N. 89 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 ottobre 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  26  ottobre  2005  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia di
  semplificazione in materia di certificazioni sanitarie - Abolizione
  dell'obbligo   della  presentazione  dei  certificati  sanitari  di
  idoneita'  fisica  per lo svolgimento del servizio civile - Ricorso
  del  Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione dei
  principi  delle  leggi  statali  in  materia  di  «servizio  civile
  nazionale»  che  subordinano  l'ammissione  al  servizio  civile al
  possesso  del requisito dell'idoneita' fisica certificata dal SSN -
  Violazione  della  legislazione  statale  esclusiva  in  materia di
  «difesa  e  sicurezza  dello  Stato» alla quale e' riconducibile la
  materia del servizio civile nazionale.
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21,
  art. 2, comma 1, lett. b).
- Costituzione,    art. 117,   comma   secondo,   lett.   d);   Legge
  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1, artt. 5, p. 16) e 6, p. 2);
  Legge  6 marzo  2001,  n. 64,  art. 5, comma 4; Decreto legislativo
  5 aprile 2002, n. 77, art. 3, comma 1.
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia di
  semplificazione in materia di certificazioni sanitarie - Abolizione
  dell'obbligo   della  presentazione  dei  certificati  sanitari  di
  idoneita'  fisica  per  l'assunzione  di  insegnanti  - Ricorso del
  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  - Denunciata lesione del
  principio della legislazione statale in materia di impiego pubblico
  che   richiede   tra   i   requisiti  per  l'accesso  anche  quello
  dell'idoneita'  fisica  all'impiego - Violazione della legislazione
  statale  esclusiva  nelle  materie di «ordinamento e organizzazione
  amministrativa  dello  Stato  e degli enti pubblici nazionali» e di
  «norme generali sull'istruzione».
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21,
  art. 2, comma 1, lett. d).
- Costituzione,  art. 117,  comma  secondo,  lett.  g)  ed  n); Legge
  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1, artt. 5, p. 16) e 6, p. 2);
  Decreto  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, art. 2,
  comma 1, punto 3.
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia di
  semplificazione in materia di certificazioni sanitarie - Abolizione
  dell'obbligo   della  presentazione  dei  certificati  sanitari  di
  idoneita' fisica per l'assunzione di minori e di apprendisti minori
  -  Ricorso  del  Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata
  lesione  dei  principi  delle  leggi  statali  relativi  ai livelli
  essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
  in  materia di salute e di sicurezza del lavoro ed, in particolare,
  del  principio  relativo  ai  requisiti  di idoneita' richiesti per
  l'assunzione  di  minori e di apprendisti minori - Violazione della
  legislazione  statale  esclusiva  in materia di «determinazione dei
  livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
  sociali   che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
  nazionale»  -  Violazione della legislazione statale concorrente in
  materia di salute e di sicurezza del lavoro.
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21,
  art. 2, comma 1, lett. e) e f).
- Costituzione,  art. 117,  commi  secondo,  lett.  m) e terzo; Legge
  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1, artt. 5, p. 16) e 6, p. 2);
  Legge 17 ottobre 1967, n. 977, art. 8.
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia di
  semplificazione in materia di certificazioni sanitarie - Abolizione
  dell'obbligo   della  presentazione  dei  certificati  sanitari  di
  idoneita'  fisica  per  l'operatore  all'impiego di gas tossici, il
  mestiere  di  fochino  e per l'operatore adibito alla conduzione di
  generatori  a  vapore  -  Ricorso  del Presidente del Consiglio dei
  ministri  -  Denunciata  lesione  dei  principi delle leggi statali
  relativi  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni concernenti i
  diritti  civili  e  sociali in materia di salute e di sicurezza del
  lavoro  ed,  in particolare, e in materia di requisiti di idoneita'
  richiesti  per  l'assunzione  di  personale  svolgente  le predette
  attivita'  -  Denunciata  lesione  dei principi delle leggi statali
  relativi  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni concernenti i
  diritti  civili  e  sociali in materia di salute e di sicurezza del
  lavoro  ed,  in  particolare, dei principi relativi ai requisiti di
  idoneita'  richiesti  per  l'assunzione di operatore all'impiego di
  gas  tossici,  di fochino e di operatore adibito alla conduzione di
  generatori   a  vapore  -  Violazione  della  legislazione  statale
  esclusiva  in  materia  di  «determinazione  dei livelli essenziali
  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
  essere  garantiti  su  tutto  il territorio nazionale» - Violazione
  della  legislazione  statale  concorrente in materia di salute e di
  sicurezza del lavoro.
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21,
  art. 2, comma 1, lett. c), i) e k).
- Costituzione,  art. 117,  comma  secondo,  lett.  m) e terzo; Legge
  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1, artt. 5, p. 16) e 6, p. 2);
  Decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n. 626, art. 16; Decreto
  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, art. 27; Decreto
  ministeriale 1° marzo 1974, art. 3.
(GU n.48 del 30-11-2005 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

    Contro   la   Regione   Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona  del
Presidente  della  giunta  regionale pro tempore, con sede in Trieste
per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento
della  legge  regionale  del  18 agosto 2005, n. 21 (pubbl. in B.U.R.
n. 17  del  22  agosto  2005)  recante  «Norme  di semplificazione in
materia  di  igiene,  medicina  del lavoro e sanita' pubblica e altre
disposizioni  per  il  settore  sanitario  e  sociale;  con specifico
riguardo  all'art. 2,  comma  1, lett. b), c), d), e), f), i) e k) di
tale  legge,  per  contrasto  con gli artt. 5, punto 16 e 6, punto 2,
della  legge  costituzionale  n. 1/1963,  117,  secondo  comma  della
Costituzione  nonche'  coi  principi  fondamentali della legislazione
statale  nelle  materie  in  essi  trattate; e a cio' a seguito ed in
forza  della  determinazione del Consiglio dei ministri di impunativa
della  predetta  legge  regionale assunta nella seduta del 14 ottobre
2005.
    Nel  B.U.R. n. 17 del 22 agosto 2005 della Regione Friuli-Venezia
Giulia  risulta  pubblicata la epigrafata legge regionale n. 21/2005,
con  cui  sono  state dettate «norme di semplificazione in materia di
igiene,  medicina  del lavoro e sanita' pubblica e altre disposizioni
per il settore sanitario e sociale».
    Avverso  tale  legge, con specifico riguardo all'art. 2, comma 1,
lett.  b),  c),  d), e), f), i), e k) in quanto ritenuti contrastanti
con  il vigente riparto costituzionale delle competenze in materie di
legislazione   concorrente  (o  ripartita)  e  quindi  violative  dei
principi  dettati  o  desumibili  dalla  legislazione  statale  nelle
materie  da  essi trattate, il Presidente del Consiglio ministri, con
il  presente atto, ricorre ai sensi dell'art. 127, primo comma, della
Costituzione  (nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87
(come  sostituito  dall'art. 9,  comma  1, della legge 5 giugno 2003,
n. 131)  a  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  per  chiedere  la
declaratoria    di    illegittimita'    costituzionale,    e   quindi
l'annullamento,  della  epigrafata  legge  regionale,  con  specifico
riguardo  alle  disposizioni  dell'art. 2, comma 1, lett. b), c), d),
e), f), i), e k) e cio' sulla base delle motivazioni e considerazioni
che seguono.
    Ad  avviso  del  ricorrente,  alcune disposizioni della legge qui
impugnata,  recante  norme  di  semplificazione in materia di igiene,
medicina del lavoro e sanita' pubblica nonche' altre disposizioni per
il  settore sanitario e sociale, eccedono dalle competenze statutarie
regionali  previste agli artt. 5, punto 16, e 6, punto 2, della legge
costituzionale   n. 1/1963,  incidendo,  per  un  verso,  su  materie
riservate  dalla Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato
e,   per  altro  verso,  su  principi  fondamentali  stabiliti  dalla
normativa  statale  in  materia  di  salute  e tutela e sicurezza del
lavoro.  La  legge  regionale  presenta,  in  particolare, i seguenti
profili di illegittimita' costituzionale:
        l'art. 2,  comma  1,  lett.  b),  nel  prevedere l'abolizione
dell'obbligo  di presentare il certificato di idoneita' fisica per lo
svolgimento  del  servizio civile, si pone in contrasto con l'art. 5,
comma 4, della legge n. 64 del 2001 («Istituzione del servizio civile
nazionale»),  e correlato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002,
attuativo  della  legge  teste'  citata,  laddove  si  statuisce  che
l'ammissione  al  servizio  civile  e'  subordinata,  tra l'altro, al
possesso  del  requisito  della  idoneita'  fisica  certificata dagli
organi  del  Servizio  sanitario  nazionale.  In forza della suddetta
previsione,   la   norma   regionale  in  oggetto  appare,  pertanto,
censurabile  in  quanto invade una materia, quale quella del servizio
civile  nazionale,  riservata  alla  legislazione  esclusiva  statale
essendo  riconducibile alla materia «difesa e sicurezza dello Stato»,
di  cui  all'art. 117,  comma 2, lett. d), Costituzione (cfr., in tal
senso, la sentenza della Corte cost. n. 228 del 2004).
        l'art. 2,  comma  1,  lett.  d),  nel  prevedere l'abolizione
dell'obbligo  di  presentare  il  certificato di idoneita' fisica per
l'assunzione  di insegnanti, si pone in contrasto con l'art. 2, comma
1,  punto  3  del  d.P.R. n. 487 del 1994 «(Regolamento recante norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici  impieghi»),  laddove  e'
stabilito  il  principio  secondo  il  quale  possono  accedere  agli
impieghi  civili  delle  pubbliche  amministrazioni  i  soggetti  che
posseggono,  tra  gli  altri  requisiti,  anche quello dell'idoneita'
fisica   all'impiego.   Di   talche',   la   norma  regionale  incide
illegittimamente   nelle   materie,   «ordinamento  e  organizzazione
amministrativa  dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme
generali  sull'istruzione»  che  la  Costituzione  riserva,  ai sensi
dell'art. 117,  comma  2,  lett.  g)  e n), alla competenza esclusiva
dello Stato.
        l'art. 2,  comma  1, lett. e) ed f), abolendo l'obbligo della
presentazione  del  certificato  di idoneita' fisica per l'assunzione
dei  minori  e degli apprendisti minori, incide su normativa relativa
ai  livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e  sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro e,
in  particolare,  sul  principio di cui all'art. 8 della legge n. 977
del  1967  che  stabilisce  che  i  minori «possono essere ammessi al
lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui
saranno   adibiti   a   seguito   di   visita   medica»   e  relativa
certificazione.  Principio,  questo, la cui inosservanza da parte del
datore  di lavoro e' sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 6 della
stessa  legge.  Per  i motivi appena esposti, la suddetta norma e' da
ritenersi  illegittima  in  quanto  contrastante,  da  un  lato,  con
l'art. 117,  comma  2,  lett. m), Cost. e, dall'altro, con i principi
fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro,
di cui all'art. 117, comma 3, Cost.
        l'art. 2,  comma  1, lett. e), i) e k), che elimina l'obbligo
della    presentazione   del   certificato   di   idoneita'   fisica,
rispettivamente,  per  l'operatore all'impiego di gas tossici, per il
mestiere  di  fochino  e  per  l'operatore adibito alla conduzione di
generatori  a  vapore, riferendosi ad attivita' esposte a particolari
rischi, incide sulla normativa riguardante i livelli essenziali delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali in materia di
salute  e  di  tutela  e sicurezza del lavoro, violando l'art. 16 del
d.lgs.  n. 626  del  1994, secondo il quale gli accertamenti sanitari
dei  lavoratori  «comprendono  esami  clinici  e biologici e indagini
diagnostiche   mirati   al  rischio  ritenuti  necessari  dal  medico
competente». In particolare, poi, per la specifica attivita' inerente
il  mestiere  di  fochino  l'accertamento  del possesso dei requisiti
fisici  indispensabili e' prevista dall'art. 27 del d.P.R. n. 302 del
1956. Mentre, per l'attivita' di conduzione di generatori a vapore il
certificato  di  idoneita'  psicofisica  e' richiesto dall'art. 3 del
d.m.  1°  marzo  1974  (Gazzetta  Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974)
quale   indispensabile   per   l'abilitazione   alla  conduzione  dei
generatori  stessi.  La norma in parola appare, pertanto, censurabile
in  quanto contrastante, per un verso, con l'art. 117, comma 2, lett.
m),  Cost. e, per altro verso, con i principi fondamentali in materia
di  salute  e  di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117,
comma 3, Cost.
                              P. Q. M.
    Chiede  che  la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi e quindi annullare l'art. 2, comma 1, b), c), d), e), f),
i),  e  k)  della  legge  della  Regione Friuli-Venezia Giulia del 18
agosto 2005, n. 21.
    Si   depositeranno,   con  l'originale  notificato  del  presente
ricorso:
        1) Estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 15
ottobre 2005;
        2) Copia della legge regionale impugnata.
          Roma, addi' 17 ottobre 2005
               L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino
05C1116