N. 553 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2005
Ordinanza del 10 maggio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 novembre 2005) emessa dal giudice di pace di Pompei nei procedimenti civili riuniti vertenti tra D'Ambrosio Giuseppe contro Milano Assicurazioni S.p.A. Concorrenza - Violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza tra imprese - Azioni di risarcimento del danno proposte da soggetti terzi - Devoluzione alla giurisdizione della Corte d'appello competente per territorio, anziche' al giudice amministrativo - Lesione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa. - Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.47 del 23-11-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti di causa; Rilevata una evidente contraddizione tra le motivazioni addotte dalla S.C. in sentenza 1ª Sez. Civ. n. 17475/2002 e quella a ss.uu. n. 2207/2005 in quanto viene travisata tutta la normativa sostanziale e processuale di diritto amministrativo, tra cui quello di confondere l'interesse legittimo con il diritto soggettivo, tanto da dubitare sulla compatibilita' costituzionale dell'art. 33, comma 2 della legge n. 287/1990; Considerato, altresi', che l'art. 7 della legge n. 205/2000 (che e' successiva alla citata legge n. 287/1990) ha stabilito che il giudice amministrativo e' sempre il giudice del risarcimento dell'interesse legittimo, sicche' nel ritenere il soggetto terzo al trust titolare di interesse legittimo, la domanda risarcitoria andrebbe rivolta solo al G.A. onde la S.C. avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione; Considerato e valutato che per le suindicate ragioni e del loro conseguente risultato, appare evidente che l'art. 33, comma 2 della legge n. 287/19990, cosi' come interpretato, e' in palese violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana «per lesione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa».
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata, ai fini del presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana; Sospende il presente giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti costituite nel presente giudizio; nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidette della Camera dei deputati. Salvis Iuribus. Pompei, addi' 6 aprile 2005 Il giudice di pace: Palladino 05C1147