N. 88 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 ottobre 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  25  ottobre  2005  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Impiego  pubblico  - Impiego regionale e locale - Norme della Regione
  Friuli-Venezia  Giulia  in  materia  di contrattazione collettiva -
  Disciplina  della  partecipazione  delle  organizzazioni  sindacali
  (OO.SS.)   alla  contrattazione  con  l'Agenzia  Regionale  per  la
  Rappresentanza Negoziale (ARERAN) - Ammissione alla contrattazione,
  in  via  transitoria  ai fini della definizione del primo contratto
  collettivo del comparto unico, delle organizzazioni rappresentative
  sia  del comparto del personale degli enti locali della regione sia
  di  quello  regionale sulla base della rappresentativita' accertata
  in  base  ad  i criteri previsti dall'art. 16, commi 7 e 9, l. reg.
  FVG  n. 13/2000 - Subordinazione della sottoscrizione del contratto
  collettivo    da    parte    dell'ARERAN    alla   verifica   della
  rappresentativita'  delle  OO.SS.  aderenti al contratto collettivo
  calcolata  sui  parametri  espressi  dalla legge regionale stessa -
  Ricorso  del  Governo  della  Repubblica  -  Lesione della potesta'
  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  «ordinamento
  civile»  in  quanto  la  regolamentazione  dei  diritti sindacali e
  l'ammissione   delle  OO.SS.  alla  contrattazione  collettiva  non
  rientra  nella  materia,  di  esclusiva pertinenza regionale, dello
  «stato giuridico ed economico del personale» - Denunciata deroga ai
  principi  stabiliti  in  materia  di  diritti  sindacali dal d.lgs.
  n. 165/2001  -  Violazione  dei principi derivanti dall'ordinamento
  comunitario  e  dagli  obblighi  internazionali  -  Violazione  dei
  principi  di  unitarieta'  ed  uniformita'  giuridica  ed economica
  dell'ordinamento.
- Legge  della  regione  Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19,
  art. 1, commi 7 e 8.
- Costituzione, artt. 5, 117, commi primo e secondo, lett. l), e 120;
  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare art. 43.
(GU n.47 del 23-11-2005 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

    Contro   la   Regione   Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona  del
Presidente  della  giunta  regionale pro tempore, per la declaratoria
della  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, commi 7 e 8 della
legge  regionale  n. 19 dell'11 agosto 2005, pubblicata nel BUR della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  del  17  agosto 2005, n. 33, come da
delibera del Consiglio dei ministri in data 14 ottobre 2005.

                              F a t t o

    In  data  17  agosto  2005  e'  stata  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  la legge regionale
n. 19  dell'11  agosto  2005,  recante  «Norme in materia di comparto
unico  del  pubblico  impiego  regionale  e locale nonche' di accesso
all'impiego  regionale».  Con  detta  normazione la Regione ha inteso
regolamentare  la  materia  della  contrattazione collettiva, nonche'
della  rappresentanza  e  prerogative sindacali nelle amministrazioni
del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
    In  particolare, per quanto qui interessa, la legge disciplina la
partecipazione delle OO.SS. alla contrattazione con l'ARERAN (Agenzia
Regionale   per   la  Rappresentanza  Negoziale),  individuandone  la
legittimazione,  e regola la conclusione dei contratti. Dispone, poi,
ai  commi  7  e 8 dell'art. 1, che «in via transitoria, ai fini della
definizione  del  primo  contratto  collettivo  del  comparto  unico,
rispettivamente   dell'area   del   personale   dirigenziale   e  non
dirigenziale,   l'ARERAN   ammette   alla  contrattazione,  con  pari
dignita',   le   organizzazioni  sindacali  rappresentative  sia  del
comparto  del  personale  degli  enti  locali  della  regione sia del
comparto  del  personale  regionale,  secondo la disciplina di cui ai
commi  7  e  9 dell'art. 16 della legge regionale 13/2000». «L'ARERAN
sottoscrive  il  contratto  di cui al comma 7 verficando previamente,
sulla  base  della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle
trattative  ai  sensi  del  medesimo  comma  7, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, indipendentemente se
rappresentative  nel  comparto  del personale degli enti locali della
regione  o  nel  comparto  del personale regionale, rappresentino nel
loro  complesso  il  51 per cento del totale della rappresentativita'
definita  dalla somma delle quote di rappresentativita' ottenute, per
ognuno  dei comparti, dalla rideterminazione della rappresentativita'
delle  singole  organizzazioni  sindacali  in proporzione al rapporto
intercorrente  fra  personale  in  servizio a tempo indeterminato nel
singolo comparto e il numero totale del personale in servizio a tempo
indeterminato  nell'intero  comparto unico, alla data del 31 dicembre
2001».
    Le  richiamate  disposizioni appaiono in contrasto con il dettato
costituzionale eccedendo le competenze regionali in materia, e devono
pertanto   essere   dichiarate   costituzionalmente   illegittime   e
conseguentemente  annullate  sulla base delle seguenti considerazioni
in punto di

                            D i r i t t o

    1.   -   Va  premesso  che  lo  Statuto  Speciale  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1),
all'art. 4,  n. 1,  attribuisce alla competenza legislativa esclusiva
della  regione,  «in  armonia  con  la  Costituzione,  con i principi
generali  dell'ordinamento  giuridico  della Repubblica, con le norme
fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  e  con  gli obblighi
internazionali  dello  Stato,  nonche'  nel  rispetto degli interessi
nazionali   e   di   quelli   delle   altre   regioni»   la   materia
dell'«ordinamento  degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione
e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto».
    Rientra,  invece,  nella  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato,  secondo  quanto prescrive l'art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
la materia dell'ordinamento civile.
    2.  - Orbene, come visto la legge regionale in esame, all'art. 1,
commi  7  e 8, prevede in via transitoria e ai fini della definizione
del  primo  contratto  collettivo  del comparto unificato relativo al
personale  degli enti locali della regione e del personale regionale,
che   le   organizzazioni   sindacali   ammesse  alla  contrattazione
collettiva    siano    individuate    sulla   base   della   relativa
rappresentativita',  accertata  non  in base ai criteri stabiliti dal
d.lgs. n. 165/2001, bensi' sulla base di criteri diversi.
    Mentre,  infatti,  il  d.lgs.  n. 165/2001  fa  riferimento ad un
valore non inferiore al 5%, quale media tra il dato associativo ed il
dato  elettorale,  la  citata norma regionale, rinviando all'art. 16,
commi   7  e  9  della  precedente  legge  regionale  n. 13/2000,  fa
riferimento  ad  un  valore  pari  al  4%,  inteso  come media tra la
percentuale  delle  deleghe  rispetto  al  totale  delle  stesse e la
percentuale  dei  voti  rispetto  al  totale  dei voti espressi nelle
elezioni delle RSU.
    Anche   la  sottoscrizione  del  contratto  collettivo  da  parte
dell'ARERAN  e'  subordinata,  dall'art. 1,  comma  8  della legge in
esame,  alla  verifica  della rappresentativita' delle organizzazioni
sindacali  aderenti  al  contratto  collettivo,  calcolata, tuttavia,
secondo  parametri  diversi  da quelli previsti dall'analogo art. 43,
comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.
    Tali   disposizioni  risultano  quindi  illegittime,  in  quanto,
regolamentando  i  diritti sindacali (materia che peraltro lo Statuto
speciale  non  attribuisce  in alcun modo alla competenza legislativa
della   Regione   Friuli   Venezia   Giulia)   e  l'ammissione  delle
organizzazioni   sindacali   alla   contrattazione   collettiva,  non
attengono  alla  materia  dello  «stato  giuridico  ed  economico del
personale», bensi' a quella dell'«ordinamento civile», riservata alla
potesta'  legislativa  esclusiva dello Stato per evidenti esigenze di
uniformita' su tutto il territorio nazionale.
    3.  -  Inoltre, la voluta deroga ai principi stabiliti dal d.lgs.
n. 165/2001 non risulta possibile in quanto gli stessi - espressione,
come sono, delle istanze di unitarieta' ed uniformita' espresse dagli
artt. 5  e  120  della  Costituzione  - si configurano come parametro
costituzionale  immodificabile  dalle  Regioni  la cui violazione ben
puo'  essere  invocata  ai  fini della impugnazione (cfr. sent. Corte
cost.  n. 274/2003,  che  ha  sottolineato  come,  «nel nuovo assetto
costituzionale  scaturito  dalla  riforma,  allo Stato sia pur sempre
riservata,  nell'ordinamento generale della repubblica, una posizione
peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui
all'art. 5  Cost.,  ma  anche dalla ripetuta evocazione di un'istanza
unitaria,  manifestata  dal  richiamo al rispetto della Costituzione,
nonche'  dei  vincoli  derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali, come limiti di tutte le potesta' legislative
(art. 117,   primo  comma)  e  dal  riconoscimento  dell'esigenza  di
tutelare  l'unita'  giuridica  ed  economica  dell'ordinamento stesso
(art. 120, secondo comma). E tale istanza postula necessariamente che
nel  sistema  esista  un  soggetto  -  lo  Stato, appunto - avente il
compito di assicurarne il pieno soddisfacimento»).
    Concludendo,  la legge regionale appare invasiva delle competenze
statali,  e pertanto illegittima, per violazione dell'art. 117, comma
1   e   comma   2,   lett.  l),  dell'art. 5  e  dell'art. 120  della
Costituzione,  e  deve  essere dichiarata pertanto costituzionalmente
illegittima.
                              P. Q. M.
    Voglia     dichiarare     costituzionalmente     illegittimi    e
conseguentemente   annullare  l'art. 1,  commi  7  e  8  della  legge
regionale  n. 19  dell'11  agosto  2005, recante «Norme in materia di
comparto  unico  del  pubblico  impiego regionale e locale nonche' di
accesso  all'impiego  regionale», pubblicata nel B.U.R. della Regione
Friuli-Venezia Giulia del 17 agosto 2005, n. 33, come da delibera del
Consiglio  dei  ministri  in data 14 ottobre 2005 nelle parti e per i
motivi illustrati nel presente ricorso.
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
        1) estratto  della  delibera  del  Consiglio  dei ministri 14
ottobre 2005;
        2) copia della legge regionale impugnata.
    Con ogni salvezza.
        Roma, addi' 14 ottobre 2005
            L'Avvocato dello Stato: Massimo Salvatorelli
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