N. 547 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2005
Ordinanza del 14 marzo 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 2005) emessa dal giudice di pace di Ferrara sul ricorso proposto da Questura di Ferrara contro Shcherbatyuk Vasyl Straniero e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Possibilita' di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato - Legge 9 ottobre 2002, n. 222, art. 1, comma 8, lett. a) [recte: Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a), convertito con modificazioni legge 9 ottobre 2002, n. 222]. - Costituzione, art. 3.(GU n.46 del 16-11-2005 )
IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva espressa nell'udienza in Camera di consiglio nel procedimento R.G. n. 19/05 per la convalida del provvedimento del Questore di Ferrara di accompagnamento alla frontiera del cittadino ucraino sig. Shcherbatyuk Vasyl sulla eccezione di incostituzionalita', avanzata dal suo difensore, dell'art. 1, comma 8, lettera a) della legge n. 222/2002 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui discrimina lo straniero immigrato destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera mediante forza pubblica dall'immigrato destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo di permesso di soggiorno, non concedendo al primo la possibilita' di aver revocato il provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. P r e m e s s o Nell'anno 2003 diverse situazioni individuali, tra cui rientra il caso del sig. Shcherbatyuk Vasyl, hanno legittimato stranieri clandestini a poter richiedere ed ottenere la sanatoria con rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222. In pratica e' stata concessa l'opportunita' ai datori di lavoro che avessero occupato alle proprie dipendenze, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 195/2002 lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, di sanare la propria posizione sotto l'aspetto penale ed amministrativo, con l'impegno di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o comunque non inferiore ad un anno ex art. 1, comma 3, lettera a), legge n. 222/2002. Contestualmente veniva data la possibilita' anche al lavoratore extra comunitario di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, regolarizzando definitivamente la posizione amministrativa in Italia. Sulla scorta di tali provvedimenti numerosi stranieri sanavano la loro posizione ottenendo importanti contratti di lavoro a tempo indeterminato, stabilizzando la loro posizione lavorativa e familiare nel nostro Paese. Tali provvedimenti venivano adottati senza che le questure effettuassero i rilievi fotadattiloscopici nei confronti degli stranieri interessati. Tutti i permessi, rilasciati con sanatoria ai sensi della richiamata legge, nel corso del 2004 dovevano essere rinnovati dalle questure. In tale occasione, pero' doveva essere applicato il meccanismo previsto dall'art. 5, comma 2-bis della legge n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede che «lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici». A seguito di tali esami emergevano a carico di numerosi soggetti gia' «sanati» vecchie espulsioni di diverse tipologie. Alcune espulsioni, infatti erano state eseguite con accompagnamento alla frontiera, prassi eccezionale sotto la vigenza della legge n. 286/1998, altre, che prevedevano la consegna del provvedimento allo straniero con termine di quindici giorni al soggetto per uscire dal territorio nazionale, non eseguite. Con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che moltissimi stranieri hanno continuato a trattenersi nel nostro Paese illegittimamente. A favore di questi, tuttavia, l'art. 1, comma 8, lett. a) della legge n. 222/2002, che oggi viene sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, dopo aver prescritto che la sanatoria non si poteva applicare «nei confronti (degli stranieri) verso i quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi del mancato rinnovo del permesso di soggiorno» aggiunge «salvo, che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale». Quest'ultima salvaguardia si e' tradotta, di fatto, nella possibilita', da parte delle Questure competenti (su direttiva del Ministero dell'interno), di invalidare le espulsioni non eseguite di far ottenere ai destinatari di tali provvedimenti, clandestini, il rinnovo del permesso di soggiorno con la «sanatoria». Al contrario chi, ex art. 1, comma 8, lettera a), legge n. 222/2002 risulta «destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento la frontiera mediante forza pubblica» -- e questo e' il caso che ha dato origine al provvedimento del Questore di Ferrara, sottoposto a convalida - si vede e si vedra' annullare il proprio permesso di soggiorno e verra' riaccompagnato alla frontiera. Su questo punto il giudicante ritiene che la norma sia irragionevole e contemporaneamente violi il principio di eguaglianza presentando una disparita' di trattamento nei confronti degli stranieri espulsi con accompagnamento alla frontiera. E cio' per diversi motivi: l'espulsione eseguita con accompagnamento alla frontiera e' un provvedimento amministrativo, limitativo della liberta' personale, assolutamente equivalente al provvedimento di espulsione notificato allo straniero al quale viene intimato di lasciare il nostro Paese entro il termine di quindici giorni; chi e' rientrato in Italia dopo l'accompagnamento alla frontiera, ha commesso una violazione di legge allo stesso modo di chi, espulso, si e' trattenuto clandestinarnente in Italia; tutti i clandestini «sanati» a seguito della legge n. 222/2002 svolgevano documentata attivita' lavorativa con contratti di lavoro a tempo indeterminato ed avevano raggiunto un sostanziale radicamento socio-lavorativo nel nostro Paese. E cio' senza contare che l'allontanamento forzoso ricadrebbe non solo sullo stesso cittadino straniero che sarebbe costretto, rientrando nel paese d'origine, ad una vita di emarginazione e poverta', con tutte le conseguenze del caso, ma anche sui suoi familiari legittimamente residenti nel nostro paese che, oltre a vedere disgregato il proprio nucleo, vedrebbero perdute le fonti di guadagno e di modesto benessere acquisiti, facendo ricadere, tutti, in una situazione di emarginazione da cui avevano tentato di uscire lasciando il proprio Paese. Cio' stante, sulla base delle considerazioni sopra evidenziate, ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, lett. a) della legge n. 222/2002 nella parte in cui non estende la revoca del provvedimento di espulsione agli stranieri con espulsione eseguita, che sono, allo stato, inseriti ottimamente nel contesto sociale con discreti impieghi lavorativi, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ai cui principi di uguaglianza e di ragionevolezza debbono ispirarsi le scelte normative, che, invece, cosi' come espresse, pongono in essere una ingiustificata ed irragionevole disparita' di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 222/2002 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la revoca del provvedimento di espulsione in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale possa estendersi anche allo straniero che «risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica»; Visto l'art. 23 della legge 11 mazzo 1953, n. 87; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte costituzionale, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Conferma la sospensione del procedimento in corso, gia' disposta all'udienza dell'11 marzo 2005 fino alla decisione della Corte costituzionale. Ferrara, addi' 13 marzo 2005 Il giudice di pace: Gianferrara 05C1133