N. 566 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2005

Ordinanza  emessa  il  26 settembre 2005 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Puglia,  sezione  staccata  di  Lecce  sul  ricorso
proposto  da  Laboratorio  analisi  Valentino ed altri 30 contro AUSL
LE/1 ed altri

Sanita'  pubblica - Regione Puglia - Prestazioni sanitarie erogate da
  strutture  pubbliche e private - Volumi di prestazioni eccedenti il
  programma  preventivo concordato fissato in misura corrispondente a
  quelli  erogati nel 1998 e il relativo limite di spesa a carico del
  Servizio  sanitario  regionale  - Previsione della remunerazione di
  detti  volumi  di prestazione con le regressioni tariffarie fissate
  dalla  Giunta regionale - Irragionevole cristallizzazione del tetto
  di  spesa  per  ogni  struttura all'anno 1998 senza una valutazione
  comparativa  dei costi e della qualita' delle prestazioni sanitarie
  -   Contrasto   con   i   principi   fondamentali  stabiliti  dalla
  legislazione  statale  (art. 2, d.lgs. n. 502/1992) - Incidenza sul
  principio  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  -
  Richiamo alla sentenza della Corte n. 111/2005 di non fondatezza di
  identica questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente alla
  luce dei motivi nuovi.
- Legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117.
(GU n.48 del 30-11-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 1060/2003,
proposto  dal  Laboratorio  analisi  dott.  Valentino, in persona del
legale  rappresentante  pro tempore; dal Laboratorio analisi cliniche
S.a.s.   di  Giangrande  Anna  Rosa  &  C.,  in  persona  del  legale
rappresentante   pro  tempore;  Laboratorio  analisi  Clinic-Lab,  in
persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore;  dal  Laboratorio
analisi  dott.  Paolo  Manfreda, in persona del legale rappresentante
pro  tempore;  dal  Laboratorio  analisi  Maci S.r.l., in persona del
legale  rappresentante  pro tempore; dal Laboratorio analisi cliniche
del  dott.  Negro  S.a.s.,  in  persona del legale rappresentante pro
tempore;  dalla  Biochem S.a.s. di Vergari Maria & C., in persona del
legale  rappresentante  pro tempore; dal Laboratorio analisi dott.ssa
D'Elia  Nerina  in  Lagrua,  in persona del legale rappresentante pro
tempore; dal Laboratorio analisi cliniche dott. Bruno Forcina S.r.l.,
in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore; dal Laboratorio
analisi  cliniche  dott.  Giorgio  Romano  Di  Runcio Margherita & C.
S.a.s.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore;  dal
Laboratorio  clinico  diagnostico  dott.  Marcuccio,  in  persona del
legale  rappresentante  pro  tempore;  dallo  Studio analisi cliniche
dott.  Carmelo  De Vitis S.a.s., in persona del legale rappresentante
pro  tempore;  dal Laboratorio analisi Di Pierro e Morelli S.r.l., in
persona  del  legale  rappresentante  pro tempore; dal Laboratorio P.
Pignatelli  S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
dal  Centro  analisi  cliniche  Palma del dott. Michele Aldo Ido & C.
S.a.s.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore;  dal
Laboratorio  dott.  Ferente  di  Leopizzi  Annamaria,  in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore; dal Laboratorio analisi chimico
cliniche  Salus  di Montefrancesco Egidio & C. S.a.s., in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore;  dal Laboratorio Monteronese di
Analisi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; dal
Centro  analisi  dott.  De  Giorgi  -  dott.ssa Palma & C. S.a.s., in
persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore;  dal  Laboratorio
analisi  De  Metrio  S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore;  dal  Laboratorio  analisi  cliniche  Bioclinical  S.a.s. in
persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore;  dal  Laboratorio
Clinilab  di  Inguscio  Carlo e De Giorgi Maria A. S.a.s., in persona
del  legale rappresentante pro tempore; dallo Studio analisi cliniche
Salento  Analisi  di  Tundo  Laura & C. S.a.s., in persona del legale
rappresentante  pro  tempore;  dal  Laboratorio Salus, in persona del
legale rappresentante pro tempore; dallo Studio associato Biosalento,
in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore; dal Laboratorio
analisi  dott.  Zacchino,  in  persona  del legale rappresentante pro
tempore;  dalla  Clinica  San Francesco S.r.l., in persona del legale
rappresentante  pro  tempore;  dal  Laboratorio  San  Sebastiano,  in
persona  del legale rappresentante pro tempore; dal Laboratorio Salus
dott.ssa  Lucia  Ortore,  in  persona  del  legale rappresentante pro
tempore;  e  dalla  Casa di Cura prof. Petrucciani S.r.l., in persona
del  legale  rappresentante pro tempore; tutti rappresentati e difesi
dagli  avv.ti  Ernesto  Sticchi Damiani e Valeria Pellegrino, come da
mandato a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati in Lecce,
Via San Francesco d'Assisi n. 33;
    Contro:
        l'AUSL  LE/1,  in persona del direttore generale pro tempore,
rappresentata  e difesa dall'avv. Pier Luigi Portaluri, in virtu' del
mandato  a margine dell'atto di costituzione e della del. n. 2151 del
4 giugno 2003, con domicilio eletto in Lecce, via Imbriani n. 24;
        la  Regione  Puglia,  in  persona del presidente della giunta
regionale  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Luciano
Ancora,  come da mandato a margine della memoria di costituzione, con
domiciilio eletto in Lecce, via Imbriani n. 30;
        lo  Studio radiologico Gennaro Quarta Colosso, in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituito per l'annullamento:
        della  del.  n. 1278  del  31  marzo  2003,  con  la quale il
direttore  generale  dell'AUSL  LE/1  ha  determinato  il piano delle
prestazioni  specialistiche ambulatoriali da acquisire nell'anno 2003
mediante   l'apporto   delle   strutture   private   in   regime   di
accreditamento provvisorio ed ha fissato i tetti massimi di spesa;
        del  contratto  per  adesione  (allegato  alla  predetta del.
n. 1278/2003), sottoscritti con riserva dalle strutture ricorrenti;
        di  ogni altro atto connesso (richiamato nella del. AUSL LE/1
n. 1278/2003) e tra questi, in particolare ed ove occorra, della del.
g.r. n. 1073 del 16 luglio 2002, della del. ARES n. 20/2002 approvata
con  la predetta del. g.r. n. 1073/2002), nonche' delle delibere g.r.
nn. 1392/2001, 310/2002 e 2242/2002, della direttiva dell'Assessorato
regionale  alla  sanita'  n. 24/1293/2  del 4 marzo 2003 e della nota
ARES  n. 1364  del  24  marzo  2003;  nonche' per il risarcimento del
danno;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti  l'atto  di costituzione in giudizio dell'AUSL LE/1 e della
Regione Puglia;
    Visti  i motivi aggiunti dedotti avverso la delibera della giunta
regionale  n. 1326  del  4  settembre  2003,  con  la  quale e' stato
adottato  il  «Documento di Indirizzo Economico-Funzionale del S.S.R.
per il 2003 e triennale 2003-2005», nonche' ogni atto consequenziale;
    Visti  i  motivi  aggiunti  dedotti avverso la delibera dell'AUSL
LE/1  n. 3677  del  22  ottobre  2003,  con  la  quale  e' stata data
applicazione alla predetta del. giunta regionale n. 1326/2003;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Vista  l'ordinanza  20  gennaio  2004,  n. 114,  con cui e' stata
disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.;
    Vista  la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 18 marzo
2005  con  cui e' stata dichiarata in parte inammissibile ed in parte
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30,
comma  4 della l.r. 7 marzo 2003, n. 4, sollevata da questo Tribunale
amministrativo regionale in analoghi ricorsi;
    Vista  l'ordinanza presidenziale 28 maggio 2005, n. 1752, con cui
e' stata disposta nuova istruttoria;
    Uditi  nella  pubblica  udienza  del  13 luglio 2005 il relatore,
dott.  Giulio  Castriota  Scanderbeg  e, per le parti costituite, gli
avv.ti   Gianluigi  Pellegrino,  in  sostituzione  dell'avv.  Valeria
Pellegrino, Luciano Ancora e Pier Luigi Portaluri;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

                           Fatto e diritto

    1.  -  Con  il  ricorso  introduttivo,  le strutture sanitarie in
epigrafe  (provvisoriamente accreditate con il SSN per l'erogazione -
con  oneri  a  carico  del Fondo Sanitario Regionale - di prestazioni
comprese  nella Branca di Patologia Clinica) hanno impugnato gli atti
e  i  provvedimenti  di  cui  in premessa con cui la Regione Puglia e
l'AUSL  LE/1 - ciascuna per la parte di rispettiva competenza - hanno
proceduto  alla  determinazione,  per l'anno 2003, del tetto di spesa
relativo  alle  prestazioni  sanitarie  di cui sopra, in applicazione
delle    disposizioni   regionali   che   disciplinano   la   materia
dell'accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie private.
    Le  numerose censure articolate nel ricorso e nei motivi aggiunti
concernono, in sintesi, i seguenti aspetti principali:
        assenza   della   pianificazione   regionale  a  monte  delle
determinazioni dell'AUSL (ed. piano annuale preventivo);
        mancato  coinvolgimento delle associazioni di categoria nella
fase   di  determinazione  delle  scelte  relative  al  volume  delle
prestazioni  da acquistare nonche' completa obliterazione del momento
consensualistico;
        violazione del principio di libera scelta del medico da parte
degli assistiti;
        illegittima retroattivita' dei tetti di spesa (fissati in una
fase avanzata dell'esercizio finanziario);
        violazione  del  principio di equa ripartizione delle risorse
finanziarie fra strutture sanitarie pubbliche e private;
        violazione  del  principio  del  compenso  predeterminato  (a
tariffa) a fronte delle prestazioni rese.
    2.  -  In relazione a tali profili del ricorso (ed in particolare
alla   censura   relativa  all'assenta  violazione,  da  parte  delle
Amministrazioni  intimate,  del  principio di equa ripartizione delle
risorse  finanziarie  fra  strutture  sanitarie  pubbliche e private)
peraltro  analoghi  a  quelli  sollevati  da numerose altre strutture
sanitarie private provvisoriamente accreditate con la Regione Puglia,
con  l'AUSL  LE/1  e  con  altre  AUSL  pugliesi, questo tribunale ha
investito   la  Corte  costituzionale  (sentenza  19  dicembre  2003,
n. 8968;  ordinanze  19 gennaio 2004, n. 64; 29 gennaio 2004, n. 155)
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma 4,
della  legge  regionale pugliese 7 marzo 2003, n. 4 (il quale dispone
che  «A  norma  dell'articolo  8-quinquies,  comma  1, lettera d) del
d.lgs.  n. 502/1992,  ove  le  strutture  pubbliche e private abbiano
erogato  volumi  di  prestazioni  eccedenti  il  programma preventivo
concordato,  fissato  in  misura  corrispondente a quelli erogati nel
1998,  e  il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario
regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie
fissate  dalla  giunta  regionale»,  sospendendo  nel frattempo tutti
giudizi  pendenti  (e fra questi anche il presente) rispetto alla cui
definizione   la   decisione   della   Consulta   acquistava  rilievo
pregiudiziale e dirimente.
    3.  - Con sentenza 18 marzo 2005, n. 111, la Corte costituzionale
(dopo aver cosi' delimitato i profili di incostituzionalita' ritenuti
non  manifestamente  infondati  dal  tribunale: «... Il primo attiene
alla  ingiustificata disparita' di trattamento che la norma regionale
impugnata  avrebbe  creato  tra  le  strutture accreditate di sanita'
privata  e  quelle  di  sanita'  pubblica,  quale  si desumerebbe, in
particolare,  dal  differente  modo  in  cui  le  une e le altre sono
finanziate.  Il  secondo  concerne,  specificamente,  il  riferimento
all'anno  1998  ai  fini  della  quantificazione, per l'anno 2003 nel
corso   del   quale   le   prestazioni  di  assistenza  specialistica
ambulatoriale   sono   state  erogate),  del  c.d.  «tetto  montante»
ignorando  cosi'  l'effettivo  andamento della domanda di prestazioni
sanitarie  proveniente  dall'utenza nel periodo intercorso tra le due
annualita'  indicate...»),  ha  ritenuto  in parte inammissibile e in
parte infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata
dal tribunale, sul duplice presupposto che:
        per  quanto  concerne  il  primo profilo, il giudice a quo ha
dato  alla  norma impugnata un significato che essa non ha, in quanto
nella stessa non si rinviene l'affermazione secondo cui il sistema di
remunerazione   delle  prestazioni  rese  dalle  strutture  sanitarie
pubbliche  sarebbe  diverso da quello relativo alle strutture private
accreditate.  Per  cui,  riferendosi  la  norma  sia  alle  strutture
pubbliche  che  a  quelle  private,  essa  non  e' stata giudicata in
contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. Peraltro, pur
potendosi  intuire  dalle  suddette  ordinanze  di rimessione che, in
realta',   il  Tribunale  amministrativo  regionale  dubitasse  della
legittimita'  costituzionale  del  sistema  complessivamente  vigente
nella   Regione   Puglia,   ossia   che  coinvolgesse  nelle  proprie
prospettazioni  anche norme diverse da quella censurata (nonche' atti
amministrativi  applicativi della predetta normativa regionale), tali
norme  -  pur menzionate nelle oridinanze - non sono state oggetto di
rimessione,  per  cui  di  esse  la  Corte ha ritenuto di non potersi
occupare;
        per  quanto concerne il secondo profilo, invece, premesso che
la  norma  impugnata  deve, secondo la Corte «... essere interpretata
nel  senso  che,  ai  fini  della  remunerazione  per intero a valori
attuali (riferiti cioe' all'anno in cui effettivamente le prestazioni
siano  state  rese), i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire
la  loro  quantita'  e,  correlativamente,  la spesa complessiva, non
possono  essere  superiori  a  quelli  del  1998...»  il  riferimento
dell'art. 30,  comma  4, «... ai predetti volumi e limiti di spesa si
presenta  come  il frutto, da parte del legislatore regionale, di una
scelta  discrezionale  di  politica sanitaria e di contenimento della
spesa,  la  quale,  tenuto  conto  della  ristrettezza  delle risorse
finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta
viziata  da  intrinseca irragionevolezza. Non ricorre, dunque, quella
evenienza  che,  sola,  puo' giustificare l'intervento sulla norma da
parte   di  questa  Corte,  in  applicazione  del  parametro  di  cui
all'art. 3 della Costituzione...».
    4.  -  L'odierno  Collegio  (sulla base di quanto affermato dalla
Corte  in ordine alle ragioni di carattere economico che giustificano
la  fissazione  di  un limite di spesa globale) non ritiene che nelle
citate ordinanze di rimessione siano stati esauriti tutti i possibili
profili  di  contrasto  fra il quadro normativo regionale oggetto del
presente  giudizio  e le norme costituzionali di riferimento, per cui
si  rende  necessario  adire  nuovamente  la  Consulta,  specificando
naturalmente  sotto  quale  nuovo  aspetto  l'art. 30, comma 4, della
legge regionale pugliese 7 marzo 2003, n. 4 appare confliggere con la
Carta fondamentale.
    Innanzitutto,  pero', occorre dare conto della ritenuta rilevanza
della   questione   e,  a  tal  riguardo,  si  deve  evidenziare  che
l'illegittimita'  dei provvedimenti amministrativi che della norma in
questione  hanno fatto applicazione puo' essere ritenuta solo laddove
la  norma  medesima  venga  dichiarata  incostituzionale. Infatti, le
Amministrazioni  intimate  (come sara' evidenziato infra) nel fissare
alla struttura ricorrente il tetto di spesa «montante» (relativo alla
remunerazione  delle  prestazioni  corrispondendo  il 100% del valore
tariffario)  per  l'anno  2003  hanno  applicato  fedelmente la norma
censurata,  per  cui gli atti impugnati sono da ritenere legittimi in
parte  qua  fintanto  che' la prefata disposizione non sia cancellata
dall'ordinamento con effetto ex tunc.
    4.1.  -  Naturalmente,  nell'adire  ancora  una  volta  la  Corte
costituzionale, l'odierno Collegio tiene feme le conclusioni a cui la
Consulta   e'   pervenuta   nella  sentenza  n. 111/2005,  ossia  che
l'art. 30,  comma  4,  della  l.r. n. 4/2003, per i profili esaminati
dalla  Corte, non confligge ne' con l'art. 3 Cost. (in quanto esso fa
riferimento  sia  alle  strutture  sanitarie  pubbliche, sia a quelle
private),   ne'   con  l'art. 97  Cost.  (in  quanto  la  scelta  del
Legislatore regionale di ancorare il volume globale delle prestazioni
sanitarie  acquistabili  dal SSR e remunerabili al 100% della tariffa
al  dato  storico del 1998 e' stata giudicata non irragionevole dalla
Consulta),  ne',  conseguentemente,  con  l'art. 117,  comma 3, Cost.
(nella   parte  in  cui  stabilisce  che  la  legislazione  regionale
concorrente  deve  rispettare  i  principi fondamentali fissati dalla
legislazione nazionale di principio).
    Cosi'  pure  il  tribunale  non  ritiene  che sussista, a livello
normativo,  una  diversificazione  nel  finanziamento delle strutture
pubbliche e di quelle private, atteso che il sistema di finanziamento
previsto  dall'art. 8  della l.r. n. 38/1994 e' da ritenersi superato
per  effetto  della  legislazione  successiva  si vedano, ad esempio:
l'art. 7  della  l.r. n. 32/2001. che impone chiaramente alle aziende
ospedaliere  la  redazione  di un bilancio, nel quale fra i ricavi va
iscritta,  fra le altre, la minor somma tra il tetto di remunerazione
fissato  per l'anno 2001 e il valore delle prestazioni effettivamente
erogate,  anche  determinate  in  via  provvisoria: o l'art. 12 della
medesima  l.r.  n. 32/2001,  che  obbliga le AA.UU.SS.LL. a garantire
l'equilibrio  economico  dei  presidi  ospedalieri  da  esse  gestiti
«determinando  il  valore  delle prestazioni erogate sulla base delle
tariffe agli stessi riconosciute»).
    4.2.  -  Sulla  base dell'insegnamento della Corte costituzionale
relativo  alla legittimita', in ragione delle esigenze economiche, di
un  limite  di  spesa  globale  (nella  specie  ancorato al volume di
prestazioni rese nel 1998) il Collegio rileva che l'art. 30, comma 4,
della  l.r.  pugliese  n. 4/2003  appare  confliggere  con i principi
fondamentali  fissati  dalla  legge  statale  nella  parte in cui non
impone   alle  Amministrazioni  competenti  (Regione  e  AA.UU.SS.LL.
territoriali)  di  procedere ad una valutazione e ad una comparazione
dei  costi  e  della  qualita'  delle prestazioni erogate dalle varie
strutture sanitarie, nonche' al monitoraggio del flusso della domanda
(e   di   altre   situazioni  rilevanti),  prima  di  procedere  alla
ripartizione   delle   risorse  finanziarie  stanziate  nel  FSR  per
l'acquisto delle prestazioni sanitarie per cui e' causa.
    Infatti,   stabilendo  semplicemente  che  «...ove  le  strutture
pubbliche  e  private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti
il  programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente
a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del
servizio  sanitario  regionale,  detti  volumi sono remunerati con le
regressioni  tariffarie  fissate  dalla  Giunta  regionale...», cioe'
stabilendo  un limite di spesa al tempo stesso globale ed individuale
(per  ogni  struttura)  pari al valore attuale delle prestazioni rese
nel  1998,  l'art. 30,  comma  4,  della  l.r.  n. 4/2003  appare  in
contrasto  con  i principi stabiliti dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,
in quanto non prevede un sistema (oggettivo e trasparente) in base al
quale  sia  possibile  verificare  se  la  ripartizione delle risorse
finanziarie  e'  fatta  in  maniera  efficiente (pur nei limiti delle
disponibilita' di bilancio).
    In  effetti,  mentre  in generale il complesso delle disposizioni
legislative  che nella Regione Puglia disciplinano la materia oggetto
del  presente giudizio appare rispettosa dei principi stabiliti dalla
legislazione  statale  tanto  e'  vero che lo stesso comma 1 del piu'
volte  citato art. 30 stabilisce che «La Regione Puglia garantisce la
libera  scelta  dei  cittadini  ai fini dell'accesso alle prestazioni
sanitarie    nell'ambito    della    programmazione    regionale    e
dell'organizzazione  dei  servizi  del  sistema  sanitario regionale,
comprendente  tutte  le  strutture pubbliche e private accreditate ex
articolo  8-quater  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo
1  della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e
nell'ambito   degli   accordi   e   contratti   di  cui  all'articolo
8-quinquies») la norma di cui al quarto comma, riguardando il momento
cruciale dell'intera vicenda amministrativa (id. est, la ripartizione
delle risorse finanziarie), tradisce lo spirito del sistema.
    Peraltro  occorre  evidenziare che, nel caso di specie, non viene
in  evidenza un problema di parita' fra strutture sanitarie pubbliche
e  private  (e,  del  resto,  nella  sentenza n. 111/2005 la Corte ha
ritenuto  insussistente  il  contrasto  fra  l'art. 30,  comma  4,  e
l'art. 3  Cost.),  visto  che  le  doglianze  articolate nel presente
ricorso  (e  in altri analoghi pendenti di fronte a questo tribunale)
riguardano la parte della norma in cui si prevede che il volume delle
prestazioni  erogabili nel 2003 e' fissato in misura corrispondente a
quello  erogato  nel  1998 ad ogni struttura, in quanto e' proprio il
riferimento  fisso  ed  immutabile  a tale dato storico che penalizza
asseritamente  le  strutture  private  ricorrenti, non importa se nei
confronti di altre strutture private o di strutture pubbliche.
    Ne' il tribunale dubita del fatto che la programmazione regionale
in  subiecta  materia  debba  tenere conto dell'entita' delle risorse
finanziarie  disponibili,  il problema essendo costituito dal modo in
cui le (limitate) risorse sono impiegate.
    In  sostanza, prendendo a base per la determinazione del tetto di
spesa  valevole  per  il 2003 per ogni struttura solo il dato storico
riferito  al  1998  e non prevedendo alcuna valutazione ne' sui costi
sopportati   dalle   strutture  interessate  per  l'erogazione  delle
prestazioni   sanitarie  ne'  sul  flusso  della  domanda,  la  norma
cristallizza in modo irragionevole la situazione del mercato, laddove
una   corretta  ed  efficiente  gestione  delle  risorse  finanziarie
imporrebbe di acquistare le prestazioni dalle strutture - non importa
se   pubbliche  o  private  -  piu'  efficienti,  che  dimostrano  di
incontrare  il  favore  dell'utenza  erogando prestazioni di migliore
qualita'  o  che  producono a costi minori di talche' il contrasto e'
ravvisabile  sia  con  riguardo  al  principio costituzionale di buon
andamento della P.A. sia con il principio di uguaglianza.
    Giova  evidenziare a tale riguardo che, con ordinanza istruttoria
presidenziale  28 maggio 2005, n. 1751, il tribunale ha ordinato alla
Regione Puglia di depositare il seguente materiale probatorio:
        atti  e  documenti  relativi  alla  determinazione  dei costi
sopportati   dal   SSR   nel   2003   per  prestazioni  ambulatoriali
specialistiche  rese  dalle  strutture pubbliche (distinte fra quelle
erogate ai pazienti «interni» e a quelli «esterni»;
        atti  e  documenti  relativi  alla  determinazione  dei costi
sopportati   dal   SSR   nel   2003   per  prestazioni  ambulatoriali
specialistiche rese da strutture private;
        atti  e  documenti relativi alle valutazioni comparative che,
in  vista  dell'adozione  della  deliberazione  di  giunta  regionale
n. 1326/2003, la regione ha compiuto sui dati predetti.
    In  esecuzione  di  tale  ordinanza, la regione ha depositato tre
tabulati   che   riguardano,   rispettivamente,   le  prestazioni  di
assistenza     specialistica     ambulatoriale    privata,    interna
(poliambulatori  delle AUSL) e ospedaliera; ciascuno dei tre tabulati
riporta,  per  ciascuna AUSL, il numero di ricette redatte, il numero
di prestazioni erogate, il numero degli assistiti, il numero medio di
ricette  per  assistito,  il  valore  calcolato secondo il tariffario
lordo e l'ammontare del c.d. ticket.
    Non  e' stato invece fornito al tribunale alcun chiarimento circa
le  valutazioni  che l'Amministrazione regionale ha compiuto sui dati
predetti  in vista della determinazione definitiva dei tetti di spesa
relativi   al  2003,  di  modo  che  il  tribunale  dubita  che  tali
valutazioni siano state effettivamente svolte.
    Ma,  del  resto,  tale  omissione  e'  giustificata  proprio  dal
disposto  di  cui  all'art. 30,  comma  4,  della l.r. n. 4/2003, che
consente di fare riferimento esclusivamente al dato del 1998 (seppure
la consistenza complessiva della parte del FSR destinata all'acquisto
delle prestazioni specialistiche venga incrementata annualmente dalla
giunta   regionale   in   sede   di   adozione  del  DIEF),  per  cui
l'illegittimita'  dei provvedimenti amministrativi che della norma in
questione  hanno  fatto  applicazione  puo'  -  come  detto  - essere
ritenuta   solo   laddove   la   norma   medesima   venga  dichiarata
incostituzionale.
    Per cui, seppure non e' dimostrato che la quota del FSR riservata
all'acquisto  delle prestazioni sanitarie de quibus e' da considerare
residuale  rispetto allo stanziamento complessivo come invece ritiene
la   struttura   ricorrente),   ugualmente   il  meccanismo  previsto
dall'art. 30,  comma 4, della l.r. n. 4/2003 appare confliggere con i
principi  fondamentali  fissati  dalla  legislazione  statale,  ed in
particolare  con la disposizione di cui all'art. 8-quinquies comma 2,
del   d.lgs.   n. 502/1992,   nella   parte   in   cui   impone  alle
Amministrazioni   competenti   di   procedere   ad   una  valutazione
comparativa  dei costi e della qualita' prima di fissare il volume di
prestazioni che ogni AUSL intende acquistare dalle strutture presenti
nell'ambito  territoriale  della  medesima  Azienda sanitaria locale;
cio'  al fine, ad esempio, di fissare un tetto «montante» superiore o
inferiore  rispetto al valore attuale delle prestazioni rese nel 1998
in  ragione  della  maggiore  o  minore  efficienza della struttura e
quindi al fine di dare alle strutture piu' efficienti maggiore spazio
nella  fascia  delle  regressioni  tariffarie  che spetta alla giunta
regionale   di  fissare  finalita'  quest'ultima  ulteriore  rispetto
all'ambito  proprio  della  norma  che  si sospetta di illegittimita'
costituzionale).
    4.3.  -  Nella realta' accade che, in assenza di tale valutazione
comparativa,   Regione   Puglia   e  AA.UU.SS.LL.  territoriali  sono
legittimate  ad attribuire alle singole strutture un tetto «montante»
pari  al  volume  delle  prestazioni  erogate  dalle  stesse nel 1998
(seppure   attualizzato   alle  tariffe  vigenti  venendo  ad  essere
irrilevante  il  fatto  che alcune strutture - siano esse pubbliche o
private  - abbiano espresso risultati positivi in termini di rapporto
costi-benefici  e  altre strutture - siano esse pubbliche o private -
abbiano  invece  espresso  risultati  negativi in termini di rapporto
costi-benefici,
    5.  -  In  definitiva,  il  tribunale  ritiene  rilevante  e  non
manifestamente   infondata   nei  sensi  dianzi  indicati  la  q.l.c.
dell'art. 30,  comma  4,  della pugliese l.r. n. 4/2003 per contrasto
con  gli  artt. 3,  97  e  117 Cost., per cui il presente giudizio va
sospeso  in  attesa  della  decisione  che  la  Corte  costituzionale
riterra' di adottare al riguardo.
                              P. Q. M.
    Solleva    la   questione   della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 30,  comma  4,  della legge regionale della Puglia n. 4 del
2003 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.
    Sospende  il  giudizio  in  corso  e  dispone  che,  a cura della
segreteria,   gli  atti  del  giudizio  siano  trasmessi  alla  Corte
costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti ed al
presidente  della  giunta  regionale della Puglia e sia comunicato al
Presidente del consiglio regionale della Puglia.
        Cosi  deciso  in  Lecce, in Camera di consiglio, il 13 luglio
2005.
                      Il Presidente: Cavallari
L'estensore: Castriota Scanderbeg 05C1163