N. 414 ORDINANZA 24 ottobre - 3 novembre 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata - Incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare - Mancata previsione - Omessa motivazione in ordine ai parametri costituzionali invocati - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. pen., art. 34. - Costituzione, artt. 25 e 101.(GU n.45 del 9-11-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 2004 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nel procedimento penale a carico di Gravagna Francesco, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2004. Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che, con ordinanza del 30 gennaio 2004, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, nell'ambito di un'udienza preliminare a carico di un soggetto imputato di alcune estorsioni, e nei confronti del quale, sempre in sede di udienza preliminare, aveva rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale (Incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento) in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione; che, secondo il remittente, detta questione non si poneva prima della legge 8 aprile 1993, n. 105 (Modifica all'art. 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere) - che ha eliminato l'aggettivo «evidente» nell'art. 425 cod. proc. pen. - e soprattutto prima della introduzione, con la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), del nuovo sistema che ha inciso profondamente sulla natura dell'udienza preliminare; che, prima di tali riforme, l'udienza preliminare si configurava come una «verifica che opera su un piano squisitamente processuale, essendo il giudice chiamato a decidere non sul pieno merito della res iudicanda, ma sull'ammissibilita' o meno della domanda di giudizio rivolta dal pubblico ministero»; che, a seguito delle citate riforme, la situazione si sarebbe invece «letteralmente rovesciata», dal momento che l'apprezzamento del giudice del merito, ormai privo di quei caratteri di sommarieta', che prima delle riforme erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti, sarebbe ormai pieno; che, d'altro canto, sul versante dell'art. 444 cod. proc. pen., sin dal 1992, la Corte costituzionale avrebbe affermato l'incompatibilita' del, che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., a partecipare all'udienza dibattimentale, o al giudizio abbreviato; che, secondo il rimettente, fino ad oggi sarebbe prevista la causa d'incompatibilita' nell'ipotesi in cui, dopo il rigetto della richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., si proceda con il giudizio abbreviato, sulla base del testuale disposto dell'art. 34, primo comma, cod. proc. pen., mentre qualche dubbio emergerebbe nell'ipotesi in cui si proceda a giudizio ordinario, in quanto sarebbe necessario verificare se la pienezza del giudizio conseguente all'udienza preliminare in assenza di riti alternativi, come affermato dalla Corte costituzionale nelle piu' recenti pronunce, sia ormai assimilabile a quella propria del giudizio abbreviato; che, pertanto, secondo il giudice a quo, la questione sarebbe meritevole di ricevere il vaglio della Corte costituzionale in quanto, sulla base dell'attuale natura dell'udienza preliminare alla luce delle riforme e dell'evoluzione giurisprudenziale, «sembrerebbe che il giudizio conseguente sia dotato di pienezza, non diversamente dal dibattimento o dal giudizio abbreviato e conseguentemente che, accanto alle sopra indicate ipotesi di incompatibilita' conseguenti al rigetto dell'applicazione della pena, sia da annoverare anche il giudizio scaturente dall'udienza preliminare in generale e non soltanto a seguito di giudizio abbreviato». Considerato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania dubita, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti nel corso dell'udienza preliminare; che la questione e' manifestamente inammissibile per omessa motivazione in ordine ai parametri di cui si deduce la violazione (cfr. ordinanze nn. 23, 126, 149 e 197 del 2005). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 25 e 101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2005. Il Presidente: Capotosti Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 3 novembre 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C1126