N. 88 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 ottobre 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Impiego pubblico - Impiego regionale e locale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di contrattazione collettiva - Disciplina della partecipazione delle organizzazioni sindacali (OO.SS.) alla contrattazione con l'Agenzia Regionale per la Rappresentanza Negoziale (ARERAN) - Ammissione alla contrattazione, in via transitoria ai fini della definizione del primo contratto collettivo del comparto unico, delle organizzazioni rappresentative sia del comparto del personale degli enti locali della regione sia di quello regionale sulla base della rappresentativita' accertata in base ad i criteri previsti dall'art. 16, commi 7 e 9, l. reg. FVG n. 13/2000 - Subordinazione della sottoscrizione del contratto collettivo da parte dell'ARERAN alla verifica della rappresentativita' delle OO.SS. aderenti al contratto collettivo calcolata sui parametri espressi dalla legge regionale stessa - Ricorso del Governo della Repubblica - Lesione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» in quanto la regolamentazione dei diritti sindacali e l'ammissione delle OO.SS. alla contrattazione collettiva non rientra nella materia, di esclusiva pertinenza regionale, dello «stato giuridico ed economico del personale» - Denunciata deroga ai principi stabiliti in materia di diritti sindacali dal d.lgs. n. 165/2001 - Violazione dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Violazione dei principi di unitarieta' ed uniformita' giuridica ed economica dell'ordinamento. - Legge della regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19, art. 1, commi 7 e 8. - Costituzione, artt. 5, 117, commi primo e secondo, lett. l), e 120; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare art. 43.(GU n.47 del 23-11-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 7 e 8 della legge regionale n. 19 dell'11 agosto 2005, pubblicata nel BUR della Regione Friuli-Venezia Giulia del 17 agosto 2005, n. 33, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 14 ottobre 2005. F a t t o In data 17 agosto 2005 e' stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia la legge regionale n. 19 dell'11 agosto 2005, recante «Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonche' di accesso all'impiego regionale». Con detta normazione la Regione ha inteso regolamentare la materia della contrattazione collettiva, nonche' della rappresentanza e prerogative sindacali nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. In particolare, per quanto qui interessa, la legge disciplina la partecipazione delle OO.SS. alla contrattazione con l'ARERAN (Agenzia Regionale per la Rappresentanza Negoziale), individuandone la legittimazione, e regola la conclusione dei contratti. Dispone, poi, ai commi 7 e 8 dell'art. 1, che «in via transitoria, ai fini della definizione del primo contratto collettivo del comparto unico, rispettivamente dell'area del personale dirigenziale e non dirigenziale, l'ARERAN ammette alla contrattazione, con pari dignita', le organizzazioni sindacali rappresentative sia del comparto del personale degli enti locali della regione sia del comparto del personale regionale, secondo la disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 16 della legge regionale 13/2000». «L'ARERAN sottoscrive il contratto di cui al comma 7 verficando previamente, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del medesimo comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, indipendentemente se rappresentative nel comparto del personale degli enti locali della regione o nel comparto del personale regionale, rappresentino nel loro complesso il 51 per cento del totale della rappresentativita' definita dalla somma delle quote di rappresentativita' ottenute, per ognuno dei comparti, dalla rideterminazione della rappresentativita' delle singole organizzazioni sindacali in proporzione al rapporto intercorrente fra personale in servizio a tempo indeterminato nel singolo comparto e il numero totale del personale in servizio a tempo indeterminato nell'intero comparto unico, alla data del 31 dicembre 2001». Le richiamate disposizioni appaiono in contrasto con il dettato costituzionale eccedendo le competenze regionali in materia, e devono pertanto essere dichiarate costituzionalmente illegittime e conseguentemente annullate sulla base delle seguenti considerazioni in punto di D i r i t t o 1. - Va premesso che lo Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), all'art. 4, n. 1, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della regione, «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni» la materia dell'«ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto». Rientra, invece, nella potesta' legislativa esclusiva dello Stato, secondo quanto prescrive l'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. la materia dell'ordinamento civile. 2. - Orbene, come visto la legge regionale in esame, all'art. 1, commi 7 e 8, prevede in via transitoria e ai fini della definizione del primo contratto collettivo del comparto unificato relativo al personale degli enti locali della regione e del personale regionale, che le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva siano individuate sulla base della relativa rappresentativita', accertata non in base ai criteri stabiliti dal d.lgs. n. 165/2001, bensi' sulla base di criteri diversi. Mentre, infatti, il d.lgs. n. 165/2001 fa riferimento ad un valore non inferiore al 5%, quale media tra il dato associativo ed il dato elettorale, la citata norma regionale, rinviando all'art. 16, commi 7 e 9 della precedente legge regionale n. 13/2000, fa riferimento ad un valore pari al 4%, inteso come media tra la percentuale delle deleghe rispetto al totale delle stesse e la percentuale dei voti rispetto al totale dei voti espressi nelle elezioni delle RSU. Anche la sottoscrizione del contratto collettivo da parte dell'ARERAN e' subordinata, dall'art. 1, comma 8 della legge in esame, alla verifica della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali aderenti al contratto collettivo, calcolata, tuttavia, secondo parametri diversi da quelli previsti dall'analogo art. 43, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001. Tali disposizioni risultano quindi illegittime, in quanto, regolamentando i diritti sindacali (materia che peraltro lo Statuto speciale non attribuisce in alcun modo alla competenza legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia) e l'ammissione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione collettiva, non attengono alla materia dello «stato giuridico ed economico del personale», bensi' a quella dell'«ordinamento civile», riservata alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato per evidenti esigenze di uniformita' su tutto il territorio nazionale. 3. - Inoltre, la voluta deroga ai principi stabiliti dal d.lgs. n. 165/2001 non risulta possibile in quanto gli stessi - espressione, come sono, delle istanze di unitarieta' ed uniformita' espresse dagli artt. 5 e 120 della Costituzione - si configurano come parametro costituzionale immodificabile dalle Regioni la cui violazione ben puo' essere invocata ai fini della impugnazione (cfr. sent. Corte cost. n. 274/2003, che ha sottolineato come, «nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato sia pur sempre riservata, nell'ordinamento generale della repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all'art. 5 Cost., ma anche dalla ripetuta evocazione di un'istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potesta' legislative (art. 117, primo comma) e dal riconoscimento dell'esigenza di tutelare l'unita' giuridica ed economica dell'ordinamento stesso (art. 120, secondo comma). E tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto - lo Stato, appunto - avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento»). Concludendo, la legge regionale appare invasiva delle competenze statali, e pertanto illegittima, per violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. l), dell'art. 5 e dell'art. 120 della Costituzione, e deve essere dichiarata pertanto costituzionalmente illegittima.
P. Q. M. Voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare l'art. 1, commi 7 e 8 della legge regionale n. 19 dell'11 agosto 2005, recante «Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonche' di accesso all'impiego regionale», pubblicata nel B.U.R. della Regione Friuli-Venezia Giulia del 17 agosto 2005, n. 33, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 14 ottobre 2005 nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2005; 2) copia della legge regionale impugnata. Con ogni salvezza. Roma, addi' 14 ottobre 2005 L'Avvocato dello Stato: Massimo Salvatorelli 05C1115