N. 536 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 2004

Ordinanza   emessa   il   23   giugno   2004  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  25  ottobre  2005)  dal  tribunale  di Tivoli nel
procedimento  civile  vertente  tra Gualdi Anna Maria ed altri contro
Centro di Sanita' S.r.l. ed altra

Societa'   -   Controversie   in  materia  di  diritto  societario  -
  Possibilita'  del  giudizio  abbreviato in caso di presentazione di
  domanda  cautelare  prima dell'emanazione del decreto di fissazione
  di  udienza  -  Previsione  e  disciplina  da parte del legislatore
  delegato  - Difetto di «copertura» nei principi e criteri direttivi
  della legge delega n. 366/2001 - Indeterminatezza dei presupposti e
  dell'ambito applicativo del nuovo istituto.
- Decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 24, commi 2, 4, 5,
  6, 7 e 8.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  primo  comma;  legge 3 ottobre 2001,
  n. 366, art. 12, comma 2, lett. a) e lett. d).
(GU n.45 del 9-11-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Riunito  in Camera di consiglio per deliberare sulla causa civile
di  primo grado di rito societario iscritta al n. 1147/2004 R.G.A.C.,
promossa  da  Gualdi  Anna  Maria, Gualdi Gianluca, Gualdi Gabriella,
Peterson  Isabella  ed  Angiolillo  Giuseppe,  rappresentati e difesi
dall'avv. prof. Gustavo Vicentini, dall'avv. Alfonso Papa Malatesta e
dall'avv.  Daniela  Bagazzoli  per  procura  a  margine  dell'atto di
citazione   ed   elettivamente   domiciliati   presso  lo  studio  di
quest'ultima  in  Tivoli  (Roma), viale Trieste 24, con numero di fax
06/4871847      ed      indirizzo      di      posta      elettronica
roma@visentinialpeggiani.it,  attori,  nei  confronti  di  Centro  di
Sanita'  S.r.l., con sede in Fonte Nuova (Roma), viale Nicola Berloco
60,  in  persona  dell'amministratore  unico  rag.  Alberto  Peretti,
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mellaro per procura in calce
alla  copia  dell'atto  di  citazione  notificato il 25 marzo 2004 ed
elettivamente  domiciliata  presso  la  sede  della societa' in Fonte
Nuova (Roma), viale Nicola Berloco 60, con numero di fax 06/68211007,
convenuta,  con  l'intervento  volontario di Berloco Maria Francesca,
rappresentata  e  difesa dall'avv., prof. Franco Di Sabato, dall'avv.
prof.  Antonio  Blandini  e  dall'avv.  Italo  Castaldi per procura a
margine  dell'atto  di intervento ed elettivamente domiciliata presso
lo  studio  di quest'ultimo in Guidonia (Roma), via Visintini 22, con
numero di fax 0817640779, intervenuta.
    Viste  le  memorie  conclusive autorizzate e sentita la relazione
del  giudice  relatore e la discussione orale ex art. 24, comma 5 del
d.lgs  17  gennaio  2003,  n. 5, all'udienza collegiale del 23 giugno
2004,  ha  pronunciato  dandone  lettura  alle  parti  nella medesima
udienza la presente ordinanza.
    Rilevato che questo collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio
ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  cost.  9 febbraio 1948, n. 1, e
dell'art. 23,  comma  3,  legge  11  marzo  1953, n. 87, questione di
legittimita'  costituzionale dell'articolo 24 commi 2, 4, 5, 6, 7, ed
8  del  d.lgs.  17  gennaio  2003,  n. 5,  introduttivo  del giudizio
abbreviato  nelle  controversie  di  rito  societario, per violazione
degli   articoli  76  e  77,  primo  comma  della  Costituzione,  che
stabiliscono  che  il Governo non puo' senza delegazione delle Camere
temporalmente limitata che determini i principi e criteri direttivi e
l'oggetto  dell'intervento normativo emanare decreti aventi valore di
legge  ordinaria, non considerando ravvisabile una delega rispondente
ai  suddetti requisiti costituzionali nell'art. 12, comma 2, lett. d)
della  legge  delega 3 ottobre 2001 n. 366 richiamato sul punto nella
relazione  governativa,  ne'  nell'art. 12,  comma  2, lett. a) della
stessa  legge,  costituente  l'unica  altra  disposizione della legge
delega  invocabile  ai  fini  della copertura del decreto legislativo
delegato in materia di giudizio abbreviato;
    Ritenuto  in  punto di rilevanza che la stessa deve ravvisarsi in
quanto  il  giudice designato alla trattazione dell'istanza cautelare
di  sospensione  ex  artt. 2479-bis ult. comma e 2378 ult. comma cod.
civ.    (nuova    formulazione)    dell'esecuzione   della   delibera
dell'assemblea dei soci della Centro di Sanita' S.r.l. del 26 gennaio
2004  che  ha  approvato  il  nuovo  statuto  della  societa' e della
delibera  assembleare conseguente del 4 febbraio 2004, che applicando
le  nuove  norme  statutarie,  ha  proceduto  alla  nomina  del nuovo
amministratore  unico  e del nuovo collegio sindacale della Centro di
Sanita'     S.r.l.     dopo     l'audizione     in    contraddittorio
dell'amministratore unico e dei componenti del collegio sindacale, ha
respinto con ordinanza del 21/24 maggio 2004 l'istanza di sospensione
di  tali  delibere  per  incompetenza  del  Tribunale  di  Tivoli  in
relazione  all'operativita'  della  clausola  compromissoria  di  cui
all'art. 20  del nuovo statuto sociale, estesa all'impugnazione della
validita'  delle  delibere assembleari e quindi attributiva anche del
potere  cautelare  esclusivo  al  collegio  di  arbitri  rituali  ivi
previsto  in base alla formazione del nuovo testo dell'art. 35, comma
5,  del  d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ha quindi fatto precisare alle
parti  le  conclusioni  del  giudizio di merito n. 1147/2004 R.G.A.C.
davanti   a   se'  all'udienza  del  7  giugno  2004,  preannunciando
l'intenzione  di  rimettere  la  causa  al collegio per deciderla con
giudizio  abbreviato,  illustrandone le ragioni, ed ha infine fissato
udienza   collegiale  per  tale  decisione  per  il  23  giugno  2004
concedendo  alle parti termine per il deposito di memorie conclusive,
ed  anche  questo  collegio  ritiene  che ricorrano le condizioni per
decidere   la   controversia   n. 1147/2004   R.G.A.C.  col  giudizio
abbreviato,  peraltro espressamente richiamato dall'art. 24, comma 8,
del  d.lgs.  17  gennaio  2003,  n. 5, per i casi di presentazione di
istanza  di  sospensione  di  delibere assembleari societarie a norma
dell'art. 2378  codice  civile;  considerato infatti che l'istanza di
sospensione  delle  delibere  del1'assemblea dei soci della Centro di
Sanita'  S.r.l.  del  26  gennaio 2004 e del 4 febbraio 2004 e' stata
presentata  dai soci di minoranza Gualdi Anna Maria, Gualdi Gianluca,
Gualdi  Gabriella,  Peterson  Isabella  ed  Angiolillo Giuseppe il 31
marzo  2004 dopo aver notificato l'atto di citazione introduttivo del
giudizio di merito n. 1147/2004 alla Centro di Sanita' S.r.l. in data
25  marzo  2004, ma prima dell'emissione del decreto di fissazione di
udienza  ex  art. 12  del  d.lgs.  17  gennaio  2003,  n. 5, e che la
controversia   appare  in  grado  di  essere  definita  col  giudizio
abbreviato  sia  in  ragione  della  clausola  di  arbitrato  rituale
contenuta  all'art. 20  del  nuovo  statuto  della  Centro di Sanita'
S.r.l.  sia  in  quanto  di  natura  documentale  e  non bisognosa di
ulteriore attivita' istruttoria;
    Rilevato  in particolare che l'art. 20 del nuovo statuto sociale,
che stato necessario adeguare alla nuova normativa (art. 34, comma 2,
d.lgs. n. 5/2003) in materia di clausole compromissorie in quanto nel
testo  statutario  previgente la nomina di alcuni arbitri rituali era
affidata alle parti, e non come ora imposto per tutti gli arbitri con
disposizione  imperativa  ad un soggetto terzo, devolve espressamente
nel  caso  di  specie  a  tre arbitri rituali nominati dal Presidente
della  Corte  di  cassazione  che  giudicano secondo diritto anche le
controversie tra societa' e soci in materia di nullita', annullamento
e validita' delle delibere assembleari;
    Considerato  che  anche  il passaggio dell'arbitrato da arbitrato
secondo  equita' ad arbitrato secondo diritto in base alla previsione
dell'art. 36  del  d.lgs.  n. 5/2003  costituisce un mero adattamento
alla  riforma,  addirittura superfluo per la previsione di automatica
sostituzione di cui alla norma citata;
    Rilevato che il profilo d'invalidita' del nuovo articolo 20 dello
statuto  per contrasto con l'articolo 223-bis disp. att. c.c. dedotto
dagli impugnanti non pare sussistente perche', al momento in cui sono
state deliberate le modificazioni dello statuto, era vigente il testo
originario di detto articolo, e non quello risultante a seguito della
modificazione introdotta dal d.lgs. n. 37/2004;
    Ritenuto,  in  particolare, che il secondo comma della previgente
formulazione  dell'articolo  223-bis  prevedeva  che potessero essere
assunte   a   maggioranza   semplice  anche  le  modifiche  dell'atto
costitutivo  e dello statuto alle nuove norme anche non inderogabili,
mentre  l'attuale  formulazione del secondo periodo del secondo comma
del  detto  articolo  prevede  che  possano  essere assunte, entro la
stessa  data  e  con  le  stesse  maggioranze,  le  deliberazioni che
introducono  nello  statuto  clausole che escludono l'applicazione di
nuove   disposizioni  di  legge  derogabili  con  specifica  clausola
statutaria;
    Ritenuto  che  la  clausola  che  stabilisce  la devoluzione agli
arbitri  della  cognizione della validita' delle delibere assembleari
rientri  nelle  norme  non  inderogabili  di  cui al testo originario
dell'articolo  223-bis  disp. att. c.c. ma non nel testo dello stesso
articolo  introdotto  dal  d.lgs.  n. 37/2004 che, pertanto, non puo'
considerarsi,   sul   punto,   introduttivo  di  una  norma  di  mera
interpretazione autentica;
    Rilevato  che  l'incompetenza  del  Tribunale civile ordinario di
Tivoli   in   favore   del   collegio   arbitrale  rituale  e'  stata
tempestivamente  eccepita  sia  dal  Centro  di  Sanita' S.r.l. nella
comparsa   di   risposta   depositata   il   24   maggio   2004,  sia
dall'intervenuta Berloco Maria Francesca, mentre gli stessi attori il
26 aprile 2004 hanno notificato alla Centro di Sanita' S.r.l. atto di
accesso   ad   arbitri  con  richiesta  di  nomina  degli  arbitri  e
proposizione dei quesiti;
    Ritenuto  sempre  in  punto  di  rilevanza che poiche' l'art. 35,
comma  5,  d.lgs.  l7  gennaio  2003,  n. 5, prevede espressamente la
possibilita'  della  devoluzione ad arbitri delle controversie aventi
ad oggetto la validita' delle delibere assembleari societarie (quindi
sia  le  questioni  di  nullita',  che quelle di annullabilita' delle
delibere  assembleari),  non  puo' essere accolta la tesi dei soci di
minoranza   che  richiamando  sentenze  della  suprema  Corte  (Cass.
16056/2000; Cass. 12412/2000) attinenti alla normativa anteriforma ed
a  fattispecie  concrete distinte da quella in esame, hanno sostenuto
l'inassoggettabilita'   a  clausola  compromissoria  di  controversie
vertenti  sulla  nullita' delle delibere assembleari perche' inerenti
ad  interessi  della  societa',  o  alla  violazione di norme poste a
tutela  dell'interesse collettivo dei soci e dei terzi, in quanto con
la  modifica  normativa  sopra richiamata risultano superate in senso
affermativo  le  complesse dispute in materia di arbitrabilita' delle
controversie inerenti alle varie ipotesi d'invalidita' delle delibere
assembleari  societarie,  dispute  che  venivano risolte guardando al
tipo  di  interesse,  o  di diritto leso ed alla sua riferibilita' al
singolo  socio,  o  al  gruppo  di  soci,  o  alla  societa'  nel suo
complesso;
    Considerato  che per entrambe le delibere impugnate, approvate la
prima  a  maggioranza  semplice  con la procedura di adeguamento alla
riforma  del  diritto  societario  di cui all'art. 223-bis disp. att.
trans.  cod.  civ. (introdotto dal d.lgs. n. 6/2003) e la seconda con
le  maggioranze  previste  nel  nuovo statuto approvato il 26 gennaio
2004,  gli  attori  hanno posto questioni d'invalidita' lamentando la
nullita',   o   l'annullabilita'  per  violazione  delle  maggioranze
prescritte  dall'art. 14  del previgente statuto sia per le modifiche
statutarie  (maggioranza  dei  2/3), sia per la nomina dei componenti
del  consiglio di amministrazione e dei sindaci effettivi (diritto di
nomina di un amministratore e di un sindaco effettivo per ogni 33% di
capitale   sociale  posseduto)  ritenendo  abusivo  l'utilizzo  della
procedura  di  adeguamento semplificato a maggioranza semplice di cui
all'art. 223-bis   disp.  att.  cod.  civ.  in  quanto  le  pregresse
disposizioni  statutarie  non avrebbero contrastato in realta' con la
nuova  disciplina  delle  societa'  a responsabilita' limitata, e che
sempre   gli   attori   in   alternativa  hanno  prospettato  ipotesi
d'inesistenza  delle  delibere medesime, richiamando cosi' una figura
giuridica volutamente eliminata dalla riforma del diritto societario;
    Rilevato che anche se in ipotesi fosse ravvisabile un impiego non
corretto  della  procedura  semplificata di adeguamento dello statuto
della  Centro  di Sanita' S.r.l. ex art. 223-bis disp. att. cod. civ.
alle  nuove  disposizioni  in  materia  di societa' a responsabilita'
limitata,  ma  certamente  non in ordine alla clausola compromissoria
dell'art. 20  del  previgente  statuto,  che rimettendo alle parti la
nomina   degli   arbitri  rituali  andava  modificata,  l'invalidita'
andrebbe  sempre  rapportata  ai  quorum  costitutivi  e deliberativi
previsti   dal   previgente  statuto,  ponendosi  come  questione  di
annullabilita',  e  non  alla violazione dell'art. 223-bis disp. att.
cod.  civ.,  che  semplicemente legittima il ricorso ad una procedura
semplificata per finalita' di adeguamento dello statuto;
    Considerato  da  ultimo,  ancora in punto di rilevanza, che dalla
documentazione acquisita risultano decorsi i 90 giorni previsti dagli
articoli  2479  ult.  comma e 2377 quinto comma cod. civ., sicche' si
puo'  procedere  alla  trattazione  del  merito  e  che i convenuti e
l'intervenuta  non  hanno  posto  questioni  bisognose  di  attivita'
istruttoria,  mentre per un verso gli attori, soci di minoranza della
Centro  di  Sanita'  S.r.l.  per  una quota complessiva del 34,4% del
totale non hanno votato a favore delle delibere impugnate e per altro
verso  hanno senz'altro interesse ad impugnare delibere che incidendo
sulle  modalita'  di  funzionamento  della  societa'  e  sulla nomina
dell'amministratore     unico    (sostituito    al    consiglio    di
amministrazione) e dei componenti del collegio sindacale diminuiscono
sensibilmente  i  poteri  di  cogestione  e  controllo  dei  soci  di
minoranza;
    Rilevato  che l'indicata questione di legittimita' costituzionale
appare non manifestamente infondata, anzitutto in quanto la copertura
dell'istituto  del  giudizio abbreviato non puo' ravvisarsi ad avviso
di questo collegio, come invece indicato nella relazione governativa,
nell'art. 12,  comma  2,  lett. d), legge 3 ottobre 2001, n. 366, col
quale  per  il  perseguimento  delle  finalita  di rapida ed efficace
definizione  dei  procedimenti  nelle cause societarie che improntano
l'intera   riforma  e'  stato  previsto  «un  giudizio  sommario  non
cautelare, improntato a particolare celerita', ma con il rispetto del
principio  del  contraddittorio,  che  conduca  all'emanazione  di un
provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato»;
    Considerato infatti che la suddetta delega si riferisce con tutta
evidenza  al  procedimento  sommario di cognizione poi introdotto con
l'art. 19  del  d.lgs.  17  gennaio  2003,  n. 5, che sul modello del
refere'  francese tende a determinare nel contraddittorio delle parti
ed  in  base  ad  una valutazione sommaria la formazione di un titolo
esecutivo  per  il  pagamento di somme di denaro anche non liquide, o
per  la consegna di cose mobili determinate, titolo che di per se' e'
inidoneo  a  passare  in giudicato salvo il caso d'impugnazione (vedi
art. 19,  comma  5,  d.lgs. n. 5/2003), mentre per almeno due ragioni
non  e' riferibile al giudizio abbreviato di cui all'art. 24 commi 2,
4 5, 6, 7, ed 8 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5;
    Ritenuto infatti innanzitutto che il giudizio abbreviato per come
risulta  disciplinato  si configura, come affermato in dottrina, alla
stregua  di  un  giudizio a cognizione piena anche se contratto nella
sua  durata e non come un procedimento sommario, ed in secondo luogo,
ma  non  certo per importanza, che la sentenza conclusiva pronunciata
dal  collegio nel giudizio abbreviato avendo le caratteristiche della
sentenza  pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. secondo la previsione
dell'art. 24, comma 6, d.lgs. n. 5/2003 e' sempre una sentenza idonea
a passare in giudicato, ossia a determinare una stabilita' di effetti
incompatibile  con  un  procedimento  sommario, come confermato dalla
circostanza  che  per  il  giudizio  abbreviato  non e' riprodotta la
previsione   dell'art. 19,   comma 5,   d.lgs.  n. 5/2003  della  non
vincolativita'  del  decisum in separato giudizio, caratteristica del
procedimento sommario di cognizione;
    Considerato  che una volta escluso che la delega di copertura del
giudizio  abbreviato  possa essere individuata nell'art. 12, comma 2,
lett.  d),  legge  3 ottobre 2001, n. 366, l'unica altra disposizione
eventualmente  richiamabile  per  giustificare  l'esercizio di potere
legislativo da parte del Governo appare quella dell'art. 12, comma 2,
lett  a)  della  stessa  legge,  che  pero' si limita a prevedere «la
concentrazione   del   procedimento   e   la  riduzione  dei  termini
processua1i»;
    Ritenuto che tale disposizione, gia' utilizzata congiuntamente ad
altre  dal  legislatore  delegato  per  introdurre  la disciplina del
giudizio  di  cognizione ordinario nelle controversie societarie, non
possa  da  sola  considerarsi  come  improntata  a principi e criteri
sufficientemente  determinati  per  giustificare  l'introduzione  nel
settore  civile  di  un  istituto  rivoluzionario  quale  il giudizio
abbreviato,    diffuso   solo   in   epoca   recente   nel   giudizio
amministrativo, in quanto in particolare contiene solo indicazioni di
massima  di  risultato  (concentrazione  del processo e riduzione dei
termini  processuali)  che  non  giustificano la trasformazione di un
procedimento cautelare in un giudizio a cognizione piena anche se con
forme  e  tempi  ristretti rispetto a quelli ordinari e non individua
neppure   il   presupposto   fondamentale  del  giudizio  abbreviato,
costituito  dalla  connessione  con  una domanda cautelare presentata
prima   dell'emanazione   del   decreto  di  fissazione  di  udienza,
rimettendo  di  fatto  al  mero arbitrio del legislatore delegato non
solo  la disciplina di dettaglio dell'istituto, ma addirittura il suo
generale ambito applicativo;
    Ritenuto  quindi  che ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 4 legge 11
marzo  1953,  n. 87,  il  giudizio n. 1147/2004 R.G.A.C., deve essere
sospeso  disponendo  l'immediata trasmissione degli atti a cura della
cancelleria   alla   Corte  costituzionale,  la  notificazione  della
presente  ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua
comunicazione  sempre  a  cura  della cancelleria anche ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
                              P. Q. M.
    Visti l'articolo 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, commi
3  e  4  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87,  solleva d'ufficio la
questione  di  legittimita' costituzionale dell'articolo 24, commi 2,
4,  5,  6,  7  ed  8  del  d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in relazione
all'art. 12,  comma  2,  lett.  d),  legge  3  ottobre 2001, n. 366 e
comunque all'art. 12, comma 2, lett. a) legge 3 ottobre 2001, n. 366,
per  violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione per difetto
e  comunque  per  indeterminatezza  di  delega,  sospende il giudizio
n. 1147/2004  R.G.A.C., e dispone l'immediata trasmissione degli atti
a  cura della cancelleria alla Corte costituzionale, la notificazione
della  presente  ordinanza Presidente del Consiglio dei ministri e la
sua comunicazione sempre a cura della cancelleria anche ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Tivoli, addi' 23 giugno 2004
                        Il Presidente: Ciardi
05C1107