N. 412 ORDINANZA 24 ottobre - 3 novembre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Adozione  e  affidamento - Adozione internazionale - Regione Molise -
  Provvedimenti  per  l'adozione  di  minori stranieri da parte delle
  coppie  residenti nella Regione - Previsione della possibilita' per
  la Regione di stabilire convenzioni con i centri di intermediazione
  nazionali   ed   esteri,   gli   organi   giudiziari  minorili,  le
  organizzazioni  e  gli  enti  autorizzati  operanti  in  materia ed
  attribuzione del potere di rilasciare il certificato di conformita'
  dell'adozione   e   l'autorizzazione   all'ingresso  del  minore  -
  Denunciata  violazione  della  sfera di competenza statale relativa
  alla materia «ordinamento civile» e alla determinazione dei livelli
  essenziali   delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e
  sociali,   individuati   attraverso   le  funzioni  riservate  alla
  Commissione  nazionale per le adozioni internazionali - Intervenuta
  approvazione  della  legge  regionale  5 maggio 2005, n. 16, che ha
  modificato  l'art. 2  della legge regionale impugnata - Rinuncia al
  ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
- Legge  della  Regione Molise 26 aprile 2004, n. 9, art. 2, comma 3,
  lett. e) e comma 4, lettere a) e b).
- Costituzione,  art. 117, secondo comma, lett. l); norme integrative
  per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.
(GU n.45 del 9-11-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 3,
lettera e)  e  comma 4,  lettere a)  e  b), della legge della Regione
Molise  26 aprile  2004, n. 9 (Provvedimenti per l'adozione di minori
da  parte  delle coppie residenti nella Regione Molise), promosso con
ricorso  del  Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29
giugno 2004,  depositato  in Cancelleria il 7 luglio 2004 ed iscritto
al n. 65 del registro ricorsi 2004.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  27 settembre  2005 il giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e l'avvocato Vincenzo Colalillo per la
Regione Molise;
    Ritenuto   che   il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2,
comma 3,  lettera e)  e  comma 4,  lettere a) e b), della legge della
Regione  Molise 26 aprile 2004, n. 9 (Provvedimenti per l'adozione di
minori  da  parte  delle  coppie  residenti nella Regione Molise) per
violazione  dell'art. 117, secondo comma, lettera i) recte: l), della
Costituzione;
        che  secondo  il  ricorrente  la  Regione  Molise  ha  inteso
legiferare  nel  rispetto  della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto
del  minore  ad  una famiglia) e della legge 31 dicembre 1998, n. 476
(Ratifica  ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e
la  cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja
il  29 maggio  1993.  Modifiche  alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in
tema  di  adozione  di minori stranieri), proponendosi di sostenere e
fornire assistenza alle coppie di coniugi residenti nella Regione che
intendano adottare un bambino straniero e residente all'estero;
        che  per  perseguire  tali  finalita'  la Regione ha previsto
strumenti   di   informazione  sulle  procedure  di  adozione,  sulle
attivita'  dei  servizi  e sui requisiti previsti per l'affidamento e
l'adozione,  ed  ha  promosso attivita' di informazione dell'opinione
pubblica,  di aggiornamento degli operatori sociali e delle famiglie,
stabilendo   contatti   e  rapporti,  anche  per  mezzo  di  apposite
convenzioni, con i centri di intermediazione nazionali ed esteri, con
gli  organi  giudiziari  minorili  e con le organizzazioni e gli enti
autorizzati (art. 4, commi 1, 2 e 3 della legge regionale citata);
        che nella legge regionale e' previsto inoltre che la Regione,
previa  convenzione  con  la  Commissione  nazionale  per le adozioni
internazionali,   possa  rilasciare  il  certificato  di  conformita'
dell'adozione  ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettere i) e h), della
legge  n. 184 del 1983, e possa istituire un servizio per la adozione
internazionale  ex  art. 39-bis della legge n. 184 del 1983, e che la
Giunta  possa  essere  autorizzata  a  sostenere con mezzi finanziari
adeguati   le  famiglie  interessate  all'adozione  ed  i  centri  di
intermediazione;
        che   ad   avviso   del  Governo  le  disposizioni  contenute
nell'art. 2  della legge regionale eccedono la potesta' regionale per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost;
        che  in  particolare,  le disposizioni contenute nell'art. 2,
comma 3,  lettera e),  attribuendo  alla  Regione  la possibilita' di
stipulare  convenzioni  con  i  centri  di intermediazione familiare,
nazionali  ed  esteri,  con  gli  organi  giudiziari  minorili  e  le
organizzazioni  e gli enti autorizzati che operano in questa materia,
si  pongono  in  contrasto  con  la  riserva statale esclusiva per la
materia  dell'  «ordinamento  civile»  nell'ambito  della  quale deve
essere ricondotto l'istituto dell'adozione internazionale;
        che,  cosi'  statuendo, la suddetta norma affida alla Regione
un  compito - la stipula di convenzioni con centri di intermediazione
esteri  -  che l'art. 39, comma 1, lettera b), della legge n. 184 del
1983  riconosce  in  via  esclusiva alla Commissione nazionale per le
adozioni internazionali;
        che l'art. 2, comma 4, lettere a) e b) della legge impugnata,
attribuendo  alla  Regione  il potere di rilasciare il certificato di
conformita'  dell'adozione e l'autorizzazione all'ingresso, confligge
con  l'art. 39, comma 1, lettere h) e i) della legge n. 184 del 1983,
che   riserva   tali   funzioni  alla  Commissione  per  le  adozioni
internazionali;
        che  la riserva alla Commissione dei compiti suindicati ha il
fine  di assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformita' di
valutazione  delle  situazioni  soggettive  che  riguardano  i minori
adottati  provenienti  da  altri  Paesi  e  un'adeguata  attivita' di
controllo  in Italia dell'ingresso e del soggiorno di minori in stato
di abbandono;
        che  con  tale  disciplina  lo Stato ha determinato i livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che  devono  essere  garantiti  in  modo uniforme, proprio attraverso
l'individuazione  di  un  unico organo istituito presso la Presidenza
del Consiglio;
        che il Presidente del Consiglio ha chiesto percio' alla Corte
di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
della Regione Molise 26 aprile 2004, n. 9;
        che   si   e'   costituita   nel   giudizio  di  legittimita'
costituzionale la Regione Molise, depositando una memoria e chiedendo
alla  Corte  di  dichiarare  la  questione  inammissibile  e comunque
infondata;
        che,  secondo la resistente, la legge regionale impugnata non
attribuisce  alla  Regione  il potere di stipulare accordi bilaterali
internazionali,   limitandosi  a  prefigurare  rapporti  con  centri,
organizzazioni   ed   enti   che   operano  nel  campo  dell'adozione
internazionale,  cio'  che  non  confligge con quanto stabilito dalla
legge  statale  in  ordine  ai  poteri  attribuiti  alla  Commissione
nazionale per le adozioni internazionali;
        che ad avviso della Regione tale organo statale resta l'unico
competente   alla  stipulazione  di  accordi  bilaterali,  mentre  la
Regione,  nell'ambito  di detti accordi, provvede a quanto di propria
competenza, senza invadere competenze dello Stato;
        che  anche  le  censure  mosse  al comma 4, dell'art. 2 della
legge regionale citata sono prive di fondamento, dal momento che tale
norma  ha  riconosciuto  alla  Regione  il  potere  di  compiere  gli
adempimenti  amministrativi ivi indicati (rilascio del certificato di
conformita'   dell'adozione,  autorizzazione  all'ingresso,  custodia
degli  atti)  solo previo accordo con la Commissione nazionale per le
adozioni  internazionali e nel rispetto delle condizioni dalla stessa
stabilite;
        che  con  memoria depositata il 3 maggio 2005 la difesa della
resistente, dopo aver ulteriormente illustrato le proprie ragioni, ha
dato  atto  della avvenuta approvazione da parte della Regione Molise
della legge regionale 5 maggio 2005, n. 16 (Disposizioni modificative
della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, ad oggetto «Provvedimenti
per  l'adozione  di  minori  da  parte  delle  coppie residenti nella
Regione  Molise»),  che ha modificato l'art. 2 della legge citata, ed
ha chiesto altresi' la dichiarazione di estinzione del giudizio;
        che  il  26 luglio  2005 l'Avvocatura generale dello Stato ha
depositato  atto  di rinuncia al ricorso, corredato dal verbale della
relativa deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2005;
        che  la  Regione  Molise,  con  atto  del  19 settembre 2005,
depositato  in udienza il 27 settembre 2005, ha accettato la rinuncia
al ricorso.
    Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per  i  giudizi  dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, e la
successiva  accettazione della controparte, comporta l'estinzione del
processo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 3 novembre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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