N. 553 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2005

Ordinanza  del 10 maggio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il
9   novembre   2005)  emessa  dal  giudice  di  pace  di  Pompei  nei
procedimenti  civili  riuniti vertenti tra D'Ambrosio Giuseppe contro
Milano Assicurazioni S.p.A.

Concorrenza  -  Violazione  del  divieto  di intese restrittive della
  concorrenza tra imprese - Azioni di risarcimento del danno proposte
  da  soggetti  terzi  -  Devoluzione  alla giurisdizione della Corte
  d'appello   competente   per   territorio,   anziche'   al  giudice
  amministrativo  -  Lesione  del  principio  di ragionevolezza e del
  diritto di difesa.
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.47 del 23-11-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letti gli atti di causa;
    Rilevata  una  evidente contraddizione tra le motivazioni addotte
dalla  S.C.  in sentenza 1ª Sez. Civ. n. 17475/2002 e quella a ss.uu.
n. 2207/2005 in quanto viene travisata tutta la normativa sostanziale
e processuale di diritto amministrativo, tra cui quello di confondere
l'interesse  legittimo  con  il diritto soggettivo, tanto da dubitare
sulla compatibilita' costituzionale dell'art. 33, comma 2 della legge
n. 287/1990;
    Considerato,  altresi', che l'art. 7 della legge n. 205/2000 (che
e'  successiva  alla  citata  legge  n. 287/1990) ha stabilito che il
giudice   amministrativo   e'  sempre  il  giudice  del  risarcimento
dell'interesse  legittimo,  sicche' nel ritenere il soggetto terzo al
trust  titolare  di  interesse  legittimo,  la  domanda  risarcitoria
andrebbe  rivolta solo al G.A. onde la S.C. avrebbe dovuto dichiarare
il proprio difetto di giurisdizione;
    Considerato  e  valutato che per le suindicate ragioni e del loro
conseguente  risultato,  appare evidente che l'art. 33, comma 2 della
legge  n. 287/19990, cosi' come interpretato, e' in palese violazione
degli  artt.  3  e  24  della  Costituzione italiana «per lesione del
principio di ragionevolezza e del diritto di difesa».
                              P. Q. M.
    Dichiara  non  manifestamente  infondata,  ai  fini  del presente
giudizio,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33,
comma  2  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, per contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione italiana;
    Sospende  il presente giudizio e ordina la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata, a cura
della  cancelleria,  alle  parti  costituite  nel  presente giudizio;
nonche'  al  Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del
Senato della Repubblica ed al Presidette della Camera dei deputati.
    Salvis Iuribus.
        Pompei, addi' 6 aprile 2005
                    Il giudice di pace: Palladino
05C1147