N. 539 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 agosto 2005
Ordinanza emessa il 29 agosto 2005 dal tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Osso Luigi contro Comune di Pavia di Udine Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ingiustificato ampliamento della sfera di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004. - Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1. - Costituzione, artt. 102 e 103.(GU n.45 del 9-11-2005 )
IL TRIBUNALE Nella causa civile iscritta al n. 1118/04 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 2 marzo 2004 cron. n. 3592 U.N.E.P. di Udine, da Luigi Osso, con il difensore e dom. avvocato R. Sartor, per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore; Contro comune di Pavia di Udine, in persona del sindaco pro tempore, con il difensore e dom. avvocato S. Placidi, per procura speciale a margine della comparsa di risposta, convenuto. Rilevato che l'attore chiede la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni connessi alla perdita del diritto di proprieta' su alcuni terreni occupati in forza di provvedimento che dichiarava di pubblica utilita' un'opera poi effettivamente realizzata (con irreversibile trasformazione dei beni durante l'efficacia del provvedimento di occupazione provvisoria), ma senza che fosse mai intervenuto il decreto di esproprio; Ritenuto che, nella fattispecie (c.d. occupazione acquisitiva), si prospetta un'ipotesi di mero comportamento illecito della pubblica amministrazione, senza che venga in rilievo alcun profilo di illegittimita' e di impugnazione di specifici atti amministrativi (v. Cass., s.u., 22 novembre 2004, n. 21944); Ritenuto che, in tale ipotesi, gli artt. 102 e 103 della Costituzione vietano al legislatore ordinario di attribuire alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi anche «controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita - nemmeno mediatamente, e cioe' valendosi della facolta' di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere» (Corte cost. 6 luglio 2004, n. 2004); Ritenuto che, nel caso di specie, dovrebbe trovare tuttavia applicazione l'art. 53, comma 1, del d.lgs. dell'8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita), secondo il quale «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico». Ritenuto che tale disposizione, nella parte in cui fa riferimento anche alle controversie aventi ad oggetto «i comportamenti» delle amministrazioni pubbliche riproduce la norma che - nel piu' ampio ambito della «materia urbanistica ed edilizia - era contenuta nel novellato art. 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e che e' gia' stata dichiarata illegittima con la citata sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale; Ritenuto che l'identita' di contenuto tra le due disposizioni - una delle quali gia' dichiarata incostituzionale - sostanzia abbondantemente il requisito della non manifesta infondatezza della questione anche con riferimento all'art. 53, comma 1, del d.lgs. dell'8 giugno 2001, n. 325, al punto che alcune autorita' giudiziarie hanno addirittura concluso nel senso della gia' intervenuta implicita cancellazione anche di tale norma, per effetto della stessa sentenza n. 204 del 2004 (Tribunale amministrativo regionale Sicilia, Palermo, sez. I, 29 novembre 2004, in www.lexitalia.it e Tribunale amministrativo regionale Reggio di Calabria, 9 agosto 2004, in www.altalex.com); Ritenuto, tuttavia, di non potere aderire a tale ultima opinione, essendo riservata alla sola Corte costituzionale ogni statuizione in ordine all'incostituzionalita' di atti aventi forza di legge, anche quando l'illegittimita' derivi come conseguenza delle proprie decisioni (v. art. 27, seconda parte, legge 11 marzo 1953, n. 87), sicche' i precedenti della Corte possono certo essere utilizzati per motivare la sussistenza della non manifesta fondatezza, ma non possono esimere il giudice dal vincolo di subordinazione alla legge non ancora dichiarata illegittima; Ritenuto che l'individuazione della giurisdizione competente e' pregiudiziale a qualsiasi pronuncia sul merito della domanda proposta dall'attore, sicche' la questione di incostituzionalita' dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325, oltre che non manifestamente infondata, e' anche rilevante nel presente processo, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla fondatezza o meno della domanda medesima;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - e pertanto solleva d'ufficio - la questione di illegittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 102 e 103 Cost., dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. dell'8 giugno 2001, n. 325 (T.U. delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto ...i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico; Sospende il processo in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al p.m., al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Udine, addi' 26 agosto 2005 Il giudice: Zuliani Comunicato relativo all'ordinanza n. 438 del 30 aprile 2005 emessa dal Giudice di pace di Bologna. (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 38 del 21 settembre 2005). Nell'intestazione dell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 28, dove e' scritto: «Ordinanza emessa il 30 aprile 2005 dal Giudice di pace di Bologna sul ricorso proposto da Tifui Ion contro la Questura di Bologna», leggasi: «Ordinanza emessa il 30 aprile 2005 dal Giudice di pace di Bologna sul ricorso proposto dalla Questura di Massa Carrara contro Tifui Ion.». 05C1134