N. 578 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 2005

Ordinanza  emessa  il  6  ottobre  2005  dal tribunale amministrativo
regionale  della  Puglia,  sezione  di Lecce, sul ricorso proposto da
Grappa  Rosa  ed  altri  sette  contro  il  Ministro dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca  e  Dirigente  Centro  servizi
amministrativi provincia di Lecce ed altri.

Istruzione pubblica - Procedure concorsuali per il conferimento degli
  incarichi  di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle
  scuole  di  istruzione  secondaria,  nei  licei  artistici  e negli
  istituti  d'arte  -  Graduatorie  provinciali -  Applicazione delle
  quote  di  riserva  per  le  assunzioni  obbligatorie  di  soggetti
  appartenenti a «categorie svantaggiate», di cui alla legge 12 marzo
  1999,  n. 68,  pur  in assenza del requisito della disoccupazione -
  Violazione del principio di uguaglianza per l'indiscriminato favore
  dei  soggetti  appartenenti alle «categorie svantaggiate», in danno
  di  soggetti  che  gia'  ricoprivano gli incarichi di presidenza ed
  aspiranti  alla  riconferma  -  Incidenza  sul  diritto al lavoro -
  Conferimento  di  posizioni  primaziali  nell'ambito  dei  percorsi
  professionali  a  soggetti invalidi e minorati aldila' del «diritto
  all'educazione  e  all'avviamento  professionale»  garantito  dalla
  Costituzione  -  Incidenza  sui  principi  di  imparzialita' e buon
  andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136, art. 8-bis, convertito nella
  legge 27 luglio 2004, n. 186.
- Costituzione, artt. 3, 4, 38 e 97.
(GU n.50 del 14-12-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato al seguente ordinanza.
    Visto il ricorso 1107/2005 proposto da: Rosa Grappa, Vito Albano,
Fernando  Iurlaro,  Antonio  Salvatore  Rizzello,  Maria Rita Zitani,
Giuseppe  Storella,  Giovanni Perrone, Ubaldo Cursano rappresentati e
difesi  dall'avv.  Franco Carrozzo, con domicilio eletto in Lecce, in
via Salandra n. 30, presso l'avv. Franco Carrozzo;
    Contro  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della
ricerca  rappresentato  e  difeso  da:  Avvocatura distrettuale dello
Stato con domicilio eletto in Lecce, via F. Rubichi, 23 presso la sua
sede;  Dirigente  Centro servizi e amministrativi provincia di Lecce,
rappresentato  e  difeso  da: Avvocatura distrettuale dello Stato con
domicilio  eletto  in Lecce, via F. Rubichi, 23 presso la sua sede; e
nei  confronti di Sergio Macri' rappresentato e difeso da: avv. Mario
Liviello con domicilio eletto in Lecce via 95° Reggimento Fanteria, 1
presso  avv.  Mario  Liviello  (controinteressato) e nei confronti di
Sergio  Macri',  Pantaleo Luigi Cuppone, Giudo Francesco Cairo, Canna
Maria  Minafra,  Daniela Savoia rappresentati e difesi da: avv. Mario
Liviello  con domicilio eletto in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria,
1  presso avv. Mario Liviello (controinteressati), e nei confronti di
Francesco  Luigi  Romano  rappresentato  e  difeso  da:  avv.  Angelo
Vantaggiato  con  domicilio eletto in Lecce, via Zanardelli, 7 presso
avv.  Angelo  Vantaggiato  (controinteressato)  e  nei  confronti  di
Giovanna  Mazzoccoli  rappresentata  e difesa da: avv. Gabriele Russo
con  domicilio eletto in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 1 presso
avv.  Gabriele  Russo (controinteressato), per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione:
        della  graduatoria  provinciale «B» per il conferimento degli
incarichi  di  presidenza  per  l'a.s.  2005/2006  (settore formativo
scuola  primaria  e secondaria di I grado), formata dal Dirigente del
C.S.A.  di  Lecce  ai  sensi  dell'O.M.  n. 40  del  23  marzo  2005,
pubblicata  il  26 giugno 2005, nella parte in cui viene attribuito e
riconosciuto  il  diritto a riserva dei posti ai concorrenti Pantaleo
Luigi  Cuppone,  Francesco Luigi Romano, Anna Maria Minafra, Giovanna
Mazzaccoli,  Sergio  Macri',  Daniela  Savoia, Guido Francesco Cairo,
merce'  annotazione  accanto  al  loro  nominativo  delle  sigle  «N»
(Invalido Civile) ed «M» (Orfano o equiparati);
        di   tutti   gli  altri  atti  o  provvedimenti  preordinati,
collegati o consequenziali, anche di carattere generale e dispositivo
(ivi  comprese  eventuali  note interpretative), comunque ricognitivi
del   diritto   a   riserva   nella   procedura  concorsuale  di  cui
all'impugnata graduatoria;
    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
    Visti  gli  atti di costituzione in giudizio di: Dirigente Centro
servizi    amministrativi    provinciali    di    Lecce,    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, Sergio Macri',
Pantaleo  Luigi  Cuppone, Giudo Francesco Cairo, Anna Maria Minafra e
Daniela Savoia, Francesco Luigi Romano, Giovanna Mazzoccoli.
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 14 luglio 2005 il relatore
ref. Claudio Contessa e uditi, altresi', gli avvocati Carrozzo (per i
ricorrenti),  Marzo  (per  l'Avvocatura dello Stato), Liviello (per i
controinteressati   Macri',   Cuppone,   Cairo,  Minafra  e  Savoia),
Vantaggiato  (per  il  controinteressato  Romano)  e  Russo  (per  la
controinteressata Mazzoccoli);
    Considerando che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
        violazione  e  falsa applicazione dell'art. 8-bis della legge
n. 168/2004, in relazione alla legge n. 68/1999, artt. 6, 7, 8 e 16 e
al  d.P.R.  10 ottobre 2000, n. 333. Eccesso di potere per errore nei
presupposti. Illegittimita' derivata;
        illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8-bis  della legge
n. 168/2004  per  violazione  degli  artt. 2, 3, 4, 38, 51 e 97 della
Costituzione;
    Considerando  che  con  ordinanza adottata nell'odierna Camera di
consiglio   questo   tribunale   ha   ravvisato  la  sussistenza  dei
presupposti  per  l'emanazione  della richiesta sospensione cautelare
dei  provvedimenti  impugnati,  ritenendo  -  fra  l'altro  -  che la
sussistenza del fumus boni juris risulti nel caso di specie assorbita
dal  rilevato  carattere  di  non manifesta infondatezza della q.l.c.
relativa  al  ripetuto  art. 8-bis  e che l'eventuale declaratoria di
incostituzionalita'  del medesimo articolo condurrebbe verosimilmente
ad una pronuncia favorevole per gli odierni ricorrenti.
    Considerando  che,  in  base  alle considerazioni appena esposte,
questo   Tribunale  ha  sospeso  ad  tempus  l'efficacia  degli  atti
impugnati sino alla definizione, da parte della Corte costituzionale,
della q.l.c. concernente la legge 186 del 2004, art. 8-bis;
    Considerando in fatto ed in diritto quanto segue.
    1. - Circa i fatti all'origine della questione, si osserva quanto
segue.
    Gli  odierni  ricorrenti  (inseriti nella graduatoria provinciale
«B»  per  gli  incarichi  di  dirigenza  scolastica  per  il  settore
formativo  della  scuola  primaria  e  secondaria  di primo grado per
l'a.s. 2005/2006 per la provincia di Lecce, formata dal dirigente del
competente  C.S.A.)  ricorrono  per sentir pronunciare l'annullamento
previa  sospensione  della  graduatoria medesima, per la parte in cui
viene  riconosciuto  ed  attribuito agli odierni controinteressati il
diritto  alla  riserva dei posti ex lege 68 del 1999, in applicazione
del  disposto  di  cui  alla legge 186 del 2004, art. 8-bis (articolo
rubricato  «Disposizioni  in  materia  di  quote  di  riserva  per le
assunzioni     obbligatorie»),    con    conseguente    collocazione,
asseritamente   illegittima,   dei   controinteressati   medesimi  in
posizione piu' vantaggiosa rispetto a quella dei ricorrenti.
    I  ricorrenti stessi riferiscono di essere gia' stati destinatari
di  incarico  di  presidenza nel corso dell'a.s. 2004/2005 e di avere
diritto al riconoscimento della riconferma della sede a condizione di
ottenere  una collocazione in graduatoria in posizione utile rispetto
al  numero dei posti da conferire nell'a.s. 2005/2006 (si ritiene qui
di  anticipare  -  salvo  quanto  si  dira' in appresso - che i posti
disponibili  ai  fini  del conferimento degli incarichi di presidenza
per l'a.s. 2005/2006 per il settore primario che ne occupa erano pari
a venticinque).
    I ricorrenti riferiscono di avere avuto contezza, a seguito della
pubblicazione    dell'impugnata    graduatoria    provinciale,    del
riconoscimento   in  favore  degli  odierni  controinteressati  della
riserva di posti di cui alla legge 68 del 1999, con apposizione della
sigla  «N»  («disabili»)  ovvero  «M»  («altre  categorie»),  con  la
conseguenza che i medesimi controinteressati conseguiranno (almeno in
parte)  i ripetuti incarichi di presidenza al posto dei ricorrenti, i
quali verranno a propria volta restituiti alle funzioni docenti.
    Tanto   conseguirebbe  in  via  diretta  dall'applicazione  della
disposizione  di  cui  al ripetuto art. 8-bis, la quale cosi' recita:
«Le  riserve  di  posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si
applicano  alle  procedure  concorsuali  previste  dall'art.  29  del
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il
conferimento  degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli
istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici
e negli istituti d'arte».
    2.  - Circa i termini generali della questione, si osserva quanto
segue.
    Con  il  primo motivo di gravame. gli odierni ricorrenti deducono
l'illegittimita'   degli   atti  impugnati  per  violazione  e  falsa
applicazione del citato art. 8-bis.
    In particolare, la difesa dei ricorrenti afferma in prima battuta
che  la  norma  in  parola  non possa essere correttamente intesa nel
senso  di  ammettere  alla  riserva  percentuale  dei  posti  messi a
concorso  (legge  68  del  1999,  art.  3)  anche soggetti, quali gli
odierni  controinteressati  i  quali,  pur  se  facenti  parte  delle
categorie  protette di cui all'art. 1, legge 68, cit., siano tuttavia
privi   del   requisito   della   disoccupazione   richiesto  in  via
indefettibile  al  fine  dell'attivazione  degli  strumenti di tutela
predisposti dagli artt. 7 («Modalita' delle assunzioni obbligatorie»)
ed 8 («Elenchi e graduatorie») della medesima legge.
    I  ricorrenti  affermano  al  riguardo  che  i  controinteressati
risultano  tutti  privi  del ripetuto requisito della disoccupazione,
risultando gia' - prima della collocazione nell'impugnata graduatoria
-  titolari  di  rapporti  di  impiego  con  l'amministrazione  della
pubblica istruzione in qualita' di docenti di ruolo.
    Pertanto  i  ricorrenti  sostengono che, avendo l'amministrazione
intimata riconosciuto agli odierni controinteressati un vantaggio (la
riserva  dei  posti  di  cui  alla  legge  68 del 1999) fondato su di
un'interpretazione  non corretta del disposto di cui al ripetuto art.
8-bis,  essa  avrebbe  realizzato  un'illegittimita' attizia idonea a
travolgere integralmente gli atti impugnati.
    Con  il  secondo  motivo di gravame (e solo in via subordinata) i
ricorrenti esaminano l'ipotesi (da essi non condivisa) in cui il piu'
volte  ripetuto  art. 8-bis  della  legge 186 del 2004 vada, appunto,
inteso  nel  senso  di  ammettere  alla riserva percentuale dei posti
messi a concorso (legge 68 del 1999, art. 3) anche soggetti privi del
requisito  della  disoccupazione  di  cui  agli artt. 7, 8 e 16 della
legge 68 del 1999 (in particolare, soggetti gia' occupati in qualita'
di docenti di ruolo).
    La  difesa  di  parte  attrice  afferma  che, se cosi' intesa, la
disposizione   in   esame  non  potrebbe  sottrarsi  alla  taccia  di
incostituzionalita' per violazione degli articoli 2, 4, 38 e 51 della
Carta fondamentale.
    Sostengono   in   particolare  i  ricorrenti  che  la  menzionata
interpretazione  della  norma in parola sortirebbe l'irragionevole ed
ingiustificato  effetto  di  approntare  una  speciale  protezione in
favore  di  soggetti  (es.:  i  disabili  gia'  occupati) i quali non
versino  in  nessuna  condizione di bisogno meritevole, «in qualsiasi
accezione  si  voglia intendere il termine "bisognevole"» (pag. 9 del
ricorso introduttivo).
    Ne   risulterebbe   in   primo   luogo   violato  l'art. 4  della
Costituzione,    in    quanto    l'opzione   ermeneutica   contestata
comprimerebbe  inevitabilmente  - e gravemente - il diritto al lavoro
degli  altri  concorrenti  i  quali versino nella medesima condizione
lavorativa,  ma che vantino un merito concorsuale maggiore per essere
forniti di un miglior punteggio assoluto nella graduatoria (ivi).
    Nel risulterebbe, del pari, violato il principio - a piu' riprese
confermato  dalla  Consulta  -  secondo  cui  in  tanto  e' possibile
ritenere che legittimamente il Legislatore possa apportare deroghe al
canone  costituzionale  del  miglior  merito  in  tema  di  selezioni
pubbliche  (canone  ritraibile  dall'art. 97,  comma  3,  Cost.  e da
ritenersi  valevole anche nel caso della selezione che ne occupa), in
quanto  tali deroghe siano realizzate nell'ambito di un bilanciamento
non  irragionevole  fra l'interesse costituzionalmente rilevante alla
tutela  delle categorie protette (in particolare: i disabili privi di
occupazione)   e  l'interesse  -  parimenti  ritraibile  dal  dettato
costituzionale  -  alla  migliore  selezione dei soggetti candidati a
ricoprire  gli  incarichi  pubblici  (si cita al riguardo la sentenza
della Corte costituzionale n. 88 del 1° aprile 1998).
    Il Collegio ritiene che il giudizio in questione non possa essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale relativa all'art. 8-bis del decreto-legge
28  maggio  2004,  n. 136,  convertito  dalla  legge  27 luglio 2004,
n. 186,  da  sollevarsi  con  riferimento agli articoli 3, 4, 38 e 97
della Costituzione.
    3.  -  Circa  la  rilevanza  della  dedotta  q.l.c. ai fini della
risoluzione  della  questione  sottoposta  all'esame del Collegio, si
osserva quanto segue.
    Si  osserva  in primo luogo che il Collegio non ritiene possibile
alla   tesi   (articolata  dalla  difesa  dei  ricorrenti  la  quale,
escludendo  che  la legge 86 del 2004, art. 8-bis abbia apportato una
deroga ai principi dettati dalla legge 68 del 1999 in tema di riserve
concorsuali,    esclude    in   via   conseguenziale   la   lamentata
illegittimita'  della  disposizione derogatoria, fornendo in tal modo
una  lettura  -  almeno  nelle  intenzioni  della  difesa  attrice  -
costituzionalmente orientata del disposto di cui all'art. 8-bis, cit.
    Sussistono,  invero,  numerosi  elementi  testuali  e sistematici
idonei  a  fondare  il  diverso convincimento secondo cui la norma da
ultimo  citata abbia, appunto, previsto il riconoscimento di quote di
riserva  ai  fini  dell'assegnazione degli incarichi di presidenza in
favore  di  soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla
legge  68  del  1999  a  prescindere  dal  possesso  dello  stato  di
disoccupazione (stato, quest'ultimo, richiesto altresi' in ogni altra
ipotesi  di  assunzione  di soggetti nel pubblico impiego - scil.: in
settori diversi dalla dirigenza scolastica -).
    Non  pare,  infatti,  possibile  negare  il carattere derogatorio
della  disposizione  in  questione  nei  confronti delle disposizioni
generali dettate in tema di assunzioni di soggetti svantaggiati dalla
ripetuta  legge n. 68 del 1999 (in particolare: dagli articoli 7, 8 e
16).
    Una  volta  esclusa (per i motivi che fra breve si esporranno) la
possibilita'  di  risolvere  la  questione  sottoposta  all'esame del
Collegio  in  base  alla  richiamata interpretazione dell'art. 8-bis,
cit.,  ne conseguira' in via necessaria che la medesima questione non
possa   che  essere  affrontata  facendo  applicazione  del  medesimo
articolo  in  un'accezione  la  quale  si  fondi  sul  suo  carattere
derogatorio  rispetto  alla  disciplina generale di cui alla legge 68
del 1999.
    Si tratta, tuttavia (come si e' gia' detto e come piu' ampiamente
si esporra' nel prosieguo) di un'interpretazione della norma la quale
ne  palesa  numerosi profili di dubbia compatibilita' costituzionale:
dubbi  -  questi  ultimi  -  che il Collegio puntualmente ritiene non
manifestamente   infondati  e  che  impongono  la  devoluzione  della
questione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge
87 del 1953.
    Al riguardo si ritiene di svolgere alcuni brevi richiami circa la
piu'  recente  evoluzione  normativa  e  giurisprudenziale in tema di
quote  di riserva nei concorsi pubblici anche al fine di chiedersi se
(pur  prima dell'entrata in vigore del richiamato art. 8-bis) potesse
ritenersi superato il principio secondo cui le quote di riserva nelle
assunzioni   pubbliche  postulino  in  via  necessaria  lo  stato  di
disoccupazione del soggetto interessato.
    Risulta   infatti   evidente   che,  qualora  risultasse  fondata
l'opinione  (non  condivisa dal Collegio) secondo cui le piu' recenti
norme di legge (in specie: la legge 68 del 1999) avrebbero comportato
il superamento del principio di cui sopra, nessuna censura in termini
di  disparita'  di  trattamento  potrebbe  essere  mossa  avverso  la
disposizione  di  cui  alla  legge 186 del 2004, art. 8-bis la quale,
lungi  dal  recare una deroga di dubbia compatibilita' costituzionale
al  principio  di  indefettibilita' dello status di disoccupazione al
fine  di attingere alle forme di tutela (quote di riserva) ex lege 68
del  1999, rappresenterebbe altresi', a ben vedere, una mera conferma
del superamento del principio da ultimo citato.
    Una  volta  dimostrata  la  perdurante  valenza  del principio in
parola, il Collegio passera' ad esaminare la tesi interpretativa (del
pari,  non  condivisa) secondo cui l'art. 8-bis, cit. non conterrebbe
alcuna  deroga  al  principio  medesimo,  richiedendo  esso stesso il
requisito  della  disoccupazione in capo ai candidati al conferimento
degli incarichi di presidenza scolastica.
    Una volta superata anche la tesi in questione, ne conseguira' che
la  vicenda  di  cui  e'  causa  non possa che essere risolta facendo
applicazione    dell'art.    8-bis,    cit.,   secondo   un'accezione
interpretativa  che  (come  si e' detto) ne palesa rilevanti dubbi di
costituzionalita'.
    Tali   dubbi   verranno  esaminati  nella  parte  della  presente
ordinanza  dedicata  alla  non  manifesta  infondatezza della dedotta
q.l.c.
    3.1.  -  Per  quanto  concerne  la  questione  circa  il se possa
ritenersi superato il principio secondo cui le quote di riserva nelle
assunzioni   pubbliche  postulino  in  via  necessaria  lo  stato  di
disoccupazione del soggetto interessato, si osserva quanto segue.
    Il principio in questione e' stato nel corso degli anni sostenuto
da  una  costante giurisprudenza confortata sul punto dal disposto di
cui  alla  legge  2 aprile 1968, n. 482 (in particolare: dall'art. 12
della  legge:  si  veda  sul  punto  - ex plurimis - la pronuncia del
Consiglio di Stato in Ad. Plen., 21 ottobre 1989, n. 13).
      La  validita'  del principio in questione e' rimasta indiscussa
almeno  fino  all'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68,
le  cui  disposizioni  hanno  indotto  parte  della  giurisprudenza a
ritenerne parzialmente superati gli assunti.
    In  particolare,  alcuni  dubbi  interpretativi  sono  sorti  con
riferimento   all'apparente   antinomia   fra   il  disposto  di  cui
all'art. 7,  secondo  comma della legge del 1999 (il quale, merce' il
rinvio  alle  disposizioni  di  cui al successivo art. 8, comma 2, ha
statuito  che  le  assunzioni  privilegiate  effettuate attraverso il
meccanismo  delle c.d. «quote di riserva» possano avere luogo solo in
caso  di  soggetti disoccupati iscritti in appositi elenchi) e quello
di  cui  all'art. 16, secondo comma della medesima legge (il quale ha
statuito  che  «i  disabili  che  abbiano conseguito le idoneita' nei
concorsi  pubblici  possono  essere assunti, ai fini dell'adempimento
dell'obbligo  di cui all'art. 3 [in tema di assunzioni obbligatorie e
quote  di  riserva,  n.d.E.],  anche  se  non  versino  in  stato  di
disoccupazione  e  oltre  il  limite  dei posti ad essi riservati nel
concorso»).
    A  fronte di tale apparente antinomia, parte della giurisprudenza
(in  vero, del tutto minoritaria) ha opinato nel senso che la novella
legislativa  del  1999  abbia, appunto, comportato il superamento del
richiamato principio secondo cui il beneficio della riserva dei posti
si  applicherebbe esclusivamente in favore di coloro i quali, oltre a
possedere  il  requisito  dell'appartenenza  ad  una  delle categorie
privilegiate, versino anche in stato di disoccupazione (in tal senso:
Tribunale  amministrativo  regionale Campania, Napoli, sez. II, sent.
18 marzo 2002, n. 1425).
       La   giurisprudenza   prevalente   (giurisprudenza  dalle  cui
conclusioni  il  Collegio  non  ritiene di discostarsi), tuttavia, ha
opinato  nel  ben  diverso  senso  secondo  cui la richiamata novella
legislativa  non  abbia  in  alcun modo comportato il superamento del
richiamato   principio   del  necessario  possesso  dello  status  di
disoccupati  in  capo  ai  soggetti  i quali aspirino alle assunzioni
privilegiate di cui alla legge 68 del 1999.
     Si tratta di un approccio gia' condiviso dalla giurisprudenza di
questa  Sezione  (sentenza  n. 3290/05  dell'1-10 giugno 2005) con la
quale  si  e'  avuto  modo  di affermare che la respinta tesi dinanzi
richiamata  contrasterebbe con il disposto dell'art. 7, comma 2 della
medesima  legge 68 del 1999 il quale espressamente intesta il diritto
alla  riserva  dei  posti in capo ai disabili iscritti nell'elenco di
cui  all'art. 8,  comma  2  e  quindi  -  in  definitiva - in capo ai
disabili  disoccupati.  Nella medesima occasione il Collegio ha avuto
modo  di  chiarire  che la portata innovativa del citato art. 16 vada
colta   unicamente   -   conformemente  al  dettato  letterale  della
disposizione  e  della  sua  composizione  con il sistema normativo -
«nella  possibilita'  per  l'Amministrazione  datrice  di  assumere i
disabili  anche  oltre il limite dei posti riservati messi a concorso
quando  costoro  ne  abbiano  diritto  per posizione di graduatoria e
quindi a prescindere dallo stato di disoccupazione».
    In  definitiva,  nella sentenza dinanzi richiamata il Collegio ha
avuto  modo  di chiarire che la corretta interpretazione dell'art. 16
della  legge  68  del  1999,  lungi  dal  confermare il principio del
superamento  dello  stato di disoccupazione al fine di attingere alla
tutela  prevista  in  tema  di diritto al lavoro dei disabili, induca
piuttosto  a  ritenere  che  l'articolo  in  questione  si  limiti  a
facultizzare  l'amministrazione ad assumere i disabili che ne abbiano
diritto per merito di graduatoria (e quindi anche a prescindere dallo
stato di disoccupazione ed anche in esubero rispetto ai posti ad essi
riservati  nel  concorso)  e ad assolvere in tal modo all'onere delle
assunzioni   obbligatorie   di  cui  all'art. 3,  con  conseguenziale
imputazione degli assunti nella quota obbligatoria che la legge fissa
in relazione all'organico dell'ente.
    La sentenza in questione ha in tal modo chiarito che l'innovativa
disposizione di cui all'art. 16, legge cit. «lascia impregiudicate le
altre  condizioni  legali  di accesso da parte dei disabili al regime
agevolato,  ed  in  primis  lascia  intatto il necessario presupposto
dello  stato  di  disoccupazione, per la cui abolizione sarebbe stata
necessaria  una  opzione legislativa ben piu' chiara e netta, volta a
favorire  la posizione dell'inabile in quanto tale e non dell'inabile
in cerca di lavoro (cui per contro si rivolge la stessa rubrica della
legge 68/1999)».
      Ai limitati fini che qui rilevano, si ritiene solo di osservare
che  con  la  giurisprudenza  richiamata,  questa Sezione si e' anche
motivatamente  discostata  dalla  tesi  di  autorevole giurisprudenza
amministrativa  (in  specie:  Consiglio  di  Stato, sez. VI, sent. 10
marzo 2003, n. 1271) la quale ha ritenuto che l'ipotesi di assunzione
privilegiata   di  invalido  non  disoccupato  (di  cui  e'  menzione
all'art. 16  della  legge 68 del 1999) si riferirebbe al solo caso in
cui  lo  stato  di  disoccupazione,  pur sussistendo al momento della
partecipazione  al concorso, sia successivamente venuto meno in corso
di  procedura  (i.e.:  in un momento compreso fra la partecipazione e
l'assunzione).
    3.2. - Per quanto concerne, poi, la tesi secondo cui l'art. 8-bis
della  legge  n. 186  del 2004, cit. non conterrebbe alcuna deroga al
principio  medesimo,  richiedendo  esso  stesso  il  requisito  della
disoccupazione  in  capo ai candidati al conferimento degli incarichi
di presidenza scolastica, si osserva quanto segue.
    Come  si  e'  accennato  in precedenza, sussistono alcune ragioni
testuali  e sistematiche le quali inducono ad escludere la fondatezza
della tesi appena citata.
      In  primo  luogo, vi osta l'applicazione del generale principio
interpretativo   secondo  cui,  in  presenza  di  molteplici  opzioni
ermeneutiche,  l'operatore deve privilegiare la lettura che riconosca
alla  norma un qualche significato piuttosto che l'opzione che non ne
riconosca alcuno.
    E'  infatti  evidente  che, laddove si aderisse alla tesi secondo
cui  la  lettera  dell'art. 8-bis  non  derogherebbe in alcun modo al
necessario requisito del possesso dello status di disoccupato in capo
al  soggetto  che  ambisca  alla  nomina  a  dirigente scolastico, si
giungerebbe  alla  conclusione  per cui la norma in questione sarebbe
inutiliter data rectius: di fatto priva di destinatari finali).
    Ed  infatti, poiche' le procedure concorsuali previste dal d.lgs.
30  marzo 2001, n. 165, art. 29, non possono che essere correttamente
riferite  al  personale  in  ruolo  ed  in servizio (ergo: a soggetti
sicuramente   privi   dello  status  di  disoccupati),  non  e'  dato
comprendere  a  quali  soggetti la norma farebbe riferimento laddove,
nel  menzionare  le  procedure  di  cui  sopra,  richiama altresi' le
disposizioni  in  tema  di  riserve di cui alla legge 68 del 1999, le
quali   a  loro  volta  (in  base  a  quanto  ampiamente  esposto  in
precedenza)  non possono che essere correttamente riferite a soggetti
disoccupati.
     Intesa in tale modo, la norma risulterebbe sostanzialmente priva
di  significato  concreto  in  quanto,  in  via  di  estrema sintesi,
richiamerebbe   un  istituto  (la  nomina  privilegiata  di  soggetti
disoccupati)   di  fatto  non  applicabile  ad  alcuno  dei  soggetti
potenzialmente interessati, in quanto nessuno di essi risulterebbe in
possesso del necessario pre-requisito dello status di disoccupato.
    Del  pari in via di estrema sintesi va esclusa la percorribilita'
dell'opzione  ermeneutica avanzata dalla stessa difesa dei ricorrenti
al  fine  di dimostrare che l'art. 8-bis non recherebbe la richiamata
(e   censurata)   valenza   derogatoria  rispetto  al  principio  del
necessario  possesso  dello  status  di  disoccupato  (pag. 6, s. del
ricorso).
      Sostengono  al  riguardo  i  ricorrenti  che  e'  ben possibile
ipotizzare  (ad  es.)  che  ai corsi-concorso per il reclutamento dei
dirigenti  scolastici  di cui all'articolo 29 del d.lgs. 165 del 2001
partecipino  soggetti  i  quali «non necessariamente devono essere in
servizio   al  momento  della  domanda  concorsuale»,  e  quindi  ben
potrebbero  risultare  «disoccupati»  al momento della partecipazione
alla  selezione.  La  conseguenza  sarebbe che la disposizione di cui
all'art. 8-bis   (e   le   relative   quote  di  riserva)  potrebbero
validamente  essere riferite almeno a tali soggetti, con salvaguardia
in  capo  al  richiamato  art. 8-bis  di  un qualche effetto utile in
termini di portata prescrittiva.
    L'opzione  non  appare  tuttavia condivisibile se solo si osservi
che  il  primo  comma  del  medesimo art. 29 del d.lgs. 165 del 2001,
nell'individuare  i  soggetti  ammessi alla partecipazione a concorso
stabilisce  che «al corso concorso e' ammesso il personale docente ed
educativo  delle  istituzioni  statali  che  abbia  maturato, dopo la
nomina  in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette
anni  con  possesso  di  laurea  (..)».  Il riferimento al «personale
docente ed educativo delle istituzioni statali» appare infatti di per
se'  idoneo  ad  escludere  la  possibilita' che ai corsi concorso in
questione possano partecipare soggetti disoccupati.
    Una  volta  esclusa,  pertanto  (in  base  agli  argomenti teste'
esposti),  la  tesi  secondo  cui  l'art. 8-bis non recherebbe alcuna
previsione  in  deroga  rispetto  alla  legge 68 del 1999 in punto di
necessarieta'   del   requisito   di  disoccupazione  ai  fini  delle
assunzioni   privilegiate,   ne   consegue   che   effettivamente  la
risoluzione  della  vicenda  di  causa  debba necessariamente passare
attraverso  l'applicazione  dell'art. 8-bis  della legge 186 del 2004
nella lettura datane dal competente C.S.A.
    Risulta  infatti  agli  atti  che, in applicazione della norma da
ultimo  citata,  il C.S.A. per la provincia di Lecce abbia stilato la
graduatoria  degli  aspiranti  agli incarichi di presidenza di cui e'
causa   includendovi   sia   gli   odierni   ricorrenti  (posizionati
rispettivamente  ai posti numeri 15, 17. 18, 19, 20, 21, 22 e 23) sia
tutti  i  controinteressati; questi seppure (nella grande maggioranza
dei  casi)  collocati  in ordine di graduatoria deteriore rispetto ai
primi per essersi posizionati rispettivamente ai posti numeri 16, 35,
83,  104,  128,  132,  140  e 141, per effetto del riconoscimento del
titolo alla riserva dei posti ex art. 8-bis legge 186/2004 sono nella
condizione di poter ottenere l'incarico di direttivo a preferenza (di
alcuni) dei ricorrenti.
      Tale  possibilita'  peraltro  non  e'  idonea  a  conferire  un
carattere eventuale alla lesione lamentata dai ricorrenti, atteso che
il  riconoscimento  del titolo alla riserva nella graduatoria de qua,
se  inoppugnato,  comporterebbe  l'inammissibilita'  dell'impugnativa
rivolta   avverso   gli   atti  che,  tenendo  conto  della  riserva,
conferissero  incarichi  ai  riservatari  in  luogo  (di  alcuni) dei
ricorrenti.
    In   tal  modo  la  graduatoria  certamente  compromette  in  via
immediata  l'interesse  al  migliore,  possibile posizionamento nella
graduatoria stessa sulla base della corretta applicazione delle norme
che ne disciplinano la formulazione.
    Da  tanto  risulta  altresi'  che, una volta sollevati seri dubbi
circa  la  legittimita'  costituzionale  della norma in questione, il
giudizio   non   possa   essere   definito   indipendentemente  dalla
risoluzione della dedotta questione di legittimita' costituzionale.
    4.  - Circa la non manifesta infondatezza della q.l.c. in parola,
si osserva quanto segue.
    A  parere  del Collegio, la legittimita' costituzionale dell'art.
8-bis della legge 186 del 2004 (secondo l'interpretazione evidenziata
al punto precedente) deve necessariamente essere scrutinata alla luce
della    giurisprudenza   costituzionale   formatasi   in   tema   di
compatibilita'  con  la  Carta  fondamentale  delle  norme in tema di
assunzioni   privilegiate   nell'impiego  pubblico  (in  particolare:
sentenze  numeri 38 del 1960, 279 del 1983 e, piu' di recente, 88 del
1998).
    La  richiamata  giurisprudenza  ha  affermato  che in tanto possa
affermarsi  la  legittimita'  costituzionale  di tali norme in quanto
risulti  che  esse  operino  un contemperamento non irragionevole ne'
privo  di giustificazioni fra - da un lato, la tutela delle categorie
protette,  da  accordarsi  consentendo  alle  stesse  un piu' agevole
reperimento di un'occupazione e - dall'altro - l'interesse (parimenti
di  rango  costituzionale)  a  che  la pubblica amministrazione possa
disporre  di  strumenti  di  selezione  idonei  alla  provvista degli
impiegati   maggiormente   idonei  allo  svolgimento  delle  mansioni
fissate.
    L'ordito costituzionale non sembra pertanto approntare una tutela
indifferenziata ed illimitata in favore delle categorie protette: una
tutela  -  cioe',  estesa  in  modo tale da consentire non solo forme
agevolate  di ingresso nel mondo del lavoro, ma anche forme ulteriori
di  protezione  idonee  a  garantire  anche gli ulteriori sviluppi di
carriera  a  prescindere  dal  contemperamento  coni  diritti  e  gli
interessi  di  altri  soggetti  presenti nel mondo del lavoro (ovvero
aspiranti   ad   entrarvi)   e   con   gli   interessi  della  stessa
amministrazione   pubblica.   Non   sembra  irrilevante  al  riguardo
osservare  che  il  terzo  comma  dell'art.  38 della Costituzione si
limita  a  stabilire  che  «gli  inabili  ed i minorati hanno diritto
all'educazione   e  all'avviamento  professionale»,  non  menzionando
expressis  verbis  un incondizionato diritto dei medesimi soggetti al
percorso  professionale  ed  all'acquisizione di posizioni primaziali
nell'ambito dei propri percorsi professionali.
    Non  ignora  il  Collegio  che  la  stessa  legge n. 68 del 1999,
estendendo  testualmente  l'ambito  della  tutela  gia' approntato in
favore  delle  c.d.  «categorie  svantaggiate» dalla legge n. 482 del
1968,  sancisca  il  passaggio  da un sistema basato unicamente sulle
assunzioni  obbligatorie  ad uno - piu' ampio - avente come finalita'
«la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle
persone  disabili  nel  mondo  del lavoro» (art. 1 della legge 68 del
1999).
    Tuttavia  il  Collegio osserva da un lato che la stessa legge del
1999  non  preveda  a propria volta istituti volti in via peculiare a
favorire  lo  sviluppo  di carriera dei soggetti svantaggiati anche a
scapito  di altre categorie professionali e dall'altro che, comunque,
non appare conforme a Costituzione una previsione normativa la quale,
pur  muovendo  dall'intento  di  favorire  siffatto  sviluppo,  tanto
consegua    sacrificando   in   modo   irragionevole   e   privo   di
giustificazioni  le  posizioni di altri soggetti parimenti meritevoli
di   tutela  nell'ambito  dell'impiego  pubblico,  ovvero  lo  stesso
interesse    dell'amministrazione   pubblica   intesa   come   unicum
funzionale.
    E'  pertanto  opinione  del Collegio che l'art. 8-bis della legge
n. 186  del  2004 inteso nell'accezione interpretativa evidenziata al
precedente  punto  3),  nel  consentire  ai  docenti rientranti nelle
condizioni  di  svantaggio  di  cui  alla legge 68 del 1999 di fruire
delle  quote  di  riserva  a  prescindere dal possesso dello stato di
disoccupazione,  si  ponga  in  contrasto  con  molteplici previsioni
rinvenibili nell'ambito della Carta costituzionale.
    Appare  in  primo  luogo  violato il canone di uguaglianza di cui
all'art.  3  della  Costituzione  in  quanto il riconoscimento di una
tutela  incondizionata in favore dei soggetti di cui sopra comporta -
in   ipotesi  quali  quella  all'esame  del  Collegio  -  un'indubbia
compressione  di  posizioni  giuridiche  gia'  consolidate in capo ad
altri  soggetti:  posizioni,  queste,  acquisite  in  applicazione di
regole giuridiche obiettive in tema di valutazione dei titoli e delle
esperienze professionali.
    Non  e' irrilevante al riguardo sottolineare che, in applicazione
della censurata disposizione, gli odierni ricorrenti, lungi dal dover
soltanto  soccombere nella selettiva attribuzione di nuovi incarichi,
risulteranno  invece «perdenti posto» con riferimento ad incarichi di
direzione gia' ricoperti nel corso degli anni scolastici precedenti.
    Per  i  medesimi  motivi  appare violato il diritto al lavoro dei
medesimi  soggetti  «perdenti  posto»  (art. 4,  Cost.), con evidente
compressione   del   canone  costituzionale  volto  a  promuovere  le
condizioni  idonee  a  rendere  effettivo  l'esercizio del richiamato
diritto,  dal momento che l'applicazione della censurata disposizione
sortisce   l'ingiustificato  effetto  di  privare  questi  ultimi  di
posizioni  lavorative  maturate ed acquisite in applicazione di norme
certe in tema di esperienze e qualificazioni professionali.
    Ancora, appare violata la generale previsione di cui all'art. 38.
terzo  comma  della Costituzione in quanto la censurata disposizione,
lungi  dal  limitarsi a favorire il mero avviamento professionale dei
soggetti svantaggiati, ne promuove in modo indiscriminato lo sviluppo
di  carriera,  sino  a  consentire  loro  l'acquisizione  di funzioni
primaziali  a  scapito  delle posizioni di diritto acquisite da altri
soggetti  con  riferimento ai medesimi posti. Allo stesso modo appare
evidente  il superamento degli adeguati livelli di tutela imposti dal
pur necessario ossequio agli imprescindibili canoni di solidarieta' i
quali  debbono  necessariamente  ispirare  la legislazione sociale in
specie in materia di pubblico impiego.
    Appaiono,  inoltre,  violati  i  canoni  costituzionali  di  buon
andamento  ed  imparzialita'  di  cui  all'art. 97 Cost. in quanto la
norma  in  questione  sembra  operare  una compressione dell'esigenza
della   pubblica   amministrazione   alla   selezione   dei  soggetti
maggiormente   idonei   a   ricoprire   le   posizioni   di  maggiore
responsabilita',  la  quale  travalica  in modo non giustificabile il
quantum  di  tutela  riconoscibile  ai soggetti svantaggiati ai sensi
degli articoli 3, 4 e 38 della Costituzione.
    In  base  a  quanto  esposto,  la Sezione ritiene che il presente
ricorso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della   questione   di   legittimita'  costituzionale  relativa  all'
art. 8-bis del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla
legge  27  luglio  2004,  n. 186,  da sollevarsi con riferimento agli
articoli 3, 4, 38 e 97 della Costituzione.
    La  questione  in  parola,  di  cui  il  Collegio  ritiene la non
manifesta  infondatezza,  deve  pertanto  essere  devoluta alla Corte
costituzionale,   cui   gli   atti   del   presente   giudizio  vanno
conseguentemente trasmessi, previa sospensione del processo;
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    Dichiara  che  il  presente  ricorso  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale  relativa  all'art. 8-bis  del decreto-legge 28 maggio
2004,  n. 136,  convertito  dalla  legge  27 luglio  2004, n. 186, da
sollevarsi  con  riferimento  agli  articoli  3,  4,  38  e  97 della
Costituzione;
    Dichiara la non manifesta infondatezza della citata q.l.c;
    Dispone la sospensione del presente giudizio sino all'intervenuta
decisione,  a  parte  della  Corte costituzionale, sulla questione di
legittimita' costituzionale di cui alla presente ordinanza;
    Dispone che la cancelleria provveda ai seguenti inadempimenti:
        trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        notificazione  della  presente  ordinanza alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
        comunicazione  della  medesima  ordinanza ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento nonche' alle parti costituite.
    Cosi'  deciso  in  Lecce, nella Camera di consiglio del 14 luglio
2005.
                      Il Presidente: Cavallari
L'estensore: Contessa 05C1194