di cognizione ordinario nelle controversie societarie, non possa da sola considerarsi come improntata a principi e criteri sufficientemente determinati per giustificare l'introduzione nel settore civile di un istituto rivoluzionario quale il giudizio abbreviato, diffuso solo in epoca recente nel giudizio amministrativo, in quanto in particolare contiene solo indicazioni di massima di risultato (concentrazione del processo e riduzione dei termini processuali) che non giustificano la trasformazione di un procedimento cautelare in un giudizio a cognizione piena anche se con forme e tempi ristretti rispetto a quelli ordinari e non individua neppure il presupposto fondamentale del giudizio abbreviato, costituito dalla connessione con una domanda cautelare presentata prima dell'emanazione del decreto di fissazione di udienza, rimettendo di fatto al mero arbitrio del legislatore delegato non solo la disciplina di dettaglio dell'istituto, ma addirittura il suo generale ambito applicativo; Ritenuto quindi che ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 4 legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudizio n. 1147/2004 R.G.A.C., deve essere sospeso disponendo l'immediata trasmissione degli atti a cura della cancelleria alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione sempre a cura della cancelleria anche ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
P. Q. M. Visti l'articolo 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, commi 3 e 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 ed 8 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in relazione all'art. 12, comma 2, lett. d), legge 3 ottobre 2001, n. 366 e comunque all'art. 12, comma 2, lett. a) legge 3 ottobre 2001, n. 366, per violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione per difetto e comunque per indeterminatezza di delega, sospende il giudizio n. 1147/2004 R.G.A.C., e dispone l'immediata trasmissione degli atti a cura della cancelleria alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione sempre a cura della cancelleria anche ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tivoli, addi' 23 giugno 2004 Il Presidente: Ciardi 05C1107