N. 411 ORDINANZA 24 ottobre - 3 novembre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a carico del proprietario del veicolo che non indichi
  i  dati  dell'effettivo  trasgressore  - Denunciata introduzione di
  un'ipotesi di responsabilita' oggettiva estranea al vigente sistema
  sanzionatorio penale e amministrativo - Violazione del principio di
  uguaglianza, della liberta' di circolazione e del diritto di difesa
  -  Irragionevolezza  - Imposizione di un obbligo di denuncia lesivo
  del  diritto  di difesa e del diritto al silenzio - Discriminazione
  fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente e che
  si   tratti   di  persone  fisiche  o  giuridiche)  -  Sopravvenuta
  dichiarazione di illegittimita' costituzionale parziale della norma
  censurata  e modifica legislativa della stessa - Restituzione degli
  atti ai remittenti.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,   come   modificato   dal   d.l.  27 giugno 2003,  n. 151,
  convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 16, 24 e 27.
Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Poteri del
  giudicante  -  Impossibilita'  di  escludere  l'applicazione  delle
  sanzioni  accessorie  e  la decurtazione dei punti dalla patente in
  caso di rigetto del ricorso o quando l'accertamento dell'infrazione
  non  sia  stato  contestato  e  sia avvenuto il pagamento in misura
  ridotta   -   Denunciata   violazione   del  diritto  di  difesa  e
  irragionevolezza   -   Lamentata   disarmonia   rispetto  ad  altre
  previsioni (concernenti la commisurazione giudiziale delle sanzioni
  e  il  libero convincimento del giudice) - Contrasto con il compito
  della   Repubblica  di  rimuovere  gli  ostacoli  economico-sociali
  limitativi del pieno sviluppo della persona - Sopravvenuta modifica
  del  quadro  normativo  di riferimento - Restituzione degli atti ai
  remittenti.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  comma 8,   introdotto   dall'art. 4,   comma 1-septies,   del  d.l.
  27 giugno 2003,  n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge
  1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 16, 24 e 27.
(GU n.45 del 9-11-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei   giudizi   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della   strada),   introdotto   dall'art. 7,   comma 1,  del  decreto
legislativo   15 gennaio   2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e
correttive  del  nuovo  codice della strada, a norma dell'articolo 1,
comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), e modificato dall'art. 7,
comma 3,   lettera b),   del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni,    nella    legge    1° agosto    2003,    n. 214,   e
dell'art. 204-bis,  comma 8,  del  medesimo  d.lgs.  n. 285 del 1992,
introdotto    dall'art. 4,    comma 1-septies,    del   gia'   citato
decreto-legge  n. 151  del 2003, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 214 del 2003, promossi con l'ordinanza del 21 settembre 2004
del  Giudice  di pace di Casamassima nel procedimento civile vertente
tra  Calfapietro  Giacinto  e il comune di Sannicandro di Bari, e con
l'ordinanza  del  3 dicembre  2004 del Giudice di pace di Pergola nel
procedimento  civile  vertente  tra  Tomasi  Alessandro  Valerio e il
Comune  di  Mondavio,  iscritte  rispettivamente  ai nn. 91 e 142 del
registro  ordinanze  2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 10 e 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 6 luglio 2005 il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Ritenuto  che i Giudici di pace di Casamassima, con ordinanza del
21 settembre  2004 (r.o. n. 91 del 2005), e di Pergola, con ordinanza
del  3 dicembre  2004  (r.o.  n. 142  del 2005), hanno sollevato - in
riferimento,  il  primo, agli artt. 3, 16 e 24 della Costituzione, il
secondo   agli   artt. 3,   24  e  27  -  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 126-bis,  comma 2,  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada),  introdotto
dall'art. 7,  comma 1,  del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a  norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85),
e  modificato  dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito,  con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214;
        che  i  medesimi  rimettenti  dubitano  - in riferimento agli
stessi  parametri  sopra indicati - della legittimita' costituzionale
anche  dell'art. 204-bis,  comma 8,  del  medesimo  d.lgs. n. 285 del
1992,   introdotto  dall'art. 4,  comma 1-septies,  del  gia'  citato
decreto-legge  n. 151  del 2003, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 214 del 2003;
        che,  in particolare, il primo dei rimettenti (r.o. n. 91 del
2005)  evidenzia  come  la  previsione  normativa  di  cui al comma 2
dell'art. 126-bis   -   nello   stabilire,  nell'ipotesi  di  mancata
immediata identificazione del responsabile di un'infrazione stradale,
che  la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla
patente  di  guida  debba essere effettuata a carico del proprietario
del  veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni,
i  dati  personali e della patente del conducente - sia in contrasto,
innanzitutto,  con  l'art. 3  della  Costituzione,  «comportando,  di
fatto,  una  equiparazione  tra  chi  ha commesso la violazione e chi
dimostri di non averla commessa»;
        che  la norma suddetta contrasterebbe «anche con il principio
della  liberta'  di  circolazione» ex art. 16 della Costituzione - in
quanto  la  privazione,  sia  pure temporanea, della licenza di guida
pregiudicherebbe  la  liberta'  di  movimento  del  proprietario  del
veicolo - e con quello «inviolabile» del «diritto di difesa», essendo
preclusa,   in   ragione   della  mancata  previsione  di  una  prova
liberatoria,   «ogni   possibilita'   di   sottrarsi   all'addebito»,
costituendo quella de qua «una sorta di responsabilita' oggettiva»;
        che  in  relazione,  invece, alla dedotta incostituzionalita'
dell'art. 204-bis, comma 8, del codice della strada, il rimettente di
Casamassima  - nel precisare come tale disposizione stabilisca che il
giudice di pace, in caso di rigetto del ricorso, non possa «escludere
l'applicazione  delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla  patente  di  guida»  -  deduce  l'esistenza  di una «ulteriore
lesione del diritto di difesa»;
        che,  difatti,  secondo  il giudice a quo, alla stregua della
norma  impugnata,  qualora  (come  nel caso di specie) l'accertamento
dell'infrazione  stradale  «non  sia  stato  contestato  e  sia stato
eseguito    il   pagamento   in   misura   ridotta   della   sanzione
amministrativa,  il  cittadino  sarebbe privato del diritto di difesa
per   la   parte  del  provvedimento  sanzionatorio  che  prevede  la
decurtazione dei punti dalla patente di guida»;
        che  le  medesime  disposizioni di legge sono state impugnate
anche dal Giudice di pace di Pergola;
        che,  quanto  al  comma 2 dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285
del  1992,  il  rimettente  ne deduce il contrasto, innanzitutto, con
l'art. 3  della  Costituzione,  giacche'  esso  darebbe  vita  ad una
sanzione «eventuale ed intermittente»;
        che   tale   sanzione,   infatti,   oltre   a   non   colpire
indistintamente  tutti  i  proprietari  dei veicoli a mezzo dei quali
risultino commesse infrazioni stradali, bensi' esclusivamente quanti,
fra  di  essi, siano muniti di patente, appare destinata ad operare -
altrettanto  iniquamente  -  anche  quando  il  proprietario si trovi
nell'impossibilita' di fornire i dati del conducente;
        che,  inoltre,  quando la proprieta' del veicolo risulti fare
capo ad una persona giuridica la decurtazione dei punti dalla patente
di  guida  «non  colpirebbe nemmeno il proprietario del veicolo ma il
suo  legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto
con criteri soggettivi, irragionevoli o casuali»;
        che in merito, invece, all'ipotizzata violazione dell'art. 24
della Costituzione, il rimettente deduce che l'obbligo di «delazione»
previsto  dall'impugnata  disposizione lederebbe il diritto di difesa
del  proprietario  del veicolo, non soltanto perche' comprimerebbe il
suo  «diritto  al  silenzio»,  ma  anche  in ragione del fatto che un
obbligo  di  denuncia di illeciti amministrativi risulta ipotizzabile
esclusivamente  a  carico  di  pubblici  ufficiali  e  non di privati
cittadini;
        che,   infine,   il   comma 2   dell'impugnato   art. 126-bis
violerebbe  anche  l'art. 27 della Costituzione, giacche', prevedendo
una   sanzione   di   natura   personale   destinata   ad  applicarsi
«oggettivamente»  a  carico  del proprietario del veicolo che non sia
anche  l'artefice  dell'infrazione stradale, si porrebbe in contrasto
con  quelle  disposizioni  del codice della strada alla stregua delle
quali  la  responsabilita'  solidale  del proprietario del veicolo e'
ipotizzabile   unicamente   per   sanzioni   di  natura  patrimoniale
(art. 196),  essendo quelle personali, invece, sempre intrasmissibili
(art. 210);
        che  secondo il giudice a quo l'altra disposizione impugnata,
l'art. 204-bis,   comma 8,  del  codice  della  strada  derogherebbe,
invece,  al  principio,  sancito dall'art. 23 della legge 24 novembre
1981,  n. 689  (Modifiche  al sistema penale), secondo cui il giudice
dell'opposizione  alla  sanzione  amministrativa  puo'  modificare il
provvedimento  impugnato,  in  tutto  o in parte, anche limitatamente
all'entita' della sanzione (ivi compresa quella accessoria);
        che tanto premesso, costituendo - secondo il rimettente - «il
libero  convincimento  del giudice» un «elemento da salvaguardare», e
cio'  al  fine  di  consentire  che, anche nella determinazione della
sanzione  da  irrogare,  il  giudicante  pervenga  alla «applicazione
normativa  piu'  rispondente  e  piu'  giusta  rispetto  all'asettica
applicazione della legge», la disposizione impugnata, nella misura in
cui  deroga inopinatamente a tale principio, si porrebbe in contrasto
con la Costituzione, e segnatamente con il suo articolo 3.
    Considerato  che i Giudici di pace di Casamassima (r.o. n. 91 del
2005)  e  di  Pergola  (r.o.  n. 142  del  2005) hanno sollevato - in
riferimento,  il  primo, agli artt. 3, 16 e 24 della Costituzione, il
secondo   agli   artt. 3,   24  e  27  -  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 126-bis,  comma 2,  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada) - introdotto
dall'art. 7,  comma 1,  del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a  norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85),
e  modificato  dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito,  con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214 - e dell'art. 204-bis, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del
1992 (introdotto, a sua volta, dall'art. 4, comma 1-septies, del gia'
citato  decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 214 del 2003);
        che,   attesa   la   sostanziale  identita'  delle  questioni
sollevate, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che  in  relazione alla prima delle due censure formulate dai
rimettenti  di  Casamassima  e  Pergola deve evidenziarsi come questa
Corte,  gia' investita di analoghe questioni aventi ad oggetto sempre
l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, abbia concluso -
con    sentenza    sopravvenuta    rispetto    agli    incidenti   di
costituzionalita'  sollevati  dagli  odierni  rimettenti  - nel senso
dell'illegittimita'  costituzionale  di tale disposizione, in base al
rilievo che essa «da' vita ad una sanzione assolutamente sui generis,
giacche'  la  stessa  -  pur essendo di natura personale - non appare
riconducibile  ad  un  contegno  direttamente  posto  in  essere  dal
proprietario  del  veicolo  e  consistente nella trasgressione di una
specifica  norma relativa alla circolazione stradale» (sentenza n. 27
del 2005);
        che  alla  stregua di tale circostanza, pertanto, deve essere
ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti;
        che siffatto esito processuale, del resto, si impone vieppiu'
ove  si  consideri  che,  a seguito della gia' ricordata decisione di
questa  Corte,  il legislatore e' ulteriormente intervenuto sul testo
dell'art. 126-bis del codice della strada;
        che,  difatti,  l'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2005,
n. 184  (Misure  urgenti  in materia di guida dei veicoli e patente a
punti),   modificando   il   contenuto   del   comma 2  del  predetto
art. 126-bis,  ha  stabilito  che il proprietario del veicolo (ovvero
«altro  obbligato  in  solido  ai  sensi  dell'art. 196» del medesimo
codice  della  strada),  il  quale  non  ottemperi  alla richiesta di
comunicare  i  dati  personali  e della patente del conducente autore
dell'infrazione   stradale,   venga   assoggettato   «alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000»
soltanto  ove abbia omesso di fornire tali dati «senza giustificato e
documentato motivo»;
        che  alla  luce  di  tale  complessiva  modifica  del  quadro
normativo  di  riferimento,  all'ordine di restituzione degli atti ai
giudici  rimettenti  non  potra'  restare  estranea anche l'ulteriore
questione  di legittimita' costituzionale concernente l'art. 204-bis,
comma 8, del medesimo codice della strada.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina   la  restituzione  degli  atti  al  Giudice  di  pace  di
Casamassima ed al Giudice di pace di Pergola.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 3 novembre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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