N. 539 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 agosto 2005

Ordinanza  emessa  il  29  agosto  2005  dal  tribunale  di Udine nel
procedimento civile vertente tra Osso Luigi contro Comune di Pavia di
Udine

Giustizia   amministrativa   -   Controversie   aventi   ad   oggetto
  comportamenti   delle   amministrazioni  pubbliche  in  materia  di
  espropriazione   per   pubblica   utilita'   -   Devoluzione   alla
  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ingiustificato
  ampliamento  della  sfera  di  giurisdizione  esclusiva del giudice
  amministrativo  - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale
  n. 204/2004.
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1.
- Costituzione, artt. 102 e 103.
(GU n.45 del 9-11-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella  causa civile iscritta al n. 1118/04 R.A.C.C. promossa, con
atto  di  citazione notificato il 2 marzo 2004 cron. n. 3592 U.N.E.P.
di  Udine, da Luigi Osso, con il difensore e dom. avvocato R. Sartor,
per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore;
    Contro  comune  di  Pavia  di  Udine,  in persona del sindaco pro
tempore,  con  il  difensore  e dom. avvocato S. Placidi, per procura
speciale a margine della comparsa di risposta, convenuto.
    Rilevato  che  l'attore chiede la condanna dell'ente convenuto al
risarcimento   dei   danni  connessi  alla  perdita  del  diritto  di
proprieta'  su  alcuni terreni occupati in forza di provvedimento che
dichiarava   di   pubblica   utilita'   un'opera  poi  effettivamente
realizzata   (con   irreversibile  trasformazione  dei  beni  durante
l'efficacia  del  provvedimento di occupazione provvisoria), ma senza
che fosse mai intervenuto il decreto di esproprio;
    Ritenuto  che,  nella fattispecie (c.d. occupazione acquisitiva),
si prospetta un'ipotesi di mero comportamento illecito della pubblica
amministrazione,   senza  che  venga  in  rilievo  alcun  profilo  di
illegittimita' e di impugnazione di specifici atti amministrativi (v.
Cass., s.u., 22 novembre 2004, n. 21944);
    Ritenuto  che,  in  tale  ipotesi,  gli  artt. 102  e  103  della
Costituzione  vietano  al  legislatore  ordinario  di attribuire alla
giurisdizione    esclusiva    dei    giudici   amministrativi   anche
«controversie  nelle quali la pubblica amministrazione non esercita -
nemmeno  mediatamente,  e  cioe' valendosi della facolta' di adottare
strumenti  intrinsecamente  privatistici  -  alcun  pubblico  potere»
(Corte cost. 6 luglio 2004, n. 2004);
    Ritenuto  che,  nel  caso  di  specie,  dovrebbe trovare tuttavia
applicazione  l'art. 53,  comma  1,  del  d.lgs.  dell'8 giugno 2001,
n. 325  (Testo  unico delle disposizioni in materia di espropriazione
per   pubblica   utilita),  secondo  il  quale  «Sono  devolute  alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo le controversie
aventi  per  oggetto  gli  atti,  i  provvedimenti,  gli  accordi e i
comportamenti  delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse
equiparati,  conseguenti  alla  applicazione  delle  disposizioni del
testo unico».
    Ritenuto che tale disposizione, nella parte in cui fa riferimento
anche  alle  controversie  aventi  ad oggetto «i comportamenti» delle
amministrazioni  pubbliche  riproduce  la  norma che - nel piu' ampio
ambito  della  «materia  urbanistica  ed edilizia - era contenuta nel
novellato  art. 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e che e'
gia'  stata  dichiarata illegittima con la citata sentenza n. 204 del
2004 della Corte costituzionale;
    Ritenuto  che  l'identita' di contenuto tra le due disposizioni -
una   delle   quali  gia'  dichiarata  incostituzionale  -  sostanzia
abbondantemente  il  requisito della non manifesta infondatezza della
questione  anche  con  riferimento  all'art. 53,  comma 1, del d.lgs.
dell'8 giugno 2001, n. 325, al punto che alcune autorita' giudiziarie
hanno addirittura concluso nel senso della gia' intervenuta implicita
cancellazione  anche di tale norma, per effetto della stessa sentenza
n. 204 del 2004 (Tribunale amministrativo regionale Sicilia, Palermo,
sez.   I,   29 novembre   2004,   in   www.lexitalia.it  e  Tribunale
amministrativo  regionale  Reggio  di  Calabria,  9 agosto  2004,  in
www.altalex.com);
    Ritenuto, tuttavia, di non potere aderire a tale ultima opinione,
essendo  riservata alla sola Corte costituzionale ogni statuizione in
ordine  all'incostituzionalita'  di atti aventi forza di legge, anche
quando   l'illegittimita'   derivi  come  conseguenza  delle  proprie
decisioni  (v.  art. 27,  seconda parte, legge 11 marzo 1953, n. 87),
sicche'  i precedenti della Corte possono certo essere utilizzati per
motivare  la  sussistenza  della  non  manifesta  fondatezza,  ma non
possono  esimere  il giudice dal vincolo di subordinazione alla legge
non ancora dichiarata illegittima;
    Ritenuto  che  l'individuazione della giurisdizione competente e'
pregiudiziale a qualsiasi pronuncia sul merito della domanda proposta
dall'attore,    sicche'    la    questione   di   incostituzionalita'
dell'art. 53,  comma  1,  del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325, oltre che
non   manifestamente  infondata,  e'  anche  rilevante  nel  presente
processo,  a prescindere da qualsiasi considerazione sulla fondatezza
o meno della domanda medesima;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata - e pertanto
solleva  d'ufficio  -  la questione di illegittimita' costituzionale,
con  riferimento  agli  artt. 102 e 103 Cost., dell'art. 53, comma 1,
del  d.lgs.  dell'8 giugno  2001,  n. 325 (T.U. delle disposizioni in
materia  di  espropriazione per pubblica utilita), nella parte in cui
attribuisce  alla  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le   controversie   aventi   per  oggetto  ...i  comportamenti  delle
amministrazioni   pubbliche   e  dei  soggetti  ad  esse  equiparati,
conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico;
    Sospende il processo in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Ordina  alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti  in  causa,  al  p.m., al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Udine, addi' 26 agosto 2005
                         Il giudice: Zuliani
Comunicato  relativo  all'ordinanza  n. 438 del 30 aprile 2005 emessa
  dal  Giudice  di  pace  di  Bologna.  (Ordinanza  pubblicata  nella
  Gazzetta  Ufficiale  -  1ª  serie speciale - n. 38 del 21 settembre
  2005).
    Nell'intestazione  dell'ordinanza  citata in epigrafe, pubblicata
  nella  sopraindicata  Gazzetta  Ufficiale,  alla pagina 28, dove e'
  scritto: «Ordinanza emessa il 30 aprile 2005 dal Giudice di pace di
  Bologna  sul  ricorso  proposto  da Tifui Ion contro la Questura di
  Bologna»,  leggasi: «Ordinanza emessa il 30 aprile 2005 dal Giudice
  di  pace  di  Bologna  sul ricorso proposto dalla Questura di Massa
  Carrara contro Tifui Ion.».
05C1134