N. 416 ORDINANZA 24 ottobre - 3 novembre 2005

Giudizio  di ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione
  tra poteri dello Stato.
Parlamento   -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento  penale  nei
  confronti  di  un  senatore  per  diffamazione  a  mezzo  stampa  -
  Dichiarazione  di  insindacabilita' delle opinioni espresse, emessa
  dalla  Camera di appartenenza - Ricorso del Giudice per le indagini
  preliminari  presso  il  Tribunale  di  Milano - Denunciata lesione
  delle   attribuzioni   costituzionalmente   garantite  -  Requisiti
  soggettivo  e  oggettivo  di  un conflitto tra poteri dello Stato -
  Sussistenza   -   Ammissibilita'  del  ricorso  -  Comunicazione  e
  notificazione conseguenti.
- Deliberazione del Senato della Repubblica 23 luglio 2003.
- Costituzione,  art. 68,  comma  primo;  legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 26, comma 3.
(GU n.45 del 9-11-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  ammissibilita'  del  conflitto di attribuzioni tra
poteri  dello  Stato  sorto  a seguito della deliberazione del Senato
della  Repubblica  del  23 luglio 2003 relativa alla insindacabilita'
delle  opinioni espresse dal senatore Raffaele Jannuzzi nei confronti
del Procuratore della Repubblica dottor Giancarlo Caselli ed altri ai
sensi  dell'articolo 68,  primo  comma,  della Costituzione, giudizio
promosso  con  ricorso  del  giudice  per le indagini preliminari del
Tribunale  di  Milano  nei  confronti  del  Senato  della Repubblica,
depositato  in cancelleria il 29 marzo 2005 ed iscritto al n. 286 del
registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che  il  giudice  per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello  Stato  in  ordine  alla  delibera del Senato della Repubblica,
approvata  in data 23 luglio 2003, con la quale si e' affermato che i
fatti  per  i  quali  e' in corso un procedimento penale a carico del
senatore  Raffaele  Jannuzzi  per  il  reato  di diffamazione a mezzo
stampa,  costituiscono  opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio  delle proprie funzioni, e sono pertanto insindacabili
ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che il giudice premette di procedere penalmente nei confronti
del  senatore  Jannuzzi  in  relazione al reato di cui agli artt. 595
cod.  pen., 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla
stampa),  61,  n. 10  e 99, comma 4, cod. pen., perche', quale autore
dell'articolo  di giornale pubblicato sul settimanale «Panorama», nel
numero  del  22 novembre  2001, dal titolo «Pressione bassa e udienze
infinite»,  offendeva  la  reputazione  del dottor Giancarlo Caselli,
all'epoca   Procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
Palermo,  del  dottor  Guido  Lo  Forte, Procuratore della Repubblica
aggiunto   presso   il  Tribunale  di  Palermo,  del  dottor  Roberto
Scarpinato, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale
di  Palermo  e  del  dottor  Gioacchino Natoli, Sostituto Procuratore
della  Repubblica  presso il Tribunale di Palermo, divulgando la tesi
secondo  cui  il  processo al senatore Andreotti era stato instaurato
per finalita' politiche;
        che  il  giudice ricorrente da' conto, altresi', di procedere
penalmente nei confronti del senatore Jannuzzi per il medesimo reato,
in  relazione all'articolo pubblicato sul numero del 29 novembre 2001
del  suddetto  settimanale,  e  intitolato  «Il  pentito? Ai pm piace
double  face»,  con il quale avrebbe offeso la reputazione del dottor
Giancarlo  Caselli,  all'epoca Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale  di  Palermo,  del dottor Guido Lo Forte, Procuratore della
Repubblica  aggiunto  presso  il  Tribunale  di  Palermo,  del dottor
Antonio  Ingroia,  Sostituto  Procuratore  della  Repubblica aggiunto
presso  il  Tribunale  di  Palermo  e  del  dottor Gioacchino Natoli,
Sostituto   Procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
Palermo,  affermando  che  i  magistrati  avrebbero  commesso abusi e
illegalita' nella gestione dei collaboratori di giustizia;
        che,  riferisce  il  giudice  per le indagini preliminari, le
persone  offese  avevano  proposto querela nei confronti del senatore
Jannuzzi,   nonche'   del  direttore  pro  tempore  del  settimanale,
ritenendo  diffamatorie  le  dichiarazioni  riportate in entrambi gli
articoli;
        che, a seguito della lettera in data 25 marzo 2003 con cui il
senatore  Jannuzzi  aveva  sottoposto  al  Senato  la questione della
applicabilita'  dell'art. 68,  primo  comma,  Cost.,  in relazione ai
fatti  oggetto dei procedimenti penali a suo carico, il Senato, nella
deliberazione  del  23 luglio  2003, accogliendo la conforme proposta
della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, stabiliva
che  le  opinioni  espresse  nei  suddetti  articoli  di stampa erano
coperte  dalla  insindacabilita',  in  quanto espresse nell'esercizio
della funzione parlamentare;
        che,   successivamente  a  tale  deliberazione,  il  pubblico
ministero  avanzava  richiesta  di archiviazione dei procedimenti nei
confronti del senatore;
        che   il  giudice  per  le  indagini  preliminari,  all'esito
dell'udienza  ex  art. 409  cod.  proc.  pen.,  ha  ritenuto di dover
sollevare  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  in
relazione alla citata delibera di insindacabilita' del Senato;
        che   il   giudice   ricorrente   afferma   innanzitutto   la
ammissibilita'  del  conflitto,  sia  sotto  il  profilo  soggettivo,
essendo  egli  competente  a  decidere,  nell'ambito  delle  funzioni
giurisdizionali   attribuite,   sulla   illiceita'   della   condotta
dell'imputato  e  dunque  a  dichiarare  la  volonta'  del potere cui
appartiene,  sia sotto il profilo oggettivo, dovendo egli valutare la
sussistenza  dei  presupposti  per l'applicazione dell'art. 68, primo
comma,  Cost.  e  della  «lesione della propria sfera di attribuzioni
giurisdizionali,      costituzionalmente      garantita,     giacche'
illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione del Senato»;
        che, quanto al merito, il giudice per le indagini preliminari
sostiene  che  tale decisione del Senato si porrebbe in contrasto con
la  costante  giurisprudenza  costituzionale,  in base alla quale, ai
fini   del   riconoscimento  della  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  da  un  membro del Parlamento, e' necessaria la sussistenza
del  nesso  funzionale  tra tali opinioni e la funzione parlamentare,
nesso  che  si riscontra allorche' sussista una sostanziale identita'
di contenuto fra l'opinione manifestata in sede parlamentare e quella
espressa nella sede esterna;
        che,  al  contrario,  la  delibera  del Senato adottata nella
seduta   del   23 luglio   2003   sarebbe   in   contrasto  con  tale
interpretazione,  dal  momento  che non esisterebbe alcun elemento da
cui desumere la sussistenza di una corrispondenza sostanziale tra gli
articoli  di  stampa oggetto delle querele e le opinioni espresse dal
senatore  Jannuzzi  in  specifici  atti parlamentari e che, pertanto,
mancherebbe  ogni  nesso  con le funzioni parlamentari, di talche' la
condotta  del  senatore  non  sarebbe  coperta  dall'immunita' di cui
all'art. 68,  primo  comma,  Cost.,  e  dovrebbe, pertanto, rientrare
nella cognizione riservata al sindacato giurisdizionale;
        che, conseguentemente, il giudice per le indagini preliminari
solleva  conflitto  di  attribuzione  e  chiede  a  questa  Corte  di
dichiarare   «che   non   spettava  al  Senato  della  Repubblica  la
valutazione   della   condotta   addebitabile  al  senatore  Jannuzzi
Raffaele,  in  quanto  estranea  alla  previsione di cui all'art. 68,
primo  comma, Cost., e chiede, altresi', di annullare la delibera del
Senato in data 23 luglio 2003.
    Considerato  che  in  questa  fase la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37,  terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme   sulla   costituzione   e   sul   funzionamento  della  Corte
costituzionale),   a  stabilire  esclusivamente  se  il  ricorso  sia
ammissibile,  valutando,  senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se
sussistano il requisito soggettivo e quello oggettivo di un conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato, rimanendo impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilita';
        che,  quanto  al  requisito  soggettivo,  il  giudice  per le
indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Milano  e'  legittimato  a
sollevare    il    conflitto,   essendo   competente   a   dichiarare
definitivamente,  in  relazione  al  procedimento giurisdizionale del
quale  e'  investito,  la  volonta'  del  potere  cui  appartiene, in
considerazione  della  posizione  di indipendenza, costituzionalmente
garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
        che,   analogamente,  il  Senato  della  Repubblica,  che  ha
deliberato  l'insindacabilita'  delle opinioni espresse da un proprio
membro,  e'  legittimato  ad  essere  parte  del conflitto, in quanto
anch'esso  organo competente a dichiarare definitivamente la volonta'
del potere cui appartiene;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il   ricorrente  denuncia  la  menomazione  della  propria  sfera  di
attribuzione,  garantita  da  norme  costituzionali,  in  conseguenza
dell'adozione,  da  parte  del  Senato,  di  una deliberazione ove si
afferma,  in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse
da   un   proprio  membro  rientrano  nell'esercizio  delle  funzioni
parlamentari,   e   che  pertanto  sono  coperte  dalla  garanzia  di
insindacabilita'   stabilita   dall'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato
della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza  al  ricorrente  giudice  per  le indagini
preliminari presso il Tribunale di Milano;
        b) che  l'atto  introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura  del  ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il
termine  di  sessanta  giorni dalla comunicazione di cui al punto a),
per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella
cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto
dall'art. 26,  comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 3 novembre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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