N. 94 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 novembre 2005 (della Regione Friuli-Venezia Giulia)

Informazione  - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
  pubblico  all'informazione ambientale - Disciplina del procedimento
  di  accesso  -  Istituzione,  da parte dell'autorita' pubblica, dei
  cataloghi   pubblici   dell'informazione   ambientale   -  Casi  di
  esclusione  del  diritto  di accesso - Diffusione dell'informazione
  ambientale  -  Termini  per  l'adeguamento da parte delle autorita'
  pubbliche  e  disposizioni  finanziarie  -  Ricorso  della  Regione
  Friuli-Venezia  Giulia  - Denunciata lesione delle competenze della
  Regione  per  sovrapposizione  normativa  in  sede di attuazione di
  direttiva  comunitaria  in  modo  indiscriminato  senza  esclusione
  dell'applicazione  in ipotesi di adeguamento da parte della Regione
  -  Mancata  delimitazione del campo di applicazione della normativa
  statale  in  materia  di  accesso  all'informazione  ambientale con
  clausola  di  suppletivita'  o  cedevolezza  in  relazione  a leggi
  regionali  gia' emanate o sopraggiunte come previsto dalla legge di
  delega   -   Lesione  delle  competenze  regionali  in  materia  di
  organizzazione  regionale,  degli  enti  pararegionali e degli enti
  locali  ed  in  materia  di  diritto  di accesso - Violazione della
  competenza  residuale  della  regione  in  materia  dei diritti dei
  privati  verso  la  pubblica  amministrazione  -  Violazione  della
  potesta'  delle  Regioni di attuazione delle fonti comunitarie - In
  subordine,  eccesso  di  delega  in relazione ai contenuti previsti
  dall'art. 1, comma 5 della legge n. 306 del 2003.
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, artt. 3, 4, 5, 8 e 12.
- Costituzione,  artt. 76  in  relazione  alla legge 31 ottobre 2003,
  n. 306, art. 1, comma 5, e 117, commi quarto e quinto, in relazione
  alla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto
  della Regione Friuli-Venezia Giulia art. 4, n. 1 e n. 1-bis.
In subordine    in    ipotesi    di    ricomprensione    dell'accesso
  all'informazione  ambientale  nella  materia  «Ambiente»:  Ambiente
  (tutela  dell') - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
  del   pubblico   all'informazione   ambientale   -  Disciplina  del
  procedimento  di  accesso  -  Istituzione,  da parte dell'autorita'
  pubblica,  dei  cataloghi  pubblici  dell'informazione ambientale -
  Casi   di   esclusione   del   diritto   di  accesso  -  Diffusione
  dell'informazione  ambientale  - Termini per l'adeguamento da parte
  delle  autorita'  pubbliche  e  disposizioni  finanziarie - Ricorso
  della  Regione Friuli-Venezia Giulia - Esorbitanza dal limite della
  competenza   statale   consistente  nella  fissazione  di  standard
  uniformi   di   tutela   -   Mancata  delimitazione  del  campo  di
  applicazione   della   normativa  statale  in  materia  di  accesso
  all'informazione   ambientale   con  clausola  di  suppletivita'  o
  cedevolezza  in  relazione  a  leggi  regionali  gia' emanate o che
  dovessero  sopraggiungere  come,  invece,  previsto  dalla legge di
  delega  -  Violazione  della  potesta'  delle Regioni di attuazione
  delle  fonti  comunitarie  -  Eccesso  di  delega  in  relazione ai
  contenuti  previsti  dall'art. 1,  comma 5  della  legge n. 306 del
  2003.
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, artt. 3, 4, 5, 8 e 12.
- Costituzione,  artt. 76  in  relazione  alla legge 31 ottobre 2003,
  n. 306, art. 1, comma 5, e 117, commi quarto e quinto, in relazione
  alla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto
  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia art. 4, nn. 2, 3, 6, 9, 12 e
  13; 5, nn. 10, 14, 16, 20 e 22; 6, n. 3.
Informazione  - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
  pubblico  all'informazione  ambientale - Disposizioni finanziarie -
  Utilizzazione  delle  risorse  disponibili  (umane,  finanziarie  e
  strumentali)   secondo   la  legislazione  vigente  -  Clausola  di
  esclusione  per  la  finanza  pubblica  di nuove o maggiori spese o
  minori  entrate  -  Ricorso  della  Regione Friuli-Venezia Giulia -
  Indebita   ingerenza   nell'autonomia  della  Regione  quanto  alla
  gestione  della  spesa  -  Non  riconducibilita' della disposizione
  censurata  nell'ambito  dei  principi fondamentali di coordinamento
  della  finanza  pubblica  -  Violazione  dell'autonomia finanziaria
  regionale.
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, art. 12, commi 2 e 3.
- Costituzione,  artt. 76  e 117, commi quarto e quinto, in relazione
  alla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto
  della Regione Friuli-Venezia Giulia artt. 48 e ss.
(GU n.51 del 21-12-2005 )
    Ricorso  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  in  persona  del
presidente  della  giunta  regionale  pro  tempore,  autorizzato  con
deliberazione  della  giunta  regionale  n. 2907 del 16 novembre 2005
(doc.  1),  rappresentata  e  difesa  - come da procura a margine del
presente  atto  -  dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con
domicilio  eletto  in  Roma  presso l'ufficio di rappresentanza della
regione, in piazza Colonna, 355;

    Contro   il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  per  la
dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale degli articoli 3, 4,
5,  8 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, Attuazione
della  direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 222  del  23
settembre 2005, per violazione:
        dell'art. 4,  nn. 1-bis,  2,  3,  6, 9, 12 e 13, dell'art. 5,
nn. 10,  14,  16,  20  e  22, dell'art. 6, n. 3, e dell'art. 8, legge
costituzionale n. 1 del 1963;
        dell'autonomia finanziaria regionale;
        dell'art. 76   e   dell'art. 117,   comma   4   e   5,  della
Costituzione,  in relazione all'art. 10 legge costituzionale n. 3 del
2001, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

                              F a t t o

    La   Regione   Friuli-Venezia   Giulia   e'  dotata  di  potesta'
legislativa  primaria  nella materia dell'«ordinamento degli uffici e
degli  enti  dipendenti dalla regione» ed in quella dell'«ordinamento
degli  enti  locali»,  ai  sensi  dell'art. 4,  n. 1 e n. l-bis legge
costituzionale   n. 1/1963.   A   queste   materie  vanno  senz'altro
ricollegate, ad avviso della Regione, le norme che regolano l'accesso
dei  privati  alle  informazioni  detenute  dalla Regione, dagli enti
pararegionali  e  dagli  enti  locali,  dato  che tali norme incidono
sull'organizzazione amministrativa di questi enti.
    Ugualmente  tali  norme  incidono,  naturalmente,  sul diritto di
accesso  e  sul diritto all'informazione dei privati, ma anche questa
materia  rientra  nella  competenza  regionale,  dato  che,  salva la
determinazione  statale  dei livelli essenziali delle prestazioni, la
disciplina  dei  diritti  dei  privati verso l'amministrazione ricade
nella competenza residuale delle regioni ordinarie ex art. 117, comma
4,  Cost. e, dunque, anche nella competenza delle regioni speciali ex
art. 101, legge costituzionale n. 3/2001.
    Inoltre,   la   Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e'  titolare  di
competenza  costituzionale  in materia ambientale (come risulta dalle
norme  che in seguito si indicheranno), anche se cio' rileva, come si
argomentera', solo in via subordinata.
    Nelle  medesime  materie  in  cui  ha  competenza legislativa, la
regione  dispone  delle  corrispondenti  funzioni  amministrative, in
virtu' dell'art. 8 dello Statuto.
    Inoltre,  in tutte le materie di propria competenza la regione ha
il  potere  ed  il  dovere di dare attuazione alle fonti comunitarie.
Tale potere si e' consolidato in virtu' dell'art. 117, comma 5, Cost.
(in  base  al quale «le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,   nelle   materie   di   loro   competenza,  ...  provvedono
all'attuazione  e  all'esecuzione...  degli  atti dell'Unione europea
...»).
    Su  tale base, dunque, la regione ha emanato la legge n. 10/2004,
recante    Disposizioni    sulla    partecipazione    della   Regione
Friuli-Venezia  Giulia  ai  processi  normativi dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, con la quale
essa  ha introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto della legge
comunitaria   annuale,   al  fine  del  recepimento  delle  direttive
comunitarie nelle materie di competenza della regione.
    Del  resto,  la  stessa  legge  n. 11/2005, «Norme generali sulla
partecipazione  dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea
e   sulle   procedure   di  esecuzione  degli  obblighi  comunitari»,
stabilisce   l'obbligo  per  regioni  e  province  autonome  di  dare
tempestiva  attuazione  alle  direttive  comunitarie nelle materie di
propria  competenza  legislativa (art. 8, comma 1) e fa riferimento a
«...leggi   annuali  di  recepimento  eventualmente  approvate  dalle
regioni e dalle province autonome...» (art. 8, comma 5, lett. e).
    In attuazione della l.r. n. 10/2004 ed in conformita' ai principi
di  cui  all'articolo  117 Cost., la Regione Friuli-Venezia Giulia ha
puntualmente emanato la legge regionale 6 maggio 2005, n. 11, recante
Disposizioni   per   l'adempimento   degli   obblighi  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle
comunita' europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e
2003/1978/CE.  (Legge comunitaria 2004). Fra le direttive recepite da
tale  legge  regionale  e'  compresa  la  direttiva  n. 2003/4/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa
all'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
    L'art.  13  l.r. n. 11/2005 definisce il concetto di informazione
ambientale;  l'art.  14  disciplina l'accesso ad essa, stabilendo che
«il  diritto di accesso all'informazione ambientale e' esercitato nei
confronti  dell'amministrazione  regionale  e  degli  enti  regionali
secondo  le  modalita'  stabilite  dagli articoli 58 e seguenti della
legge   regionale   7/2000».   L'art.   15   regola   la   diffusione
dell'informazione  ambientale,  stabilendo che essa «deve essere resa
disponibile  al  pubblico,  diffusa e aggiornata, in modo da ottenere
un'ampia, sistematica e progressiva fruibilita», e che «i soggetti di
cui all'articolo 14 realizzano le misure organizzative necessarie per
garantire   la   disponibilita'  e  la  diffusione  dell'informazione
ambientale,  in particolare, mediante tecnologie di telecomunicazione
informatica o tecnologie elettroniche».
    Il  Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato tale legge
regionale,  anche in relazione all'attuazione della direttiva 2003/4,
asserendo  che  questa  attiene  alla  materia  ambientale,  la quale
esulerebbe  dalla  competenza  regionale,  e  sarebbe «contigua» alla
materia   di   cui   all'art. 117,  secondo  comma,  lett.  r)  Cost.
(coordinamento   informativo   statistico  ed  informatico  dei  dati
dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale),  anch'essa  di
competenza statale.
    La  regione  si e' costituita in tale giudizio ed in quella sede,
naturalmente,  saranno  svolte  le  opportune  difese: pur se si puo'
notare  fin  d'ora  che  il  ricorso  del  governo  invoca  norme che
disciplinano  il  riparto  di  competenze  tra  lo Stato e le regioni
ordinarie,  anziche' le norme dello statuto speciale che ripartiscono
le competenze tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia.
    All'impugnazione  della  l.r. n. 11/2005 fa ora seguito il d.lgs.
n. 195/2005,  Attuazione  della  direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico  all'informazione  ambientale,  emanato  in  attuazione alla
legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003).
    L'art.  1,  comma  5,  della  legge  di delega stabiliva che, «in
relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  117,  quinto  comma, della
Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente  adottati nelle
materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni e delle province
autonome  di  Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e
le  province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria
normativa  di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito
per  l'attuazione  della  normativa  comunitaria  e  perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa
di  attuazione  adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato».
    Invece,  il  d.lgs.  n. 195/2005  non contiene alcuna clausola di
suppletivita'  o  di  cedevolezza  in  relazione  ad  eventuali leggi
regionali:  tale dato, unito ai motivi del ricorso proposto contro la
l.r.  n. 11/2005, fa presupporre che il Governo ritenesse di agire in
una materia di competenza esclusiva statale.
    Quanto al contenuto del decreto legislativo, dopo che l'art. 1 ha
indicato le Finalita', l'art. 2 fissa le Definizioni rilevanti per la
disciplina  da  esso  dettata.  In  particolare, il comma 1, lett. b)
definisce «autorita' pubblica» le «amministrazioni pubbliche statali,
regionali,  locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici
ed i concessionari di pubblici servizi, nonche' ogni persona fisica o
giuridica  che  svolga  funzioni  pubbliche  connesse  alle tematiche
ambientali   o   eserciti  responsabilita'  amministrative  sotto  il
controllo di un organismo pubblico».
    L'art.   3   regola   l'Accesso  all'informazione  ambientale  su
richiesta,   disciplinando  il  procedimento  di  accesso  con  norme
dettagliate  e puntuali, che si discostano da quelle di cui alla l.r.
n. 7/2000  («Testo  unico  delle  norme  in  materia  di procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di accesso», richiamato dall'art. 14,
l.r.  n. 11/2005)  per  la  previsione  di  raddoppio dei termini del
procedimento   in   caso  di  richieste  complesse.  La  legislazione
regionale,  dunque,  garantisce  una tutela piu' ampia del diritto di
accesso.
    L'art. 4, comma 1, del decreto impone alle autorita' pubbliche di
istituire, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, cataloghi
pubblici  dell'informazione  ambientale,  «contenenti  l'elenco delle
tipologie dell'informazione ambientale detenuta», ovvero di avvalersi
degli  uffici  per  le  relazioni  con il pubblico gia' esistenti. Il
comma  3  aggiunge  che  «l'autorita'  pubblica  informa  in  maniera
adeguata  il  pubblico  sul  diritto  di  accesso  alle  informazioni
ambientali disciplinato dal presente decreto».
      L'art.  5  prevede i casi di esclusione del diritto di accesso.
Sul  punto  lo  Stato  e'  intervenuto restrittivamente nella materia
usufruendo   della  mera  facolta'  -  riconosciuta  dalla  direttiva
n. 2003/4  - di prevedere il diniego della richiesta di accesso (cfr.
art.  4 della direttiva). Il legislatore regionale, al contrario, con
la  l.r.  n. 11/2005,  ha  ritenuto  di  non  prevedere alcun caso di
esclusione   ex   lege   del   diritto  di  accesso  all'informazione
ambientale,  mantenendo  la  conformita'  della nuova disciplina alla
l.r.  n. 7/2000.  Infatti,  questa  legge  si differenzia dalla 1egge
n. 241/1990,  in  quanto  essa  -  oltre  a riconoscere il diritto di
accesso  «a  chiunque  vi faccia richiesta» (senza che sia necessario
allegare uno specifico interesse e motivare l'istanza: art. 58) - non
prevede   direttamente   ne'   demanda  a  regolamenti  regionali  la
definizione   di  casi  di  esclusione  dell'accesso,  ma  affida  al
responsabile   del   procedimento   la  valutazione  di  esigenze  di
riservatezza  (v.  art. 64). Anche per questa parte, dunque, la legge
regionale  fornisce  una  tutela  maggiore  del  diritto  di  accesso
rispetto al d.lgs. n. 195/2005 (che, a sua volta, e' meno restrittivo
della  legge  n. 241/1990,  dato  che  l'art. 3 consente l'accesso «a
chiunque  ne  faccia  richiesta, senza che questi debba dichiarare il
proprio   interesse»,  cosi'  differenziandosi  dall'art.  22,  legge
n. 241/1990).
    La   diffusione   dell'informazione  ambientale  e'  disciplinata
all'art.  8, in base al quale «l'autorita' pubblica rende disponibile
l'informazione  ambientale  detenuta  rilevante ai fini delle proprie
attivita'   istituzionali   avvalendosi,   ove   disponibili,   delle
tecnologie   di  telecomunicazione  informatica  e  delle  tecnologie
elettroniche  disponibili»  (comma 1); inoltre, «l'autorita' pubblica
stabilisce,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  un  piano  per  rendere l'informazione ambientale
progressivamente  disponibile  in banche dati elettroniche facilmente
accessibili  al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche,
da  aggiornare  annualmente»  (comma  2). Infine l'art. 8 dispone che
«entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'autorita'  pubblica,  per  quanto  di competenza, trasferisce nelle
banche  dati  istituite  in  attuazione  dei piani di cui al comma 2»
svariati dati, elencati nel comma 3.
    L'art.   11   ha   per   oggetto   gli  Aspetti  organizzativi  e
procedimentali  delle  regioni e degli enti locali. Esso prevede che,
«in  attuazione  del  principio  di leale collaborazione, gli aspetti
organizzativi  e  procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti
locali  debbono  definire  per l'attuazione del presente decreto sono
individuati  sulla  base  di  accordi,  da  raggiungere  in  sede  di
Conferenza  unificata  ai  sensi  della  legge 5 giugno 2003, n. 131,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Nell'ambito  di  tali  accordi  dovrebbero essere individuati: «a) le
modalita'  di  coordinamento tra le Autorita' pubbliche; b) i livelli
minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell'art.
5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati
personali  e  nel  rispetto della normativa comunitaria in materia di
riutilizzo  delle  informazioni nel settore pubblico; c) i criteri di
riferimento  per  l'applicazione  dell'art.  5;  d)  le  modalita' di
produzione  della  relazione  annuale  sull'applicazione del presente
decreto».
    Infine,  l'art.  12  stabilisce  che  «entro 6 mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto le autorita' pubbliche si
adeguano  alle  disposizioni del presente decreto» (comma 1); che «le
autorita'  pubbliche  provvedono all'attuazione delle disposizioni di
cui  agli  articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1
nell'ambito  delle  proprie  attivita' istituzionali ed utilizzando a
tali  fini  le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione   vigente»   (comma   2),   e   che,   «in   ogni  caso,
dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  ne'  minori entrate a carico della finanza pubblica»
(comma 3). Ma gli articoli 3, 4, 5, 8 e 12 del d.lgs. n. 195/2005, in
quanto  pretendono di applicarsi nella Regione Friuli-Venezia Giulia,
sovrapponendosi   alla  disciplina  dettata  dalla  legge  regionale,
risultano  illegittimamente  lesivi  delle  competenze costituzionali
della regione stessa per le seguenti ragioni di

                            D i r i t t o

    1.  Illegittimita' del decreto legislativo e in particolare degli
articoli  3, 4, 5, 8 e 12 in quanto, non delimitando il proprio campo
di   applicazione   con   una  clausola  di  cedevolezza,  ledono  le
competenze,  regionali in materia di organizzazione regionale e degli
enti locali ed in materia di diritto di accesso.
    Come  gia'  accennato,  il d.lgs. n. 195/2005 non contiene alcuna
clausola  di  suppletivita'  e  cedevolezza  in  relazione alle leggi
regionali  eventualmente gia' emanate o che dovessero sopraggiungere:
tale  dato,  unito  ai  motivi  del  ricorso  proposto contro la l.r.
n. 11/2005,  fa supporre che la disciplina emanata dal Governo assuma
di  intervenire  in una materia di competenza esclusiva statale. Ora,
come  si  dira',  cio'  non sarebbe per quanto riguarda la ricorrente
regione  a statuto speciale - neppure se fosse vero che la disciplina
vada  classificata,  secondo  un criterio di prevalenza, alla materia
della  tutela  dell'ambiente:  ma cosi' in ogni modo, ad avviso della
regione, non e'.
    In  primo  luogo, infatti, non tutte le informazioni «ambientali»
hanno  ad oggetto specifico l'ambiente (v. ad esempio l'art. 2, comma
1,  lett. a), nn. 3, 5 e 6). In secondo luogo, l'ambiente puo' essere
l'oggetto   delle   informazioni   di   cui  si  vuole  garantire  la
conoscibilita', ma non e' l'oggetto del d.lgs. n. 195/2005.
    Tale  decreto  attiene,  come  sembra  evidente, da un lato, alle
materie  dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla
Regione»  ed  a  quella dell'«ordinamento degli enti locali» (materia
rientrante  anch'essa  nella competenza legislativa primaria ai sensi
dell'art. 4,  n. 1  e  n. 1-bis, Statuto), dall'altro alla disciplina
dei   rapporti   tra   privati   e   pubblica  l'amministrazione  (in
particolare,    in    relazione    all'accesso    ed    al    diritto
all'informazione),   anch'essa   di  competenza  regionale  salva  la
determinazione  statale dei livelli essenziali delle prestazioni (che
in  questo  caso  non  puo' certo essere invocata, dato che il d.lgs.
n. 195/2005,  come  visto, restringe la tutela approntata dalla legge
regionale  e,  comunque,  prevede  una  tutela  piu' ampia rispetto a
quella garantita dalla legge n. 241/1990, come le regioni possono ben
fare ai sensi dello stesso art. 22, comma 2, di tale legge).
    Tutte  le  norme impugnate, ovvero gli artt. 3, 4, 5, 8 e 12, con
il  contenuto  sopra illustrato nella parte in fatto, che si consenta
di  intendere  qui  richiamato,  non  dispongono per nulla in materia
ambientale, ma si limitano a regolare i modi in cui l'amministrazione
fa  accedere  alle informazioni ambientali ed i casi in cui l'accesso
e'  escluso:  a conferma che la materia disciplinata consiste appunto
nell'accesso ai documenti e nell'organizzazione degli uffici.
    Inoltre,  non  si potrebbe invocare neppure la competenza statale
in  materia  di  coordinamento  informativo  ed  informatico  di  cui
all'art. 117,  comma  2,  Cost.:  tale  materia non puo' certo essere
dilatata fino a comprendere tutte le modalita' di soddisfacimento del
diritto  all'informazione.  Codesta Corte costituzionale ha del resto
ben  delimitato i confini della competenza statale, precisando che si
tratta  di una competenza di tipo tecnico, volta a rendere omogenei i
dati delle diverse amministrazioni (v. sentt. n. 271/2005, n. 17/2004
e n. 31/2005, ove si chiarisce che «l'attribuzione a livello centrale
della  suddetta  materia  si giustifica alla luce della necessita' di
assicurare  una  comunanza  di  linguaggi, di procedure e di standard
omogenei,  in  modo  da  permettere  la comunicabilita' tra i sistemi
informatici della pubblica amministrazione»).
    Invece,  la norma impugnata non ha affatto un contenuto tecnico e
non  attiene  al coordinamento di dati diversi tra le amministrazioni
ma all'accesso a determinate informazioni da parte dei privati.
    Resta,  pertanto,  confermato  che  le  norme impugnate ledono le
competenze  costituzionali  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia in
materia di organizzazione regionale, degli enti pararegionali e degli
enti  locali  ed in materia di diritto di accesso, nella parte in cui
esse   danno   attuazione   ad  una  direttiva  comunitaria  in  modo
indiscriminato,  senza  escludere  la propria applicazione qualora la
Regione  recepisca  o,  come nel caso in questione, addirittura abbia
gia'   recepito   la   direttiva,  e  sovrapponendosi,  dunque,  alla
disciplina gia' dettata dalla regione.
    Le  motivazioni  del  ricorso governativo proposto contro la l.r.
n. 11/2005  confermano la lesivita' del d.lgs. n. 195/2005, in quando
lasciano  intendere  un  intento normativo di escludere la competenza
regionale.  Ma,  naturalmente,  qualora  codesta Corte ritenesse che,
nonostante  il  silenzio  e  in  ipotesi  la contraria intenzione del
decreto   legislativo,   debba   comunque   operare  la  clausola  di
cedevolezza  posta  dal  gia'  citato art. 1, comma 5, della legge di
delega   n. 306/2003   (secondo   il  quale  «i  decreti  legislativi
eventualmente  adottati nelle materie di competenza legislativa delle
regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in
vigore,  per  le  regioni  e le province autonome nelle quali non sia
ancora  in  vigore  la  propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della normativa
comunitaria  e  perdono  comunque efficacia a decorrere dalla data di
entrata  in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione  e  provincia  autonoma  nel  rispetto  dei vincoli derivanti
dall'ordinamento  comunitario  e  dei principi fondamentali stabiliti
dalla  legislazione  dello  Stato») le suesposte ragioni di doglianza
verrebbero meno.
    Nel    caso,    invece,    l'interpretazione    «adeguatrice»   o
costituzionalmente conforme non risulti possibile, le norme impugnate
risulterebbero  anche  viziate  da  eccesso di delega, per contrasto,
appunto, con l'art. 1, comma 5, legge n. 306/2003, vizio denunciabile
in  questa  sede  in quanto esso incide direttamente sulle competenze
regionali di cui sopra.
    2.  -  In  subordine:  illegittimita'  delle  norme impugnate per
lesione delle competenze in materia di ambiente.
    Qualora,  contro  cio'  che  alla  Regione  sembra  evidente,  si
accedesse  all'impostazione  del  ricorso  statale proposto contro la
l.r.    n. 11/2005    e   si   ritenesse,   quindi,   che   l'accesso
all'informazione  ambientale  ricade  nella  materia  «ambiente», non
percio'  verrebbe meno l'illegittimita' delle norme impugnate, per le
stesse ragioni sopra invocate.
    Infatti,   la   Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e'  titolare  di
competenza   costituzionale  anche  nella  materia  ambientale,  come
risulta  dalle  numerose  disposizioni  che  attribuiscono  poteri in
materie  intrecciate con quella dell'ambiente (v. l'art. 4, nn. 2, 3,
6, 9, 12 e 13, l'art. 5, nn. 10, 14, 16, 20 e 22, e l'art. 6, n. 3).
    Tale ambito di competenza non e' affatto intaccata dall'art. 117,
comma  2,  Cost., che assegna la tutela dell'ambiente alla competenza
esclusiva statale, dato tale competenza esclusiva non puo' valere nei
confronti delle regioni speciali, alle quali la legge cost. n. 3/2001
si  applica solo la' dove prevede forme di autonomia piu' favorevoli.
Comunque,   e'   ben   noto   che,   in   base   alla  giurisprudenza
costituzionale,   l'ambito  esclusivo  della  competenza  statale  in
materia  di  «tutela  dell'ambiente»  va  individuato  soltanto nella
fissazione  di  standard  uniformi  di  tutela (si vedano, ad es., le
sentt. n. 407/2002 e n. 214/2005).
    Dunque,  anche qualora si volessero ricondurre le norme impugnate
alla   «tutela   dell'ambiente»,   resterebbe  vero  che  esse  danno
attuazione  ad  una  direttiva  comunitaria,  in  materia  di  sicura
competenza  regionale  in  forza dello statuto speciale (e per quanto
detto   di  competenza  anche  delle  regioni  ordinarie,  in  quanto
stabiliscano   livelli   ulteriori  di  tutela),  senza  clausola  di
suppletivita'  e  di  cedevolezza  e,  pertanto, sarebbero ugualmente
illegittime per le ragioni e nella misura esposte nel punto 1.
    3.  -  Specifica  illegittimita'  dell'art. 12,  comma 2 e 3, per
lesione dell'autonomia finanziaria regionale.
    Come  accennato,  l'art. 12 del d.lgs. n. 195/2005 stabilisce, al
comma  2, che «le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle
disposizioni  di cui agli articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di
cui  al  comma 1 nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed
utilizzando  a  tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili  a legislazione vigente»; al comma 3 si aggiunge che, «in
ogni  caso,  dall'attuazione  del decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica».
    Dunque,  non  solo  lo  Stato recepisce una direttiva comunitaria
senza  curarsi  della preesistenza dileggi regionali e imponendo alle
amministrazioni  regionali  diversi  comportamenti,  ma prescrive che
l'attuazione delle proprie norme avvenga «a costo zero».
    Pare  chiaro  che l'art. 12, comma 2 e 3, oltre ad essere affetto
dai  vizi sopra esposti (in quanto disconosce la competenza regionale
e si sovrappone alle norme regionali gia' emanate), viola l'autonomia
finanziaria  regionale  di  cui  agli  artt. 48 ss. dello Statuto, in
quanto impone ad essa un vincolo molto puntuale, che esula dai poteri
statali  di  coordinamento  della finanza pubblica. Su tale questione
codesta  Corte  costituzionale  si  e'  pronunciata  piu'  volte: sia
sufficiente  richiamare  le sentt. n. 36 e n. 390 del 2004 e la sent.
n. 417 del 2005, nella quale si ribadisce che «la previsione da parte
della  legge  statale  di  limiti  all'entita' di una singola voce di
spesa  non  puo'  essere  considerata  un  principio  fondamentale in
materia  di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza  pubblica,  perche'  pone  un  precetto  specifico e puntuale
sull'entita'  della  spesa  e  si  risolve  percio'  "in una indebita
invasione,  da  parte  della legge statale, dell'area [...] riservata
alle  autonomie  regionali  e  degli enti locali, alle quali la legge
statale  puo'  prescrivere  criteri  [...]  ed obiettivi (ad esempio,
contenimento  della  spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli
strumenti  concreti  da  utilizzare per raggiungere quegli obiettivi"
(sent. n. 390 del 2004)».
    Ne  risulta  un'ulteriore,  specifica  ragione  di illegittimita'
dell'art. 12,  comma  2  e  3,  che si aggiunge ai motivi esposti nel
punto 1.
                              P. Q. M.
    Chiede    voglia    codesta   Corte   costituzionale   dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  del  decreto  legislativo 19 agosto
2005,  n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull `accesso del
pubblico   all'informazione   ambientale,  ed  in  particolare  degli
articoli  3, 4, 5, 8 e 12, in quanto il campo di applicazione di tali
articoli  non e' delimitato da una clausola di cedevolezza che faccia
salve  le  leggi regionali emanate, per i motivi e nella misura sopra
esposti
        Padova, addi' 18 dicembre 2005
                         Prof. avv.: Falcon
05C1179