N. 40 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 novembre 2005

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 18 novembre 2005 (del Tribunale di Roma)

Parlamento  - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei
  deputati  in  data 18 dicembre 2002, con la quale si dichiara che i
  fatti  per  cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Cesare
  Previti  per  diffamazione  nei  confronti  della  signora Stefania
  Ariosto  concernono  opinioni  espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio  delle  sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra
  poteri  dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma per la ritenuta
  mancanza  di  nesso  tra  i  fatti  attribuiti  e l'esercizio delle
  funzioni parlamentari.
- Deliberazione della Camera dei deputati 18 dicembre 2002.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.48 del 30-11-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti del procedimento penale n. 2116/99 RG. e 2286/98
PM. a carico di Previti Cesare; sentiti le parti;

                            O s s e r v a

    A  seguito  di  querela sporta in data 5/6 febbraio 97 da Ariosto
Stefania,  il Gip in sede, con decreto del 27 gennaio 1999, disponeva
il  rinvio a giudizio di Previti Cesare per rispondere del reato p. e
p.   dall'art. 595  comma  1,  2  e  3  c.p.,  perche',  intervistato
nell'articolo intitolato «Sconfitto il p.m. dalla faccia di bronzo»),
pubblicato  in  data  30 gennaio 1997 sul quotidiano «La Repubblica»,
offendeva la reputazione di Ariosto Stefania; segnatamente affermava:
«E'  una  vergogna  che  un'  ammucchiata  tra  magistrati  e quattro
giornalisti,   questa  specie  di  complotto  contro  di  me  si  sia
trasformato  in un rinvio a giudizio che ha provocato un danno enorme
a me e a Forza Italia. Su tutto questo poi mi sono cadute le fantasie
dell'Ariosto.  E  vuole sapere una cosa? Mi dica - Ancora non trovo a
Milano  un  p.m.  che  indaghi sulle bugie dell'Ariosto e su chi l'ha
montata  e  le  ha  fatto dire quel che ha detto. E perche' dovrebbe?
Perche'  la  procura  sa  benissimo che quella donna mente sapendo di
mentire.  Gliel'  ho  dimostrato,  hanno una montagna di carte che lo
prova,  basterebbe  che  le  sfogliassero...». In Roma, il 30 gennaio
1997; querela del 5/6 febbraio 1997.
    Nel corso del dibattimento perveniva al tribunale una nota datata
19  dicembre  2002,  con  la  quale  il  Presidente  della Camera dei
deputati  comunicava  che  la  stessa  Camera,  nella  seduta  del 18
dicembre   2002,   a   seguito  di  relazione  della  Giunta  per  le
autorizzazioni, aveva deliberato nel senso che i fatti per i quali e'
in  corso  il  procedimento concernono opinioni espresse da un membro
del   Parlamento   nell'esercizio   delle   sue  funzioni,  ai  sensi
dell'art. 68,  primo comma, della Costituzione. In particolare, nella
relazione  di maggioranza esposta dall'on. Fragala', si evidenzia che
«la  vicenda  in questione si inquadra nella piu' generale tematica -
largamente  oggetto  di  polemica  politica e di esame parlamentare -
connessa  con  i processi per corruzione condotti dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano e culminata con la richiesta
di  arresto  del  deputato  Previti avanzata alla Camera dei deputati
nella  XIII legislatura». Si assume che la materia e' sostanzialmente
la  medesima  su cui la Camera ha gia' deliberato nelle sedute del 14
marzo  e  del  13  giugno  2002  a  proposito  di alcuni procedimenti
scaturiti  a  seguito  di  querele  sporte  da  Stefania  Ariosto nei
confronti   di   Cesare   Previti   ed  altri  e  aventi  ad  oggetto
dichiarazioni  similari  asseritamente  diffamatorie  riguardanti  la
pretesa  falsita'  di  quanto  dichiarato  da  quella  testimone.  La
questione della credibilita' della Ariosto - si legge nella relazione
di   maggioranza  del  14  marzo  2002,  alla  quale  fa  riferimento
l'on. Fragala'  -  e'  stata  «nella  XIII  legislatura  una tematica
largamente   approfondita.   Sicche'   non   appare   dubbio  che  le
dichiarazioni  oggi in questione dell' onorevole Previti appartengano
al   novero   -   individuato   dalla   giurisprudenza   della  Corte
costituzionale   -   delle  dichiarazioni  cosiddette  prodromiche  e
conseguenti  all'attivita' parlamentare in senso stretto e dunque non
siano sindacabili in sede giudiziaria».
    Ritiene   questo  tribunale  che  la  Camera  dei  deputati,  con
l'affermazione  di insindacabilita', abbia erroneamente esercitato il
proprio  potere,  perche'  ha arbitrariamente valutato il presupposto
del   collegamento   delle   opinioni   espresse   con   la  funzione
parlamentare.
    Codesta  Corte  ha  piu'  volte  affermato  che  rientrano  nella
previsione  di  immunita'  di  cui  al  citato art. 68 Cost., solo le
opinioni  legate  da  «nesso  funzionale» con le attivita' svolte dal
dichiarante nella sua qualita' di membro delle Camere.
    «Costituiscono  opinioni  espresse  nell'esercizio della funzione
quelle  manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari
organi,  in  occasione  dello  svolgimento  di  una  qualsiasi fra le
funzioni  svolte  dalla  Camera  medesima ovvero manifestate in atti,
anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facolta' proprie
del parlamentare in quanto membro dell' assemblea. Invece l'attivita'
politica  svolta  dal  parlamentare  al di fuori di questo ambito non
puo'  dirsi  di  per se' esplicazione della funzione parlamentare nel
senso  preciso cui si riferisce l'art. 68 comma 1 della Costituzione.
Nel  normale  svolgimento  della  vita  democratica  e  del dibattito
politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dei compiti e
delle   attivita'  propri  delle  assemblee  rappresentano  piuttosto
esercizio della liberta' di espressione comune a tutti i consociati ;
ad  esse  dunque non puo' estendersi, senza snaturarla, una immunita'
che  la  Costituzione  ha  voluto, in deroga al generale principio di
legalita'  e di giustiziabilita' dei diritti, riservare alle opinioni
espresse nell'esercizio delle funzioni».
    «Discende  da  quanto  osservato  che  la  semplice  comunanza di
argomento  tra  la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni
espresse  dal  deputato  o dal senatore in sede parlamentare non puo'
bastare  a  fondare l'estensione alla prima della immunita' che copre
le  seconde;  tanto  meno puo' bastare a tal fine la ricorrenza di un
contesto   genericamente   politico   in   cui  la  dichiarazione  si
estrinseca» ( sentenza n. 10/ 2000 della Corte).
    Il    significato    del   «nesso   funzionale»,   per   ritenere
l'insindacabilita'  della  dichiarazione che si pretende lesiva, deve
essere  inteso  «non  come  semplice  collegamento  di argomento o di
contesto   fra   attivita'  parlamentare  e  dichiarazione,  ma  come
identificabilita'  della  dichiarazione  stessa  quale espressione di
attivita'  parlamentare»  (sentenza  n. 11/2000 ). La stessa Corte ha
ancora recentemente affermato che ai fini della sussistenza del nesso
con le funzioni parlamentari e' necessario che vi sia quantomeno «una
sostanziale  corrispondenza  di significati tra le dichiarazioni rese
al  di  fuori  dell'esercizio  delle  attivita'  parlamentari tipiche
svolte  in  Parlamento  e  le  opinioni  gia' espresse nell'ambito di
queste  ultime»  (  sentenze  n. 79 del 2002, nn. 76 e 289 del 2001 e
sentenza n. 321 del 2000 ).
    Orbene,  nel  caso in esame non ricorrono i suddetti presupposti.
Anche  se  la  asserita falsita' delle dichiarazioni della Ariosto fu
oggetto  di  un dibattito parlamentare ai fini della autorizzazione a
procedere  in altri procedimenti con imputazioni similari a carico di
Cesare   Previti,   non   risulta   che   quest'ultimo   abbia   reso
sull'argomento,  prima  delle  espressioni addebitategli nell'odierno
capo  d'imputazioni,  dichiarazioni riconducibili all'esercizio della
funzione parlamentare.
    Dalla  relazione svolta nella seduta dell' Assemblea del 14 marzo
2002,  alla  quale fa riferimento ricettizio il relatore Fragala', si
evince che il dibattito sulla richiesta di autorizzazione a procedere
all'arresto del Previti inoltrata dalla Procura di Milano, durante il
quale fu vagliata l'attendibilita' della testimonianza della Ariosto,
avvenne nelle sedute del 18 settembre e del 12 dicembre del 1997; che
in  data 8 gennaio 1998 fu ascoltato l'on. Previti il quale deposito'
una  memoria  scritta  e  che  ancora sull'argomento la Camera torno'
nelle sedute successive del 19 e 20 gennaio 1998.
    Rileva  a  questo  punto  il  tribunale  che,  a parte che non si
conosce  il  contenuto  del  ricordato  intervento  del Previti e che
quindi  non vi e' prova in atti che le opinioni dallo stesso espresse
in  sede parlamentare corrispondano sostanzialmente alle affermazioni
asseritamente  diffamatorie  riportate  nel  capo d'imputazione ( non
essendo a tal fine sufficiente che nei dibattiti tenutisi alla Camera
altri  parlamentari abbiano contestato la credibilita' in qualita' di
testimone  di  Stefania  Ariosto),  e'  certo che quell'intervento fu
comunque   successivo  alle  dichiarazioni  riprodotte  nell'articolo
pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 30 gennaio 1997.
    Deve  quindi negarsi che le espressioni contestate siano comunque
funzionalmente  connesse  alla  esternazione  in  sede  parlamentare,
essendo  evidente  che  per  la  sussistenza  della prerogativa della
immunita',    quest'ultima    tipica    attivita'    deve   precedere
cronologicamente   la   manifestazione   «extra   moenia»   ad   essa
funzionalmente   riconducibile.   Diversamente   opinando   qualsiasi
affermazione,   anche   ritenuta  gravemente  diffamatoria,  potrebbe
diventare  insindacabile  a  seguito  della semplice presentazione in
data successiva al fatto di una interrogazione «ad hoc» (in tal senso
si veda la sentenza della Corte n. 289 del 18 luglio 1998).
    La  deliberazione  di insindacabilita' e' stata, dunque, adottata
dalla  Camera  dei  deputati sulla base di una errata valutazione dei
presupposti    richiesti   dall'art. 68   della   Costituzione,   con
conseguente     illegittima     interferenza    nelle    attribuzioni
dell'Autorita'  giudiziaria,  alla  quale deve essere riconosciuto il
potere-dovere  di  procedere  nei  confronti dell'on. Cesare Previti,
allo  scopo  di  valutare  se  le  dichiarazioni  riportate  nel capo
d'imputazione  abbiano o meno valenza diffamatoria e, quindi, se egli
debba rispondere del contestato reato di diffamazione a mezzo stampa.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 68 comma primo e 134 della Costituzione, 37 e 38
della  legge  11  marzo  1953  n. 87 e 26 delib. Corte cost. 16 marzo
1956;
    Solleva  conflitto  di  attribuzione tra i poteri dello Stato nei
confronti  della  Camera  dei deputati e chiede che la Corte dichiari
che non spettava alla stessa Camera affermare la insindacabilita', ai
sensi  dell'art. 68,  comma primo, della Costituzione, delle opinioni
espresse dall'on. Cesare Previti in relazione ai fatti per i quali e'
stata  esercitata nei suoi confronti l'azione penale nel procedimento
n. 2116/99  R.G.  Trib.  Roma,  con  conseguente  annullamento  della
delibera  adottata  dalla  Camera  dei  deputati  nella seduta del 18
dicembre 2002;
    Sospende di conseguenza il procedimento in corso;
    Ordina  la  immediata  trasmissione degli atti e del ricorso alla
Corte costituzionale, con deposito in quella cancelleria;
    Dispone  che  il  presente  ricorso  sia notificato alle parti in
causa   non   presenti  alla  lettura  in  dibattimento,  nonche'  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e comunicato ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato.
        Roma, addi' 1° aprile 2003
                      Il Presidente: Catenacci
                             Avvertenza
    L'ammissibilita'  del  presente  conflitto  e'  stata  decisa con
ordinanza n. 303/2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s.,
n. 39 del 6 ottobre 2004.
05C1176